AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.219
Data decisione, Autorità:
20.02.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00219
Lugano
20 febbraio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.95.01506 (già 144/1995) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 -
promossa con petizione 16 ottobre 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’500.- oltre interessi
(pretesa derivante da un incidente stradale);
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 4 agosto 1997 ha integralmente respinto;
appellante l’attore con
atto di appello 15 settembre 1997 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
osservazioni 27 ottobre 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Verso
le 12.10 del __________, in Via __________ a __________, si è verificato un
incidente della circolazione che ha coinvolto una motocicletta __________ 0,
alla cui guida vi era __________, ed un furgone __________ con targhe
__________.
Pacifica
la responsabilità del conducente del furgone nel sinistro, la __________,
agente quale compagnia gerente per la responsabilità civile dei veicoli esteri
in Svizzera, ha tuttavia rifiutato di risarcire al motociclista un orologio
d’oro __________, che quest’ultimo pretendeva di aver perso in occasione dell’incidente.
Di qui la presente causa.
B. Con
la petizione __________ ha chiesto la
condanna della __________ al pagamento
di fr. 14’500.- oltre interessi, auspicando in sostanza la rifusione del valore
dell’orologio andato perso.
La
convenuta resiste in lite, non ritenendo dati i presupposti per il
risarcimento: controparte non avrebbe infatti provato né di aver posseduto un
orologio del genere, né di averlo al polso al momento dei fatti, né in ogni
caso che lo stesso sia andato perso in conseguenza dell’incidente. D’altro
canto, numerose altre circostanze inducevano a dubitare della veridicità e
della sussistenza della pretesa, in particolare il fatto che lo smarrimento non
sia stato denunciato alla polizia immediatamente dopo il sinistro, che la successiva
notifica sia stata approssimativa, che nel corso di un esame medico l’attore
abbia tenuto un comportamento “teatrale”, che egli abbia erroneamente indicato
che la perdita era coperta da un’altra compagnia d’assicurazioni, che lo
smarrimento sia infine stato annunciato alla convenuta solo due mesi dopo il
sinistro.
C. Con
sentenza 4 agosto 1997 il Pretore ha respinto la petizione, caricando
all’attore la tassa di giustizia di fr. 600.-, le spese di fr. 275.- e
l’indennità per ripetibili di fr. 800.-.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto appurato che dagli atti di causa
risultava che a suo tempo era effettivamente stato acquistato un orologio
__________ a nome dell’attore e del valore da questi indicato, che il giorno
dell’incidente egli aveva al polso un orologio d’oro, che il suo smarrimento
non venne notificato alla polizia immediatamente ma comunque nel primo
pomeriggio, per telefono, e che con la polizia si concordò che il tutto sarebbe
stato verbalizzato al suo rientro dalle vacanze. L’istruttoria non aveva
tuttavia permesso di chiarire taluni determinanti aspetti della fattispecie,
che rimaneva perciò oscura e costellata di indizi contraddittori: in
particolare non si capiva per quale motivo la fattura dell’orologio fosse
intestata all’attore se, come sembrava, esso era stato acquistato dalla sua
convivente; inoltre la descrizione dell’orologio che l’attore avrebbe portato
il giorno dell’incidente, fatta da un teste, non corrispondeva esattamente a
quella dell’oggetto andato perso; l’altro testimone che pure avrebbe dovuto
confermare che l’attore portava un orologio d’oro non era stato neppure citato;
l’approssimazione con cui il 25 agosto era avvenuta la verbalizzazione dello
smarrimento in polizia -senza neppure indicarne l’ingentissimo valore- appariva
pure inspiegabile, come inspiegabile era il fatto che lo smarrimento fosse
stato notificato alla convenuta solo il 17 settembre; infine l’attore non aveva
neppure reso verosimile che nell’incidente, che gli aveva provocato solo lievi
contusioni, il cinturino in pelle potesse essere stato strappato dal suo polso.
