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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.208
Data decisione, Autorità:
13.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00208
Lugano
13 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL.94.3079
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con istanza 4
febbraio 1994 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in
materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 11 agosto 1997, ha
parzialmente accolto condannando la parte convenuta a versare all’istante
l’importo di Fr. 8’459.60 oltre interessi al 5% a partire dal 1. gennaio 1994.
Appellante
la parte convenuta la quale, con appello 29 agosto 1997, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza ed accogliere
invece la sua domanda riconvenzionale.
Mentre,
con osservazioni 15 settembre 1997, l’appellato chiede la reiezione
dell’appello e la conferma del primo giudizio
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che nelle procedure per
azioni derivanti da contratto di lavoro (art. 416 e seg. CPC), come quella che
ci occupa, il termine per impugnare la decisione del Pretore è di 10 giorni,
non sospeso dalle ferie, in virtù del rinvio dell’art. 418 CPC alla procedura
accelerata (cfr. art. 398 e 398bis CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
418 n. 2);
che la sentenza 11 agosto
1997 del Pretore è stata spedita alle parti il 18 agosto 1997 e ricevuta
dall’appellante il giorno successivo, 19 agosto 1997, come appare dalla busta
di intimazione;
che il termine di 10
giorni per appellare scadeva così il giorno di venerdi 29 agosto 1997;
che l’appello, pur datato
29 agosto 1997, è stato impostato il giorno 30 agosto 1997 (cfr. timbro di
impostazione della posta di __________ sulla
busta di spedizione dell’appello);
che ne consegue come
l’appello sia tardivo e come tale inammissibile;
che trattandosi di
controversia derivante da rapporto di lavoro la procedura, anche in sede di
appello, è gratuita (art. 343 cpv. 2 e 3 CO) mentre questo disposto non
concerne per contro l’indennità per ripetibili (DTF 115 II 30 consid. 5c) che
va adeguatamente corrisposta, visto l’esito della procedura, alla parte
appellata;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 29 agosto
1997 __________ è inammissibile siccome tardivo.
-
Non si prelevano
tasse e spese; l’appellante verserà a controparte Fr. 300.- per ripetibili
d’appello.
-
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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