AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.226
Data decisione, Autorità: 16.12.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00226
Lugano 16 dicembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.244 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione 31 agosto 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’954.-- oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 22 agosto 1997 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 18 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 31 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto nel 1993 ha appaltato all’attore l’installazione dell’impianto di riscaldamento nell’ambito della ristrutturazione della sua casa __________
Per le prestazioni eseguite l’attore ha emesso una fattura di complessivi fr. 34’454.--, pagata dal convenuto in misura di fr. 25’500.--, mentre il saldo di fr. 8’954.-- oltre interessi è oggetto della petizione in rassegna.
Nella risposta del 2 novembre 1995 il convenuto si è opposto alla petizione adducendo la sproporzione tra l’entità dei lavori eseguiti e la fatturazione degli stessi da parte dell’attore, ritenuta eccessiva anche dal perito incaricato dal convenuto stesso. I bollettini di lavoro, peraltro non controfirmati dal committente, sarebbero in particolare inaccettabili per l’eccessivo numero di ore ivi menzionato. Nulla più sarebbe pertanto dovuto dopo il pagamento degli acconti.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto retto dagli art. 363 e segg. CO, ha ritenuto che in assenza di accordi differenti la mercede spettante all’attore sarebbe da commisurare in applicazione dell’art. 374 CO, ovvero in base al valore del lavoro e del materiale impiegato. Il perito giudiziario avrebbe concluso per la correttezza della fatturazione dell’attore, e perciò il diverso parere del convenuto e del perito da lui incaricato non meriterebbero protezione.
Dal che l’accoglimento della petizione per fr. 8’954.-- oltre interessi al 5% dal 24 novembre 1994.
C. Con l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, ritenendo che il Pretore avrebbe giudicato la fattispecie in maniera per lui inaccettabile.
Punto di partenza per la disamina del caso sarebbero le tariffe di categoria (ASPLI), che solo i periti avrebbero adottato, mentre l’attore avrebbe fatturato con metodi e sistemi propri.
A torto sarebbe inoltre stato conferito credito ai rapporti di regia allestiti dall’attore, sui quali il convenuto avrebbe sollevato giustificate riserve, non risolte dal perito o dal Pretore, e che comunque non sarebbero da lui stati sottoscritti. La perizia giudiziaria sarebbe di conseguenza opinabile in quanto fondata su detti rapporti, mentre non si potrebbe affermare, come invece a torto ritenuto nel giudizio pretorile, che la verifica della fattura era possibile senza fare capo a detti documenti.
Pure errata sarebbe poi la decisione di dipartirsi dalle risultanze della perizia allestita prima della causa, non trattandosi di perizia di parte, ma di referto allestito su richiesta del convenuto ma senza che l’attore avesse formulato opposizioni a questo modo di procedere, mentre sarebbero abusive le contestazioni sollevate in proposito solo dopo avere conosciuto le risultanze della perizia.
D. Delle osservazioni 31 ottobre 1997 dell’attore, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Non essendo in concreto stata pattuita alcuna mercede a corpo -nessuna delle parti lo pretende-, è di conseguenza necessariamente applicabile la norma dispositiva dell’art. 374 CO, con la mercede è da determinare in base al valore del lavoro e del materiale (II CCA 18 giugno 1996 in re S./B.), ritenuto che l’onere della prova in proposito incombe evidentemente all’appaltatore (per tante: II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA).
Si può in primo luogo concordare con il convenuto, per quanto rilevante, sul fatto che i bollettini di lavoro dell’attore non hanno di principio efficacia probatoria maggiore di qualsiasi altra affermazione di parte dell’appaltatore se non sono controfirmati per approvazione del committente (II CCA 8 agosto 1996 in re S. SA/D., 21 novembre 1994 in re F./G.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 10; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1220), e perciò con la loro produzione l’attore non ha ancora fornito prova alcuna quo all’estensione e al valore dell’opera da lui fornita.
Nel caso di specie si rileva tuttavia che le obiezioni del convenuto non riguardano le opere eseguite in quanto tali -sulla cui estensione e sul cui compimento vi è perciò di principio consenso- ma solo il quantitativo di lavoro (e perciò di denaro) che sarebbe stato necessario alla loro esecuzione (esplicito: risposta, pag. 2; cfr. anche il punto 3 dell’appello, pag. 6, nonché le premesse del perito privato al suo referto doc. F).
Di conseguenza ben poteva il perito fondare il proprio lavoro sulle risultanze dei bollettini di lavoro limitatamente alle (incontestate) opere ivi indicate come eseguite, limitando la verifica critica di detti bollettini -e, di riflesso, della fatturazione dell’appaltatore- al controllo della quantità di lavoro necessaria all’esecuzione delle opere indicate, così come del resto ha giustamente fatto l’esperto nominato dal Pretore.
Le contestazioni del convenuto al riguardo di queste chiare risultanze sono, quando comprensibili, quanto mai generiche ed inconcludenti, e si esauriscono in pratica nella vuota invocazione del diverso esito della perizia privata, ma il raffronto tra i due referti -in ogni caso proceduralmente superfluo non risultando gravi lacune o incoerenze della perizia giudiziaria (II CCA 27 novembre 1993 in re R./Q. e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 18)- conduce semmai a ritenere poco attendibile la perizia di parte e non quella giudiziaria.
Il perito __________ giungerebbe infatti al risultato di confermare anch’egli l’ordine di grandezza della fattura dell’attore applicando le tariffe di categoria (doc. F, pag. 2: fr. 13’127.10 per gli apparecchi, fr. 18’062.70 per il lavoro e fr. 2’032.50 alla voce diversi = fr. 33’222.30) se non fosse per uno sconto del 30% sulle tariffe di categoria che egli ritiene di dovere applicare per il motivo che i prezzi di mercato sarebbero in tal misura inferiori a quelli della tariffa APSLI (doc. F, pag. 1).
Se ne deve perciò dedurre che il perito privato ha nel complesso concordato con quello giudiziario sul quantitativo di lavoro necessario per l’opera in questione, e che le divergenze riguardano in ultima analisi unicamente la retribuzione unitaria dell’artigiano.
Avendo l’appellante medesimo affermato l’applicabilità delle tariffe di categoria (appello, pag. 3), non si vede per quale motivo l’attore avrebbe dovuto lavorare per il 30% di meno, così che le obiezioni del convenuto fondate sulle risultanze della perizia privata possono senz’altro essere respinte.
Dalla corrispondenza preprocessuale risulta in effetti unicamente che l’attore si è dichiarato disposto ad attendere l’esito del controllo della fattura (doc. 5), mentre il ravvisare in disponibilità anche la volontà di sottostare all’esito della perizia costituisce un’evidente forzatura della volontà dell’attore, dovendosi piuttosto ammettere, secondo l’ordinario andamento delle cose, che tale disponibilità si limitasse semmai alla sola astensione dall’avvio di procedure di incasso nelle more della procedura di verifica della fattura.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 18 settembre 1997 __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 700.-- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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