AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.294
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00294
Lugano 14 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.62 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 3 settembre 1990 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 138’677.10 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente ad atto illecito, domanda ridotta a fr. 101’606.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 novembre 1997 ha accolto per fr. 27’563.-- oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 26 novembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 107’260.50 oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni e appello adesivo del 4 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame principale e l’accoglimento della sua impugnativa, con la quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 22 marzo 1989 il Pretore del distretto di Riviera, dopo pubblico dibattimento conseguente all’opposizione del prevenuto al decreto d’accusa emanato nei suoi confronti dal Procuratore Pubblico, ha dichiarato il convenuto colpevole del reato di lesioni colpose, per avere spintonato l’attrice nel corso di una lite, facendola cadere e provocandole la frattura del femore sinistro.
B. Con la petizione l’attrice procede per il risarcimento del danno provocatole dall’illecito comportamento del convenuto, danno da lei valutato in fr. 9’042.10 per varie voci di spese vive, fr. 119’635.-- per perdita di guadagno e fr. 10’000.-- per il torto morale subito.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando la propria responsabilità per l’accaduto, e contestando altresì la sussistenza del danno, la casualità del di lui agire per il suo verificarsi, e l’obbligo all’integrale risarcimento in considerazione di tutte le circostanze e della colpa preponderante dell’attrice.
D. In sede di conclusioni l’attrice ha parzialmente modificato le proprie richieste, chiedendo l’attribuzione di fr. 9’570.-- quale rimborso spese, fr. 82’036.-- per perdita di guadagno e fr. 10’000.-- per il torto morale.
Il convenuto ha per sua parte mantenuto le proprie eccezioni e domande.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto date le premesse per la pronuncia di un risarcimento ex art. 41 e segg. CO del 30% del danno subito dall’attrice, e ha perciò condannato il convenuto al pagamento di fr. 1’540.-- per le spese sostenute dall’attrice, fr. 12’680.-- per la perdita di guadagno dal giorno dell’illecito a quello della sentenza, fr. 10’343.-- per la perdita di guadagno futura e fr. 3’000.-- per il torto morale subito.
F. Con l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per complessivi fr. 107’260.50 oltre interessi.
Essa critica, in sintesi, l’apprezzamento delle prove e dei fatti rilevanti operato dal Pretore, ritenendo che egli sia indebitamente giunto alla conclusione dell’esistenza di una sua concolpa per avere provocato il convenuto. Vi sarebbe perciò stata, più in generale, violazione degli art. 43 e 44 CO, non potendosi condividere la riduzione del risarcimento pronunciata dal primo giudice, che inoltre avrebbe a torto negato l’attribuzione di talune poste del danno da lei subito.
G. Con l’appello adesivo, con richiesta di assistenza giudiziaria, il convenuto postula invece la riforma del primo giudizio nel senso della reiezione della petizione.
Anch’egli ha criticato il riassunto dei fatti così come ritenuto dal Pretore, adducendo di essersi limitato a respingere un attacco fisico volto alla sua persona dall’attrice, così che non sarebbero date le premesse per la sua responsabilità ai sensi degli art. 41 e segg. CO, specie quelle della colpa e del nesso di causalità adeguata.
Il primo giudice avrebbe inoltre ammesso delle posizioni di danno che non sarebbero state provate, in particolare quella relativa alla perdita di guadagno.
H. Delle rispettive osservazioni ai gravami avversari -concludenti per la loro integrale reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
I. Sulla quantificazione del danno
1.1 Il Pretore ha respinto la pretesa di fr. 387.20 relativa ai costi delle trasferte dell’attrice per recarsi all’istituto fisioterapico di __________ ritenendo che essa non sia stata in alcun modo sostanziata.
L’attrice insorge contro tale decisione argomentando che dati i suoi problemi di deambulazione “non si vede in quale altro modo, se non tramite un mezzo privato, la stessa poteva raggiungere __________ ” (punto 5b, pag. 8), ma si tratta di argomentazione che non conduce alla modifica del pronunciato pretorile.
Il Pretore non ha infatti messo in dubbio l’utilizzo del mezzo privato, ma ha constatato l’assoluta mancanza di prove quo alla sua intensità e più in generale ai termini in cui esso sarebbe stato effettuato, e di conseguenza quo al dispendio che esso avrebbe causato, incertezza che non consente di accogliere la richiesta, neppure in misura parziale.
1.2 La pretesa di fr. 603.-- per la sostituzione degli occhiali è stata reietta per il motivo che non risulterebbe dagli atti che essi si ruppero in occasione e in conseguenza del comportamento illecito del convenuto.