Agli
indizi forniti da parte attrice, favorevoli alla sua tesi, se ne opponevano
dunque almeno altrettanti, che inducevano a dubitare del fatto che nel sinistro
l’orologio fosse stato effettivamente smarrito, il che impediva di raggiungere
un convincimento sufficiente in punto al benfondato della petizione, che andava
di conseguenza respinta.
D. Con
appello 15 settembre 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
L’appellante
ritiene di aver portato prove sufficienti per potersi ammettere, in un giudizio
indiziario come quello in esame, il buon fondamento della sua pretesa. Egli
sottolinea che le tesi difensive formulate negli allegati preliminari dalla
controparte sono state tutte sconfessate dall’istruttoria, tant’è che in
sostanza egli è riuscito a provare di essere proprietario dell’orologio, di
averlo avuto al polso pochi istanti prima del sinistro e di aver reagito
immediatamente dopo il sinistro notificando la sparizione all’autorità di
polizia. Il primo giudice avrebbe nondimeno respinto la petizione, basandosi su
poche secondarie indicazioni a suo dire contrastanti: in realtà, le presunte
contraddizioni tali non erano ed anzi erano tutte oggettivamente spiegabili,
fermo restando che si trattava pur sempre di aspetti del tutto secondari e
marginali.
E. Delle
osservazioni 22 ottobre 1997 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: IICCA 6
settembre 1993 in re C./G., 26 febbraio 1992 in re H./C.). In conseguenza di
questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
L’art.
90 CPC stabilisce invece che il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi
provato (Rep. 1989 p. 440; IICCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer,
op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La
prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che
la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974 p. 128, 1973 p. 138; IICCA 12 dicembre 1989
in re M./H.). In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio
convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto
giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227;
IICCA 28 aprile 1997 in re T.L./S.H. SA., 26 agosto 1997 in re O./N.).
Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella
loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; IICCA
15 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 31 luglio 1995 in re F./T.N. SA, 11
agosto 1995 in re V./C.).
- Giusta
l’art. 42 CO -applicabile, in forza del rimando di cui all’art. 62 cpv. 1 LCS,
anche nell’ambito della circolazione stradale (Schaffhauser/Zellweger, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, Berna 1988, n. 1101; IICCA
17 febbraio 1998 in re V./L.N.)- di regola chi pretende il risarcimento del
danno ne deve fornire la prova (cpv. 1).
Nel
caso di specie ciò significa che l’attore, il quale pretende il risarcimento
del danno conseguente ad un incidente della circolazione, dovrà dimostrare, con
prove certe oppure mediante tutta una serie di indizi convergenti, il buon
fondamento della sua richiesta.
- Poiché
in casu l’appellante ha ammesso di non aver portato la prova certa ed assoluta
del fatto di aver perso l’orologio __________ in
occasione dell’incidente, in questa sede si tratterà perciò unicamente di
esaminare se in ogni caso gli indizi versati agli atti permettano o meno al
giudice di maturare l’intimo convincimento dell’esistenza di quel fatto.
Ebbene,
l’esame dell’incarto non consente a questa Camera di ritenere sufficientemente
provato quanto asserito dall’attore.
3.1
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non è innanzitutto
provato che egli al momento del sinistro portasse quell’orologio.
Il
teste __________, che ha confermato di aver visto al polso dell’attore un
orologio poco prima che egli partisse con la motocicletta, ha precisato di
ricordare “che l’orologio del sig. __________ aveva la cassa in oro e il
braccialetto in oro” (verbale p. 4). In realtà l’orologio __________ ha
caratteristiche del tutto diverse da quelle descritte dal teste, in particolare
il braccialetto non risulta d’oro bensì di pelle di coccodrillo (doc. C),
quindi di colore marrone (cfr. doc. E).
Ora,
atteso che il teste si è detto estremamente sicuro di quanto ha visto (“ricordo
bene che l’orologio aveva ... il braccialetto in oro ...” e ancora “ho visto
benissimo l’orologio ...”), che questa sua sicurezza non può perciò essere
messa in dubbio nemmeno dal fatto che la testimonianza è stata assunta due anni
e mezzo dopo i fatti, che per il resto non vi sono motivi per dubitare
dell’attendibilità del teste, se ne deve gioco forza concludere che l’orologio
visto al polso dell’attore poco prima che questi incorresse nell’incidente non
era l’orologio di cui ora si chiede il controvalore.
