AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.25
Data decisione, Autorità: 07.05.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00025
Lugano 7 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1222 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 15 maggio 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15’550.30 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 961.40 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 20 dicembre 1996 ha respinto sia la petizione che la domanda riconvenzionale;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 28 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 4 marzo 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 29 maggio 1991 in territorio di __________, e meglio presso la curva a gomito di via _________ in cui questa si interseca con una strada che conduce in località __________, la vettura Honda Accord condotta da __________ a, marito dell’attrice, che percorreva via __________ in salita in direzione di __________, è entrata in collisione con la vettura VW Caddy delle __________ condotta da __________ che scendeva lungo via _________ ed intendeva immettersi nella strada privata che conduce a __________.
B. Con la petizione l’attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del conducente __________, il quale avrebbe circolato a velocità eccessiva ritenute la pendenza e la limitata larghezza della strada.
Il _________ avrebbe invece tenuto un comportamento corretto, dato che egli avrebbe percorso la curva priva di visuale a passo d’uomo, e si sarebbe immediatamente arrestato dopo aver visto il veicolo delle __________.
La vettura dell’attrice in base all’art. 45 LCS sarebbe comunque stata prioritaria nei confronti del veicolo delle __________, il cui conducente non sarebbe riuscito ad arrestarsi in tempo utile a causa del suo comportamento imprudente.
Ne discenderebbe l’obbligo della convenuta al risarcimento del danno di complessivi fr. 15’550.30, di cui fr. 11’100.30 per la riparazione del veicolo, fr. 600.-- per fermo tecnico, fr. 3’000.-- per il deprezzamento e fr. 850.-- per il patrocinio preprocessuale.
C. Nella risposta del 28 agosto 1992 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
L’incidente sarebbe stato causato dalla violazione da parte del __________ del diritto di precedenza del conducente _________ e dall’invasione da parte sua della corsia percorsa dal veicolo delle __________.
Il sinistro sarebbe infatti avvenuto ad un’intersezione alla quale il __________ si approssimava provenendo dalla destra, con il che egli sarebbe stato prioritario nei confronti del __________.
Nulla sarebbe perciò dovuto all’attrice, e in ogni caso non le contestate somme da lei richieste. Sarebbe invece l’attrice ad essere debitrice della convenuta del danno subito dal di lei veicolo di fr. 961.40, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. L’attrice con allegato 1° ottobre 1992 si è opposta alla domanda riconvenzionale.
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha stabilito che l’incidente sarebbe avvenuto tra due vetture circolanti sulla medesima strada, di modo che sarebbe infondata la tesi della convenuta secondo cui vi sarebbe stata un’intersezione e vi sarebbe stata la priorità del di lei veicolo.
Tornerebbe per contro applicabile l’art. 45 LCS, secondo il quale è il veicolo che procede in discesa a doversi fermare se l’incrocio di dei due veicoli è difficile.
Tuttavia nella specie non sussisterebbero elementi di giudizio sufficienti per determinare se vi è stata violazione di tale norma.
Non vi sarebbero in particolare le indicazioni delle velocità dei protagonisti, i rilievi planimetrici con le misure e le tracce di frenata, e degli accertamenti peritali volti a stabilire quale dei due conducenti ha avvistato per primo l’altro.
Dal che la reiezione sia della petizione che della riconvenzionale.
F. Con l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione.
Il Pretore avrebbe correttamente accertato lo stato dei luoghi, ed in particolare l’inesistenza di un’intersezione, come pure il principio dell’applicabilità in favore dell’attrice dell’art. 45 LCS.
Egli avrebbe però negato a torto l’esistenza di elementi sufficienti ad ammettere la pretesa dell’attrice, quando invece gli stessi -velocità del non prioritario, larghezza della strada e spazio di visibilità- sono stati acquisiti nel corso del sopralluogo o risultano dalle ammissioni delle parti.
G. Nelle osservazioni del 4 marzo 1997 la convenuta postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Secondo l’art. 32 cpv. 1 LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.
Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visibilità e ai passaggi a livello.
Da questa norma l’art. 4 cpv. 1 ONC trae la regola empirica secondo cui il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile, mentre se l’incrocio con altri veicoli è difficile la fermata deve poter avvenire nella metà dello spazio visibile.
Egli ha dichiarato di avere arrestato la propria vettura immediatamente dopo essersi avveduto del sopraggiungere del veicolo delle __________.
Premesso che egli poteva scorgere detto veicolo solo dopo aver effettuato almeno parte della curva -all’inizio della stessa la visibilità per lui era limitata alla curva medesima-, a questa sua tesi si può senza dubbio dare credito sulla base della posizione finale del veicolo dopo l’urto, risultante dallo schizzo annesso al rapporto di polizia (doc. B e C), che indica che egli in pratica non ha neppure portato a termine la curva.
