AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.28
Data decisione, Autorità: 26.08.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00028
Lugano 26 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00554 (già 420) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 12 novembre 1987 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto ad effettuare tutta una serie di riparazioni e di prestazioni mancanti in relazione all’edificazione di una villetta unifamiliare sul mappale __________ RFP di _________ nonché il pagamento di fr. 1’321.45 e in subordine la sua condanna al risarcimento del minor valore dell’opera;
pretese che gli attori hanno riformulato e meglio precisato in sede conclusionale, ove in via principale hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 50’000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano ed in via subordinata hanno postulato la riparazione gratuita dell’opera come pure il risarcimento di fr. 1’321.45;
domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna degli attori in solido al pagamento di fr. 25’584.- oltre interessi ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE no. __________e __________dell’UEF di Lugano, Circ. 2;
domanda riconvenzionale cui gli attori si sono opposti;
sulle quali il Pretore con sentenza 31 dicembre 1996 si è così pronunciato:
La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ , è condannato a pagare ad _________ e __________ l’importo di fr. 2’758.45 oltre interessi al 5% a partire da 6 novembre 1987.
La tassa di giustizia d’azione principale di fr. 1’800.- e le spese, comprese quelle peritali, da anticipare come di rito, sono a carico degli attori in ragione di fr. 16/17 e del convenuto per il rimanente. Gli attori rifonderanno pure al convenuto fr. 5’000.- a titolo di ripetibili parziali.
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza _________ e __________ sono condannati a pagare a __________ fr. 20’259.30 oltre interessi al 5% a partire dal 16 dicembre 1987.
§ Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta ai precetti esecutivi n. __________e n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano.
Appellante la parte attrice con atto di appello 30 gennaio 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che in accoglimento dell’azione principale il convenuto sia condannato al pagamento di fr. 45’000.- oltre interessi e che per contro la domanda riconvenzionale sia integralmente respinta; il tutto, protestando spese e ripetibili di ogni sede;
mentre il convenuto con osservazioni 20 marzo 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con contratto 12 giugno 1984 _________ e __________ in qualità di committenti hanno incaricato l’arch. __________ in qualità di appaltatore generale dell’edificazione di una villetta unifamiliare sul mappale no. __________RFP di __________, di loro proprietà: in base agli accordi contrattuali, l’opera doveva essere eseguita con la formula “chiavi in mano” al prezzo netto forfetario di fr. 414’000.- (doc. B).
B. Con l’azione principale -modificata e riformulata in sede conclusionale- _________ e __________, ritenendo in sostanza che l’opera presentasse tutta una serie di difetti rispettivamente che l’impresario non avesse eseguito tutto quanto era stato previsto nel contratto, hanno chiesto la sua condanna al pagamento del minor valore dell’opera, da loro quantificato in fr. 50’000.- oltre interessi ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano; in via subordinata, hanno postulato la riparazione gratuita dell’opera come pure il risarcimento di fr. 1’321.45, pari alle prestazioni contrattuali da loro anticipate a terze persone, ma per contratto dovute dall’impresario.
C. Con la domanda riconvenzionale l’arch. __________ ha per contro affermato che la controparte non aveva provveduto a suo tempo a pagargli le opere supplementari ed ha di conseguenza chiesto la condanna dei proprietari in solido al pagamento di fr. 25’584.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE no. __________e __________dell’UEF di Lugano, Circ. 2.
D. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto entrambe le domande, condannando il convenuto al pagamento di fr. 2’758.45 oltre interessi per i difetti riscontrati e gli attori alla rifusione di fr. 20’259.30 oltre accessori quale mercede per le opere supplementari insolute.