L’attrice in questa sede (punto 5c, pag. 9) ribadisce che la rottura degli occhiali sarebbe stata causata dal convenuto in quanto “secondo la comune esperienza è verosimile che in seguito alla caduta gli occhiali di __________ si sono rotti”, argomentazione che è tuttavia manifestamente insufficiente per consentire di ammettere con la necessaria certezza l’ascrivibilità al convenuto del preteso danno.
1.3 Il Pretore ha ammesso solo metà della richiesta di fr. 5’798.-- per il patrocinio dell’attrice in sede penale, ritenendo che essa dovrebbe farsi carico dei relativi costi attinenti alla procedura intentata nei suoi confronti dal convenuto.
La ricorrente insorge asserendo che la giurisprudenza ammetterebbe la possibilità del risarcimento anche nel caso in cui il leso era imputato, e sostenendo che il patrocinio in concreto era necessario ed utile “non solo ai fini dell’accertamento dell’esistenza o meno di una responsabilità penale ma anche ai fini della determinazione di un comportamento che avrebbe potuto avere rilevanza nella definizione del danno da far valere nel procedimento civile” (punto 5d, pag. 9).
L’argomentazione è inconferente.
L’attrice disattende infatti che, contrariamente a tutte le altre sue pretese, i costi di patrocinio nella procedura penale conseguente alla querela del convenuto non sono in relazione all’evento dannoso costituito dallo spintone che il convenuto ha dato all’attrice, ma al diverso evento costituito dal fatto che il convenuto ha sporto una querela nei di lei confronti.
Ne consegue che per ottenere il richiesto risarcimento essa avrebbe dovuto dimostrare anche in relazione a tale diverso evento la sussistenza delle premesse di cui agli art. 41 e segg. CO, prova che non è evidentemente fornita -a fronte di un procedimento abbandonato per l’intervenuta prescrizione dell’azione penale- con il semplice rilievo che il patrocinio in quella sede è stato utile e necessario.
1.4 L’attrice contesta infine la valutazione peritale della sua incapacità lavorativa al 17,5%, e postula invece che essa sia stabilita al 20%, stanti le valutazioni dei medici curanti, che si sarebbero espressi per un grado di incapacità del 33% e addirittura del 40%.
La censura è infondata.
In primo luogo il solo fatto che vi sia una discrepanza tra le valutazioni del perito giudiziario e degli esperti di parte -tale deve essere la qualifica di professionisti incaricati dall’attrice- non significa certo che queste ultime debbano essere preferibili rispetto all’opinione del perito indipendente -vero è semmai il contrario- in assenza di una critica concreta del referto, che ne faccia ritenere oggettivamente inattendibile il responso (II CCA 16 dicembre 1997 in re D./B., 27 novembre 1993 in re R./Q e llcc.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253, n. 4).
In secondo luogo è addirittura evidente la natura mercantile dell’obiezione dell’attrice -che nulla adduce contro l’operato del perito- se si pone mente al fatto che a fronte di una rilevante discrepanza di valutazione (17,5% invece del 33% o del 40%) essa si limita a chiedere una modesta correzione del responso del perito giudiziario (dal 17,5% al 20%), che è a ben vedere inconciliabile con l’asserita esattezza dei responsi di parte, e concorre invece a ritenere esatta ed attendibile la valutazione dell’esperto giudiziario, che non vi è perciò motivo di modificare nel senso da lei auspicato.
2.1 Il convenuto contesta di dovere l’importo di fr. 128.10 relativo al trasporto dell’attrice in ambulanza, asserendo che non vi sarebbe la prova del pagamento da parte dell’attrice.
Se non che egli nella risposta di causa (ad 5.1, pag. 8) aveva “ammesso l’importo ma non l’obbligo risarcitorio”, con il danno era da ritenere ammesso e la contestazione in buona fede ritenersi limitata alle premesse dell’obbligo al risarcimento, delle quali si dirà più avanti.
2.2 Analoga motivazione vale per l’immotivata censura riguardante il nolo delle stampelle, ammesso negli stessi termini con l’allegato di risposta (ad 5.3, pag. 8).
2.3 La censura concernente la mancata dimostrazione del costo delle consumazioni è invece parzialmente fondata: se l’importo di fr. 145.90 relativo alla degenza a __________o può dirsi debitamente documentato (doc. L), così non è per i fr. 61.30 asseritamente riguardanti la degenza a __________, per i quali vi è unicamente un’apocrifa aggiunta manoscritta sulla predetta fattura della clinica __________.
L’ammontare del danno va perciò ridotto di fr. 61.30.
2.4 Parimenti contestata è la pretesa di fr. 1’154.-- relativa alle spese che la figlia dell’attrice avrebbe sostenuto per recarsi a visitare la madre allorché questa era degente presso l’ospedale di __________ La censura è anche in questo caso parzialmente giustificata.
