AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.213
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00213
Lugano 30 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari OA.96.336 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con istanza 18 settembre 1996 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’300.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 1° settembre 1997 ha accolto per fr. 5’283.60 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 9 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni e appello adesivo del 25 settembre 1997 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, in cui postula una l’attribuzione di un’indennità ripetibile più elevata.
Richiamato il decreto 12 settembre 1997 del Presidente di questa Camera che ha concesso effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante ha iniziato a lavorare per il convenuto il 23 maggio 1996 in qualità di cameriera contro un salario mensile di fr. 2’600.-- lordi e una provvigione sugli utili, previsti dal contratto doc. A, di durata determinata e scadente il 31 ottobre 1996.
B. Il 4 agosto 1996 il convenuto ha scritto all’istante (doc. B) per lamentare la di lei intenzione, espressa il giorno precedente al termine del turno, “di non riprendere servizio a partire da subito ed in maniera inderogabile”.
Ritenendo che ciò costituisse “abbandono senza preavviso del suo posto di lavoro”, il convenuto ha manifestato l’intenzione di reagire a tale supposta violazione contrattuale procedendo “alla liquidazione del caso secondo l’art. 18 del CCNL” e chiedendo perciò alla dipendente un indennizzo per la “rottura del contratto priva di cause gravi”.
Il giorno successivo l’istante ha risposto (doc. C) contestando di avere inteso abbandonare il posto di lavoro, lasciato per un solo giorno in conseguenza di gravi molestie subite dal barista __________, e dichiarandosi disposta alla continuazione del lavoro alla condizione che il barista fosse richiamato al rispetto dei propri doveri nei confronti della collega.
Il 7 agosto 1996 il convenuto ha replicato (doc. E), confutando le asserite molestie e mantenendo la tesi dell’avvenuto abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente.
Il 10 agosto 1996 l’istante è stata dichiarata inabile al lavoro per il periodo dal 4 al 6 agosto (doc. D).
Essa non ha poi più ripreso il posto presso il convenuto.
C. Con l’istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’300.-- lordi oltre interessi, corrispondenti al salario fino alla prevista scadenza del contratto a tempo determinato.
Essa ha sostenuto di non avere affatto inteso abbandonare il proprio posto, così che il comportamento del convenuto, che le avrebbe impedito la continuazione del lavoro, costituirebbe in sostanza un illecito licenziamento in tronco, con il che le dovrebbe essere riconosciuto il diritto al salario sino alla prevista scadenza del contratto.
D. All’udienza di discussione del 18 novembre 1996 il convenuto si è opposto all’istanza, negando di avere licenziato in tronco la dipendente e confermando invece la tesi secondo cui questa avrebbe abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore non ha ritenuto che l’istante abbia inteso abbandonare definitivamente il posto di lavoro ed ha inoltre negato l’esistenza di gravi motivi giustificanti il licenziamento in tronco della lavoratrice.
Egli ha perciò ammesso la di lei pretesa nella misura di fr. 5’283.60 oltre interessi, ritenuto che fr. 4’016.40 le erano già stati versati, per il periodo in questione, dall’assicurazione contro la disoccupazione.
F. Con l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Il Pretore avrebbe male apprezzato le risultanze dell’istruttoria, giungendo all’errata conclusione di negare l’intenzione dell’istante di abbandonare in maniera definitiva il posto di lavoro, e con ciò l’applicazione dell’art. 337d CO. Pure a torto sarebbero stati ritenuti dal primo giudice l’obbligo per il convenuto di diffidare l’istante alla ripresa del lavoro e la malattia dell’istante medesima, la cui simulazione avrebbe permesso, subordinatamente all’applicazione dell’art. 337d CO, il licenziamento in tronco della dipendente.
Sarebbe infine errata anche la decisione di ammettere l’istanza per fr. 9’300.-- a fronte di un salario mensile di soli fr. 2’600.--, non potendosi accettare quale motivazione in una procedura retta dal principio indagatorio il fatto che la pretesa non è stata contestata.
