AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.22
Data decisione, Autorità: 11.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00022
Lugano 11 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.94.861 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 8 giugno 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 96’851.75 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 dicembre 1996 ha accolto per fr. 60’894.75 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 20 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 25 febbraio 1997 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, chiedente la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice e la convenuta sono rispettivamente la moglie e l’unica figlia di __________, deceduto il 5 novembre 1987 senza lasciare testamento.
B. L’attrice con la petizione sostiene di essere stata chiamata a pagare complessivi fr. 96’851.75 in relazione ad irregolarità fiscali commesse dalla __________, il cui pacchetto azionario era stato venduto dalle eredi a terze persone con la garanzia che la società era libera da debiti fiscali.
Nei rapporti interni le eredi avrebbero stabilito che la convenuta si assume tutti gli attivi e i passivi della successione, eccezion fatta per un immobile attribuito all’attrice, così che lei sola sarebbe responsabile del pagamento di detto importo, che sarebbe di conseguenza da risarcire alla procedente.
C. Nella risposta del 18 ottobre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente la prescrizione, e contestando per il resto la propria responsabilità per il debito in questione.
D. Secondo il Pretore, di quanto pagato dall’attrice sarebbero di principio risarcibili unicamente i fr. 80’000.-- pagati a titolo transattivo agli acquirenti delle azioni della __________ e i fr. 1’193.-- di spese di giudizio della procedura che ha condotto a detta transazione, mentre non potrebbe essere chiesta la rifusione delle altre spese, causate dalla sua ingiustificata resistenza nella procedura esecutiva intentata dai creditori per incassare quel credito.
Dell’importo complessivo di fr. 81’193.--, solo i 3/4 potrebbero essere posti a carico della convenuta, non potendosi dare al contratto di divisione il significato auspicato dall’attrice, secondo cui la convenuta avrebbe assunto da sola ogni debito residuo della successione.
Dal che, dopo reiezione dell’eccezione di prescrizione, l’accoglimento della petizione per fr. 60’894.75 oltre interessi.
E. Con l’appello del 20 gennaio 1997 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore con l’ordinanza del 12 gennaio 1995 avrebbe ammesso a torto i richiami di atti richiesti dall’attrice, trattandosi di documenti già a sua disposizione, e che pertanto dovevano essere da lei prodotti con gli allegati introduttivi.
Il giudizio impugnato dovrebbe perciò essere annullato nella misura in cui si fonda sulle risultanze di quei richiami, e l’incarto retrocesso al Pretore viciniore per una nuova decisione.
Nel merito, il Pretore avrebbe ammesso a torto l’esistenza di un debito della successione di fr. 80’000.--, quando invece si sarebbe trattato di un debito della __________. La responsabilità deriverebbe semmai dall’avvenuta vendita a terzi delle azioni, e l’importo pagato sarebbe perciò da qualificare come pretesa degli acquirenti per difetti dell’oggetto venduto.
Il fatto che la comunione ereditaria e la convenuta abbiano stipulato siffatto contratto come parte venditrice non creerebbe solidarietà, e pertanto in assenza di solidarietà non esisterebbe diritto di regresso per l’attrice.
Questa non avrebbe comunque provato di avere pagato l’importo di cui al doc. G, e la pretesa sarebbe peraltro prescritta sia in applicazione dell’art. 67 CO che dell’art. 210 CO.
La solidarietà non sarebbe da ammettere nemmeno sulla base del diritto successorio, trattandosi di debiti nati successivamente alla morte del decuius e per i quali essa non fu espressamente pattuita ai sensi dell’art. 143 CO.
Se essa nondimeno sussistesse, il debito sarebbe da dividere in parti uguali, e non nelle proporzioni di cui al giudizio impugnato.
L’importo di fr. 80’000.-- di cui alla transazione sarebbe in realtà in buona parte infondato, così che non vi sarebbe prova del debito che si vorrebbe accollare alla convenuta, né essa potrebbe essere in qualche modo danneggiata per l’avvenuta denuncia di lite nel processo zurighese.
Errata, infine, anche la data di decorrenza degli interessi di mora, che sarebbero se del caso dovuti solo dalla data della petizione.
F. Con l’appello adesivo del 25 febbraio 1997 l’attrice postula invece la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione.
Essa ha riproposto la tesi secondo cui il contratto di divisione concluso dalle parti dovrebbe essere inteso nel senso che la convenuta ha da sola ripreso tutti gli altri attivi e passivi della successione, e perciò anche il debito nei confronti degli acquirenti delle azioni, così come del resto da lei stessa affermato nel processo zurighese denunciatole dall’attrice.
Oltre ai fr. 81’193.-- ritenuti dal Pretore, sarebbero inoltre da considerare anche le spese accessorie ivi connesse, come quelle di patrocinio occasionate dal processo.
G. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali viene postulata la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La censura, quand’anche fosse fondata, non potrebbe perciò condurre alla modifica del giudizio impugnato, e risulta pertanto all’atto pratico priva di interesse nessun pregiudizio essendo stato causato, al proposito, alla parte appellante. In ogni caso l'acquisizione dei contestati documenti poteva essere correttamente ottenuta dal Pretore nell'ambito dei poteri che il codice di rito gli riconosce indipendentemente dalle richieste delle parti (art. 88 e 89 CPC; II CCTF 14.9.1995 M e Co. SA c. Cantone Ticino).
L’attrice, con ogni evidenza, ha dovuto farsi carico di una spesa di almeno fr. 81’193.-- in conseguenza di inadempienze della comunione ereditaria fu __________, alla quale lei apparteneva, e della convenuta personalmente nell’ambito del contratto di compravendita doc. F, con il quale i predetti soggetti hanno venduto a __________ e __________ 147 azioni nominative della __________.
La convenuta nel gravame, sulla base di considerazioni giuridiche sulla natura del predetto debito, si dilunga nel tentativo di negare l’esistenza di un rapporto di solidarietà tra lei e l’attrice, ritenendo che ciò la porrebbe al riparo dalla pretesa dedotta in causa.
Non occorre tuttavia approfondire il fondamento di questa tesi, dal momento che l’esistenza del contestato vincolo di solidarietà può pacificamente essere ammessa.
Infatti, se da una parte è vero -come rettamente afferma l’appellante- che il solo fatto di sottoscrivere congiuntamente un contratto in cui viene assunta un’obbligazione divisibile (come quella relativa alla fornitura di un dato numero di azioni) non permette ancora di presumere l’esistenza di un vincolo di solidarietà (Rep. 1988, pag. 354), che deve piuttosto risultare dall’insieme delle circostanze ed in particolare dalla volontà comune dei debitori di obbligarsi in solido (Rep. 1984, pag. 353 e segg.; II CCA 23 agosto 1989 in re R./B., Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. II, pag. 300), è d’altra parte altresì vero che l’esistenza di un pregresso rapporto societario o comunitario tra chi stipula per una parte consente di concludere con certezza per la solidarietà fra quelle parti.
Ciò è già stato ammesso a più riprese da questa Camera per il caso della società semplice in applicazione dell’art. 544 cpv. 3 CO (II CCA 1° febbraio 1995 in re F./V. e G.; 17 giugno 1993 in re J. e llcc./B. e llcc.; Von Thur/Escher, opera citata, pag. 294), e vale naturalmente anche per i membri della comunione ereditaria in applicazione dell’art. 602 cpv. 2 CC.
La questione è tuttavia di importanza relativa: anche se si volesse giungere, come sostiene la convenuta, a negare l’esistenza di un vincolo di solidarietà tra lei e l’attrice, la questione avrebbe avuto rilevanza unicamente per gli acquirenti delle azioni, che avrebbero dovuto agire contro entrambe, ma non anche nei rapporti tra le parti qui in causa nel senso auspicato a torto dalla convenuta, potendosi comunque ammettere il diritto dell’attrice di procedere contro di lei sulla base della gestione d’affari impropria (art. 423 cpv. 2 CO) per averla liberata da un suo debito nei confronti dei compratori delle azioni (II CCA 1° ottobre 1996 in re A./S. SA).
4.1 Le censure sono in primo luogo irricevibili siccome sollevate tardivamente nel presente processo (art. 78 e 321 CPC).