Dalla motivazione del giudizio impugnato -rimasta di per sé inimpugnata- risulta infatti che il Pretore ha inteso accordare il risarcimento delle sole spese di trasferta sopportate dalla madre dell’attrice (pag. 7 e 8), mentre la pretesa di fr. 1’154.-- risulta per fr. 487.-- costituita da costi per vitto e alloggio per i quali non appare in alcun modo motivata la risarcibilità.
Non vi è inoltre motivo di accordare il risarcimento dei costi di trasferta in misura maggiore a quanto effettivamente dimostrato e perciò, anche volendo applicare l’art. 42 cpv. 2 CO in favore dell’attrice, per costi di trasferta relativi alle 15 visite della madre può essere riconosciuto solo l’asserito costo dei mezzi pubblici, ovvero fr. 36.20 per trasferta, per un totale di fr. 543.--.
Il danno va pertanto ridotto di fr. 611.--.
2.5 La censura alla parziale ammissione del risarcimento delle spese di patrocinio è invece troppo generica per consentire a questa Camera una ragionevole disamina. La decisione pretorile va perciò confermata.
2.6 Censurata è infine anche la quantificazione del danno relativo alla perdita di guadagno subita dall’attrice in conseguenza della diminuzione della capacità lavorativa derivatale dal sinistro.
2.6.1 Per quanto riguarda il periodo compreso tra la data del sinistro e quella della sentenza di primo grado, il danno per incapacità lucrativa deve consistere nel concreto pregiudizio subito dal leso in quel periodo:
occorre perciò dapprima stabilire il reddito che la parte lesa avrebbe potuto conseguire senza l’incidente e poi deve essere dedotto il reddito professionale effettivamente conseguito dalla danneggiata (ICCTF 16 febbraio 1994 in re G./H. e I.; DTF 99 II 216).
Ciò non risulta essere avvenuto nella fattispecie: a prescindere dal fatto che l’attrice, al beneficio di una rendita AVS, non era attiva professionalmente e non postulava pertanto il risarcimento della perdita di guadagno in senso stretto, ma quello del valore delle cure da lei dedicate alla propria economia domestica, il che è senz’altro di principio ammissibile (II CCA 23 aprile 1993 in re G./H. e I.), è manifesto che essa per questo periodo non ha chiesto il risarcimento di un pregiudizio concreto, ma ha all’inizio a tal fine capitalizzato gli effetti della propria menomazione (petizione, punto 5.8, pag. 8).
Solo con le conclusioni (pag. 8) essa ha modificato siffatta impostazione, suddividendo correttamente le conseguenze della propria incapacità lavorativa per il periodo dal sinistro al primo giudizio e per il periodo successivo.
La correzione si è però limitata all’aspetto formale della richiesta: per il periodo compreso tra la data del sinistro e quella della sentenza l’attrice non ha infatti postulato il risarcimento del concreto pregiudizio subito per la diminuzione della capacità di accudire la sua abitazione, pari a quanto pagato a tal titolo a terze persone, ma si è invece anche in questo caso determinata in base ad elementi ipotetici, sulla base del valore teorico annuo della sua attività di casalinga (conclusioni, punto 7a, pag. 8).
Si tratta di una pretesa che, in quanto astratta e teorica, non può tuttavia essere tutelata, stante la necessità di accertare il reale ed effettivo pregiudizio economico fino al momento della sentenza di primo grado, pregiudizio sul quale nulla risulta in atti.
E’ perciò a torto che il Pretore ha riconosciuto a tal titolo l’esistenza di un danno di fr. 42’265.--, importo che in assenza di prove circa l’effettivo pregiudizio subito dall’attrice deve interamente essere dedotto dal danno risarcibile.
2.6.2 L’ammontare del danno per la futura incapacità lavorativa è contestato dal convenuto sulla base di alcune emergenze istruttorie, dalle quali risulterebbe, a mente sua, la lievità della menomazione subita dall’attrice.
Si tratta di argomentazioni ingiustificate.
Contrariamente ai riscontri indicati -che necessariamente sono indicativi solo di parte delle mansioni svolte in casa e sono limitati a episodiche constatazioni- il perito giudiziario si è espresso sulla menomazione dell’attrice con perfetta cognizione di causa e con il preciso riferimento a tutte le attività di una casalinga, così che il suo responso resiste anche in questo caso alle soggettive critiche del convenuto.
In assenza di migliori censure va pertanto confermato l’accertamento pretorile di un pregiudizio futuro a tal titolo di fr. 34’474.--.
