AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.285
Data decisione, Autorità: 20.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00285 Rinvio T.F.
Lugano 20 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'920 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 15 maggio 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’499.65 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata a fr. 30’529.65 in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 gennaio 1996 ha accolto per fr. 20’471.65 oltre interessi;
Appellanti entrambe le parti:
la convenuta con atto di appello del 25 gennaio 1996 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
l’attrice con gravame datato 23 gennaio 1996 ne ha invece chiesto la riforma nel senso di ammettere la petizione per fr. 28’225.40 oltre interessi;
Gravami decisi da questa Camera con sentenza 15 luglio 1996, che ha respinto l’appello dell’attrice e parzialmente accolto quello della convenuta, e di conseguenza riformato la sentenza di primo grado nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 10’109.60 oltre interessi;
Mentre la I Corte Civile del Tribunale federale, adita dall’attrice, con sentenza del 21 ottobre 1997 ha annullato la sentenza della Corte cantonale, rinviandole la causa per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice è stata assunta dalla convenuta a far tempo dal 2 gennaio 1991 per la durata di un anno in qualità di farmacista, gerente e responsabile della __________ di __________ (doc. A).
Il 20 agosto 1991 essa ha significato alla convenuta la disdetta per motivi gravi del contratto di lavoro, dichiarandosi tuttavia disponibile a lavorare fino al 15 settembre per evitare la chiusura della farmacia (doc. U).
B. Con la petizione l’attrice, ritenendo il licenziamento con effetto immediato conseguente a gravi violazioni contrattuale della convenuta, ne ha chiesto la condanna al pagamento di complessivi fr. 28’499.65 oltre interessi, importo poi esteso a fr. 30’529.65 oltre interessi e corrispondente al salario per settembre e ottobre, alla quota parte della tredicesima mensilità, all’indennizzo delle ferie non godute e delle ore di lavoro supplementare, alle quote per il secondo pilastro, alle maggiori spese di trasferta per recarsi al nuovo posto di lavoro, al risarcimento delle spese legali preprocessuali e del torto morale subito.
C. Nella risposta del 4 febbraio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando l’esistenza di proprie violazioni contrattuali giustificanti la rescissione del contratto di lavoro con effetto immediato, e sostenendo che di conseguenza all’attrice nulla più sarebbe dovuto per nessun titolo.
D. Nella sentenza 4 gennaio 1996 il Pretore ha ritenuto l’esistenza di gravi motivi ascrivibili alla convenuta -segnatamente l’avallo del comportamento di __________ altra dipendente della farmacia- giustificanti la disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro.
Sarebbero di conseguenza dovuti i salari di settembre e ottobre 1991 per fr. 13’330.--, la quota parte della tredicesima per fr. 5’541.65 e il premio per il secondo pilastro di fr. 1’600.--, il tutto per fr. 20’471.65 oltre interessi.
E. Con l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, sostenendo che i motivi indicati dall’attrice nella lettera di disdetta non costituirebbero causa grave di licenziamento immediato, mentre nulla le potrebbe essere rimproverato in relazione ai rapporti tra l’attrice e la dipendente __________, avendo essa tempestivamente reagito alle denunce dell’attrice intervenendo presso la dipendente.
Altre circostanze si sarebbero verificate molto tempo prima, e non potrebbero perciò essere addotte quale motivo di rescissione.
Nel proprio gravame l’attrice ha invece chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere le sue pretese per fr. 28’225.40 oltre interessi, ritenendo che il Pretore avrebbe a torto negato le pretese per le maggiori spese di trasferta, per le vacanze non godute e per le ore straordinarie, per il patrocinio preprocessuale e per torto morale.