Nell’ambito della domanda principale, il giudice di prime cure, dopo aver preso atto che i difetti erano stati notificati dagli attori tempestivamente, ha tuttavia accertato che la relazione tecnica inizialmente consegnata loro dal convenuto (doc. C) non costituiva parte integrante del contratto di appalto e non poteva pertanto comportare alcun obbligo per l’impresario stesso: ciò premesso, egli ha concluso che la realizzazione dei due posteggi e dell’impianto d’illuminazione esterna non era dovuta, siccome non menzionata nel contratto a forfait; la sistemazione esterna, tutto sommato, era invece stata eseguita conformemente agli accordi, per cui non vi era alcun difetto da indennizzare; l’accesso all’abitazione era parimenti conforme al contratto, seppur mancante di alcune rifiniture; nemmeno l’esistenza di un buco nel locale tank, di un difetto alla finestra del rifugio e di infiltrazioni d’acqua nel locale cantina potevano dare adito ad un indennizzo a favore dei proprietari, non avendo essi provato il danno che era derivato loro per aver ovviato a loro spese ai problemi; in definitiva, agli attori andava pertanto riconosciuta unicamente la somma di fr. 2’219.- per la difettosa esecuzione delle canalizzazioni, mentre la richiesta di fr. 1’321.45 per prestazioni pagate direttamente a terze persone, ma in realtà dovute dall’impresario, andava ammessa limitatamente a fr. 539.45. Non avendo infine gli attori prodotto il PE no. __________, la domanda di rigetto dell’opposizione non poteva essere vagliata.
In merito alla riconvenzione, il Pretore ha innanzitutto appurato che la circostanza che l’impresario avesse emesso la fattura finale con cui si dichiarava tacitato per le pretese contrattuali non escludeva che quest’ultimo potesse pretendere altri importi per le opere supplementari, tanto più che a quel momento egli aveva annunciato alla controparte che le avrebbe fatturate separatamente: ciò posto, esclusa una sua remunerazione per la fornitura di una porta a coulisse, per le modifiche alla cucina e per gli onorari d’architetto relativi alle opere supplementari, all’attore riconvenzionale andavano riconosciuti fr. 77.60 per il trasporto di alcune traversine, fr. 9’348.65 per la sistemazione del terreno a prato verde, fr. 7’700.- per la formazione del locale deposito, fr. 436.- per supplementi relativi agli apparecchi sanitari e fr. 2’697.05 per la posa di piastrelle in cantina e sulle scale.
E. Con appello 30 gennaio 1997 gli attori chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso che la domanda riconvenzionale sia integralmente respinta e che in accoglimento dell’azione principale il convenuto sia condannato al pagamento di fr. 45’000.- oltre interessi; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Gli appellanti, dopo aver rimproverato al primo giudice una carente motivazione della sentenza, ribadiscono anche in questa sede che la relazione tecnica faceva senz’altro parte delle basi contrattuali: ne discendeva, a loro dire, che la mancata realizzazione dei posteggi doveva essere risarcita; le canalizzazioni erano inoltre risultate difettose; non era parimenti vero che la sistemazione esterna corrispondeva a quanto previsto nel contratto; nemmeno l’accesso all’abitazione e la relativa scalinata erano stati completati come si sarebbe dovuto e come imponeva il criterio della sicurezza, mancando tra l’altro un parapetto sul sentiero, mentre addirittura era stata omessa la posa di un’adeguata illuminazione esterna; il buco nel locale tank, il difetto nella finestra del rifugio e le infiltrazioni d’acqua nel locale cantina erano pure del tutto provati; la posizione di fr. 1’321.45, parzialmente accolta dal giudice di prime cure, andava infine risarcita nella sua totalità.
La domanda riconvenzionale andava per contro già respinta in quanto l’impresario in precedenza aveva rilasciato ai committenti una “liquidazione finale”, ciò che in base al principio della buona fede escludeva che egli successivamente potesse pretendere ancora qualcosa a titolo di opere supplementari.
F. Delle osservazioni 20 marzo 1997 con cui il convenuto ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
A prescindere dal fatto che da tale circostanza gli appellanti stessi neppure hanno tratto le conseguenze che si sarebbero imposte, cioè postulare l’annullamento della decisione di prime cure (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC; Rep. 1985 p. 146; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 12 ad art. 285; IICCA 23 marzo 1993 in re S. AG/L. SA), non vi è chi non veda come, al contrario, il primo giudizio sia stato senz’altro debitamente motivato: nella sentenza, che consta di ben 19 pagine fittamente dattiloscritte, tutte le pretese delle parti sono state infatti oggetto di un puntuale e diffuso esame da parte del Pretore, il quale ha chiaramente illustrato i motivi per cui ha ritenuto di accoglierne alcune e di respingere le altre.
