AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.288
Data decisione, Autorità:
08.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00288
Lugano
8 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1072 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con istanza 4 marzo 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7’875.30
oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr.
66’662.45 oltre interessi quale risarcimento del danno contrattuale, domanda
aumentata a fr. 124’727.45 oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con
sentenza 31 ottobre 1997 ha respinto sia l’istanza che la riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 24 novembre 1997 postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la riconvenzionale per fr.
124’727.45 oltre interessi;
Mentre
l’istante con osservazioni del 14 gennaio 1998 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
asserisce di avere effettuato nel 1991 degli interventi di riparazione della
piscina di proprietà attore sita __________ La fattura di
complessivi fr. 11’130.60 sarebbe stata emessa ad oltre 3 mesi dall’ultimo
intervento, durante i quali il convenuto non avrebbe sollevato contestazione
alcuna.
Sarebbe
pertanto ingiustificato il suo rifiuto del pagamento del saldo scoperto di fr.
7’875.30 oltre interessi, importo dedotto in causa.
B. Il
convenuto si è opposto all’istanza adducendo di avere appaltato all’attrice nel
1990 tutti i lavori di risanamento della piscina esistente e delle strutture
connesse contro una mercede di fr. 185’966.60.
Già
nella primavera del 1991 sarebbero emersi gravi difetti dovuti alla carente esecuzione
dell’opera da parte dell’istante, immediatamente notificati dal committente.
L’istanza
riguarderebbe pertanto lavori di riparazione in garanzia che il convenuto non
sarebbe tenuto a pagare.
Inoltre,
nonostante le riparazioni a più riprese tentate dall’istante nel periodo
compreso tra aprile e luglio del 1991, la piscina sarebbe rimasta gravemente
difettosa.
Un
perito incaricato dal convenuto avrebbe indicato la necessità del totale
rifacimento dei lavori non eseguiti a regola d’arte con una spesa di fr.
57’200.--, importo chiesto in via riconvenzionale unitamente al costo della
perizia e a quello di due interventi riparatori già appaltati alla ditta
__________ il tutto per fr. 66’662.45 oltre interessi, somma oggetto della
domanda riconvenzionale.
C. L’istante
ha contestato la domanda riconvenzionale, asserendo la totale correttezza del
proprio operato e sostenendo che eventuali difetti sarebbero da ascrivere
all’intervento di altre ditte incaricate dal convenuto oppure a richieste dello
stesso committente.
D. Il
convenuto in corso di causa ha aumentato a fr. 124’727.45 oltre interessi la
propria domanda riconvenzionale in conseguenza delle risultanze peritali.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto d’appalto, ha respinto le tesi dell’istante dell’ascrivibilità dei
difetti a terze persone o, ex art. 369 CO, allo stesso committente, così che,
stante l’esistenza di difetti, nulla giustificherebbe l’accoglimento della sua
pretesa. Del pari infondate sarebbero però anche le pretese del convenuto, non
essendoci in atti la prova di un’adeguata segnalazione dei difetti all’appaltatrice.
F. Con
l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la riconvenzionale per fr. 124’727.35 oltre accessori, contestando la
decisione del Pretore di ritenere tardiva la notifica dei difetti dell’opera
dell’istante. Sarebbero in effetti applicabili le norme SIA 118, ai sensi delle
quali il periodo biennale di garanzia costituirebbe nel contempo il termine di
notifica dei difetti.
Errato
sarebbe anche l’assunto secondo cui il convenuto non avrebbe potuto
legittimamente affidare a terzi i lavori di riparazione e farsi rimborsare
dall’appaltatrice i relativi costi, essendo questa la conseguenza del rifiuto
dell’istante di eseguire la riparazione gratuita.
Essendo
l’opera rimasta difettosa nonostante gli interventi dell’istante, questa
sarebbe da condannare al rimborso delle spese già sostenute dal convenuto e al
risarcimento del danno.
G. Delle
osservazioni 14 gennaio 1998 dell’istante, che conclude per la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Deve
senz’altro essere accolta la prima censura del ricorrente al giudizio impugnato
relativa all’applicazione alla fattispecie delle norme SIA.
1.1 Queste
ultime, infatti, divengono obbligatorie quando le parti ne convengono
esplicitamente l’applicazione, oppure la pattuiscono in forma tacita o anche
tramite assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda
concretamente conoscenza o ne comprenda la portata (DTF 107 II 178; II
CCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re
M./M.).
