AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.215
Data decisione, Autorità:
05.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00215
Lugano
5 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.97.15 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
promossa con istanza 11 aprile 1997 da
rappr.
dal __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’949.40 in
conseguenza del contratto di lavoro, domanda in seguito ridotta a fr. 10’159.67
e poi a fr. 7’315.96;
Domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore con sentenza 3 settembre 1997 ha accolto per fr.
7’316.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta,
che con atto di appello del 10 settembre 1997 con richiesta di effetto
sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso
di respingere l’istanza, e in via subordinata nel senso di rinviare l’istante
alla procedura ordinaria, oppure di rinviare la causa al primo giudice per
citare l’udienza prevista dall’art. 417 lit. a CPC, oppure ancora nel senso di
annullare la sentenza;
Appello sul quale l’istante non si è
espresso;
Richiamato il decreto 12
settembre 1997 del Presidente di questa Camera che ha conferito effetto
sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
dal 1984 ha lavorato per la convenuta in qualità di muratore.
Il
29 novembre 1996 gli è stato significato un “licenziamento cautelativo” per il
termine del 28 febbraio 1997, giustificato dalla ditta convenuta con la totale
mancanza di riserve di lavoro (doc. A).
Egli sostiene di essere
stato incapace al lavoro in conseguenza di malattia dall’11 novembre 1996 a 5
marzo 1997, così che il licenziamento sarebbe nullo per effetto del CCL di
categoria.
B. La sua istanza 11
aprile 1997 è invece dovuta al mancato pagamento del salario a partire dal
novembre del 1996, motivo per il quale egli il 6 marzo 1997 si sarebbe
licenziato con effetto immediato, dopo di che si sarebbe annunciato
all’assicurazione contro la disoccupazione.
Il suo credito nei
confronti della datrice di lavoro sarebbe costituito da salari arretrati (e per
essi l’indennità di malattia) per fr. 2’149.05, dalla differenza tra il salario
e l’indennità di disoccupazione per il periodo di disdetta per fr. 4’020.82, da
assegni familiari per fr. 1’647.-- e tredicesima mensilità per fr. 3’111.72, il
tutto, secondo il conteggio doc. L, per fr. 14’949.40, importo dedotto in
causa.
C. All’udienza di
discussione del 3 giugno 1997 l’istante ha ridotto la propria pretesa a fr.
10’159.67, laddove le modifiche riguardavano le poste per indennità di
malattia, diminuita da fr. 2’149.05 a fr. 516.40 e per tredicesima mensilità,
diminuita da fr. 3’111.72 a fr. 2’814.45, mentre ha presentato una nuova
richiesta di fr. 1’161.-- per ferie non godute.
La convenuta per sua parte
ha ammesso un debito di fr. 5’590.35 sulla base del conteggio doc. 1,
contestando per il resto le pretese dell’istante, ed in particolare l’indennità
del periodo di disdetta, dal momento che il 7 gennaio 1997, dopo la fine di un
primo periodo di malattia, essa aveva offerto al dipendente la possibilità di
riprendere il lavoro, mentre questi aveva preferito rimettersi in malattia. In
quell’occasione l’istante avrebbe inoltre dichiarato di avere trovato un altro
lavoro e avrebbe chiesto di poterlo iniziare subito, ricevendone risposta
affermativa dalla convenuta
D. L’istante ha in
seguito ridotto la propria pretesa a fr. 7’315.96, mentre la convenuta, ora
patrocinata da un legale, ha chiesto la convocazione di una nuova udienza per
meglio esporre le proprie ragioni ed eccezioni e per produrre nuova
documentazione e addurre ulteriori prove.
E. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore ha dapprima accertato la nullità della disdetta
cautelativa pronunciata dalla convenuta in quanto data durante la malattia del
dipendente, e ha poi ritenuto infondata la tesi secondo la quale il dipendente
avrebbe postulato lo scioglimento consensuale del contratto al 7 gennaio 1997.
Quo alla procedura, il
Pretore ha ritenuto la convenuta capace di discutere da sé la propria causa
senza necessità di un patrocinatore, di modo che ha respinto la sua richiesta
di ripetere il procedimento.
Pure infondata è stata
ritenuta la richiesta di rinvio dell’incarto alla procedura ordinaria, non
dovendosi cumulare i valori della causa avviata dal dipendente e di quella
avviata dalla cassa di disoccupazione, cessionaria della pretesa ex art. 29
LADI.
L’esame dei rapporti di
dare e avere rivelerebbe un saldo di fr. 7’316.-- oltre interessi in favore del
dipendente, somma per la quale il Pretore ha accolto l’istanza.