Che la sentenza sia stata sufficientemente motivata è altresì provato dal fatto che gli appellanti stessi non hanno avuto difficoltà nel presentare il dettagliato appello che qui ci occupa, dimostrando con ciò di aver chiaramente compreso le ragioni decisive che hanno portato il primo giudice a determinarsi in quel modo (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2, 13 e 16 ad art. 285).
La censura è manifestamente infondata.
2.1 Quando, come nella fattispecie, è controverso il contenuto di una pattuizione contrattuale, lo stesso viene determinato dal giudice in via di interpretazione, avuto riguardo secondo al principio dell’affidamento all’effettiva volontà delle parti piuttosto che alla terminologia da loro adottata per errore o per celare le loro reali intenzioni (art. 1 e 18 CO).
L’esame del testo sottoscritto dalle parti è lo strumento primario di interpretazione (Kramer/Schmidlin, Commentario bernese, N. 22 ad art. 18 CO) nel senso che è in primo luogo rilevante il senso delle dichiarazioni delle parti deducibili dal tenore letterario del contratto. Solo quando sorgono dubbi sul reale contenuto delle dichiarazioni delle parti contraenti, l’indagine sul senso dello stesso deve essere operata tenendo conto della generale esperienza della vita.
In altre parole, solo quando esistono dei dubbi si deve abbandonare la prevalenza del criterio di interpretazione letterale per affidarsi a quello logico. Quando in effetti l’indagine letterale appare chiara ed univoca non è il caso di far ricorso ad altri dati interpretativi, a documenti, a mezzi istruttori, ad elementi presuntivi o comunque extraletterali per ricostruire la comune intenzione dei contraenti (IICCA 30 marzo 1994 in re E. SA/F. e llcc., 1 aprile 1994 in re G. SA/M. SA).
2.2 Nel caso di specie, è ben vero che la relazione tecnica venne consegnata agli attori diversi mesi prima della sottoscrizione del contratto e che la stessa venne inoltre trasmessa all’Ufficio federale dell’abitazione nell’ambito delle pratiche di sussidiamento della costruzione (ne fa stato il bollo apposto sulla prima pagina del doc. C), il che sta a significare -ma ciò non era assolutamente contestato, ma neppure è determinante- che la stessa costituisse una prima base di discussione per la futura edificazione della villetta unifamiliare.
Nondimeno, dal tenore letterale del contratto sottoscritto dalle parti (doc. B) ed in particolare dai suoi punti da 1 a 3 si evince chiaramente che la relazione tecnica non poteva far parte del contratto; al contrario, si ha che per il prezzo forfettariamente concordato l’imprenditore era unicamente tenuto a realizzare quanto dettagliatamente indicato nei piani e nell’allegata “descrizione delle opere da eseguire”, la quale riprendeva comunque buona parte delle posizioni previste nella relazione tecnica.
Stante il chiaro tenore degli accordi scritti, il fatto che gli attori possano averli interpretati erroneamente -sia per non averli esaminati nel dovuto modo o per aver omesso di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggir loro oppure infine per presunte carenze linguistiche (circostanza, quest’ultima, del tutto pretestuosa, potendo semmai concernere il solo signor __________, ma comunque non la moglie)- è del tutto irrilevante, non potendo essi in ogni caso avvalersi di tale loro negligenza: ne discende perciò che gli accordi valgono per come avrebbero dovuto essere ragionevolmente intesi (DTF 111 II 457; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3 ed., Zurigo, 1974, vol. 1, p. 290; IICCA 24 luglio 1995 in re C./C.L.), cioè che la relazione tecnica non poteva assolutamente costituire base contrattuale.
