AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.21
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00021
Lugano 4 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.87 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 11 luglio 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 100’050.-- oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice alla restituzione di determinata documentazione da lei detenuta;
Il Pretore con sentenza 18 dicembre 1996 ha accolto sia la petizione, limitatamente a fr. 20’000.-- oltre interessi, che la riconvenzionale, integralmente;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 21 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 14 febbraio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Le tesi della parti sul senso, la portata e la qualificazione giuridica dei loro rapporti sono discordanti.
L’attrice sostiene di essere stata incaricata dal convenuto e da __________ di fornire la propria consulenza, mettere a disposizione un concetto di struttura societaria, ed elaborare i relativi contratti, nell’ambito di un’operazione di promozione immobiliare da effettuare in __________.
L’operazione non si sarebbe poi concretizzata, senza tuttavia colpa dell’attrice, che potrebbe pertanto pretendere la propria mercede di mandataria in misura di fr. 100’050.-- oltre interessi da ognuno dei due mandanti.
Il convenuto afferma per sua parte di non avere mai conferito incarico alcuno all’attrice, da lui contattata unicamente con lo scopo di offrirle la possibilità di partecipare quale socio finanziatore all’operazione immobiliare, possibilità che non si sarebbe avverata a causa dell’inadempienza dell’attrice quo al pagamento degli importi a suo carico. Nulla sarebbe pertanto dovuto all’attrice, ed in ogni caso non gli esagerati importi da lei pretesi.
B. Il convenuto ha altresì introdotto un’azione riconvenzionale tendente alla riconsegna di documentazione di sua proprietà, sulla quale non vi è motivo di soffermarsi, avendo l’attrice accettato la decisione del Pretore.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra l’attrice e il convenuto si sia effettivamente perfezionato un contratto di mandato oneroso almeno per il primo periodo dei loro rapporti, compreso tra l’aprile e l’ottobre del 1993.
Per le prestazioni effettuate in favore del convenuto il Pretore ha determinato in fr. 20’000.-- l’onorario spettante all’attrice, somma per la quale ha ammesso la petizione.
D. Con l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi secondo cui le parti avrebbero intrattenuto rapporti d’affari in vista del perfezionamento di un contratto societario, e non nell’ambito di un mandato oneroso.
E. Nelle osservazioni del 14 febbraio 1997 l’attrice postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In linea di principio, chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (da ultimo: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.).
Gli elementi di prova rilevanti ai fini della qualificazione dei rapporti tra le parti sono i seguenti:
2.1 L’interrogatorio formale del convenuto, che smentisce inequivocabilmente la tesi del conferimento di un mandato oneroso in favore di quella del rapporto societario, peraltro non perfezionatosi (cfr. le risposte 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 5.2, 5.7).
2.2 La deposizione di __________, assunta nelle forme rogatoriali, è anch’essa assai chiara nel definire la natura dei rapporti tra le parti nel senso che l’attrice avrebbe dovuto fornire un finanziamento di fr. 800’000.-- (risposta 16, 16.1, 16.2, 20.4) che avrebbe permesso l’esercizio dei diritti di compera acquisiti da __________ e il convenuto (risposta 15), ed in cambio essa avrebbe ottenuto un importo mensile (risposta 18) e/o una partecipazione sul prezzo di vendita e/o sugli utili dell’operazione (risposte 18, 18.4, 19).
In nessuna parte della deposizione vi è invece traccia del possibile conferimento di un mandato all’attrice, questione che non va confusa con quella relativa alla possibile esistenza di reciproche pretese dell’attrice con il teste, pretese che il teste avrebbe voluto se del caso compensare (risposta 25.1).
2.3 La deposizione di __________ conforta invece senza mezzi termini la tesi dell’attrice, secondo cui le parti, a prescindere da eventuali ulteriori intendimenti, avrebbero pattuito l’onerosità delle di lei prestazioni volte alla creazione delle cosiddette “condizioni-quadro” entro le quali la prospettata promozione immobiliare avrebbe potuto divenire operativa.
2.4 La teste __________, dipendente dell’attrice, ha affermato di avere assistito a degli incontri tra le parti, dal che essa ha dedotto che “il signor __________ si era rivolto alla ditta per la ricerca di un finanziamento per un progetto in __________ (chiedeva la nostra intermediazione)” e che “i documenti allestiti lo sono stati a seguito dell’incarico conferito dal signor __________ ”.
2.5 ____________________amministratore unico dell’attrice, nulla ha potuto riferire nel suo interrogatorio formale circa la natura dei rapporti tra le parti.
2.6 Tra la corrispondenza intercorsa tra le parti spicca in primo luogo la lunga lettera dell’attrice al convenuto del 2 luglio 1993 (doc. N).
Quello scritto riassume le risultanze del lavoro svolto dal giorno del primo contatto, avvenuto il 15 aprile 1993, ed in particolare quelle della recente riunione del 28 giugno 1993.
Con riferimento al prospettato investimento immobiliare, vi vengono definiti i ruoli delle parti nelle varie fasi di sviluppo, e viene stabilita una chiave di ripartizione degli utili.
Quo alle prestazioni eseguite fino al 30 giugno 1993, le stesse sembrano essere state un tema di discussione solo nel senso che prima di definire la ripartizione dei futuri utili (nella misura di 1/3 ciascuno per l’attrice, il convenuto e __________, cfr. pag. 3) occorreva stabilire la remunerazione delle precedenti prestazioni di __________ e __________, mentre dalla lettera nulla risulta essere stato deciso per le prestazioni svolte sino a quel punto dall’attrice.
