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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.240
Data decisione, Autorità:
13.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00240
Lugano
13 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.1198
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 28
novembre 1990 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
in
materia di compravendita (difetti) con la quale gli attori hanno chiesto la
condanna dei convenuti al pagamento di fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal
13 agosto 1987; domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la
reiezione della petizione e che, con domanda riconvenzionale, hanno chiesto a
loro volta la condanna degli attori al pagamento di Fr. 2’015.--oltre interessi
al 9% dal 27 settembre 1989;
nella
quale il Pretore, con sentenza 16 luglio 1997, ha integralmente accolto la
petizione e parzialmente accolto, per Fr. 1’302.- oltre interessi al 5% dal 14
gennaio 1991 la domanda riconvenzionale.
Appellanti
i convenuti i quali, con atto d'appello 22 settembre 1997, chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione dopo
l'assunzione del mezzo probatorio del sopralluogo non ammesso dal Pretore;
mentre
gli attori, con osservazioni 20 ottobre 1997, postulano la reiezione del
gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- Gli attori hanno
comperato dai convenuti, con atto notarile del 31 gennaio 1986, una quota di
comproprietà per piani corrispondente ad un appartamento nell’allora ancora
costruendo condominio via __________. L’appartamento è stato loro consegnato il
4 dicembre 1986.
Con scritto del 13 agosto
1997 gli attori hanno notificato alcuni difetti e tra questi il cattivo
funzionamento di un caminetto posto nel soggiorno dell’appartamento.
- Non potendosi
intendere le parti al proposito gli attori, richiamando le norme sulla garanzia
delle cose compravendute, hanno chiesto giudizialmente la condanna dei
convenuti al pagamento dell’importo di Fr. 15’000.- a valere quale minor valore
della quota di comproprietà per piani acquistata.
I convenuti si sono
opposti alla petizione ed a loro volta hanno chiesto la condanna degli attori
al pagamento dell’importo di Fr. 2’015.- per lavori supplementari eseguiti
nell’appartamento.
Il Pretore, con la
sentenza qui impugnata, dopo aver ritenuto tempestiva la notifica del difetto
ne ha constatata l’effettiva insorgenza e l’adempimento di tutti i presupposti
giuridici per renderne responsabili i venditori che ha obbligato a risarcire
agli acquirenti il minor valore così come chiesto. La domanda riconvenzionale
dei convenuti è stata parzialmente accolta nella misura di Fr. 1302.- oltre
interessi.
-
Con l’appello che ci
occupa i convenuti chiedono che venga eseguito un sopralluogo - negato dal
primo giudice - per l’ispezione di un caminetto simile a quello degli attori e,
nel merito, postulano la reiezione della petizione. Delle motivazioni
dell’appello e di quelle contenute nelle osservazioni di controparte si dirà,
per quanto necessario, nel seguito della motivazione di diritto.
-
Il compratore deve
esaminare lo stato della cosa ricevuta appena l’ordinario andamento delle cose
lo consenta e se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile
dargliene subito notizia (art. 201 cpv. 1 CO) altrimenti la cosa venduta si
ritiene accettata purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante
esame ordinario (art. 201 cpv. 2 CO). L’onere della prova attorno alla
tempestiva notifica dei difetti spetta al compratore il quale deve inoltre
dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha
comunicato l’esistenza ritenuto che se è assodata processualmente
l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza anche se, per
avventura, il venditore non allega tale fatto (Rep. 1991, 372; RFJ 1996,
260). Nel caso di specie i convenuti hanno, in ogni caso, eccepito la tardività
della notifica del difetto (punto III.C a pag. 5 della risposta, punto 13 delle
conclusioni) riprendendo l’argomento anche nell’appello (al punto 9).
4.1. Il Pretore infatti,
pur riconoscendo che la notifica del difetto, avvenuta verso metà agosto 1987
quando l’appartamento era stato consegnato all’inizio di dicembre dell’anno
prima poteva essere tardiva rispetto alle esigenze di legge, ha ritenuto che
l’atteggiamento dei convenuti - i quali confrontati con la notifica del difetto
hanno preso posizione al proposito acconsentendo anche a partecipare ad un
sopralluogo di verifica - portava a concludere che essi avevano accettato la
notifica come tale pur contestando l’esistenza del difetto. Questa conclusione
appare manifestamente insostenibile poiché il fatto che il venditore non abbia
dapprima contestato la tempestività della notifica dei difetti e abbia
accettato di discutere e persino proporre una soluzione transattiva per
risolvere il problema lamentato, nell’ambito di trattative preliminari, non gli
impedisce ancora di far valere nell’ambito della successiva lite giudiziaria i
suoi diritti e le sue eccezioni (DTF 106 II 323 consid. 3a; I CCTF 6
giugno 1994 A.& G. B. c. A. SA; II CCA 20 marzo 1995 K.S. AG c. G.
SA). Solo un comportamento contrario al principio della buona fede e qualora lo
stesso abbia suscitato un affidamento degno di tutela (Merz, Berner Kommentar,
ad art. 2 CC n. 402) potrebbe far ritenere indifferente e sanata l’assenza di
notifica o la sua intempestività come ad esempio quello del venditore che
avesse indotto il compratore a non dar seguito agli obblighi di notifica
tempestiva dei difetti (Merz, op. cit., ad art. 2 CC n. 415); ciò che
non è assolutamente il caso nella fattispecie concreta.
4.2. Si tratta ora di
esaminare se la notifica del difetto è avvenuta tempestivamente. Evidentemente
no se sol si pensi che la consegna dell’appartamento è avvenuta all’inizio di
dicembre 1986 e la notifica del difetto al caminetto appare, per la prima
volta, dal contenuto della lettera del 13 agosto 1987 alla quale gli stessi
attori (conclusioni punto 3) attribuiscono valore di formale notifica ai sensi
di legge. Non è credibile infatti che il camino, proprio per la sua funzione,
non sia stato utilizzato durante la stagione invernale e quella primaverile e
l’esistenza del difetto possa essere apparsa, per far ritenere tempestiva la
notifica di metà agosto, nell’estate 1997 quando i camini non si utilizzano.
Gli attori, ai quali
incombeva l’onere della prova, non hanno dimostrato, ma nemmeno affermato, che
la notifica era già avvenuta in precedenza. Dagli atti istruttori si evince che
tale intervento, probabilmente tempestivo, è stato fatto da altro condomino
sentito come teste, il signor __________, ma per il mancato funzionamento del
caminetto del suo appartamento. Quando il teste si riferisce all’intervento
dell’arch. __________i per quanto riguarda lo stesso problema di altri
proprietari, con l’esecuzione di fori per prese d’aria verso la tromba
dell’ascensore, si riferisce invero a periodo di tempo successivo alla tardiva
notifica degli attori (cfr. conclusioni punto 3 in fine).
4.3. L’accertata tardiva
notifica del difetto ha come conseguenza la tacita accettazione del bene
venduto con il difetto, attorno al quale non occorre più disquisire a chi
incomba responsabilità e quale possa essere, eventualmente, l’entità del minor
valore che ne deriva. Con il che diviene priva di interesse anche la domanda
degli appellanti di procedere alla prova di sopralluogo negata dal Pretore.
L’accoglimento
dell’appello comporta anche l’attribuzione di spese e ripetibili agli attori ed
appellati interamente soccombenti per quanto concerne la loro azione.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22
settembre 1997 di __________ ed __________ __________ è accolto e di
conseguenza i dispositivi 1. e 2. - invariati gli altri - della sentenza 16
luglio 1997 del Pretore di Lugano, sez. 2 vengono così riformati:
-
La
petizione 28 novembre 1990 di __________ e ____________________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 1’000.- e le spese, da anticiparsi come di rito, sono
poste a carico in solido degli attori i quali rifonderanno pure in solido ai
convenuti Fr. 1’800.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
Totale Fr.
600.-
già anticipate dagli
appellanti sono poste a carico delle controparti le quali rifonderanno inoltre
a __________ e __________ l’importo di Fr. 600.- per ripetibili d’appello, il
tutto con il vincolo della solidarietà.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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