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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.211
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00211
Lugano
26 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.97.162
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanze 1° luglio 1997 e
3 luglio 1997 da
rappr.
dal __________ e
__________ na
contro
rappr.
dall’amministratore unico __________
in
materia di contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 27 agosto 1997, ha
integralmente respinto.
Ed
ora sugli appelli 8 settembre 1997 delle parti istanti che chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere le pretese salariali nei
confronti della ditta convenuta ed appellata per l’importo complessivo di Fr.
17’776.95 oltre interessi e spese; mentre la parte appellata, con osservazioni
12 settembre 1997, chiede la reiezione degli appelli e la conferma del primo
giudizio.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- Il 18 ottobre 1996
__________, impiegato dal settembre 1995 presso la ____________________ in qualità di posatore di muri a facciavista,
ha consegnato alla propria datrice di lavoro una lettera con la quale,
lamentando di non avere ancora percepito il salario per il mese di settembre,
assegnava alla stessa un termine per il successivo 21 settembre alfine di
procedere al versamento del dovuto con la comminatoria che, in caso contrario,
avrebbe interrotto, con effetto immediato, il rapporto di lavoro.
Il 21 ottobre 1996
__________ con lettera-raccomandata, comunicava alla __________ che, non avendo
ancora ricevuto lo stipendio dovutogli, interrompeva immediatamente il rapporto
di lavoro.
-
La __________ ha
contestato la decisione del proprio dipendente osservando che i salari per i
dipendenti erano a disposizione il mattino del 22 settembre ed ha provveduto a
consegnare quello di spettanza dell’istante al sindacato __________il giorno
successivo; ha di poi invitato l’istante a riprendere regolarmente il lavoro,
ciò che non è avvenuto.
-
Con l’istanza che ci
occupa __________ ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del salario
per il periodo di ordinario di disdetta, ossia fino a fine dicembre 1996, ed al
versamento delle indennità per giorni festivi, vacanze e tredicesima non
corrispostegli durante il periodo in cui ha lavorato: complessivamente Fr.
17’776.95 oltre interessi.
Con dichiarazione
d’intervento in lite la Cassa disoccupazione del __________ ha fatto valere un proprio credito di Fr.
6’561.60 verso la __________ pari all’indennità di disoccupazione erogata al
__________ nel periodo ottobre/dicembre
1996.
La __________ ha
contestato la legittimità del licenziamento in tronco operato dall’istante ed
ha chiesto la reiezione delle pretese salariali fatte valere in causa.
- Il Pretore, con la
sentenza impugnata, ha negato la sussistenza di un motivo grave giustificante
la disdetta immediata poiché la necessaria messa in mora, così come attuata
dall’istante, comportava un termine di adempimento troppo breve: la stessa era
infatti stata consegnata al venerdì sera con termine il lunedì successivo. Ha
di conseguenza respinto ogni pretesa degli istanti.
Con l’appello vengono
riproposte le argomentazioni a sostegno del corretto comportamento del
dipendente in contrapposizione di quello anticontrattuale della datrice di
lavoro che, con le osservazioni al ricorso, chiede la conferma del primo
giudizio evidenziando come il salario era disponibile il giorno successivo al
termine indicato nella messa in mora, termine del resto troppo ristretto a
cavallo di un fine settimana.
-
Le parti istanti,
come correttamente considerato dal Pretore, procedono in lite nei confronti
della __________ nella forma del litisconsorzio facoltativo considerato che le
loro pretese derivano da un fatto comune, cioè la disdetta immediata
pronunciata da __________: la pretesa di quest’ultimo, anche se con l’appello
continua a ritenersi creditore dell’importo di Fr. 17’776.95, va individuata
nella somma pari alla differenza tra questo vantato credito e quello della
Cassa disoccupazione, titolare del credito nella misura dell’indennità giornaliera
versata (art. 29 cpv. 2 LADI), di Fr. 6’561.60.
-
Il mancato pagamento
del salario può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del
contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest’ultimo ha provveduto
a mettere in mora il datore di lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar, ad
art. 337 CO n. 10; Staehelin, Zürcher Kommentar, ad art. 337 CO n. 27 e
giurisprudenza ivi citata) sempre che, oggettivamente, anche in una fattispecie
del genere non si possa più pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i
principi della buona fede, il termine del periodo di disdetta contrattuale per
porre fine al rapporto contrattuale (JAR 1996, 227/228).
Se si volessero applicare
asetticamente questi principi giurisprudenziali l’istante dovrebbe essere
protetto nel suo comportamento poiché, trascorso infruttuoso il termine da lui
indicato per ottenere il versamento del salario, la decisione di interrompere
immediatamente il rapporto di lavoro rappresenta una conseguenza
giustificabile. Tuttavia, dal momento che ogni inadempienza ha una sua
autonomia rispetto alla posizione della parte inadempiente, è necessaria, anche
a prescindere dalla congruità o meno del termine assegnato a ridosso di un fine
settimana, una valutazione più ampia degli avvenimenti che si sono susseguiti
ed in particolare l’esame del motivo per il quale lo stipendio non è stato
versato entro quel termine. A questo proposito soccorre il contenuto delle
lettere che sono state scambiate tra la __________ e il sindacato __________
uniche prove agli atti di causa, della cui conformità alla realtà degli
avvenimenti non è lecito dubitare poiché, in particolare, le contestazioni
espresse nelle lettere del sindacato non si riferiscono al perché ed al percome
il pagamento del salario non è avvenuto al lunedì 21 ottobre ma al fatto che il
comportamento del lavoratore era stato lineare e conseguente.
