AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.234
Data decisione, Autorità: 06.02.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00234
Lugano 6 febbraio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa appellabile OA.95.570 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 6 maggio 1992 da
ora
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 87’440.-- oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, che il Pretore con sentenza 21 agosto 1997 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni 28 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto ha escusso l’attrice per fr. 87’440.-- in base ad un suo riconoscimento di debito in cui ha promesso il pagamento delle di lui fatture n. 167 e 173, e il 31 marzo 1992 ha ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attrice al precetto esecutivo intimatole.
B. Con la petizione l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito sostenendo di potere opporre in compensazione le proprie pretese in riduzione del prezzo nonché il risarcimento dei costi di completazione e di eliminazione dei difetti dell’opera del convenuto.
Questi, incaricato della costruzione di 3 stampi, avrebbe consegnato in ritardo un’opera difettosa ed incompleta, accettando tuttavia di vedersi imputare i costi della sua completazione, così che ora, ritenuta l’enorme mole di lavoro occorsa a tal scopo all’attrice, nulla più sarebbe dovuto all’appaltatore.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando le tesi di controparte circa l’asserita difettosità degli stampi e la sua responsabilità per i difetti.
Lo stampo connettore maschio sarebbe stato consegnato completo e privo di difetti, mentre all’atto del ritiro dello stampo connettore femmina l’attrice avrebbe liberato il convenuto da ogni eventuale responsabilità, così come indicato dal doc. I. Per lo stampo spacer sarebbe stata concordemente pattuita una riduzione della mercede per la mancata completazione dell’opera, così che l’attrice non potrebbe ora avanzare ulteriori pretese per questo titolo.
D. Il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha respinto la petizione, rilevando che l’attrice non avrebbe tempestivamente notificato gli asseriti difetti degli stampi, che peraltro più che difettosi sarebbero stati incompleti, ma al contrario, all’atto del ritiro dell’ultimo stampo avrebbe dichiarato di scaricare l’appaltatore da ogni responsabilità, promettendogli il pagamento del saldo delle sue fatture, e con ciò avrebbe di fatto esplicitamente approvato l’opera consegnatale.
Non potendosi ammettere la tesi dell’attrice, secondo cui essa sarebbe stata dolosamente indotta alla firma di detta dichiarazione, essa non potrebbe più eccepire la difettosità dell’opera, e non potrebbe neppure postulare un risarcimento per l’asserita ritardata consegna dell’opera, non risultando che il convenuto sia mai stato formalmente costituito in mora.
E. Con l’appello in rassegna l’attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione.
Essa ribadisce il ritardo del convenuto nella consegna dell’opera e sostiene che il Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza di una tempestiva notifica dei difetti, dovendo questa essere ravvisata nel fatto che le parti nel doc. I convennero la consegna “allo stadio di avanzamento attuale”, oppure secondo il doc. E “nello stato in cui si trova”. Inoltre al momento della firma del doc. I all’attrice non sarebbero stati consegnati i progetti aggiornati degli stampi, così che a quel momento non era possibile una completa notifica dei difetti. A torto, infine, il Pretore non avrebbe ritenuto provato il danno causato dai ritardi dell’appaltatore, risultando tale prova dai doc. R-CC e dalla deposizione del teste __________.
F. Delle osservazioni 28 ottobre 1997 del resistente, che conclude per la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’attrice ha infatti unicamente posto in compensazione dei costi di lavorazione o di rilavorazione da lei sostenuti (petizione, punto 6, pag. 6-8), ma è a prima vista evidente che tali costi non sono insorti in conseguenza del fatto che la consegna è avvenuta prima o dopo un dato termine, ma piuttosto in conseguenza dello stato medesimo in cui il convenuto ha consegnato gli stampi da lui allestiti.
Diversa sarebbe stata la situazione se l’attrice avesse postulato il risarcimento di un eventuale mancato guadagno causato dalla perdita di un cliente che ha rinunciato alla fornitura tardiva, oppure se essa avesse chiesto al convenuto il rimborso di eventuali penali in cui fosse incorsa per la ritardata consegna del prodotto finito, ma questo non è il caso nella fattispecie, così che è manifestamente a torto che l’attrice (appello, punto 5) invoca la documentazione relativa ai propri costi di lavorazione degli stampi, non essendo la stessa costitutiva di danno dovuto alla mora nella consegna dell’opera.
