AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.201
Data decisione, Autorità: 06.08.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00201
Lugano 6 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori - inc. no. DI.97.00138 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con istanza 3 giugno 1997 da
contro
che il Segretario assessore, con decreto 28 luglio 1997, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento di 4 locali oltre cucina, sala da bagno e cantina, sito in Via __________ a __________;
appellante il convenuto, con ricorso per cassazione 30 luglio 1997, con cui chiede l’annullamento del decreto di sfratto, la congiunzione della presente vertenza con quella di cui all’inc. 12’798 e la loro conseguente evasione da parte del “tribunale cantonale amministrativo civile e penale di Lugano”, nonché di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria internazionale e che gli venga infine nominato un patrocinatore d’ufficio;
in virtù dell’art. 313bis CPC
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione 28 luglio 1997 il Segretario assessore, rilevando che il contratto di locazione tra le parti -concluso a tempo determinato- era giunto a scadenza il 31 maggio 1997 e che l’ente locato non era tuttavia stato riconsegnato alla proprietaria, ha senz’altro accolto l’istanza e decretato lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 4 locali oltre cucina, sala da bagno e cantina, sito in Via __________ a __________;
che con ricorso per cassazione 30 luglio 1997 il convenuto chiede l’annullamento del decreto di sfratto, la congiunzione della presente vertenza con quella di cui all’inc. 12’798 e la loro conseguente evasione da parte del “tribunale cantonale amministrativo civile e penale di Lugano”, nonché di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria internazionale e che gli venga infine nominato un patrocinatore d’ufficio;
che competente a statuire sui ricorsi in materia di sfratto, che per legge sono appellabili (art. 508 cpv. 2 CPC; Rep. 1973, 340), è la scrivente Camera;
che l’atto ricorsuale formulato quale “ricorso per cassazione” non è nullo e va trattato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell’impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 ad art. 309; IICCA 2 febbraio 1993 in re M./R. e llcc., 22 luglio 1993 in re F./T. SA; 28 settembre 1995 in re CE A./M.-R.);
che giusta l’art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore con istanza motivata;
che i motivi addotti dall’appellante -in gran parte irriti siccome sollevati per la prima volta in questa sede (art. 321 CPC)- non possono comportare la riforma del primo giudizio, in quanto non criticano l’avverarsi dei presupposti per la concessione dello sfratto, per altro correttamente esposti dal giudice di prime cure;
che, in particolare, il convenuto non contesta che il contratto di locazione sia giunto a scadenza il 31 maggio 1997 a dipendenza dello spirare del periodo per il quale la locazione era stata concessa;
che l’appellante sostiene per contro che il Segretario assessore non era competente a statuire sull’istanza di sfratto, ma che la decisione sulla stessa doveva invece essere demandata, in virtù di una “Convenzione” -verosimilmente la Convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU)- ad una non meglio precisata autorità amministrativa;
che la censura è assolutamente infondata, l’art. 506 CPC attribuendo imperativamente al Pretore o -nei casi dell’art. 11 LOG- al Segretario assessore la competenza a decidere in prima istanza in merito alla concessione o meno dello sfratto;
che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la CEDU ed i suoi protocolli aggiuntivi (in particolare il protocollo n. 9: RS 0.101.09, in RU 1995 p. 3949 e segg.) non prevedono affatto -ed è semmai vero il contrario- che le istanze di sfratto debbano essere decise da un’autorità amministrativa, piuttosto che da un’autorità giudiziaria;
che, a sostegno della domanda di annullamento del decreto di sfratto, l’appellante contesta inoltre la mancata concessione a suo favore dell’assistenza giudiziaria internazionale e la mancata nomina di un patrocinatore d’ufficio, che egli sostiene di aver chiesto al Pretore di Bellinzona da oltre un anno;
che tale censura è infondata già per il fatto che la causa qui in esame ha preso avvio solo il 3 giugno 1997, per cui è evidente che le rimostranze dell’appellante non concernono questa, bensì un’altra procedura (e meglio l’inc. 12’798, già noto a questa Camera, per questi stessi motivi), per altro concernente altre parti;
che, in ogni caso, essendo il convenuto rimasto contumace davanti al Segretario assessore, non è oggettivamente possibile che egli abbia potuto formulare in prima istanza una richiesta di assistenza giudiziaria o di nomina di un patrocinatore d’ufficio per la causa che qui ci occupa, per cui, anche per questo motivo, la censura è senz’altro fuori luogo;
che la richiesta di congiungere la presente vertenza con quella di cui all’inc. 12’798 e quella di far sì che entrambe le cause vengano poi evase da parte del “tribunale cantonale amministrativo civile e penale di Lugano”, è assolutamente improponibile;
che innanzitutto la congiunzione delle due cause è pacificamente esclusa, non essendo adempiute le condizioni di cui all’art. 72 CPC: non si è in effetti in presenza né di un litisconsorzio (lett. a), né le due cause sono promosse contro il medesimo convenuto (lett. b);
che inoltre non è possibile trasmettere entrambe le vertenze ad un altro tribunale, ostandovi da una parte la circostanza che questa causa è già pendente in questa sede mentre l’altra lo è davanti al Pretore, e dall’altra il fatto che in ogni caso non esiste alcun “tribunale cantonale amministrativo civile e penale di Lugano”;
che la chiara mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame impone di respingere la richiesta di assistenza giudiziaria formulata per la procedura d’appello (art. 157 CPC);
che non torna infine conto nominare all’appellante un patrocinatore d’ufficio per la procedura di secondo grado, atteso che con l’allestimento del gravame la parte appellante ha in sostanza già esaurito tutti gli atti a sua disposizione in questa sede, tanto è vero che in appello è escluso un secondo scambio degli allegati (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 314; IICCA 14 giugno 1993 in re C./N., 24 febbraio 1995 in re V./S. SA, 23 marzo 1995 in re G./P., 15 novembre 1995 V./O.); del resto neppure vi sono le condizioni per eventualmente citare le parti ad un dibattimento orale (art. 324 CPC);
che l’appello, del tutto infondato, deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che, per evidenti motivi di economia processuale, si prescinde dall’intimare il gravame alla controparte per le osservazioni, stante la chiara situazione giuridica e la necessità di dar corso, con celerità, alla procedura di sfratto (IICCA 19 settembre 1994 in re F.F. SA/I., 26 settembre 1994 in re B./S., 23 agosto 1995 in re A./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 26 giugno 1997 in re R./P.);
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
per i quali motivi
visti gli art. 313bis CPC, 321 CPC e 506 e seg. CPC
pronuncia
L’appello 30 luglio 1997 __________ è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Gli oneri giudiziari in complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster