AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.224
Data decisione, Autorità:
08.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00224
Lugano
8 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.313 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
promossa con petizione 9 settembre 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 17’010.--
oltre accessori a titolo di onorario per prestazioni professionali;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 19 agosto 1997 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 17 settembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 27 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
1.- se deve
essere accolto l’appello
2.- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1991 il convenuto ha incaricato l’arch. __________
della progettazione e della direzione dei lavori di ampliamento e
ristrutturazione della villa di sua proprietà a __________ o, mandato poi
revocato nel 1992.
In
quell’ambito l’arch. __________ ha ritenuto
di far capo alle prestazioni dell’attore per l’esame delle strutture portanti e
del muro di sostegno.
Ritenendo
l’esistenza di un legame contrattuale con il convenuto, l’attore con la
presente causa procede per l’incasso del proprio onorario di fr. 17’010.--
oltre interessi, rimasto impagato.
B. Nella
risposta del 19 ottobre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione
affermando di non avere mai conferito mandato all’arch. __________ di incaricare l’attore, le cui prestazioni
sarebbero perciò sconosciute al convenuto e pertanto prudenzialmente
contestate.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha accolto la petizione ritenendo che il
convenuto avesse autorizzato l’arch. __________
a far capo alle prestazioni di un terzo specialista, così che questi
avrebbe contrattato con l’attore in qualità di valido rappresentante del
convenuto, che sarebbe perciò vincolato all’attore e ne dovrebbe retribuire gli
incontestati servigi.
D. Con
l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di
respingere la petizione. Al contratto da lui concluso con l’arch. __________ sarebbero applicabili le norme sul contratto
di appalto che, contrariamente a quelle sul mandato, non permetterebbero
all’appaltatore di contrattare con terzi in rappresentanza del committente.
L’eventuale
esistenza di un rapporto contrattuale tra l’attore e il convenuto dipenderebbe
perciò dall’esistenza dei requisiti posti dalle norme generali sulla
rappresentanza diretta, ma la questione sarebbe da risolvere in senso negativo,
non potendosi affermare, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio
impugnato, che il convenuto abbia conferito all’arch. __________ la facoltà di rappresentarlo nella
conclusione di un contratto con l’attore.
A
torto, inoltre, il Pretore avrebbe ritenuto incontestato l’ammontare della
pretesa dell’attore, mentre vero sarebbe che a fronte delle circostanziate
riserve di cui all’allegato di risposta l’attore nulla avrebbe intrapreso per
provare il fondamento della propria pretesa.
Per
il denegato caso della reiezione delle tesi del convenuto il giudizio impugnato
sarebbe da riformare almeno quo alla data di decorrenza degli interessi di
mora, che potrebbero essere concessi solo dal momento dell’introduzione della
petizione.
E. Delle
osservazioni 27 ottobre 1997 dell’attore, che chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
linea di principio, chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di
una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua
pretesa (per tante: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.).
Inoltre,
la parte che sostiene che il contratto si sarebbe perfezionato per mezzo
dell’intervento di una terza persona, deve portare la prova delle circostanze
fattuali la cui valutazione giuridica conduce a tale risultato (II CCA
29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 12 febbraio 1996 in re A. SpA/T. SA).
- Le
premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 CO sono due:
una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in
nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32
CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e
segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts,
- edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF
99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come
tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art.
34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita
della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art.
35 cpv. 1 CO).
Se
il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata;
non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio
giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl,
opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo
può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità
di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi
la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se
questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante
e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera
citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
E’
fatto ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è
indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep.
1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
-
La
facoltà dell’architetto di rappresentare il committente nella conclusione di
contratti con artigiani o altri professionisti soggiace evidentemente anch’essa
alle predette regole, e questo indipendentemente dal tipo di contratto che lega
l’architetto al committente, dipendendo appunto la facoltà di rappresentare
unicamente dal sussistere delle due predette condizioni cumulative -tesi
condivisa dallo stesso appellante (punto 7, pag. 4)-, e non anche
dall’esistenza di un contratto d’architetto comprendente progettazione e
direzione lavori, e quindi assoggettabile nel suo complesso alle norme sul
mandato, piuttosto che di un contratto limitato alla sola progettazione, e
pertanto assoggettabile alle norme sul contratto di appalto (II CCA 22
settembre 1997 in re ing. C./C.; Schwager, Die Vollmacht des Architekten,
in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. edizione, n. 801 e 802, titolati
appunto “Die Unerheblichkeit des Qualifikationsstreites”).
-
L’avvenuta
comunicazione del rapporto di rappresentanza dall’arch. __________ all’attore è nel caso di specie del tutto
pacifica, e del resto chiaramente desumibile dalle circostanze, potendo e
dovendo l’attore inferire dalle concrete circostanze, segnatamente dal
riferimento ad un fondo appartenente a terze persone, che il progettista non
intendeva richiedere le sue prestazioni per sé, ma nell’ambito di un mandato
del quale era investito (II CCA 12 febbraio 1993 in re F. SA/D.G.).
-
Litigiosa
è perciò in definitiva unicamente l’esistenza della facoltà per l’arch.
__________ di rappresentare il convenuto
con effetto per lui vincolante nella conclusione del contratto con l’attore.
La
risposta al quesito deve essere affermativa.
Nonostante
la contraria opinione dell’appellante, fondata peraltro essenzialmente
sull’assenza di contatti diretti con l’attore e sulle irrilevanti modalità
temporali della sua fatturazione, non può essere sovvertita la realtà dei fatti
secondo cui quello dell’ingegnere incaricato dei calcoli statici è un caso
addirittura scolastico in cui -anche senza necessità del conferimento di
un’esplicita procura- l’architetto ha la facoltà di concludere il contratto in
nome e per conto del committente, essendo tale facoltà implicita nel mandato di
progettazione, del quale l’operato dell’ingegnere costituisce il necessario
corollario (Rep. 1981, pag. 185 e segg., in part. pag. 189; II CCA
22 settembre 1997 citata; Schwager, opera citata, n. 801, esplicito per
il caso di “Beizug von Spezialplanern” nella fase progettuale).
Di
conseguenza, dal solo conferimento all’arch. __________ del mandato (o dell’appalto) per la progettazione della casa e
la direzione dei lavori, si poteva ritenere, stante una necessità che non viene
realmente contestata, la facoltà per lui di contrattare in nome e per conto del
committente con l’attore, onde ottenere la soluzione di problemi -come quelli
relativi alla statica dell’edificio- necessitanti il ricorso ad uno
specialista, senza che siffatta facoltà dovesse essergli conferita in forma
esplicita, e senza necessità di una successiva ratifica (cfr. DTF 118 II
316, che parla di “für die Auftragsausführung notwendigen Rechtshandlungen”),
- La
seconda censura dell’appellante (punti 9 e 19, pag. 7 e 8) verte sull’ammontare
della mercede dell’attore.
6.1 Si
deve dare atto al ricorrente che è senz’altro a torto che il Pretore nel
giudizio impugnato (pag. 4) ha ritenuto incontestata nel suo ammontare la
pretesa dell’attore.
Il
convenuto ha infatti tempestivamente sollevato delle contestazioni
nell’allegato responsivo (punto 4, pag. 3 e 4), esprimendo dubbi sia al
riguardo dell’effettuazione delle prestazioni fatturate, che della correttezza
della fatturazione e dell’applicabilità delle norme SIA. Lo stesso attore nelle
osservazioni all’appello (pag. 11) riconosce la lacuna del giudizio impugnato,
condividendone tuttavia l’esito in considerazione della tardività delle
contestazioni, mai espresse nella fase preprocessuale e perciò in buona fede
non sostenibili.
6.2 Posto
che l’ammontare della mercede dell’attore deve in caso di contestazione essere
stabilito dal prudente criterio del giudice, e questo sia nel caso di un
contratto di mandato che di uno di appalto (art. 374, 394 cpv. 3 CO; II CCA
20 novembre 1997 in re T./P.), le pur motivate censure dell’appellante all’omessa
disamina da parte del Pretore delle sue contestazioni alla fattura non
conducono ad una modifica del giudizio, dovendosi ammettere in base agli
elementi conoscitivi agli atti l’adeguatezza della pretesa dell’attore.
Le
prestazioni indicate dall’attore nella nota d’onorario del 2 giugno 1993 (doc.
C) sono tutte, contrariamente all’opinione del convenuto, prestazioni d’ingegnere,
e trovano puntuale riscontro nella documentazione prodotta dall’attore sub doc.
N, O, P, ad eccezione delle “Opere da capomastro” di cui alla dicitura, ma che
non risultano nella fattura come eseguite dall’attore, il che non è del resto
da presumere, e che sono verosimilmente da intendere con riferimento all’usuale
capitolato d’opera allestito dall’attore (doc. P).
La
fatturazione è avvenuta secondo il dispendio orario e, a prescindere da
qualsiasi discorso circa la natura e l’applicabilità delle norme SIA, questa
Camera ritiene senza dubbio adeguati alla natura dell’incarico e alle
qualifiche e responsabilità dei mandatari i costi unitari esposti di fr. 150.--
all’ora per l’ingegnere titolare dello studio, fr. 80.-- all’ora (ad eccezione
di 1 ora fatturata a fr. 100.--) per un ingegnere STS, e di fr. 70.-- e fr.
57.-- per il tecnico assistente e il disegnatore.
Quo
al numero di ore indicato, la documentazione prodotta depone a favore della
complessità dell’incarico, così che non vi è motivo di dubitare della
correttezza dell’indicazione, ritenuto in particolare che in proposito il
convenuto non ha in definitiva espresso riserve eccedenti il generico sospetto
di inesattezza.
L’importo
della nota onorari dell’attore può in definitiva essergli riconosciuto anche
alla luce delle labili contestazioni mosse dalla parte avversaria.
- Per
questa eventualità il convenuto contesta comunque la data di decorrenza degli
interessi di mora del 2 luglio 1993, sostenendo che la lettera 2 luglio 1993
dell’attore (doc. E) non costituirebbe una valida messa in mora ai sensi dell’art.
107 CO, non figurandovi la fissazione di un termine per l’adempimento.
A
torto.
La
messa in mora avviene infatti per mezzo di un’interpellazione (art. 102 cpv. 1
CO) per la quale non vi sono particolari requisiti formali, trattandosi di una
semplice comunicazione del creditore al debitore, con la quale il primo chiede
al secondo l’adempimento immediato dell’obbligazione scaduta (Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, 2. edizione, n. 5 e 7 ad art. 102 CO).
Lo
scritto doc. E contiene la chiara ed inequivocabile richiesta di pagamento del
lavoro eseguito, con implicito riferimento all’importo della fattura, e
costituisce perciò messa in mora ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO.
Contrariamente
all’opinione del convenuto, è irrilevante il fatto che non vi sia l’indicazione
di un termine per il pagamento, essendo la fissazione del termine significativa
unicamente ai fini dell’esercizio delle facoltà previste per il creditore dall’art.
107 cpv. 2 CO -norma a torto invocata dall’appellante- ma non anche per
l’insorgere della situazione di mora. Risulta del resto dal solo tenore dell’art.
107 cpv. 1 CO che la fissazione del termine al quale si riferisce il convenuto
avviene allorché il debitore si trova già in mora, che non dipende pertanto da
detto termine ma unicamente dalla precedente interpellazione.
Ne deve conseguire la reiezione del
gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr.
600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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