F. Con l’appello la
convenuta postula la riforma della sentenza pretorile in via principale nel
senso di respingere l’istanza, e in via subordinata, in conseguenza di asseriti
vizi procedurali -di cui si dirà più avanti-, nel senso di rinviare le parti
alla procedura ordinaria, o di completare l’istruttoria, oppure ancora di
annullare il giudizio.
G. L’istante non ha
presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
- La prima questione
procedurale sollevata dalla convenuta riguarda la pretesa necessità di rinviare
le parti alla procedura ordinaria per il motivo che il valore della domanda
dell’istante sommato a quello della domanda della __________ cessionaria legale
di parte delle pretese dell’istante, eccederebbe l’importo di fr. 20’000.--.
1.1 La censura potrebbe
avere qualche rilevanza se davvero, come afferma la convenuta, il __________ e la __________ si fossero costituiti in
litisconsorzio facoltativo ai sensi degli art. 42 e segg. CPC, il che è però
senza dubbio da escludere.
E’ infatti pacifico che
gli istanti non hanno proceduto congiuntamente in tutti gli atti processuali (art.
43 cpv. 1 CPC), ma hanno al contrario presentato pretese e allegati del tutto
distinti, prova ne è che la Pretura ha creato due distinti fascicoli e ha
emanato separati giudizi per ognuno degli istanti.
Ancora in questa sede la
convenuta procede con appelli disgiunti, ai quali fanno necessariamente seguito
separati giudizi di questa Camera, proprio per il motivo che gli istanti,
nonostante che ne ricorressero le premesse, non hanno ritenuto di avvalersi
della facoltà di agire in litisconsorzio.
La stessa convenuta sembra
del resto essere cosciente del fatto che la procedura seguita non è indicativa
di un litisconsorzio, dal momento che essa lo individua nell’inesistente forma
degli atti concludenti (appello, punto 4, pag. 4). Vero è semmai che le
separate cause delle parti istanti sono state trattate congiuntamente dal
Pretore limitatamente alla loro discussione ed istruzione, ma questo,
contrariamente all’opinione dell’appellante, non permette ancora di ammettere
il litisconsorzio.
1.2 In difetto di
litisconsorzio appare manifesto che non vi è alcun motivo per deferire alla
procedura ordinaria la trattazione di due cause per mercedi e salari di valore
inferiore a fr. 20’000.--.
Come rettamente osservato
dal Pretore, vi è per principio l’esigenza di procedere con cause separate per
il motivo che il dipendente per effetto della cessione legale ex art. 29 LADI
perde la legittimazione a vantare quelle pretese che gli vengono risarcite
dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Non ricorre pertanto nel
caso di specie nemmeno la seppur lecita volontà di una parte di suddividere la
propria pretesa in più cause disgiunte per non eccedere il limite di fr.
20’000.-- previsto dall’art. 343 CO, ma vi è al contrario una precisa necessità
di agire in tal modo per il fatto che la titolarità della pretesa viene ad
essere suddivisa tra due distinti soggetti giuridici, ai quali non può in alcun
modo essere imposto il cumulo dei valori delle rispettive richieste.
- La convenuta censura
poi il fatto che il Pretore abbia omesso d’indagare d’ufficio sulla rilevante
questione, da lei addotta all’udienza di discussione, riguardante l’asserito
scioglimento consensuale del contratto di lavoro in occasione dell’incontro del
7 gennaio 1997.
2.1 Il Pretore nel
giudizio impugnato non si è limitato a ritenere non provata la tesi difensiva
della convenuta, ma l’ha inoltre considerata infondata per il fatto che essa
era incongruente per rapporto ad altre sue affermazioni e in contraddizione con
il suo successivo comportamento, e meglio per il fatto che il lavoratore non
poteva avere nel contempo asserito che se ne andava e che si ridava per malato
e per il motivo che la datrice ha continuato ad annunciare l’istante come suo
dipendente all’assicurazione malattia.
2.2 Le motivazioni del
giudizio impugnato meritano piena conferma.
Contrariamente a quanto
sostiene l’appellante, non vi era una reale necessità di approfondire la
questione a sapere se le parti il 7 gennaio 1997 avessero o meno concordato lo
scioglimento con effetto immediato del rapporto di lavoro, poiché quand’anche
una simile pattuizione fosse per un momento intervenuta, essa risulta essere
immediatamente stata superata dal successivo concorde comportamento delle parti
stesse: l’istante avrebbe immediatamente dovuto iniziare nel nuovo posto di
lavoro -questo il motivo addotto per lo scioglimento immediato del rapporto con
la convenuta- ma non l’ha fatto, la convenuta avrebbe dovuto comportarsi come
se l’istante non fosse più un suo dipendente ma non l’ha fatto, annunciandolo
nuovamente alla propria assicurazione malattia.