F. Nel proprio giudizio la Camera adita, dopo avere ripercorso l’evoluzione dei difficili rapporti personali tra l’attrice e la dipendente __________, ha negato che questi siano peggiorati dopo il 12 luglio 1991, data in cui la dipendente si era dichiarata disposta a continuare nel rapporto di lavoro fino al termine contrattualmente previsto, ed ha perciò ritenuto non giustificata la disdetta per motivi gravi da lei pronunciata il 20 agosto 1991, con la conseguenza -in parziale accoglimento dell’appello della convenuta- di ridurre le sue spettanze a fr. 10’109.60 oltre interessi
G. Adito dall’attrice con ricorso per riforma, il Tribunale federale il 21 ottobre 1997 ha annullato la sentenza d’appello. A torto i giudici cantonali avrebbero ricercato un peggioramento dei rapporti in essere successivo al 12 luglio 1991, essendo sufficiente, dopo l’avvertimento impartito in tale data, il perdurare della medesima situazione già denunciata. Non essendovi nella sentenza impugnata i necessari accertamenti circa la reazione della convenuta alla citata lettera 12 luglio 1991 e al riguardo della successiva evoluzione dei rapporti tra l’attrice e l’impiegata, la causa è stata rinviata alla Corte cantonale per i dovuti accertamenti.
Considerato
in diritto:
1.1 Dalla cronologia della corrispondenza preprocessuale in atti risulta che la convenuta ha risposto alla lettera in questione solo in data 14 agosto 1991 (doc. T).
Tale scritto fornisce tuttavia un effettivo riscontro alla precedente lettera dell’attrice solo nella limitata misura in cui si china sulla secondaria questione dell’affiliazione e dei premi dell’istituto di previdenza professionale, mentre è del tutto silente sul tema centrale della possibile cessazione anticipata del contratto dovuta al comportamento della dipendente Neri, e contiene invece l’annuncio dell’avvenuta assunzione di una nuova apprendista (punto 2), e una nota di rimprovero per la chiusura della farmacia durante un’ora in occasione dei funerali della madre di un’impiegata, o almeno per non avere preavvisato detta chiusura (punto 3).
E’ comunque evidente che da tale lettera non si deduce alcun immediato intervento della convenuta presso la dipendente __________ volto alla soluzione dell’oggettivamente grave situazione denunciata dall’attrice.
1.2 Nei propri allegati introduttivi la convenuta non ha direttamente preso posizione in merito alla lettera 12 luglio 1991 dell’attrice e circa una sua eventuale reazione.
Essa, più in generale, ha però osservato che la situazione creatasi tra l’attrice e la __________ l’ha posta suo malgrado nella condizione di dovere effettuare una scelta, e ha chiaramente ammesso di avere deciso in favore della signora __________ (risposta pag. 6; replica, pag. 6), e di non dovere per il resto né contestare né scusare gli eventuali errori di questa sua dipendente (replica, pag. 6).
Inoltre, avendo la convenuta deciso già il 26 giugno 1991 di non rinnovare il contratto con l’attrice per il 1992 e avendo essa a quel momento addirittura ipotizzato una cessazione anticipata dello stesso (doc. R), essa ha ammesso di non avere più ritenuto necessarie delle particolari discussioni con l’attrice o delle chiarificazioni a tre con la signora __________ (replica, pag. 3: “a che pro discutere ?”).
Anche sulla scorta di questi elementi va ritenuta l’assenza di particolari reazioni della convenuta all’avvertimento 12 luglio 1991 dell’attrice.
1.3 Questo accertamento trova puntuale conferma nell’interrogatorio formale del signor __________ amministratore della convenuta (risposta 16), il quale ha esplicitamente confessato di non avere ritenuto di doversi incontrare con l’attrice dopo la di lei lettera del 12 luglio, essendo già stata presa la decisione di non rinnovare il rapporto di lavoro.
1.4 Infine, il teste avv. __________ ha affermato di avere invitato a colloquio a tre riprese la signora __________ per redarguirla, ma i primi due episodi (mancata sottoscrizione delle direttive dell’attrice, apertura indebita della farmacia) sono precedenti la lettera del 12 luglio 1991, mentre il terzo, concernente l’epiteto di “carogna” e di cui si dirà più avanti, è sicuramente relativo alla convocazione di cui al doc. DD, datato 22 agosto 1991 e perciò conseguente al licenziamento in tronco da parte dell’attrice del 20 agosto e non alla lettera del 12 luglio.
2.1 Gli atti di causa non consentono una precisa ricostruzione dei rapporti tra la farmacista e la sua sottoposta per il periodo successivo al 12 luglio 1991. Non vi è però alcun elemento di giudizio che permetta di ritenere che gli stessi siano per qualche motivo migliorati, così che si deve concludere che se questi non sono peggiorati, sono comunque rimasti assai tesi.