Occorre
inoltre che almeno una delle parti faccia valere in causa l’accordo di
applicabilità delle norme SIA, oppure obietti l’inapplicabilità del CO, in
difetto di che si deduce che esse hanno concordemente rinunciato ad avvalersi
di tale diritto (II CCA 11 marzo 1998 in re arch. R,/F, 7 gennaio 1992
in re Z./E., 5 dicembre 1994 in re S./R., 23 marzo 1995 in re M./M. SA e llcc.).
1.2 Nel
caso di specie il consenso delle parti all’applicabilità almeno della norma SIA
118 per quanto concerne la garanzia per i difetti dell’opera risulta dalla
lettera 16 gennaio 1992 dell’istante (doc. 10) e dalla risposta 28 gennaio 1992
del convenuto (doc. 11).
Il
convenuto ha inoltre invocato l’applicabilità di tali norme nell’allegato di
risposta e riconvenzionale del 14 ottobre 1993 (punto 15, pag. 13), e l’istante
vi ha esplicitamente aderito nella risposta riconvenzionale del 6 dicembre 1993
(punto 4, pag. 5).
- Dall’accertamento
dell’applicabilità degli articoli 165-180 della norma SIA 118 sulla garanzia
dell’opera, discende la necessità di riconsiderare il giudizio pretorile sulla
tempestività e il contenuto delle notifiche dei difetti dell’opera
dell’istante.
2.1 L’art.
173 della norma SIA 118 stabilisce che durante il periodo di garanzia, che in
assenza di diversa pattuizione è secondo l’art. 172 cpv. 1 di due anni dal
momento della consegna dell’opera, il committente può in ogni tempo segnalare
difetti di ogni genere.
Nel
caso in cui l’appaltatore intervenga per eliminare un difetto, secondo l’art.
176 cpv. 2 della norma SIA 118 sulla parte riparata decorre dal momento della
riparazione un nuovo termine di garanzia di eguale durata.
2.2 Secondo
le risultanze della sentenza impugnata, rimaste su questo punto incontestata,
l’opera dell’istante è stata consegnata nel maggio del 1990 (consid. 6.2, pag.
7; cfr. anche risposta e riconvenzionale, punto 2, pag. 3).
Ne
consegue che di principio deve essere ritenuta tempestiva ogni notifica di
difetti avvenuta sino al mese di maggio 1992 compreso.
Risulta
inoltre dalla fattura doc. A l’effettuazione di svariati lavori di garanzia per
oltre 50 ore lavorative, così che nella misura in cui le notifiche dei difetti
dovessero concernere tali lavori, le stesse dovrebbero essere considerate
tempestive ancora a due anni di distanza dalla loro esecuzione, avvenuta nel
periodo aprile-giugno 1991.
2.3 Dalla
predetta esecuzione di lavori di garanzia nel periodo aprile-giugno 1991 si
deduce che deve necessariamente esserci stata notifica dei problemi insorti
prima di questa data.
Dagli
atti si evince inoltre che una prima notifica scritta dei difetti è avvenuta in
data 3 giugno 1991 (doc. 6), nella quale si lamentava il ristagno di acqua
nella zona dei vecchi scarichi messi fuori servizio a causa di infiltrazioni
attraverso le fughe del rivestimento in pietra, per il che si temeva che il betoncino,
inzuppandosi, perdesse di consistenza e che di conseguenza il rivestimento si
distaccasse dal betoncino stesso. Una seconda notifica scritta è avvenuta l’11
novembre 1991 (doc. 9), in cui il convenuto ha ripercorso la cronistoria degli
avvenimenti, mettendo nuovamente l’accento sulla questione della messa fuori
servizio dei vecchi scarichi e lamentando la porosità e la fragilità del betoncino.
Il
28 gennaio 1992 il convenuto ha invece lamentato difetti del rivestimento del
bordo della piscina (doc. 11), mentre dalla successiva lettera del 10 febbraio
1992 si evince l’esistenza di una discussione riguardante la cattiva aderenza
del rivestimento in pietra (doc. 13), e in quella del 24 marzo 1992 (doc. 18),
che sicuramente vale quale tempestiva notifica dei difetti, ha lamentato la
scollatura delle lastre del rivestimento (punto 1), ha addotto la
responsabilità dell’istante per eventuali problemi del betoncino (punto 2) e
per la chiusura dei vecchi scarichi (punto 3). Il 1° aprile 1992 il convenuto
ha poi esplicitamente preteso che venissero nuovamente incollate 55 lastre di
rivestimento (doc. 20), e il 25 aprile ha lamentato l’esistenza di una bolla
d’aria sul fondo della piscina e il parziale distacco e la presenza di pieghe
nel rivestimento in __________ della vasca (doc. 28; cfr. anche il doc. 30).