3.1 posteggi
Gli appellanti chiedono nuovamente un risarcimento per il fatto che il convenuto non provvide a realizzare i due posteggi, previsti nella relazione tecnica. A torto.
Già si è detto al considerando precedente che la relazione tecnica non faceva assolutamente parte delle basi contrattuali e che d’altro canto la realizzazione dei posteggi non era stata prevista nel contratto d’appalto (perizia p. 14); il perito ha del resto escluso, smentendo così il teste _________ e quanto indicato nel doc. Q, che i posteggi disegnati sui piani depositati presso il Comune di _________ concernessero l’edificazione _________ (perizia p. 1, 2 e 14; audizione perito p. 1; teste __________).
Il fatto che le norme edilizie comunali e cantonali prevedano per ogni nuova abitazione un determinato numero di posteggi è nel caso di specie del tutto irrilevante: innanzitutto il perito ha chiaramente indicato che tali norme erano già ossequiate per il fatto che gli attori erano comproprietari della particella __________, che poteva essere adibita a posteggio (perizia p. 2; audizione perito p. 1); d’altro canto, il fatto che nel contratto non fosse prevista tale realizzazione, non toglie assolutamente che i proprietari avrebbero comunque potuto realizzarli in seguito, al di fuori di quell’accordo.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il fatto inoltre che in risposta il convenuto abbia dichiarato che la part. __________per sua natura fosse destinata a fungere da posteggio (p. 2) non costituisce alcuna ammissione circa l’obbligo per l’imprenditore generale di realizzare i due posteggi nell’ambito del contratto: è in questo senso che vanno interpretate le dichiarazioni rilasciate dalla signora __________ nel suo interrogatorio formale (p. 3) e dai testi __________, _________ e __________ ed __________, la cui testimonianza -nella misura in cui essi si sono limitati a riportare quanto è stato loro riferito dal signor _________ (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 236-237; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA, 12 marzo 1996 in re F. SA/F., 15 marzo 1996 in re R. SA/F.) e in quanto a loro volta pure in lite con il convenuto- va in ogni caso relativizzata, tanto più che neppure erano a conoscenza degli esatti rapporti contrattuali vigenti tra le parti ed anzi sembrano misconoscere che nei loro rispettivi contratti -diversamente da quello qui in esame- era stata espressamente concordata una sistemazione dei posteggi (teste __________, perizia p. 14).
Parimenti irrilevante, proprio per l’assenza di un suo obbligo contrattuale in tal senso, è la circostanza che il convenuto abbia ad un certo punto risposto in maniera evasiva (doc. L) ai proprietari che avevano sollecitato la realizzazione dei due posti auto (doc. K).
La circostanza che sulla particella __________sia stato posato uno strato di ghiaietto lavato non prova infine alcun obbligo del convenuto a realizzare i posteggi, tale intervento essendo da lui dovuto in virtù di altri contratti di appalto conclusi con i signori __________ e __________ (perizia p. 14 e 15).
3.2 canalizzazioni
Gli appellanti postulano anche in questa sede la rifusione del minor valore dell’opera per il fatto che le canalizzazioni erano risultate difettose.
Sennonché essi non si avvedono che il relativo minor valore di complessivi fr. 2’219.- era già stato loro riconosciuto dal giudice di prime cure (sentenza p. 9 e 10), di modo che limitatamente a questa tematica l’appello è senz’altro irricevibile, in assenza di gravamen (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 130; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; Rep. 1990 p. 188; IICCA 23 giugno 1995 in re B./U., 15 marzo 1996 in re Z./L., 21 febbraio 1997 in re B./S. e M.).
3.3 sistemazione esterna
Con riferimento alla sistemazione esterna, gli appellanti contestano che lo spianamento del terreno sia stato effettuato come da contratto, rispettivamente censurano la mancata esecuzione dei necessari muri di sostegno.
Mentre l’esecuzione dei muri di sostegno -che, a giudizio del perito, potrebbero anche non essere necessari, stante l’esistenza di un terreno parzialmente roccioso (perizia p. 9)- non era assolutamente prevista dal contratto (doc. B, perizia p. 9 e 17), con il che gli attori nulla possono pretendere a questo proposito, la questione relativa allo spianamento del terreno merita un maggior approfondimento.