G. Con l’appello adesivo l’istante chiede l’attribuzione di maggiori ripetibili, non ritenendosi soccombente per il fatto che la parziale reiezione dell’istanza è stata determinata dall’avvenuto pagamento di parte della pretesa ad opera dell’assicurazione contro la disoccupazione.
H. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali viene postulata l’integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La critica prescinde tuttavia in parte dal contenuto concreto delle varie emergenze processuali, per esaurirsi nell’asserzione di supposte regole o modalità preconcette per la valutazione delle prove.
1.1 Il ricorrente sembra in effetti sostenere l’esistenza di una sorta di graduatoria nella dignità dei vari mezzi di prova previsti da codice di rito, laddove afferma (punto 4, pag. 4) che una deposizione testimoniale avrebbe a priori un “rango giocoforza nettamente superiore” alle risultanze dell’interrogatorio formale di una delle parti (cfr. anche il punto 6, pag. 7).
La tesi, a non averne dubbi, è manifestamente infondata.
Il legislatore non ha infatti inteso prevedere mezzi di prova di maggiore o minore efficacia probatoria. Ciò che permette di conferire maggiore credito all’una o all’altra prova è solo la valutazione critica del giudice della sua concludenza, operazione che evidentemente può essere eseguita solo sulla concreta base delle risultanze di tutte le prove assunte, così che non si può affatto a priori ammettere per vero che una deposizione testimoniale valga più o meno di un interrogatorio formale o di una perizia o di un documento.
1.2 Non meno infondato è il rilievo, anche in questo caso aprioristico, che più mezzi di prova sarebbero meglio di uno solo, ovvero che a due testimonianze concordanti dovrebbe essere data la preferenza rispetto ad una terza discordante.
Ciò potrà essere vero o non esserlo, ma in ogni caso il risultato deve essere frutto, una volta ancora, della libera valutazione da parte del giudice circa la concludenza del concreto contenuto delle prove assunte, e non dell’applicazione di regole preconcette, che svuoterebbero di ogni significato l’apprezzamento che la procedura ha inteso accordare al giudice.
1.3 Quo al concreto contenuto delle censure, si rileva che bene ha fatto il Pretore a misconoscere qualsivoglia rilievo alle deposizioni __________ e __________, a torto invocate al punto 4 del gravame, dal momento che le stesse non sono fondate sulla percezione personale dei testi delle circostanze rilevanti, ma al contrario sul semplice racconto di quelle circostanze da parte di altre persone (il __________ per la teste __________ e l’istante per la teste __________), così che le stesse sono in definitiva prive di efficacia probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 8; II CCA 11 agosto 1995 in re V./C, 27 aprile 1995 in re H./G., 5 gennaio 1995 in re R./R.).
Allo stesso modo, non può essere ravvisata nel Pretore violazione del proprio potere di apprezzamento delle prove per avere eliso le discordanti risultanze della deposizione __________ e dell’interrogatorio formale dell’istante circa il contenuto delle affermazioni fatte dall’istante stessa alla fine del turno del 3 agosto sul fatto di ripresentarsi al lavoro il giorno successivo (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 8; II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
Anche in tal caso essa non avrebbe infatti con siffatto comportamento per nulla inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; II CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & Co; JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, pag. 214), ma si sarebbe limitata ad annunciare l’assenza per un giorno in conseguenza di un diverbio con il collega __________, che nega la propria responsabilità ma ammette lo screzio e l’esistenza di rapporti conflittuali, il che per costante giurisprudenza di questa Camera non costituisce abbandono del posto di lavoro (cfr. in materia di cameriere: II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.: abbandono del posto poco prima della fine del turno per lite con il titolare; II CCA 3 aprile 1996 in re A./H. AG: dichiarazione alla fine del turno dell’intenzione di lasciare il posto in conseguenza di discussione con il marito della gerente).