Va quindi considerato che
la datrice di lavoro non ha rifiutato di versare il salario (e la dottrina
citata parla di rifiuto: “Verweigerung”) nel termine ma piuttosto si è trovata
confrontata con una difficoltà - che non torna conto approfondire - così da
dover riportare al giorno seguente il relativo versamento che, anche di questo
va debitamente tenuto conto, non riguardava il solo istante ma tutti i
dipendenti della ditta. Di ciò __________ è stato avvertito ma egli non ha
voluto aspettare un giorno in più. Non gli sarebbe costato nulla attendere e
verificare, come poi è avvenuto, che il martedì 22 ottobre il salario era
disponibile. Da un punto di vista oggettivo questa ulteriore attesa gli poteva
essere richiesta anche in funzione delle possibilità che gli si aprivano e
cioè: disdetta immediata, il giorno dopo, se la promessa non fosse stata
mantenuta o disdetta contrattuale per le difficoltà della datrice di lavoro a
rispettare i suoi impegni con la valvola di sicurezza della pronuncia della
disdetta immediata, questa volta giustificata per la connotazione endemica
della violazione contrattuale (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat
de travail, pag. 163 n. 282), qualora a fine ottobre ed entro termini
ragionevoli anche il salario per quel mese non fosse stato corrisposto. Per
queste considerazioni non si può ammettere che, in buona fede, l’istante non
potesse continuare il rapporto di lavoro per almeno un giorno ancora e,
ricevuto il salario, sino alla fine del periodo normale di disdetta. Ed ancora
non si può ritenere soggettivamente, alla luce delle circostanze verificatesi,
che il comportamento del datore di lavoro, seppur contrario ad un obbligo
fondamentale quale la corresponsione del corrispettivo della prestazione
lavorativa, potesse, almeno quella sera del lunedì 21 ottobre 1996, incidere
immediatamente e direttamente sull’elemento della fiducia ai fini della
prosecuzione del rapporto lavorativo. A maggior ragione per l’ammissione in
appello dell’ istante riguardante una sua precedente esperienza quale
dipendente di una ditta fallita, con sua conseguente perdita finanziaria,
diretta dallo stesso amministratore della __________ nel quale ha, allora,
evidentemente rinnovato fiducia e nel quale poteva e doveva credere almeno per
un giorno ancora.
Le dimissioni immediate
dell’istante non trovano così giustificazione e di conseguenza nulla gli può
essere riconosciuto per il periodo successivo al 22 ottobre 1996.
- Ne discende la
reiezione delle pretese fatte valere dalla Cassa di disoccupazione mentre per
quelle proprie dell’istante va esaminata la fondatezza o meno del credito per
indennità vacanze e tredicesima relativo al periodo 1° gennaio / 22 ottobre
È incontestato che i
rapporti di lavoro tra le parti sottostanno al Contratto nazionale mantello per
l’edilizia 1995/1997.
Per la determinazione
dell’indennità per vacanze, pari al 10.4% del salario (art. 4 del decreto
d’obbligatorietà del 23.4.1996 che modifica l’art. 34 cpv. 1 CNM), si deve
tener conto oltre che del salario orario anche di quello per i giorni festivi
(art. 34 cpv. 2 CNM, appendice 8 al CNM) che, in Ticino (art. 18.2 CCL),
corrisponde al 3% del salario lordo.
Per la tredicesima occorre
prendere in considerazione quale salario determinante per il calcolo dell’8,3%
(art. 50 CNM) oltre al salario orario anche quello per le vacanze ed i giorni
festivi (appendice 8 al CNM).
Queste disposizioni di calcolo
sono state adempiute dall’istante per la determinazione delle sue spettanze, a
tali titoli, nel periodo sino alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr.
appello pag. 4/5). Di conseguenza la sua pretesa globale per l’indennità
vacanze va considerata in Fr. 3’734.- e, dedotti gli acconti già versati per
Fr. 2’821.90 (l’istante non ha tenuto conto di un pagamento di Fr. 223.15 nel
gennaio 1996 come appare dalla scheda paga), riconosciuta in Fr. 912.10 e
quella per la tredicesima pro rata, non apparendo versamento di acconti dalle
schede paga, in Fr. 3’290.-.
L’appello di __________
può così essere parzialmente accolto per l’importo di Fr. 4’202.10 oltre
interessi al 5% dal 22 ottobre 1996, data della cessazione del rapporto di
lavoro che rende esigibili tutte le pretese salariali.
- La procedura di
primo e di secondo grado è esente da tasse e spese di giudizio mentre le
ripetibili a favore della ditta convenuta sono dovute, per intero, dalla Cassa
di disoccupazione e, nella misura di una soccombenza di 2/3, da
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8
settembre di __________ è parzialmente accolto mentre quello di ugual data
della Cassa disoccupazione __________ è respinto. Di conseguenza la sentenza
27 agosto 1997 del Pretore di Bellinzona viene così riformata:
-
L’istanza 1° luglio 1997 di __________
è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannata a pagargli
l’importo di Fr. 4’202.10 oltre
interessi al 5% dal 22 ottobre 1996.
-
L’istanza
3 luglio 1997 __________ è integralmente respinta.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
verserà alla controparte Fr. 100.- per parte di ripetibili; la Cassa
disoccupazione __________ verserà pure a
controparte Fr. 100.- per ripetibili.
II. Non si
prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
__________ verserà a
__________ l’importo di Fr. 30.- per parte di ripetibili d’appello mentre la
Cassa disoccupazione __________ le verserà, per ugual titolo, Fr. 50.-.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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