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Numero d'incarto:
12.1997.20
Data decisione, Autorità:
28.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00020
Lugano
28 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza di ricusa e di esclusione 22 gennaio 1997,
presentata nei confronti del Pretore del distretto di Bellinzona, avv. Roberto Pedrazzoli,
da
nell’ambito
della causa -inc. no. 12'798 di quella Pretura- da lui promossa con petizione 14
agosto 1995 contro
volta
ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di determinati importi a
titolo di risarcimento del danno;
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto e in diritto
che
nell’ambito della causa creditoria da lui promossa, __________ con istanza 23
dicembre 1996 ha espressamente chiesto al Pretore di essere convocato ad
un’udienza in quanto intenzionato a chiedere l’assistenza giudiziaria internazionale;
che,
in risposta a tale scritto, il Pretore in data 17 gennaio 1997 ha invitato la
parte a presentarsi in Pretura il giorno 28 gennaio, rilevando che in primo
luogo si sarebbe dovuto decidere l’eventuale nomina di un terzo patrocinatore
d’ufficio a favore dell’istante: tale decisione presupponeva tuttavia che
questi spiegasse i motivi per cui i due precedenti patrocinatori avevano in
precedenza declinato il mandato;
che
con lettera 22 gennaio 1997 __________ ha chiesto la ricusa e l’esclusione del
giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Bellinzona, avv. __________;
che,
a sostegno della sua richiesta, l’istante ha addotto che il Pretore sarebbe
parte in causa e avrebbe interessi nella lite;
che,
in particolare, il giudice di prime cure con il suo scritto del 17 gennaio 1997
si sarebbe in sostanza rifiutato di evadere la sua richiesta di concessione
dell’assistenza giudiziaria internazionale;
che
la mancata evasione di tale richiesta si lascerebbe -sempre a suo dire-
ricondurre all’interesse che il giudice aveva nel non permettere l’impugnazione
di alcune sentenze negative da lui emesse in cause che avevano coinvolto lo
stesso istante;
che
con scritto 23 gennaio 1997 il Pretore ha postulato la reiezione dell’istanza,
in quanto -a suo dire- non vi sarebbe alcun motivo legale di esclusione, non vi
sarebbe inimicizia tra il giudice e la parte istante, né vi sarebbero altre
gravi ragioni giustificanti il provvedimento;
che,
in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa
formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di
appello;
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un
giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società
democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono
essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa
contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto
al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con
rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo
essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da
considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi,
come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di
una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ
1990 p. 588 e seg.);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono
fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il
sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare
il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep.
1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio
sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata
questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua
attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte
sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che
nell’istanza in questione non si ravvisano assolutamente gli estremi per poter
ammettere una ricusa del Pretore;
che
innanzitutto l’istante non ha allegato l’esistenza di un motivo di esclusione
ai sensi dell’art. 26 CPC;
che
egli non ha inoltre minimamente reso verosimile alcun elemento concreto
suscettibile di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità
soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza
processuale, segnatamente del fatto che quest’ultimo fosse parte in causa o
avesse comunque un interesse nella lite;
che
in particolare il fatto che il Pretore possa a suo tempo aver pronunciato delle
decisioni (che il qui istante pretenderebbe essere errate o illegali) in
vertenze in cui quest’ultimo era parte non implica assolutamente l’esistenza di
un suo interesse nella lite che oggi contrappone l’attore all’avv. __________
che,
oltretutto ed a titolo abbondanziale, l’argomento che -a detta dell’istante-
giustificherebbe la ricusa appare francamente del tutto inconferente e ad ogni
modo non configura un comportamento censurabile da parte del Pretore;
che
in effetti per quanto riguarda il rimprovero mosso nei suoi confronti, quello
cioè secondo cui egli non avrebbe evaso la richiesta di concessione
dell’assistenza giudiziaria, non vi è chi non veda come ogni critica in questa
sede sia del tutto fuori luogo, se solo si pensa che il Pretore con il suo
scritto 17 gennaio 1997 -dando così seguito a quanto richiesto con l’istanza 23
dicembre 1996- altro non ha fatto che citare la parte in Pretura:
contrariamente a quanto assunto dall’istante, egli non ha quindi rifiutato di
evadere la domanda volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria;
che
in tali circostanze, l’istanza di ricusa va respinta siccome del tutto
infondata ed al limite del temerario;
che
non torna conto in questa sede pronunciarsi in merito alla concessione o meno
dell’assistenza giudiziaria per la procedura di primo grado, tale questione
essendo in primo luogo di competenza del Pretore (che sino ad oggi non si è
ancora pronunciato); mentre pure irricevibile risulta essere la richiesta volta
all’annullamento dell’udienza indetta in Pretura per il 28 gennaio 1997, fermo
restando che nel frattempo l’intera procedura è stata comunque sospesa;
che,
data la particolarità della fattispecie, non si ritiene di dover prelevare
tasse o spese di giustizia;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 26, 27 e 30 CPC
decreta
I. L’istanza
di ricusa e di esclusione 22 gennaio 1997 __________ è respinta.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona, con atti di ritorno.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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