Nella successiva lettera 21 luglio 1993 dell’attrice all’__________ (doc. P), questi veniva dapprima messo al corrente delle risultanze di un incontro dell’attrice e del convenuto con tale , che avrebbe dovuto fungere da capo cantiere, e che però non era ancora stato assunto in attesa del consenso dell’. Nella medesima lettera veniva inoltre ridiscussa la chiave di ripartizione del ricavato lordo delle vendite con delle concessioni in suo favore.
Queste concessioni (aumento dal 7 all’8,5% del ricavato lordo) non sono tuttavia sembrate sufficienti __________, che il 26 luglio 1993 ha scritto una lunga lettera (doc. Q) in cui, tra l’altro, postulava l’aumento di detta percentuale al 13% (pag. 6) e proponeva che l’attrice avesse ad associarsi (“sich einkaufen”) al progetto con un pagamento di complessivi fr. 800’000.-- (punto 3, pag. 7).
A tutte le questioni e gli interrogativi sollevati con questa lettera l’attrice ha dato risposta il 5 agosto 1993 (doc. Z), dichiarandosi tra l’altro, almeno in apparenza, disponibile al pagamento di fr. 400’000.-- ad ognuno degli altri partners (pag. 3).
La corrispondenza successiva (doc. AG, AH) non ha comportato modifiche significative di questa situazione, ma ha condotto l’attrice alla fine del settembre 1993 a proporre al convenuto e all’__________ la bozza di un “privatrechtlicher Vertrag” (doc. AN), di natura spiccatamente societaria (cfr. la premessa a pag. 1), volto a definire i termini di una partecipazione comune al mercato immobiliare nei nuovi Länder della Repubblica federale tedesca.
La proposta è stata rifiutata per il motivo che essa ometteva di menzionare il pagamento di fr. 400’000.-- da parte dell’attrice ad ognuno dei partners (doc. AO), il che ha di fatto comportato l’immediata fine delle trattative e l’emissione della nota onorari del 29 ottobre 1993 (doc. AS) e di una lunga lettera di spiegazioni (doc. AT).
Il resto della documentazione in atti attesta l’attività dell’attrice, ma non fornisce indicazioni supplementari di rilievo sulle rispettive tesi.
L’apprezzamento delle prove operato su questo decisivo argomento non è tuttavia condiviso da questa Camera.
3.1 Pur trattandosi di prova assunta presso una delle parti, l’interrogatorio formale è parificato a qualsiasi altro mezzo di prova previsto dal codice di rito, e non può pertanto essere negletto nella valutazione globale delle emergenze istruttorie senza che vi siano dei validi motivi.
Il giudizio impugnato è invece del tutto silente sull’interrogatorio formale del convenuto, le cui risultanze depongono con ogni evidenza in favore della tesi del resistente.
Le medesime risultanze sono fornite dalla deposizione del teste __________, mentre in senso decisamente contrario va invece la deposizione di __________.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Camera, in siffatte circostanze va ritenuta -nella per l’attrice migliore delle ipotesi- l’elisione dei mezzi di prova contrastanti a discapito di quella parte gravata dell’onere della prova, non potendosi in concreto stabilire la preminenza o la maggiore credibilità di una tesi confronti dell’altra (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
3.2 La teste __________ non ha specificato di avere assistito in prima persona ai colloqui tra le parti, circostanza che data la sua posizione nella ditta attrice non è comunque da presumere. Si deve pertanto ritenere che la sua conoscenza del contenuto dei colloqui tra le parti sia solo indiretta, e quindi non rilevante.
In ogni caso quanto da lei riferito può attagliarsi sia ad un rapporto societario che ad uno affine al mandato, di modo che la testimonianza anche da questo punto di vista è lungi dall’avere importanza decisiva.
3.3 Decisivo è pertanto l’esame dei documenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non confortano la tesi dell’esistenza di un mandato neppure per il periodo compreso tra l’aprile e l’ottobre del 1993.
A siffatta soluzione di compromesso osta in effetti già solo la predetta lettera dell’attrice del 2 luglio 1993 (doc. N; ma anche gli appunti manoscritti di __________ doc. L e M), la quale non può che essere intesa nel senso di una collaborazione di tipo societario con partecipazione paritaria agli utili, a necessario detrimento del mandato oneroso addotto dall’attrice.
Già per il periodo successivo a questa data, e non dall’ottobre del 1993, la fattispecie deve pertanto essere considerata nei termini ritenuti dal Pretore.
Per le prestazioni dell’attrice precedenti la lettera in questione, prestazioni peraltro da inserire nel contesto di trattative volte alla stipulazione di un rapporto societario e già solo per questo motivo non soggette a mercede di mandatario, la risposta viene fornita dalla lettera stessa, laddove essa considera meritevoli di remunerazione solo quelle del convenuto e di __________, ma non le proprie.
Né si può ravvisare la prova del mandato nella manifesta impossibilità per l’attrice di fornire il finanziamento dell’intera operazione, non dovendosi confondere la richiesta all’attrice di complessivi fr. 800’000.-- a loro destinati per associarsi a pieno titolo con i due partners, con la necessità di circa 100’000’000 di marchi per l’intera operazione, importo da reperire con ogni evidenza (con l’aiuto dell’attrice) presso banche o acquirenti ed investitori interessati al progetto edilizio.
Ne consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, calcolate sulla base della TOA, delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello 21 gennaio 1997 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 dicembre 1996 della Pretura di Locarno-Città, è riformata nel modo seguente:
1.1 La tassa di giustizia di fr. 2’800.-- e le spese di fr. 170.--, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 8’000.-- per ripetibili.
1.2 e 1.3: Annullati.
2, 2.1, 2.2, 2.3: Invariati.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 680.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 700.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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