È innanzitutto pacifico che in base al contratto (doc. B punto 33) il convenuto avrebbe dovuto realizzare lo “spianamento con trax del terreno circostante la costruzione sino ad una distanza di ml. 5.00 dal filo delle facciate e con sistemazione al grosso e ad una quota di -20 cm dal filo del giardino finito, con impiego di materiale proveniente dagli scavi”.
L’istruttoria ha in realtà accertato che la sistemazione eseguita, pur essendo adeguata alla situazione che il terreno richiedeva e permetteva (perizia p. 6), non corrispondeva però a quanto previsto nel contratto, tanto è vero che lo spianamento sul lato nord non raggiungeva in tutti i punti la distanza di 5 ml, ma solo ml 4 / 4.30 (perizia p. 7 e 8): ne discende che, per avere la distanza promessa di 5 ml pianeggianti sul lato nord della costruzione, agli attori deve essere riconosciuta la spesa necessaria all’intervento, quantificata dal perito in fr. 7’830.- (perizia p. 9).
3.4 accesso all’abitazione
A giudizio degli appellanti, l’accesso dell’abitazione e la relativa scalinata non sarebbero stati completati come si sarebbe dovuto e come imponeva il criterio della sicurezza: in particolare non era stata posata la ringhiera sul sentiero d’accesso, la scala era stata realizzata solo in parte, mentre l’illuminazione esterna pure non era stata eseguita.
La censura è parzialmente fondata.
Nulla può essere innanzitutto riconosciuto agli attori per la mancata realizzazione dell’illuminazione esterna e della scalinata: mentre la prima prestazione in effetti non era compresa nel contratto d’appalto (perizia p. 20) e pertanto non era assolutamente dovuta, la seconda, seppur originariamente prevista, venne in seguito sostituita -come confermato dalla signora _________ nel suo interrogatorio formale (p. 4)- da una diversa realizzazione, segnatamente con la formazione del sentiero (doc. B punto 27).
È pure escluso un risarcimento per la mancata posa delle ringhiere sul sentiero d’accesso all’abitazione, ancorché le stesse fossero necessarie (perizia p. 8 e 10): l’istruttoria ha infatti provato che la posa della ringhiera, per altro neppure prevista dal contratto (perizia p. 18), avrebbe dovuto essere eseguita dagli stessi attori (teste __________), ciò che invero risulta pure dallo scambio di corrispondenza tra le parti (cfr. doc. U, V e 5) e pure è stato implicitamente ammesso in petizione (p. 6).
Nondimeno, sempre con riferimento all’accesso all’abitazione ed al relativo sentiero, il perito, pur avendo accertato che era stato realizzato quanto previsto nel contratto, ha tuttavia aggiunto che i risultati, dal punto di vista funzionale, costruttivo, estetico e della sicurezza, mancavano delle necessarie rifiniture e di alcuni dettagli e quindi sembravano opere non finite, soggette a migliorie e poco sicure (perizia p. 8): per ovviare a quest’esecuzione parzialmente carente e comunque non del tutto accurata, ad esempio per quanto riguardava la formazione dei muri a secco (perizia p. 8, cfr. pure il verbale di sopralluogo), questa Camera ritiene pertanto giustificato riconoscere agli attori in via equitativa un importo di fr. 500.- a titolo di minor valore dell’opera.
3.5 difetti nel locale tank, rifugio e cantina
Gli appellanti affermano di nuovo che il buco nel locale tank, il difetto nella finestra del rifugio e le infiltrazioni d’acqua nel locale cantina siano state ampiamente provate, il che giustificava -a loro dire- la concessione del relativo minor valore. A torto.
Innanzitutto il difetto alla finestra del rifugio non è stato assolutamente provato, il che già esclude un risarcimento a questo titolo a favore degli attori.