Nella risposta del 19 ottobre 1993 non vi è in effetti traccia di contestazione circa il fondamento della pretesa fiscale e dell’importo della transazione, essendosi la convenuta limitata a “prendere atto” sia della pretesa fiscale di fr. 120’157.55 (punto 2.3, pag. 3) che della sua riduzione in sede transattiva a fr. 80’000.-- (ibidem), con la conseguenza, sempre a mente della convenuta, che in caso di fondamento delle tesi dell’attrice “non potrebbe essere chiesto altro che il capitale di frs. 80’000.--” (punto 3, pag. 4).
Nella duplica vi è per contro un accenno di contestazione (punto 2.3, pag. 3) ma esso sembra essere rivolto piuttosto nei confronti della condotta processuale dell’attrice nella causa zurighese che non nei confronti del fondamento della pretesa ivi dedotta. Nella misura in cui si possa ritenere la contestazione della pretesa, la stessa è comunque irricevibile per la sua genericità, avendo la convenuta omesso di formulare quelle precise critiche contenute nell’atto di appello, che sicuramente le sarebbero state possibili con la medesima precisione anche nello stadio degli allegati introduttivi, per avere essa partecipato quale parte accessoria al primo processo.
4.2 In secondo luogo tali obiezioni sono escluse in conseguenza della denuncia di lite fatta dall’attrice alla convenuta nell’ambito del primo processo, conclusosi con la nota transazione.
La legge di procedura zurighese (§ 46-48) regola l’istituto della denuncia di lite senza tuttavia indicare, contrariamente al nostro codice di rito (art. 60 CPC con rinvio all’art. 55 CPC), i termini entro i quali il verdetto e le risultanze del primo processo sono vincolanti nei successivi rapporti tra litisdenunciante e litisdenunciato.
Secondo la dottrina, gli effetti materiali della denuncia di lite sono in primo luogo quelli stabiliti da norme del diritto materiale medesimo, quali ad esempio l’art. 193 cpv. 2 CO (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, n. 3 ad § 47; Walder, Der neue Zürcher Zivilprozess, pag. 166; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 312). Per il resto, benché non vi sia un’automatica estensione al litisdenunciato degli effetti materiali della forza di cosa giudicata, questi nel successivo processo con il denunciante non può più sollevare eccezioni con le quali si rimettono in discussione le motivazioni poste a fondamento del giudizio reso nel primo processo (Sträuli/Messmer, opera citata, n. 4 ad § 47; Walder, opera citata, pag. 167).
Ne consegue necessariamente che alla qui convenuta è preclusa ogni eccezione relativa alla sussistenza del debito di fr. 80’000.--, e questo anche se tale verdetto è stato frutto di una transazione giudiziale e non di una sentenza sul merito della pretesa dedotta in quella causa.
Non va in effetti disatteso che la denunciate poteva legittimamente, dopo la denuncia, sia disinteressarsi della causa (§ 48 ZPO) che accettare una transazione (per analogia: art. 194 cpv. 1 CO).
Per quest’ultimo caso rimane aperta alla qui convenuta unicamente l’eccezione della negligente conduzione del processo ma essa, gravata dell’onere della prova sul tema, soccombe già solo per non aver sollevato tempestivamente obiezione alcuna sull’entità della pretesa (cfr. sopra ad 4.1), dal che, a maggior ragione, le critiche di cui alla duplica non possono che essere rimaste allo stadio di puro parlato.
5.1 L’invocazione dell’art. 210 CO è manifestamente errata, essendo con ogni evidenza riferita alla pretesa vantata dai compratori nei confronti dell’attrice, e non a quella dell’attrice nei confronti della convenuta, e come tale esclusa per effetto della denuncia di lite, costituendo in pratica l’improponibile rimprovero all’attrice di aver pagato un debito prescritto (cfr. consid. 4).
5.2 Anche l’invocazione dell’art. 67 CO è infondata, dovendosi ammettere la surrogazione dell’attrice in un credito stabilito da una sentenza giudiziaria, che come tale prescrive nel termine di 10 anni (art. 137 cpv. 2 CO).