Se ne deve concludere, secondo l’ordinario andamento delle cose, che egli stava effettuando la curva ad una velocità estremamente limitata, e sicuramente -allorché egli ha potuto godere di una visuale migliore, tanto da scorgere la vettura delle ___________________ arrivo- che egli è stato in grado di arrestarsi nella metà dello spazio visibile, così che nessun rimprovero può essergli mosso da questo punto di vista.
Né può essere senz’altro ammesso che il marito dell’attrice abbia indebitamente invaso la parte sinistra della carreggiata e che l’urto sia avvenuto per questo motivo: da una parte un simile comportamento non risulta dallo schizzo annesso al rapporto di polizia, e d’altra parte va considerato che la strada in quel punto non permetteva l’incrocio di due veicoli (esplicite in proposito le foto n. 5 e 7 di cui al doc. 9), di modo che, a ben vedere, il comportamento del _________ appare corretto da ogni punto di vista.
Come rettamente osserva l’attrice nel gravame, si tratta di una velocità manifestamente eccessiva alla luce dello stato dei luoghi e della priorità di chi, come il __________, sbuca dalla curva nei confronti di chi si appresta ad affrontarla.
Verosimilmente tale velocità del __________, equivalente a 11,1 m/sec, era dovuta al fatto che egli non era intenzionato ad effettuare la curva in discesa sulla sua sinistra, ma a proseguire nella sua direzione di marcia nella strada privata che si diparte dalla curva medesima.
Evidentemente ciò non lo giustifica agli occhi del prioritario.
Infatti, a 40 km/h il solo spazio di reazione è di circa 10 m, mentre lo spazio di frenata, oltretutto in discesa, è di almeno altri 10-15 m, e lo spazio di arresto è perciò di almeno 20-25 m.
Stante l’obbligo di arrestarsi nella metà dello spazio visibile, ne consegue che la velocità di 40 km/h è adeguata per chi scende da via __________ solo fino a 50 m circa dalla curva presso la quale è avvenuta la collisione.
Il _________ ha invece dichiarato di avere scorto il _________ allorché si trovava all’altezza del cancello in legno che immette nella proprietà situata all’interno della nota curva, ovvero alla distanza di 17-18 metri, così come constatato in occasione del sopralluogo.
In definitiva, l’esame del comportamento dei protagonisti del sinistro alla luce degli atti consente di concludere, contrariamente a quanto è avvenuto nel giudizio impugnato, per una chiara ed esclusiva responsabilità del conducente __________ per avere circolato ad una velocità inadeguata alle circostanze, tale da impedirgli di arrestare il veicolo da lui condotto prima di collidere con quello condotto dal marito dell’attrice, il quale risulta per contro essersi comportato in maniera del tutto corretta.
L’attrice valuta il proprio pregiudizio in complessivi fr. 15’550.30 oltre interessi.
La pretesa è solo in parte provvista di buon diritto.
5.1 I costi di riparazione di fr. 11’100.30, attestati dalla fattura doc. G, non sono stati seriamente contestati dalla convenuta negli allegati di causa -fatta salva un’irrilevante contestazione globale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 3)- e del resto collimano nella sostanza con le risultanze della constatazione effettuata dall’esperto della convenuta (doc. H, che indica fr. 10’434.40), così che tale pretesa può essere ammessa per intero.
5.2 Analoghe considerazioni valgono per la pretesa di fr. 600.-- per un veicolo sostitutivo durante 10 giorni, che può pertanto a sua volta essere ammessa.
5.3 La pretesa di fr. 3’000.-- per il deprezzamento del veicolo è per contro rimasta allo stadio di puro parlato, avendo l’attrice omesso di fornire qualsivoglia elemento di giudizio in proposito.
Gli unici elementi probatori al riguardo sono stati forniti dalla convenuta e depongono in senso contrario all’esistenza di siffatto credito (doc. 6 e 7), che deve perciò essere disatteso.
5.4 Anche la pretesa per il patrocinio preprocessuale risulta infondata, non potendosi ammettere l’esistenza di una fattispecie complessa al punto da rendere necessario l’intervento di un legale nella fase preprocessuale, se non quale mezzo di pressione sulla controparte, il che però è irrilevante ai fini della risarcibilità della pretesa (da ultimo: II CCA 30 aprile 1997 in re L./F.).
Le pretese dell’attrice risultano pertanto fondate per i fr. 11’700.30 di cui alla fattura doc. G oltre interessi al 5% dalla data del sinistro (Brehm, Berner Kommentar, n. 97 ad art. 41 CO).
Ne consegue, in tale misura, il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 gennaio 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 11’700.30 oltre interessi al 5% dal 29 maggio 1991.
La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della convenuta, che le rifonderà fr. 960.-- per parte di ripetibili.
Invariati.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della convenuta, che le rifonderà fr. 500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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