Per il resto, a prescindere dall’esistenza o meno dei difetti evidenziati, è del tutto pacifico che nel frattempo gli stessi sono stati riparati dagli attori: ora, non avendo essi allegato agli atti alcun documento o altre prove atte a dimostrare l’entità delle spese da loro sopportate e con ciò del danno a loro carico -ciò che invero sarebbe stato facile produrre o provare- non può che discenderne la reiezione delle loro richieste (art. 42 cpv. 1 CO).
3.6 rifusione delle prestazioni anticipate a terzi (doc. AA)
Gli appellanti ripropongono inoltre la richiesta di rifusione di fr. 1’321.45 (accolta dal Pretore limitatamente a fr. 539.45) per le prestazioni che essi avevano anticipato a terze persone, ma che in realtà dovevano andare a carico del convenuto.
Anche questa richiesta deve essere respinta.
Essi affermano in sostanza che l’importo qui postulato debba essere loro risarcito siccome il teste _________ aveva confermato che i lavori così pagati erano stati da lui eseguiti. Sennonché, il giudice di prime cure non aveva respinto tale pretesa per il fatto che non era stata provata tale circostanza, bensì in quanto alcune delle prestazioni effettuate, ed in particolare la posa di un telaio a cassetta, non erano previste nel contratto di appalto e di conseguenza non potevano essere poste a carico del convenuto: non avendo gli appellanti contestato tale assunto -non potendo evidentemente bastare, in quanto eccessivamente vaga, la circostanza che essi abbiano affermato che “le obiezioni formulate dalla controparte non si fondano su alcun supporto probatorio”- si deve concludere per l’irricevibilità della richiesta, già per il fatto che su questo punto il giudizio di prime cure, per altro del tutto corretto, è rimasto incontestato.
La doglianza è ampiamente infondata.
Vero è che con la fattura e la dichiarazione 3 dicembre 1985 (doc. N e O) il convenuto ha dichiarato di aver ricevuto dai committenti l’importo di fr. 414’006.- in relazione all’edificazione della villetta; è inoltre vero che egli ha indicato che si trattava della “liquidazione finale” e che a quel momento il suo avere ammontava a zero.
È tuttavia evidente che la fattura in questione si riferiva unicamente all’edificazione della costruzione secondo il contratto di impresa generale (doc. N) e che la dicitura “liquidazione finale” concerneva unicamente l’incarto __________, cioè quello relativo alla procedura di sussidiamento della casa. In realtà, con lo scritto 16 dicembre 1985 (doc. 23) il convenuto, oltre a trasmettere ai proprietari la fattura finale relativa alle opere contrattuali eseguite per la costruzione della villetta, ha espressamente annunciato loro che “per quanto riguarda le opere non incluse nel contratto vi trasmetterò, appena possibile, la relativa fattura”: ciò premesso, non è assolutamente vero che con l’allestimento della liquidazione finale (doc. N e O) gli attori potessero e dovessero ritenere in buona fede che l’impresario non poteva più formulare alcuna richiesta nei loro confronti per le opere supplementari.
Non avendo per il resto gli appellanti contestato le pretese riconosciute dal Pretore a favore dell’impresario, non può che discenderne l’integrale conferma del giudizio sulla riconvenzionale.
Risulta da quanto precede che in parziale accoglimento del gravame l’azione principale deve essere accolta limitatamente a fr. 11’088.45 (fr. 2’219.- per le canalizzazioni, fr. 7’830.- per lo spianamento, fr. 500.- per gli accessi, fr. 539.45 per anticipi a terzi), mentre il giudizio sulla riconvenzione può senz’altro essere confermato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 gennaio 1997 di _________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ o, è condannato a pagare ad _________ e __________ l’importo di fr. 11’088.45 oltre interessi al 5% a partire dal 6 novembre 1987.
La tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 1’800.- e le spese, comprese quelle peritali, da anticipare come di rito, sono a carico degli attori in ragione di 4/5 e per il resto a carico del convenuto. Gli attori rifonderanno pure al convenuto fr. 3’500.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’500.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 13/15 e per 2/15 sono a caricate all’appellato. A quest’ultimo gli appellanti, pure solidalmente, rifonderanno fr. 1’200.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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