AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.248
Data decisione, Autorità:
07.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00248
Lugano
7 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.195 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2
promossa con petizione 25 aprile 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha posto a giudizio le
seguenti domande:
- La
presente petizione è accolta, per cui:
a) è
accertata l’illiceità della lesione inferta alla personalità dell’attrice da
parte della __________, la quale ha indicato come opera d’altri le fotografie
di __________ pubblicate sulle edizioni del volume “Lugano” di __________
seguite alla prima del giugno 1984.
b) la
__________ è condannata a pagare all’attrice __________ la somma di fr.
15’000.-- a titolo di riparazione morale.
c) il
dispositivo della sentenza per quanto attiene ai punti a) e b) è pubblicato, a
spese della convenuta, sui __________ __________ del __________
- Spese e ripetibili a
carico della convenuta.
Domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 10 settembre 1997 ha parzialmente accolto, accertando
l’illiceità della lesione della personalità dell’attrice conseguente alla
mancata indicazione del suo nome quale autrice di parte delle fotografie pubblicate
nella terza edizione del volume “Lugano”, mentre ha respinto la richiesta di
indennizzo per torto morale e la domanda di pubblicazione della sentenza,
suddividendo le spese di causa in parti uguali e compensando le ripetibili;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 29 settembre 1997 chiede la riforma del
giudizio su spese e ripetibili nel senso di porle a carico della convenuta;
Appello sul quale
la convenuta non si è espressa.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice,
di professione fotografa, ha collaborato al libro “__________ ” di __________,
edito nel 1984, fornendo la maggior parte delle fotografie ivi pubblicate.
Nelle
successive edizioni dell’opera non è più stato menzionato il nome dell’attrice
quale autrice delle fotografie, erroneamente attribuite ad altri, il che l’ha
indotta ad introdurre una petizione per proporre le domande citate in ingresso,
alle quali la convenuta si è opposta.
B. Il
Pretore, accertata la qualità di opera ai sensi della __________ delle
fotografie in questione, ha ritenuto che l’indicazione di terzi in luogo
dell’attrice quali autori delle stesse configuri un’illecita violazione dei
diritti morali dell’autrice, così che la di lei domanda volta all’accertamento
di tale illecito meriterebbe protezione.
Sarebbe
per contro infondata la richiesta di risarcimento del torto morale, non potendosi
affermare che l’illecito da lei subito le abbia provocato particolari
sofferenze fisiche o psichiche, così come ingiustificata sarebbe la richiesta
di pubblicazione della sentenza sui quotidiani ticinesi, trattandosi di
questione di minima importanza ed essendo trascorso lungo tempo dall’ultima
edizione del libro “__________ ”.
Quo
alle spese della causa, il Pretore ha ritenuto le parti soccombenti in uguale
misura, ed ha perciò suddiviso in ragione di metà ciascuno le spese e la tassa
di giustizia, compensando le ripetibili.
C. L’attrice
insorge solo contro quest’ultima decisione, chiedendo che venga riformata nel
senso di accollare alla convenuta tutte le spese di causa e di condannarla al
versamento in favore dell’attrice di adeguate ripetibili.
Sarebbe
infatti errata la decisione del Pretore di ritenere le parti soccombenti in
uguale misura, atteso che l’attrice ha ottenuto ragione sull’oggetto
primordiale e di primaria rilevanza della petizione, ovvero l’accertamento
della lesione della personalità.
D. La
convenuta non ha formulato osservazioni sull’appello di controparte.
Considerato
in diritto:
- L’appellante
postula l’attribuzione di un’indennità per ripetibili senza indicarne
l’ammontare, compito che essa lascia al criterio della Camera adita (appello,
pag. 5) senza avvedersi che siffatta richiesta è irricevibile.
Per
invalsa giurisprudenza di questa Camera sono infatti viziati da nullità gli
appelli in materia di indennità ripetibile in cui il richiedente omette di
formulare all’autorità di ricorso una precisa richiesta di giudizio, per il
motivo che siffatta richiesta rende impossibile il determinarsi entro i limiti
della domanda della parte, ed espone perciò il giudice al rischio di attribuire
più di quanto richiesto (art. 86 e 309 cpv. 2 lit. e CPC; Cocchi/ Trezzini,
CPC, ad art. 309, n. 1 con nota di commento, e n. 2) .
La
richiesta dell’attrice andrebbe pertanto disattesa già solo per questo motivo,
ma è comunque infondata per i motivi di cui al successivo considerando.
- La
richiesta di accollare alla convenuta tutte le spese e la tassa di giudizio del
primo processo è per contro ricevibile, ma manifestamente infondata.
E’
in effetti incontestabile che l’attrice è risultata pienamente soccombente al
riguardo di due delle tre domande di giudizio da lei formulate, tra cui quella
della condanna al pagamento di un importante risarcimento pecuniario, e perciò
mal si comprende come essa possa pretendere di essere considerata parte
vittoriosa nel processo.
Anche
se l’accertamento dell’illiceità della violazione del diritto d’autore
dell’attrice costitutiva la necessaria premessa per l’accoglimento delle altre
sue domande, non si può per questo solo motivo ritenerla più importante delle
altre ai fini del riparto degli oneri di causa.
Al
contrario, il Pretore ha chiaramente indicato che la lesione così accertata è
“di minima importanza” (consid. 6, pag. 6), e questo evidentemente a dispetto
della diversa percezione soggettiva della fattispecie da parte dell’attrice, di
modo che al confronto ben più sostanziosa risulta la richiesta condannatoria di
fr. 15’000.-- oltre interessi per il preteso torto morale, e a ben vedere anche
la richiesta di pubblicazione del giudizio sui quotidiani ticinesi è in termini
oggettivi sanzione assai incisiva per riguardo alla rilevanza del torto subito
dall’attrice.
Se
ne deve necessariamente concludere che il Pretore determinandosi in maniera
equanime sugli oneri di causa non ha di certo violato a danno dell’attrice
l’ampio margine di apprezzamento che gli compete in proposito (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 148, n. 35), posto che una diversa decisione avrebbe
semmai dovuto andare nella direzione di ritenere una preponderante soccombenza
dell’attrice.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame,
ampiamente infondato nella misura in cui esso è ricevibile.
Le
spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148
CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili alla convenuta che non ha presentato
osservazioni.
Per i quali motivi, richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
29 settembre 1997 di __________ è respinto per quanto ricevibile.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr.
300.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster