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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.291
Data decisione, Autorità:
09.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00291
Lugano
9 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.95.180 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con istanza
25 agosto 1995 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’000.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
15’415.50 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 10 ottobre/19 novembre 1997 ha accolto l’istanza e
respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 1° dicembre 1997 con richiesta di
effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni del 15 dicembre 1997 postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili;
Richiamato
il decreto 3 dicembre 1997 del Presidente di questa Camera, che ha conferito
effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
fin dal 1979 ha lavorato per la convenuta, ditta di trasporti internazionali
che si occupa in prevalenza del trasporto di fiori, prima in qualità di addetto
alle operazioni doganali, ed in seguito quale responsabile dell’agenzia di
__________.
Il
23 marzo 1995 l’istante ha disdetto il rapporto di lavoro per il termine del 31
maggio 1995, mentre il 3 aprile 1995 la convenuta lo ha licenziato in tronco,
addebitandogli comportamenti sleali in relazione alla costituzione di una nuova
società agente per la convenuta a __________.
B. Ritenendo
ingiustificato tale provvedimento, l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 20’000.-- oltre interessi,
corrispondenti a pretese salariali per il periodo di disdetta, alla quota parte
della tredicesima mensilità, alle ferie non godute, al mancato uso della
vettura aziendale e ad un’indennità di fr. 6’891.-- ex art. 337c cpv. 3 CO.
C. All’udienza
di discussione del 12 ottobre 1995 la convenuta si è opposta all’istanza,
motivando la sanzione nei confronti del dipendente con il fatto che egli senza
autorizzazione avrebbe costituito una società recante la medesima ragione
sociale allo scopo di danneggiarla e di profittare della di lei reputazione.
La
convenuta sarebbe intervenuta e il 30 marzo 1997 avrebbe ottenuto la cessione
dell’intero pacchetto azionario della costituita società italiana, ma l’istante
nelle more di questa operazione, percependo che i rapporti con la datrice si
erano incrinati, avrebbe disdetto il contratto di lavoro, sorprendendo così i
responsabili della convenuta e peggiorando il clima di sfiducia che si era
venuto a creare.
Stante
l’esistenza di gravi motivi a sostegno del licenziamento in tronco, nulla
sarebbe dovuto all’istante, che dovrebbe per contro risarcire l’esborso avuto
per l’acquisizione della società italiana di fr.15’415.50, somma richiesta in
via riconvenzionale.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto tardivo e ingiustificato il
licenziamento in tronco pronunciato dalla convenuta, non costituendo gravi
motivi quelli da lei addotti, che comunque le erano da tempo noti.
Dal
che l’accoglimento dell’istanza e la reiezione della riconvenzionale.
E. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere l’istanza.
Il
Pretore avrebbe erroneamente valutato le ragioni che l’hanno condotta a
pronunciare il licenziamento in tronco, non risiedendo esse nella costituzione
di una società di diritto italiano recante la sua stessa ragione sociale,
questione in effetti irrilevante.
La
situazione sarebbe in realtà molto più complessa, e la convenuta avrebbe perciò
dovuto mettere in atto tutta una serie di indagini, verifiche e accertamenti
per capire il contesto nel quale il dipendente si era mosso.
Accertato
che questi si proponeva di dare luogo ad un’attività identica a quella della
convenuta, ovvero una volta giunta a conoscenza di tutti i dati a conforto del
comportamento sleale del dipendente, essa ne ha tosto pronunciato il
licenziamento immediato. Non sarebbe del resto stato possibile dapprima
licenziare l’istante ed in seguito convincerlo alla cessione delle sue quote
della società italiana.
F. Delle
osservazioni 15 dicembre 1997 dell’istante, che postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi”.
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della
buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le
“cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da
dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il
giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag.
201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal
contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera
citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
- Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se
originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore
rilevanza- deve essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall’ultima)
violazione contrattuale commessa dal partner.
Questo
perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un
breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una
situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del
rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e
comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta
del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322, II CCA
27 giugno 1997 in re B./I. SA, 21 gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von
Kaenel, opera citata, n. 17 ad art. 337 CO).
- Il
Pretore ha accertato che nel caso concreto non sussistono gravi motivi a
sostegno del licenziamento in tronco pronunciato e che lo stesso in base ai
motivi addotti sarebbe inoltre in ogni caso tardivo.
Si
tratta di conclusioni che devono senz’altro essere confermate.
Sui
motivi del licenziamento in tronco l’appellante propone infatti una nuova
quanto personale e generica versione dei fatti, secondo cui per la pronuncia
del licenziamento in tronco sarebbero state necessarie tutta una serie di
imprecisate indagini, verifiche e accertamenti (che non hanno riscontro alcuno
negli atti), e che quindi il provvedimento sarebbe stato prontamente notificato
dopo la loro ultimazione.
Per
sconfessare questa versione dei fatti basta rammentare alla convenuta quanto da
lei stessa esposto nel memoriale di risposta (pag. 4 e 5), ovvero che il
“macchinoso disegno” dell’istante a suo danno le era già noto fin dal 27
febbraio 1995, in quanto “esplicitamente ammesso dallo stesso signor __________
” nel suo scritto doc. 3, e che al più tardi al 23 marzo 1995, con l’invio
della lettera di licenziamento da parte dell’istante, i responsabili della
convenuta “avevano già sufficienti motivi per allontanare l’istante dal posto
di lavoro” (pag. 5).
Anche
se così fosse stato, la convenuta ha atteso 10 giorni per licenziare in tronco
l’istante, il che costituisce un periodo senz’altro superiore a un breve
periodo di riflessione -la stessa convenuta indica come adeguato un periodo di
3 o 4 giorni nelle proprie conclusioni (pag. 10)- , ma comunque così non è
stato, visto che a ben vedere la stessa lettera di licenziamento in tronco
(doc. B) costituisce la migliore prova della tardività dell’infondato
provvedimento: “Die Gründe sind Ihnen schon längst bekannt”.
In
realtà il vero motivo della disdetta con effetto immediato, la cui causalità è
peraltro implicitamente ammessa dalla convenuta (risposta, pag. 5), è la
disdetta ordinaria pronunciata il 23 marzo 1995 dal dipendente, nei confronti
della quale il licenziamento in tronco ha costituito a mente di questa Camera
una sanzione ritorsiva da parte della convenuta.
Non
essendovi nel gravame alcuna censura relativa alle conseguenze economiche del
licenziamento in tronco, la sentenza pretorile va confermata anche su questo
punto.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
____________________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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