2.2 L’attrice ha sostenuto che la __________ dopo il 12 luglio 1991, l’avrebbe in un’occasione chiamata “carogna”.
L’episodio, di per sé comprovato (cfr. le deposizioni __________ pag. 14, e __________, pag. 17), non ha trovato una sicura collocazione temporale. Parrebbe comunque che non appena conosciuto l’episodio a seguito della denuncia dell’attrice (doc. U), la convenuta sia correttamente intervenuta presso la dipendente (doc. DD), ma a quel momento il licenziamento era oramai già stato pronunciato.
Se ne deve concludere per il fondamento del licenziamento per causa grave pronunciato dall’attrice, dal che la reiezione dell’appello della convenuta.
4.1 Essa rivendica in primo luogo fr. 1’276.-- per spese supplementari di trasferta per recarsi al posto di lavoro trovato a __________ ha respinto siccome non provata.
L’attrice contesta tale decisione asserendo che la pretesa sarebbe rimasta incontestata, e comunque suffragata da un semplice calcolo relativo al costo dei chilometri supplementari percorsi nel mesi in questione.
La censura è giustificata: dovendosi effettivamente ammettere l’esistenza per l’attrice di un danno conseguente alla necessità di una trasferta più lunga per recarsi al posto di lavoro nei mesi di novembre e dicembre del 1991, si deve ritenere che l’importo da lei indicato è all’atto pratico rimasto incontestato nella fase dello scambio degli allegati introduttivi (cfr. petizione, punto 13, pag. 6; replica, punto 13, pag. 16; risposta, ad 13, pag. 9 e 10; duplica, ad 13, pag. 7 e 8).
All’attrice vanno perciò riconosciuti i fr. 1’276.-- richiesti in questa sede.
4.2 Parimenti incontestata, e perciò da accogliere, è rimasta la pretesa di fr. 1’447.75 per le ferie non godute e le ore di lavoro supplementare.
E’ perciò solo a titolo abbondanziale che si osserva che la decisione impugnata è comunque errata nella misura in cui afferma che le vacanze non godute sono da ritenere ricuperate nell’ipotetico periodo di durata residua del contratto, potendosi siffatta soluzione ammettere unicamente in presenza di periodi di disdetta particolarmente lunghi, e non solo di circa un mese e mezzo -si computa in questo caso il periodo trascorso fino all’inizio della nuova attività- come nel caso di specie (DTF 117 II 272; II CCA 5 marzo 1996 in re S./A., 30 gennaio 1996 in re I./B. SA).
4.3 L’attrice ripropone inoltre la richiesta di fr. 2’000.-- per il patrocinio preprocessuale, respinta dal Pretore per il motivo che lo stesso non sarebbe stato giustificato e necessario.
Anche questo giudizio può essere solo parzialmente condiviso: il fatto che la convenuta si sia per prima rivolta ad un legale (doc. R), e la particolare responsabilità della posizione dell’attrice, che doveva altresì rispondere nei confronti delle competenti autorità sanitarie, rendevano a mente di questa Camera necessario ed opportuno il tempestivo intervento di un legale.
Tuttavia, in assenza di precisi riscontri -a prescindere dalla nota corrispondenza preprocessuale- circa l’estensione del mandato svolto (cfr. il laconico doc. CC), la pretesa può in via equitativa essere accolta solo limitatamente a fr. 1’000.--.
4.4 Del tutto infondata è per contro la pretesa per torto morale, non potendosi ammettere che le circostanze poste a base della rescissione contrattuale -per quanto direttamente ascrivibili alla convenuta- abbiano configurato quella situazione di particolarmente grave sofferenza psichica tale da giustificare la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 49 CO.
In parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, la sentenza pretorile è perciò da riformare nel senso di aumentare il suo credito di fr. 3’723.75, credito che ammonta perciò a complessivi fr. 24’195.40 oltre interessi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 gennaio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 gennaio 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
a, è condannata a pagare ad __________, __________, fr. 24’195.40 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 1991.
II Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
già anticipati dall’attrice, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
III. L’appello 25 gennaio 1996 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 800.--
già anticipati dalla convenuta, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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