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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.239
Data decisione, Autorità:
09.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00239
Lugano
9 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.58 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con con
petizione 6 febbraio 1996 da
ora
__________ rappr. dallo studio legale __________ __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 289’394.18
oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 25 agosto 1997 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con le osservazioni del 23 ottobre 1997 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
procede per l’incasso del saldo passivo del conto corrente __________intestato
alla __________, del quale il convenuto, unitamente ad altri, si è riconosciuto
debitore solidale.
Il
convenuto si è opposto alla petizione contestando l’esistenza di un valido vincolo
di solidarietà con la titolare del conto. L’interpretazione secondo il
principio dell’affidamento delle sue manifestazioni di volontà condurrebbe
infatti alla conclusione secondo cui egli avrebbe inteso impegnarsi unicamente
in forma accessoria quale fideiussore, con il che l’atto sarebbe nullo per
vizio di forma, non essendo stato pattuito per atto pubblico.
B. L’attrice
ha presentato le proprie conclusioni sotto la denominazione “__________ ”,
asserendo di avere così modificato la propria ragione sociale.
Il
convenuto con le conclusioni ha eccepito l’irricevibilità della petizione,
inoltrata dalla succursale di __________ della banca attrice, esprimendo
inoltre riserve al dibattimento finale circa l’avvenuta modifica della
denominazione adottata da controparte.
C. Il
Pretore nel giudizio qui impugnato, premessa l’irrilevanza dell’errata
indicazione della parte attrice e sancita la di lei legittimazione attiva, ha
preso atto del tenore degli impegni sottoscritti dal convenuto, che
costituirebbero assunzione cumulativa del debito, costitutiva di responsabilità
solidale nei confronti dell’attrice, e ha di conseguenza accolto la petizione.
D. Con
l’appello in rassegna il convenuto, in sostanza, ripropone ed amplia le sue
censure formali e materiali, e chiede la riforma della sentenza pretorile nel
senso di respingere la petizione.
Delle
osservazioni 23 ottobre 1997 dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
convenuto adduce anche in questa sede l’irricevibilità della petizione per il
fatto che essa sarebbe stata proposta dalla succursale di __________ della
__________ ente privo della capacità di stare in giudizio.
Come
rettamente rammentato dal Pretore, si tratta di un semplice errore
nell’indicazione della parte ai sensi dell’art. 165 cpv. 2 lit. b CPC, che come
tale non inficia la validità dell’atto processuale commesso (II CCA 23
febbraio 1994 in re W. e B./BPS, 21 luglio 1993 in re I. SA/SBS), atteso che al
convenuto, che difatti nulla adduce in proposito, non è derivato pregiudizio di
sorta dall’errata indicazione.
- Con
le conclusioni l’attrice si è denominata __________ __________ in conseguenza
di modifiche statutarie intervenute a seguito della fusione tra __________ e il
__________. Il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva sollevata dal convenuto al dibattimento finale, ritenendo fatto notorio
ex art. 184 CPC l’avvenuta modifica della ragione sociale dell’attrice, che
sarebbe perciò il medesimo soggetto che ha introdotto la petizione, decisione
contro cui il convenuto insorge.
A
torto.
2.1 Se
infatti si ammette, come ha fatto il Pretore -tesi condivisa da questa Camera-,
la notorietà della modifica della ragione sociale dell’attrice da “__________
a” in “__________ ” è pacifico che non si pone alcun problema di legittimazione
attiva, essendo il diritto sostanziale in discussione esercitato dal medesimo
soggetto giuridico, che ha unicamente modificato la propria denominazione.
2.2 Se
per contro, come pretende il convenuto, la modifica della ragione sociale
“__________ ” in “__________ ” non fosse da considerare fatto notorio, la
conseguenza sarebbe quella che l’indicazione “__________ ” sull’allegato
conclusionale di parte attrice costituisce, nuovamente (cfr. il consid. 1),
un’errata indicazione della parte attrice medesima, che sarebbe in questo caso
“__________ a”.
Nemmeno
in questo caso vi sarebbe tuttavia dubbio sulla titolarità sostanziale del
diritto vantato, senza perciò che si ponga un reale problema di carenza di
legittimazione attiva, e senza che i diritti di difesa del convenuto abbiano
subito pregiudizio di sorta.
2.3 Potendosi
così risolvere la questione della legittimazione attiva dell’attrice, diviene
oziosa la questione a sapere se l’estratto dal registro di commercio doc. N,
prodotto dall’attrice in occasione del dibattimento finale -e che peraltro ne
dimostra in maniera concludente la nota modifica della ragione sociale-, debba
essere estromesso dagli atti siccome irritualmente pervenutovi, o poteva (come
appare probabile) essere ritenuto dal Pretore nell’ambito del proprio potere di
indagine (art. 88 CPC) sulla questione, da esaminare d’ufficio, della legittimazione
attiva.
- Quo
al merito della vertenza, il convenuto ripropone la tesi secondo cui l’impegno
sottoscritto non sarebbe per nulla chiaro, e dovrebbe di conseguenza essere
soggetto ad interpretazione, il che dovrebbe condurre all’ammissione di un
impegno fideiussorio, nullo per vizio di forma.
3.1 Secondo
un principio giurisprudenziale invalso, non ci si può dipartire dal tenore
letterale di una manifestazione di volontà allorché questa risulti chiara ed
inequivocabile.
Infatti,
allorché il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta
erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare
particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, non può avvalersi di tale
negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere
ragionevolmente intesa (DTF 111 II 457; Von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo,
1974, vol. 1, pag. 290). Se applicando questo principio il giudice può dare un
senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà,
un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II
287; II CCA 4 maggio 1994 in re B./Q.).
3.2 Questo
è manifestamente il caso per la clausola litigiosa, rammentata al considerando
A della sentenza impugnata, che è del tutto chiara ed univoca.
Vi
si riscontra infatti, senza ombra di dubbio, la precisa volontà del convenuto e
degli altri firmatari di assumersi solidalmente con __________ il di lei debito
relativo al cennato conto corrente.
Giuridicamente
ciò configura un’assunzione cumulativa del debito, istituto non esplicitamente
regolato dal codice delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo (in
concreto il convenuto) promette al creditore di assumersi il debito del debitore
precedente ma senza avere l’intenzione di liberarlo (II CCA 23 agosto
1989 in re R./D.), così che l’assuntore risponde in via solidale con il
debitore precedente e diviene lui stesso debitore principale (art. 143 CO; DTF
111 II 278; II CCA citata).
A
tale soluzione conduce in effetti la dichiarazione del convenuto di obbligarsi
solidalmente con la titolare del conto corrente: stante il chiaro testo della
clausola sottoscritta, non è consentito, come si è detto (consid. 3.1), alcun
percorso interpretativo nel senso, più favorevole al debitore, di una
fideiussione (DTF 111 II 284; II CCA 27 novembre 1997 in re C.
SA/S.), così che la contraria opinione del convenuto e le sue irrilevanti
riflessioni sull’asserita intenzione di impegnarsi in via accessoria e sulla
mancanza di interesse da parte sua alla concessione del mutuo alla __________
devono senz’altro essere disattese.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
____________________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3’700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 8’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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