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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.259
Data decisione, Autorità: 14.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00259
Lugano 14 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.1191 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 21 marzo 1994 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
che il Pretore, con sentenza 17 settembre 1997, ha accolto condannando il convenuto a pagare all’attrice l’importo di Fr. 17’043.25 oltre interessi al 7% dal 2 marzo 1993.
Appellante il convenuto il quale, con atto di appello 6 ottobre 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione di causa con spese e ripetibili a carico della controparte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha accolto la petizione e condannato il convenuto a versare alla ditta attrice l’importo di Fr. 17’043.25 oltre interessi, pari al saldo residuo per la fornitura di due porte a ribalta e di un cancello scorrevole da motorizzare installate in un’abitazione di proprietà, allora, del convenuto;
che il Pretore, confrontato con la resistenza del convenuto motivata dall’esistenza di difetti nella fornitura, ha in particolare argomentato che la notifica degli stessi è risultata tardiva con la conseguenza che nulla può più essere opposto per tale titolo alla pretesa dell’attrice;
che, con l’appello che ci occupa, il convenuto chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere ogni pretesa di controparte per l’esistenza di difetti nell’opera fornita argomentando, per quanto è della tempestività della notifica dei difetti, che “La notifica espressa con il doc. O risulta tempestiva e conforme ai dettami di legge”;
che, diversamente da come ritenuto dal Pretore, non ci si trova confrontati con un contratto di compravendita ma piuttosto di un appalto come indica il fatto che le porte ed il cancello sono stati costruiti appositamente per essere posati in quella proprietà;
che, in ogni caso, sia l’art. 201 CO che l’art. 367 CO prevedono, nel caso di presenza di difetti della merce venduta o dell’opera fornita, la segnalazione immediata alla controparte contrattuale;
che secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore; la mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO);
che si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2160);
che ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO);
che l’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata processualmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./Banca dello Stato);
che, nel caso concreto, il convenuto senza nemmeno argomentare quando i pretesi difetti sono apparsi si limita ad affermare che la sua lettera doc. O rappresenta tempestiva notifica dei difetti;
che appare di meridiana evidenza che uno scritto di notifica di difetti inviato l’8 aprile 1993 (doc. O) a riguardo di forniture fatturate nel gennaio, luglio e agosto 1992 (cfr. doc. M) - e quindi messe in opera ancora precedentemente - è irrimediabilmente tardivo a meno di dimostrare, ma l’appellante nemmeno lo afferma, che i vizi sono apparsi poco prima dell’inizio di aprile 1993;
che risulta unicamente che poco prima della lettera doc. O il convenuto ha ricevuto, il 2 marzo 1993, un sollecito raccomandato (doc. M) e, il 6 aprile 1993, un precetto esecutivo (doc. N);
che l’appello, infondato e di natura meramente dilatoria, dev’essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo, per le osservazioni, alla controparte;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 6 ottobre 1997 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 450.- di tassa di giudizio e di Fr. 50.- di spese (Totale Fr. 500.-), da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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