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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.20
Data decisione, Autorità: 28.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00020
Lugano 28 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa e di esclusione 22 gennaio 1997, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Bellinzona, avv. Roberto Pedrazzoli, da
nell’ambito della causa -inc. no. 12'798 di quella Pretura- da lui promossa con petizione 14 agosto 1995 contro
volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di determinati importi a titolo di risarcimento del danno;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che nell’ambito della causa creditoria da lui promossa, __________ con istanza 23 dicembre 1996 ha espressamente chiesto al Pretore di essere convocato ad un’udienza in quanto intenzionato a chiedere l’assistenza giudiziaria internazionale;
che, in risposta a tale scritto, il Pretore in data 17 gennaio 1997 ha invitato la parte a presentarsi in Pretura il giorno 28 gennaio, rilevando che in primo luogo si sarebbe dovuto decidere l’eventuale nomina di un terzo patrocinatore d’ufficio a favore dell’istante: tale decisione presupponeva tuttavia che questi spiegasse i motivi per cui i due precedenti patrocinatori avevano in precedenza declinato il mandato;
che con lettera 22 gennaio 1997 __________ ha chiesto la ricusa e l’esclusione del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Bellinzona, avv. __________;
che, a sostegno della sua richiesta, l’istante ha addotto che il Pretore sarebbe parte in causa e avrebbe interessi nella lite;
che, in particolare, il giudice di prime cure con il suo scritto del 17 gennaio 1997 si sarebbe in sostanza rifiutato di evadere la sua richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria internazionale;
che la mancata evasione di tale richiesta si lascerebbe -sempre a suo dire- ricondurre all’interesse che il giudice aveva nel non permettere l’impugnazione di alcune sentenze negative da lui emesse in cause che avevano coinvolto lo stesso istante;
che con scritto 23 gennaio 1997 il Pretore ha postulato la reiezione dell’istanza, in quanto -a suo dire- non vi sarebbe alcun motivo legale di esclusione, non vi sarebbe inimicizia tra il giudice e la parte istante, né vi sarebbero altre gravi ragioni giustificanti il provvedimento;
che, in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di appello;
che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che nell’istanza in questione non si ravvisano assolutamente gli estremi per poter ammettere una ricusa del Pretore;
che innanzitutto l’istante non ha allegato l’esistenza di un motivo di esclusione ai sensi dell’art. 26 CPC;
che egli non ha inoltre minimamente reso verosimile alcun elemento concreto suscettibile di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale, segnatamente del fatto che quest’ultimo fosse parte in causa o avesse comunque un interesse nella lite;
che in particolare il fatto che il Pretore possa a suo tempo aver pronunciato delle decisioni (che il qui istante pretenderebbe essere errate o illegali) in vertenze in cui quest’ultimo era parte non implica assolutamente l’esistenza di un suo interesse nella lite che oggi contrappone l’attore all’avv. __________
che, oltretutto ed a titolo abbondanziale, l’argomento che -a detta dell’istante- giustificherebbe la ricusa appare francamente del tutto inconferente e ad ogni modo non configura un comportamento censurabile da parte del Pretore;
che in effetti per quanto riguarda il rimprovero mosso nei suoi confronti, quello cioè secondo cui egli non avrebbe evaso la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, non vi è chi non veda come ogni critica in questa sede sia del tutto fuori luogo, se solo si pensa che il Pretore con il suo scritto 17 gennaio 1997 -dando così seguito a quanto richiesto con l’istanza 23 dicembre 1996- altro non ha fatto che citare la parte in Pretura: contrariamente a quanto assunto dall’istante, egli non ha quindi rifiutato di evadere la domanda volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria;
che in tali circostanze, l’istanza di ricusa va respinta siccome del tutto infondata ed al limite del temerario;
che non torna conto in questa sede pronunciarsi in merito alla concessione o meno dell’assistenza giudiziaria per la procedura di primo grado, tale questione essendo in primo luogo di competenza del Pretore (che sino ad oggi non si è ancora pronunciato); mentre pure irricevibile risulta essere la richiesta volta all’annullamento dell’udienza indetta in Pretura per il 28 gennaio 1997, fermo restando che nel frattempo l’intera procedura è stata comunque sospesa;
che, data la particolarità della fattispecie, non si ritiene di dover prelevare tasse o spese di giustizia;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 26, 27 e 30 CPC
decreta
I. L’istanza di ricusa e di esclusione 22 gennaio 1997 __________ è respinta.
II. Non si prelevano tasse o spese.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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