2.4 Oltre
ad essere tempestiva, la notifica dei suddetti difetti -che sono poi quelli sui
quali verte la perizia giudiziaria- soddisfa le esigenze di chiarezza poste
affinché l’appaltatore possa rendersi conto della natura del problema che gli
viene segnalato, di modo che il giudizio pretorile non può essere condiviso
nemmeno laddove imputa al committente mancanza di chiarezza nelle proprie prese
di posizione.
- Assodata
la formale ricevibilità delle notifiche, occorre stabilire se vi siano in
concreto difetti ascrivibili all’istante, e se del caso quale deve essere la
conseguenza della loro presenza.
3.1 La
perizia giudiziaria, estremamente scientifica e rigorosa, e in buona parte
aderente alle risultanze della perizia privata doc. 49, ha accertato la presenza
dei seguenti vizi dell’opera:
-
non
totale aderenza del rivestimento in lastre al supporto (ovvero al betoncino);
-
errata
posizione della rete d’armatura nel betoncino, posta verso il fondo dello
stesso e non a metà;
-
il
betoncino è stato realizzato a strati invece che in una sola volta, con la
conseguenza dello stacco dei diversi strati.
Il
betoncino è per contro stato ritenuto conforme alle regole dell’arte dal
profilo della scelta dei materiali, dello spessore, della resistenza alla
compressione. Altresì corretta è stata ritenuta l’esecuzione dei giunti di
dilatazione.
3.2 L’ascrivibilità
alla ditta istante di tutti i difetti riscontrarti deve senza dubbio essere
data per acquisita, non potendosi accettare le tesi difensive dell’appaltatrice
secondo cui il betoncino sarebbe stato appaltato dal convenuto a terze persone
-tesi in contrasto con le evidenze processuali e già respinta dal Pretore con
giudizio rimasto incontestato-, oppure secondo cui i difetti sarebbero da
addebitare al committente medesimo per effetto dell’art. 369 CO, norma in ogni
caso inapplicabile non figurando in concreto -come rettamente indicato dal
Pretore- alcun formale avviso dell’appaltatrice al committente (sulla necessità
e il contenuto di tale avviso: DTF 95 II 43; II CCA 25 novembre
1997 in re P. SA/S. SA).
3.3 Quo
alle conseguenze dei difetti, il perito (pag. 15) ha affermato che il problema
del ristagno d’acqua nel betoncino dovrebbe essere stato risolto con il
ripristino degli scarichi originari, mentre per gli altri problemi (posizione
della rete d’armatura, stratificazione del betoncino, adesione non totale delle
lastre, cristallizzazione di minerali nel betoncino) potrebbero essere risolti
solo per mezzo del totale rifacimento della pavimentazione, con un costo di fr.
115’265.--, ma ha comunque prospettato una soluzione palliativa (pag. 24)
consistente nell’impermeabilizzazione superficiale delle lastre e delle fughe,
soluzione del costo di circa fr. 10’000.-- che a mente dell’esperto dovrebbe
limitare considerevolmente l’assorbimento d’acqua nel sottofondo.
Il
perito non è per contro stato in grado di esprimersi al proposito
dell’eventuale minor valore dell’opera conseguente ai cennati difetti.
- L’art.
169 cpv. 1 della norma SIA 118 stabilisce che in caso di difetti vi è dapprima
per il committente unicamente il diritto alla loro eliminazione a cura
dell’appaltatore.
Il
convenuto si è certamente conformato a questa disposizione, avendo egli
ripetutamente chiesto, ed in parte ottenuto, l’intervento dell’istante per la
soluzione dei problemi insorti.
Non
avendo ottenuto la loro totale soluzione, ed avendo nel contempo l’istante, al
più tardi a partire dal gennaio del 1992 (cfr. il doc. 12 e la corrispondenza
successiva), assunto una posizione di parziale o totale chiusura nei suoi
confronti, ben poteva il convenuto far capo alle altre facoltà previste in
favore del committente dal predetto disposto contrattuale.