A ben vedere, la questione
determinante non era perciò quella a sapere se le parti il 7 gennaio 1997
avessero sciolto il contratto di lavoro, ma semmai quella a sapere se i
concludenti elementi a favore del concorde annullamento di tale decisione e del
ripristino della situazione precedente fossero o meno frutto di una (illecita)
simulazione, tesi che la convenuta sembra ora insinuare laddove asserisce che
essa “è stata compiacente” (appello, punto 2, pag. 3), ma che nel primo
processo non è stata sollevata, così, vista oltretutto la sua natura
fraudolenta, non si può certo rimproverare al Pretore di non averla esplorata
d’ufficio.
2.3 In conseguenza di
detta censura l’appellante, invocando gli art. 39 cpv. 2 e 138 CPC, rinnova,
invano, la richiesta della citazione delle parti ad una nuova udienza per
meglio esporre le circostanze di fatto ed invocare nuove prove.
In primo luogo essa non
afferma esplicitamente di non essere stata in grado di condurre da sé la
propria causa, circostanza che il Pretore ha negato e che dalla visione degli
atti non risulta, ed inoltre, come si è visto, né la precisazione delle
circostanze di fatto relative all’asserito scioglimento consensuale del contratto
di lavoro, né l’assunzione di prove al proposito -che la convenuta neppure
indica, impedendo così sia il giudizio sulla loro rilevanza che la loro
eventuale assunzione diretta da parte della Camera- porterebbe ad una modifica
dell’esito della causa.
- La ricorrente adduce
infine la nullità del querelato giudizio per il motivo che il Pretore non
avrebbe fissato alle parti un nuovo termine per la presentazione di
conclusioni, dopo che successivamente al termine originariamente fissato
avrebbe avuto luogo l’udienza di discussione delle domande processuali della
convenuta.
Anche questa censura è
tuttavia priva di consistenza.
A prescindere dal fatto
che la stessa convenuta non sa indicare il motivo per cui il giudizio impugnato
risulterebbe viziato da nullità, quello della irrimediabile violazione del
diritto di essere sentiti (art. 142 cpv. 1 lit. b CPC), che sembra l’unico ad
essere teoricamente ipotizzabile, non risulta essersi verificato.
E’ infatti indubbio che la
convenuta ha potuto compiutamente esprimersi sulla propria domanda processuale
del 17 luglio 1997, visto che all’udienza di discussione essa ha postulato la
convocazione ad una nuova udienza solo per il caso che essa fosse respinta, dal
che la constatazione che, a mente della stessa convenuta, tale domanda poteva
senz’altro essere decisa dal Pretore.
Quo al merito della causa,
al quale deve di conseguenza necessariamente riferirsi la pretesa violazione
del diritto di essere sentiti, non si vede invece per quale motivo vi sarebbe
stata necessità di ripetere il dibattimento finale o presentare nuove
conclusioni dopo la reiezione della domanda processuale, non essendovi in
conseguenza di tale reiezione alcuna modifica della situazione data al momento
della presentazione delle prime conclusioni.
- Risolte le questioni
procedurali, sul merito delle pretese dell’istante ammesse dal Pretore
l’appello si riduce a ben poca cosa, dal momento che l’unica obiezione al
proposito che si possa desumere con una certa chiarezza dal gravame è quella
relativa alla tredicesima mensilità.
In ultima analisi, si
tratta comunque anche in questo caso di una censura di natura procedurale, dal
momento che la convenuta lamenta il fatto che l’istante avrebbe in un primo
tempo ridotto tale sua pretesa in conseguenza delle allegazioni della datrice
di lavoro, salvo poi aumentarla nuovamente adducendo di essere stata indotta in
errore, il che secondo la convenuta non sarebbe ammissibile, costituendo la
prima riduzione della domanda formale desistenza (appello, punto 1, pag. 2).
La mancanza di fondamento
della censura discende già solo dall’applicabilità a questo procedimento della
massima ufficiale, in virtù della quale il Pretore non è vincolato alle domande
delle parti (art. 417 lit. c CPC), così che egli ben poteva determinarsi come
ha fatto ancorché (ma non è il caso) nel comportamento dell’istante fosse stato
possibile inferire la di lui desistenza.
Ne deve seguire la
reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non si prelevano tasse o
spese, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10
settembre 1997 __________ è respinto.
II. Non si prelevano
tasse o spese, non si assegnano ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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