Ma anche volendo, per ipotesi, ritenere l’esistenza di un’obbligazione soggetta ad un termine annuale di prescrizione per effetto del rinvio alle norme sull’indebito arricchimento di cui all’art. 423 cpv. 2 CO, l’eccezione non potrebbe essere accolta, avendo il termine iniziato a decorrere solo con i pagamenti dell’attrice in favore degli acquirenti (agosto e settembre 1992) e del tribunale di __________ (marzo 1992) -solo da quel momento vi è in effetti arricchimento della convenuta a spese del gestore senza mandato per essere stata liberata da un’obbligazione- ed essendo stato interrotto dapprima dalla domanda di esecuzione che ha condotto al precetto esecutivo in atti (doc. P). ed in seguito dalla presente causa.
6 La convenuta contesta infine la data di decorrenza degli interessi moratori, che sarebbero dovuti solo dalla data della petizione, sostenendo che l’attrice non avrebbe provato con i doc. L, M e N il precedente pagamento del proprio debito.
Premesso che la convenuta nei propri allegati introduttivi aveva contestato solo la causale del pagamento ma non anche il pagamento stesso, che veniva al contrario ammesso (esplicito: duplica, punto 2.4, pag. 4), e stabilito che tale obiezione non è seria, potendosi inequivocabilmente individuare nella nota transazione il motivo dei suddetti pagamenti (cfr. rogatoria __________), nulla osta alla decorrenza degli interessi moratori a far tempo dal 1° ottobre 1992, giorno successivo a quello dell’ultimo pagamento.
La tesi è manifestamente infondata.
Dalla sistematica della transazione si evince infatti con tutta la necessaria chiarezza che il punto 2, dal quale l’attrice pretende di trarre diritto, riguarda in realtà solo la sostanza immobiliare della successione, e perciò il riferimento a tutti i debiti che la gravano va inteso nel senso dei debiti ipotecari gravanti i vari fondi.
Per il resto della successione era invece significativa la clausola n. 4, con la quale l’amministratore era incaricato di allestire un conteggio al 30 giugno 1989 e di suddividere l’eccedenza attiva in ragione di 1/4 all’attrice e 3/4 alla convenuta.
Non vi è motivo di dubitare che anche il provento della vendita delle azioni, avvenuta nel marzo del 1988, sia confluito nella parte liquida della successione gestita dal suddetto amministratore (in tal senso: rogatoria avv. __________), di modo che, essendo i proventi stati ripartiti secondo le quote ereditarie legali, ben si giustifica di suddividere nella stessa misura anche il sopravvenuto esborso, così come del resto rettamente stabilito dal Pretore. Con il che va pure disattesa la censura dell'appellante nel senso che il debito andrebbe eventualmente diviso per metà.
Deve per contro essere accolta, sempre nella misura di 3/4, la pretesa di risarcimento delle spese di patrocinio di fr. 12’500.-- nella procedura avviata dagli acquirenti delle azioni, trattandosi anche in questo caso di spese chiaramente legate all’inadempienza delle eredi al contratto di compravendita delle azioni, spese che la convenuta -limitatasi ad un intervento accessorio- ha potuto risparmiare a detrimento dell’altrui patrimonio in conseguenza del fatto che è stata l’attrice, e non lei ad essere chiamata in giudizio dai compratori in una causa di consistente valore.
Ne consegue la reiezione dell’appello principale e l’accoglimento di quello adesivo limitatamente a fr. 9’375.--, ovvero i 3/4 di fr. 12’500.-- (doc. V), somma a prima vista adeguata alle prestazioni richieste al legale e ai risultati ottenuti.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 gennaio 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’550.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’600.--
già anticipati dalla convenuta, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 3’000.-- per ripetibili di appello .
III. L’appello adesivo 25 febbraio 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare __________, fr. 70’269.75 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1992.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________del 1° febbraio 1993 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
La tassa di giustizia di fr. 3’000.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 3/10 e per 7/10 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 4’500.-- per parte di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’attrice, restano a suo carico per 3/4, e per 1/4 sono a carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 1’000.-- per ripetibili parziali di appello .
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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