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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.204
Data decisione, Autorità:
28.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00204
Lugano
28 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza 27 agosto 1997 di congiunzione cause (art. 44 CPC)
presentata da
rappr.
dall’ avv. __________
per le procedure ordinarie da lui avviate singolarmente nei
confronti di
-
-
con petizioni 27 agosto 1997 introdotte alla Pretura di Bellinzona
ed a quella di Biasca.
Considerato che i convenuti formano un litisconsorzio facoltativo,
essendo chiamati a
rispondere in solido per pretesi danni derivanti da un contratto di
locazione nel quale
erano entrambi locatari, e quindi la congiunzione delle cause è
opportuna
(Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 44 n. 2);
Ritenuto che non potendo far capo, per la scelta del foro della
congiunzione, al giudice
adito per primo poiché le cause sono state presentate
contemporaneamente questa
Camera, tenuto conto del carico di lavoro delle singole Preture
interessate, congiunge
le due procedure al foro di Riviera;
Per i quali motivi
in applicazione dell’art. 44 CPC
o r d i n a
-
La causa inoltrata
alla Pretura di Bellinzona da __________ contro __________ e quella inoltrata
alla Pretura di Riviera dallo stesso attore contro __________ sono dichiarate
congiunte davanti al foro della Pretura di Riviera.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a:
-__________
Per
la Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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