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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.233
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00233
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa OA.95.00105
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6 promossa con petizione 25
aprile 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
Visto l’appello 22 settembre 1997 della convenuta avverso la
decisione 16 luglio 1997
del pretore del distretto di Lugano, sezione 6.
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
richiamata la diffida 24
settembre 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale alla
ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 ottobre 1997 per
effettuare sul c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale
d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1’700.-- a titolo
di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso
di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe
stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta
svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio
clientela/ricerche della __________, il supporto dei dati (nastro magnetico),
allestito dalla banca di cui si è avvalsa la ricorrente e su cui si trova
l’ordine di pagamento, è stato spedito il 13 ottobre 1997 con indicata la scadenza
del 15 ottobre 1997, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima
data;
che per l’utilizzazione
del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________ il termine per
versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di
scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo
giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato
consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia
11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4
luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste
cumulative;
che al fine di
salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i
ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle PTT (art.
133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del
termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e
trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib
220 consid 2a; cfr. sent. TF
11 aprile 1996 5C.51/1996
in re C.S. / Z);
che in concreto il
pagamento è tardivo, il supporto dati essendo stato consegnato alle __________
entro il termine fissato dal Presidente, ma con l’indicazione di una scadenza
posteriore al predetto termine;
che in circostanze del
genere il ricorso non può essere vagliato nel merito;
che le spese inutili sono
sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L’appello 22 settembre
1997 della signora __________ , avverso la decisione 16 luglio 1976 della
Pretura di Lugano, Sezione 6, è inammissibile per versamento tardivo
dell’anticipo.
-
Le spese con tassa
di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione:
__________o
- Pretura di Lugano - sez.
6 - sede
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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