L’istante ha del resto prontamente manifestato l’intenzione di riprendere il lavoro con la lettera del 5 agosto 1996 (così anche in: II CCA 3 aprile 1996 citata, 23 marzo 1994 in re P./R. SA), seppure alla condizione di un chiarimento con il collega, così che il convenuto non poteva in buona fede ritenere l’avvenuto abbandono del posto da parte della dipendente, o comunque, se aveva dei dubbi, era tenuto a procedere così come indicato dal Pretore, invitandola a ripresentarsi senz’altro al lavoro.
In difetto di ciò, se ne deve concludere che merita piena conferma il giudizio pretorile laddove nega che vi sia stato abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente.
Infatti, la lettera 4 agosto 1996 del convenuto (doc. B) non era assolutamente intesa alla pronuncia della disdetta con effetto immediato, ma bensì alla constatazione del preteso abbandono del posto da parte dell’istante, e l’ipotesi della pronuncia del licenziamento in tronco da parte del datore è del resto stata esplicitamente smentita dallo stesso convenuto in occasione dell’udienza di discussione (verbale 18 novembre 1996, pag. 2).
Il fatto che il Pretore, per un eccesso di zelo, si sia chinato anche sull’ipotesi del licenziamento in tronco (consid. 5-9), giungendo ad escludere l’esistenza di motivi gravi, non modifica evidentemente il fatto che tale licenziamento non è mai stato pronunciato, così che non vi è motivo in questa sede di riesaminare la questione a sapere se l’istante abbia o meno simulato uno stato di malattia, e se ciò, se del caso, costituisca motivo grave ai sensi dell’art. 337 CO.
4.1 Il Pretore ha giustamente rilevato che l’ammontare mensile richiesto è rimasto all’atto pratico incontestato, con il che esso poteva essere ritenuto quale base di computo.
Il convenuto sostiene invece che la massima ufficiale che disciplina la procedura avrebbe imposto di indagare sulla discrepanza tra il salario contrattuale e quello richiesto.
A torto: nonostante la massima ufficiale, il Pretore può e deve comunque tenere conto delle ammissioni delle parti riguardanti le domande o le tesi di fatto dell’avversario (per la procedura per mercedi e salari: II CCA 14 ottobre 1997 in re D.F./P., con rinvio a: Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 170, n. 2 e 3), così che a giusta ragione il Pretore non si è dipartito dall’incontestata richiesta dell’istante.
4.2 Ad ogni modo la pretesa di fr. 3’100.-- mensili appare giustificata anche nel merito. I conteggi relativi ai salari dei mesi di giugno e luglio 1996 (doc. G e G1) dimostrano che in conseguenza della clausola contrattuale che accordava all’istante una partecipazione sugli utili essa, a fronte di un salario teorico di fr. 2’600.-- lordi, ha in realtà percepito fr. 2’820.55 e fr. 3’382.80 netti, ovvero in media poco più di fr. 3’100.--.
Dovendosi verosimilmente ammettere che anche nei restanti mesi della stagione estiva vi sarebbe stata la concreta possibilità di partecipare agli utili (cfr in tal senso il verbale 18 novembre 1996, pag. 2: “periodo di forte lavoro”), bene ha fatto il Pretore a determinarsi sulla base dell’importo di fr. 3’100.-- al mese.
La tesi, rimasta allo stadio di sterile affermazione di parte, è manifestamente temeraria: stante la cessione legale di cui all’art. 29 LADI, è pacifico che il dipendente perde la legittimazione a fare valere in causa quanto gli è già stato versato (II CCA 3 ottobre 1995 in re C./O. SA), e perciò egli non può essere altro che soccombente se egli nondimeno procede per quegli importi nei confronti del datore di lavoro.
Ne segue la reiezione sia dell’appello principale che di quello adesivo, entrambi privi di qualsivoglia fondamento.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese. Il convenuto rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 25 settembre 1997 __________ è respinto.
IV. Non si prelevano tasse o spese. L’istante rifonderà al convenuto fr. 150.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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