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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.235
Data decisione, Autorità: 23.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00235
Lugano 23 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.823 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 29 dicembre 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 302’416,20 e che il Pretore, con decisione sulle eccezioni del 21 agosto 1996, ha respinto, per carenza di legittimazione della convenuta, limitatamente all’importo di Fr. 288’440.70; pure respinta l’eccezione di prescrizione per il credito rimanente.
Appellante la parte convenuta, con atto di ricorso 22 settembre 1997, nei confronti del dispositivo su spese e ripetibili della sentenza pretorile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha giudicato nel merito così come alle premesse ripartendo la tassa e le spese di giudizio per 19/20 a carico dell’attore e per 1/20 a carico della convenuta alla quale ha pure attribuito Fr. 1’800.- per ripetibili parziali;
che con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta dell’indennità ripetibile accordatale che ritiene, con confronto del valore di causa e dell’esito della procedura, troppo esigua e postula la riforma di quest’importo in almeno Fr. 6’750.-;
che la controparte non ha presentato osservazioni all’appello ma ha invece chiesto al Pretore, con lettera 1° ottobre 1997, non intendendo proseguire nella lite di voler stralciare la causa dai ruoli;
che la decisione di stralcio riferita al residuo credito ancora litigioso dopo la sentenza del 26 agosto 1997 compete al Pretore che vorrà provvedervi dopo ricevuta questa pronuncia;
che le ripetibili minime - che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione per l’importo di Fr. 288’440.70, rispetto al valore di causa di Fr. 302.416.20, fosse avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto essere inferiori, nella proporzione di soccombenza di 1/20, a Fr. 13.500.- (art. 9 TOA);
che il fatto che per quell’importo la lite è venuta meno a seguito della risoluzione di un problema preliminare (eccezione di carenza di legittimazione) impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
che il dispendio di tempo indicato dall’appellante in 25 ore è senz’altro corretto tenuto conto degli atti compiuti e del tema della lite così come appare consona la retribuzione oraria indicata in 200.- Fr./h;
che applicando questi parametri si ha un onorario e quindi un’indennità per ripetibili di Fr. 6’750.-;
che in questo senso l’impugnato dispositivo sulle spese e ripetibili della sentenza del Pretore dev’essere riformato;
Per i quali motivi
visti, per le spese, glia art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
L’appello è accolto e di conseguenza il dispositivo 3. della sentenza 26 agosto 1997 del Pretore di Lugano, sez. 2 viene così riformato:
La tassa di giudizio in Fr. 1’200.- e le spese sono a carico dell’attore per 19/20 e a carico della convenuta per 1/20.
L’attore rifonderà alla convenuta Fr. 6’750.- per ripetibili parziali.
Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 220.- di tassa di giustizia e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 250.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico di __________ che rifonderà alla controparte Fr. 300.- per ripetibili.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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