Ciò
basta per respingere la richiesta di risarcimento, ritenuto pure che l’attore
non ha citato l’altro testimone __________ che pure avrebbe dovuto confermare
che egli a quel momento portava un orologio particolare (cfr. doc. F).
3.2 Ma,
oltre a questa, altre circostanze -in parte già rilevate dal giudice di prime
cure- concorrono a rendere dubbia la pretesa dell’attore.
Innanzitutto,
non si capisce -né se lo spiega l’attore stesso (cfr. interrogatorio formale,
ad 4b)- per quale motivo la fattura dell’orologio (doc. C) sia stata intestata
a nome dell’attore se, come dichiarato da quest’ultimo nel corso del suo
interrogatorio formale (ad 3b), l’acquisto è stato effettuato dalla convivente.
L’attore non si è del resto premurato di chiarire più di quel tanto la
questione, ciò che invero sarebbe stato possibile versando agli atti la
garanzia che certo viene fornita per un orologio di tale valore e pregio,
oppure citando quale teste il venditore o la convivente stessa.
Ammesso
pure che nel pomeriggio del 29 luglio al momento della notifica alla polizia
della perdita dell’orologio, ma soprattutto il 25 agosto quando cioè l’attore
ha formalmente fatto verbalizzare lo smarrimento dell’orologio, egli non
sapesse con certezza quanto fosse costato -lo stesso in effetti gli era stato
regalato- appare nondimeno strano che, richiesto di indicarne il valore
approssimativo (la diversa tesi da lui indicata in sede di interrogatorio formale,
ad 3b, non essendo credibile, siccome smentita dal teste __________ p. 2), egli si sia limitato a definirlo
“imprecisato” (doc. E), quando invece sapeva benissimo, per aver personalmente
anticipato un importo di fr. 5’000.- per il suo acquisto (interrogatorio
formale, ad 3b), che il suo costo eccedeva tale somma ed era perciò
ingentissimo.
Inspiegabile
è inoltre il fatto che lo smarrimento sia stato notificato alla convenuta per
la prima volta solo il 17 settembre (doc. 2, teste __________ p. 5), quindi a quasi due mesi di distanza
dall’incidente, tanto più se si pensa che l’attore stesso nel frattempo aveva
avuto modo di contattare a più riprese la compagnia convenuta per quanto
riguardava il risarcimento dei danni alla moto (teste __________ p. 5; interrogatorio formale, ad 5a), che
comunque concernevano un importo (complessivamente fr. 4’531.20, doc. B) di
gran lunga meno importante rispetto al valore dell’orologio; che egli non fosse
a conoscenza delle regole per il risarcimento del danno da parte di una
compagnia di assicurazione (interrogatorio formale, ad 5c) appare comunque
inverosimile, sia per la professione svolta dall’attore, gerente di una
carrozzeria, sia per il fatto che già il giorno del sinistro egli è stato in
grado di contattare la compagnia convenuta (teste __________p. 5).
Infine,
ma non da ultimo, l’attore non ha neppure reso verosimile che nell’incidente il
cinturino in pelle potesse essersi strappato: dall’istruttoria di causa non
risulta invero -e comunque l’attore non si è curato di comprovare con certezza
tale circostanza- che egli in conseguenza della caduta dalla motocicletta abbia
subito delle contusioni o escoriazioni al polso o all’avambraccio sinistro. Le
leggere ferite da lui riportate -forte botta alla caviglia e ginocchio
sinistro, all’anca parte sinistra e alla spalla sinistra (cfr. verbale
d’interrogatorio dell’attore in polizia il giorno dell’incidente, doc. A),
mentre non si è potuto appurare quali fossero le eventuali altre parti del
corpo interessate da contusioni o escoriazioni (cfr. verbale dell’incidente p.
4 doc. A e doc. 3)- secondo la comune esperienza non sono ad ogni modo tali da
poter provocare la perdita di un orologio.
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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