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Numero d'incarto:
12.1997.229
Data decisione, Autorità:
15.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00229
Lugano
15 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa inc. OA.96.476 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
petizione 3 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha rivendicato la proprietà dei beni mobili dal n. 2 al n. 4 di cui
al verbale di pignoramento 23 agosto 1996 nell’esecuzione n. __________promossa
dalla convenuta contro __________;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 4 agosto 1997 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 14 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
- che
con la petizione, conseguente all’assegno del termine ex art. 107 LEF del 23
settembre 1996 (doc. A), l’attrice ha in sostanza rivendicato la proprietà di
alcuni mobili e oggetti di arredamento pignorati nell’ambito dell’esecuzione n.
__________dell’Ufficio esecuzioni di Locarno, promossa dalla convenuta contro
-
che
la convenuta con risposta del 25 novembre 1996 si è opposta alla petizione;
-
che
con sentenza 4 agosto 1997 il Pretore ha accolto la petizione, riconoscendo il
diritto di proprietà dell’attrice sugli oggetti in questione;
-
che
con l’appello del 22 settembre 1997 la convenuta postula la riforma dei giudizi
pretorili nel senso di respingere la petizione;
-
che
con osservazioni 14 ottobre 1997 l’attrice postula la reiezione del gravame;
considerato
in diritto
-
che
il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le
norme sulla procedura ordinaria;
-
che
per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione
di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora
trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25
agosto 1997 in re R./C.);
-
che,
per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in
vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si
applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;
-
che
così vale anche per la nostra procedura civile;
-
che
infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si
applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in
vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in
re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al
momento della decisione impugnata (in materia di rivendicazione di proprietà: II
CCA 23 dicembre 1997 in re F./N.; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
1995, pag. 52);
-
che
secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il
termine per presentare l’appello è di 10 giorni;
-
che
secondo l’art. 398 bis CPC detto termine non è interrotto dalle ferie
giudiziarie;
-
che
in concreto il giudizio impugnato è pervenuto alla convenuta il 5 agosto 1997,
e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 15
agosto;
-
che
l’appello introdotto il 22 settembre 1997 è perciò ampiamente tardivo, e quindi
irricevibile;
-
che
le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate all’appellante (art.
148 CPC);
-
che
nella procedura accelerata anche il termine per la presentazione delle
osservazioni all’appello è di 10 giorni (art. 314 e 398 cpv. 1 CPC);
-
che
di conseguenza anche le osservazioni all’appello, introdotte dall’attrice il 14
ottobre 1997, sono tardive, con il che si giustifica di non attribuirle
ripetibili per la procedura di appello;
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 109 LEF, 148, 308, 398 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
-
L’appello
22 settembre 1997 __________ è irricevibile.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr.
20.--
Totale fr.
400.--
sono
a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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