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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.229
Data decisione, Autorità: 15.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00229
Lugano 15 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. OA.96.476 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 3 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha rivendicato la proprietà dei beni mobili dal n. 2 al n. 4 di cui al verbale di pignoramento 23 agosto 1996 nell’esecuzione n. __________promossa dalla convenuta contro __________;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 4 agosto 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 14 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
che la convenuta con risposta del 25 novembre 1996 si è opposta alla petizione;
che con sentenza 4 agosto 1997 il Pretore ha accolto la petizione, riconoscendo il diritto di proprietà dell’attrice sugli oggetti in questione;
che con l’appello del 22 settembre 1997 la convenuta postula la riforma dei giudizi pretorili nel senso di respingere la petizione;
che con osservazioni 14 ottobre 1997 l’attrice postula la reiezione del gravame;
considerato
in diritto
che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura ordinaria;
che per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.);
che, per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;
che così vale anche per la nostra procedura civile;
che infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (in materia di rivendicazione di proprietà: II CCA 23 dicembre 1997 in re F./N.; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);
che secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il termine per presentare l’appello è di 10 giorni;
che secondo l’art. 398 bis CPC detto termine non è interrotto dalle ferie giudiziarie;
che in concreto il giudizio impugnato è pervenuto alla convenuta il 5 agosto 1997, e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 15 agosto;
che l’appello introdotto il 22 settembre 1997 è perciò ampiamente tardivo, e quindi irricevibile;
che le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate all’appellante (art. 148 CPC);
che nella procedura accelerata anche il termine per la presentazione delle osservazioni all’appello è di 10 giorni (art. 314 e 398 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza anche le osservazioni all’appello, introdotte dall’attrice il 14 ottobre 1997, sono tardive, con il che si giustifica di non attribuirle ripetibili per la procedura di appello;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 109 LEF, 148, 308, 398 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 22 settembre 1997 __________ è irricevibile.
Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 400.--
sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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