4.1 Per
il caso, verificatosi, di inadempienza dell’appaltatore alla richiesta di
riparazione gratuita, secondo il medesimo art. 169 cpv. 1 della norma SIA 118
il committente può (cifra 1) insistere nella richiesta di riparazione gratuita,
eventualmente eseguita da un terzo con addebito del costo all’appaltatore, ma
solo se il costo della stessa non è eccessivo per rapporto all’interesse del
committente all’eliminazione del difetto, oppure (cifra 2) optare per una
proporzionale riduzione della mercede, oppure ancora (cifra 3) -a determinate
condizioni che nella specie non ricorrono- recedere dal contratto.
4.2 In
base a questi principi il convenuto ha in primo luogo diritto alla rifusione di
quanto pagato alla __________ (doc. 47) e alla __________ (doc. 5) per la
riparazione alla piscina, ovvero complessivi fr. 3’849.35.
4.3 Non
può invece essere accolta la pretesa di fr. 115’265.-- per il completo
rifacimento dell’opera dell’istante.
Anche
se il perito ha affermato che tale intervento è l’unico che permetta la totale
eliminazione del difetto, il che è dal profilo tecnico sicuramente vero, non
ricorrono nella specie le premesse giuridiche per accordare al committente
siffatta facoltà, ritenendo questa Camera l’esistenza di una manifesta
sproporzione tra l’elevato costo della soluzione proposta dal perito e
l’interesse del committente alla sua attuazione.
Risulta
infatti che gli interventi già eseguiti hanno risolto i problemi più impellenti
di aderenza delle lastre di rivestimento del bordo e garantiscono un regolare
drenaggio del betoncino (perizia, pag. 22), così che i difetti residui (aderenza
non perfetta delle lastre, posizione della rete d’armatura e stratificazione
del betoncino) non risultano comportare particolari ed immediate conseguenze
per l’opera (perizia, pag. 20, 22), ma semmai un suo minor valore, da
compensare con una riduzione proporzionale della mercede.
Quale
elemento di giudizio nella determinazione del minor valore può senza dubbio
entrare in linea di conto l’importo di fr. 10’000.-- indicato dal perito quale
costo della soluzione palliativa dei problemi di permeabilità del betoncino,
così da migliorarne le condizioni e la durata nel tempo.
Ritenuti
gli altri difetti e la destinazione dell’opera, ed in particolare la per
l’utenza sgradevole sensazione di insicurezza causata da lastre non
perfettamente aderenti (perizia, pag. 16), la minor resistenza del betoncino
agli sforzi, e perciò la minore durata nel tempo dell’opera, per l’errata posa
della rete d’armatura, questa Camera quantifica in complessivi fr. 50’000.--il
minor valore dell’opera dell’istante.
4.4 Il
convenuto può infine postulare, ai sensi dell’art. 171 della norma SIA 118, il
risarcimento del costo della perizia privata di fr. 3’744.-- (doc. 51) e
dell’intervento della ditta __________ necessario all’esecuzione dei sondaggi
del perito di fr. 1’869.10 (doc. 48), trattandosi di spese effettuate nel
contesto del contenzioso innescato dalla presenza dei difetti, e dovendosi
ritenere l’utilità della perizia in questione ai fini dell’accertamento della
posizione giuridica del committente, fatta poi valere nella presente causa.
- Le
pretese del convenuto sono in definitiva giustificate per fr. 59’462.45.
Gli
interessi al 5% su questo importo possono decorrere dal 14 ottobre 1993, come
da lui richiesto, data dell’allegato di risposta e riconvenzionale.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia e spese delle due sedi seguono la sostanzialmente equivalente
soccombenza delle parti, con compenso di ripetibili (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
24 novembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 ottobre 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
-
Invariato.
-
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________, è condannata a pagare a __________, fr. 59’462.45 oltre
ad interessi al 5% dal 14 ottobre 1993.
3.1 Invariato.
3.2 La
tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 2’800.-- e le spese, da
anticipare dall’attore riconvenzionale, sono a carico delle parti in ragione di
metà ciascuna, compensate le ripetibili.
3.3 I
costi della perizia giudiziaria, già anticipati come di rito, sono a carico
delle parti per metà ciascuna.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’700.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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