2.1 Così facendo l’attrice non si avvede che la questione della notifica dei difetti è nella fattispecie subordinata ad un’altra tematica, ovvero alla questione a sapere se per effetto di accordi intervenuti tra le parti successivamente alla stipulazione del contratto sia stata pattuita l’esclusione della responsabilità del convenuto per tali difetti.
2.2 Decisivo per la corretta soluzione del caso risulta essere in primo luogo il doc. I, nel quale risulta inequivocabilmente che “al ritiro dello stampo corpo connettore femmina e delle progettazioni aggiornate in carta lucida degli stampi, oggetto del nostro ordine no. 8516, la nostra ditta __________, assume tutte le responsabilità e scarica di ogni responsabilità la ditta __________.
Contrariamente alle tesi dell’attrice, dal tenore di questa clausola risulta che lo scarico di ogni responsabilità era subordinato solo alla consegna dello stampo femmina e dei progetti aggiornati (avvenuta il 3/4 gennaio 1991 secondo quanto narrato in replica), ma non anche ad una verifica di questi oggetti. In questa accezione la clausola è sicuramente sfavorevole alla committente, ma dovendosi ammettere che essa (come affermato da tutti i testi) a più riprese ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori presso l’officina del convenuto, la pattuizione in assenza di altri elementi non risulta insostenibile in quanto lesiva o dolosa.
E’ ben vero che l’istruttoria -come afferma l’attrice- ha rilevato che la clausola venne sottoscritta quando i piani ancora non erano stati consegnati dal __________ ma del resto questa situazione si evince dalla clausola stessa così come firmata dall’attrice, che l’aveva perciò presa in considerazione. L’istruttoria non ha per contro dimostrato che senza possedere i piani sarebbe stato oggettivamente irragionevole sottoscrivere una clausola come quella in rassegna, né che in concreto l’esame della documentazione consegnata nel gennaio 1991 avrebbe rivelato l’esistenza di problemi non riscontrabili con le ispezioni oculari presso l’officina del convenuto, di modo che le velate censure dell’attrice relative ad un proprio vizio di volontà riferito al doc. I devono necessariamente essere disattese.
2.3 Stante, di principio, la validità della cennata clausola del doc. I, è pacifico che essa è riferita almeno allo stampo connettore femmina, così che la pretesa compensatoria dell’attrice riguardante quell’opera è sicuramente infondata già solo per questo motivo.
Meno evidente è invece l’interpretazione della stessa nel senso di riferirla a tutti gli stampi commissionati al convenuto, estensione che non risulta esplicita dal suo tenore letterale.
E’ ben vero, da una parte, che la stessa attrice sembra estendere la validità della clausola a tutti gli stampi (petizione, pag. 9), ma è anche vero che il contrario potrebbe essere dedotto dal fatto che la bozza del doc. I (annessa al doc. I stesso) contiene un esplicito riferimento a “tutti gli stampi”, che invece nel testo definitivo non risulta.
2.4 Anche volendo ammettere l’ipotesi più favorevole alla committente, le pretese relative allo stampo spacer sono comunque infondate per il motivo che anche per quest’opera risulta essere stata pattuita un’esplicita esclusione di responsabilità nello scritto 19 novembre 1990 dell’attrice (doc. E).
Anche in questo caso l’attrice ha accettato di assumersi l’opera “nello stato in cui si trova”, dicitura che contrariamente alla tesi della committente non può ragionevolmente essere intesa come una notifica di difetti ma è invece tipica delle clausole di esclusione di responsabilità, così che stante il suo silenzio sulle risultanze della verifica di cui al punto 1 (oppure stante l’omissione della verifica medesima, il che comporta le medesime conseguenze), si deve ammettere l’avvenuta liberazione del convenuto.
2.5 Rimarrebbero in discussione le pretese dell’attrice relative allo stampo maschio, e in questo caso si deve necessariamente constatare che a fronte di una consegna dell’oggetto avvenuta il 12 dicembre 1990 (doc. G), la prima lamentela è stata sollevata solo l’11 gennaio 1991, senza che sia stato dimostrato che gli asseriti difetti di quello stampo sarebbero in concreto emersi solo dall’esame della documentazione e non dello stampo, tesi che del resto sembra a priva vista esclusa dal fatto che il difetto lamentato (“l’estrazione non lavora in automatico”) appare chiaramente risultare da una prova di funzionamento dello stampo, e non dall’esame dei suoi progetti.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 settembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’550.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà al convenuto fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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