II. Sulle premesse e la misura del risarcimento
In altri termini, nell’eventuale successiva azione civile di risarcimento danni il giudice civile è vincolato dagli accertamenti del giudice penale riguardanti i fatti costitutivi del reato, e alle parti è di conseguenza preclusa la possibilità di sottoporre a giudizio una diversa costellazione di circostanze rilevanti (II CCA 3 aprile 1995 in re R./F.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 112, n. 1, 2, 5,6).
Nel caso di specie la sentenza penale del 22 marzo 1989 non ha confermato il reato di lesioni semplici intenzionali previsto dal decreto di accusa, ma ha statuito la condanna del qui convenuto unicamente per il titolo di lesioni colpose.
Al riguardo dei fatti rilevanti il giudizio penale ha accertato che il convenuto nel corso di una lite ha dato uno spintone all’attrice che l’ha fatta cadere a terra, in occasione di che essa ha riportato la frattura del femore sinistro (consid. 5, pag. 7 e dispositivo), accertamento al quale il Pretore e questa Camera sono vincolati in virtù del prefato art. 112 CPC.
5.1 L’illiceità della lesione inflitta dal convenuto all’attrice è del tutto pacifica, non essendoci riscontro alcuno in favore della tesi della legittima difesa -timidamente avanzata nel gravame, ma da lui stesso ritenuta “banale e pretestuosa” in sede penale (consid. 4, pag. 5 della sentenza 22 marzo 1989)- e non risultando alcun altro elemento atto ad inibirne la qualifica di illecito.
5.2 Il Pretore ha ammesso anche il requisito del nesso di causalità adeguata dopo avere respinto in proposito le eccezioni del convenuto circa la sua interruzione per effetto della concolpa dell’attrice e della sua predisposizione costituzionale (consid. 3.4, pag. 9 e 10).
Il resistente contesta anche in questa sede l’esistenza di tale premessa dell’obbligo risarcitorio sostenendo innanzitutto che il Pretore avrebbe male impostato i termini del problema (punto 10, pag. 10).
Questa prima obiezione è del tutto inconsistente, avendo invece il Pretore correttamente impostato nei termini tradizionali, stabiliti da dottrina e giurisprudenza, la questione del nesso di causalità. E’ semmai il convenuto, per evidenti esigenze di causa, ad averne una visione distorta, senza avvedersi che le sue obiezioni in realtà poco hanno a spartire con la questione del nesso causale -innegabile in concreto- ma riguardano semmai il diverso problema della misura della colpa (e di riflesso anche del risarcimento).
Infondata è pure la seconda censura del convenuto (punto 11, pag. 11 e 12), che rimprovera al Pretore di non avere ammesso l’interruzione del nesso di causalità adeguata per effetto dell’aggressione che l’attrice perpetrato nei confronti del convenuto prima di essere da lui spintonata, visto come tale censura poggia su di una di lui personale versione dei fatti rilevanti che non trova riscontro alcuno negli atti di causa.
Il convenuto a sostegno della propria tesi fattuale invoca infatti la deposizione resa da suo fratello __________ in sede penale, ma questo mezzo di prova è senza dubbio inammissibile, avendo questa Camera già avuto modo di stabilire che l’esclusione dalla facoltà di deporre come testimone prevista dall’art. 228 CPC non può essere aggirata mediante l’ammissione in atti sotto altra forma -dichiarazione scritta o richiamo di un altro incarto- del racconto della persona esclusa da questa norma di legge (II CCA 14 gennaio 1997 in re H./O.).
Tolta l’inammissibile deposizione di , si rimane perciò a quella situazione di “ ” giustamente individuata dall’appellante (punto 5, pag. 5), con il risultato che non può essere accolta la sua tesi dell’interruzione del nesso di causalità.
5.3 Il Pretore avrebbe infine ammesso anche l’esistenza di una colpa da parte del convenuto, ritenendo, come aveva già fatto in sede penale, che egli abbia agito con negligenza (consid. 3.3, pag. 6).
Il convenuto insorge contro questo accertamento, ma lo fa eminentemente in base alle risultanze della predetta deposizione del fratello, e comunque non escludendo la possibilità di una propria, ancorché lieve, negligenza (punto 7, pag. 6-8). La questione può essere esaminata al successivo considerando concernente la misura del risarcimento.
Si tratta di una valutazione che non può essere condivisa.
6.1 Il riconoscimento della grave concolpa dell’attrice è chiaramente stato condizionato dalla deposizione di __________ o di altre persone legate da stretta parentela con le parti -la sentenza impugnata non è precisa in proposito- da cui il Pretore ha desunto come vera una situazione di grave provocazione da parte dell’attrice che è tuttavia priva di reale riscontro negli atti di questa causa.
Posto infatti che la sentenza penale è vincolante per il processo civile solo in ordine all’accertamento del fatto che il convenuto ha dato uno spintone all’attrice, e che tutte le altre considerazioni in fatto derivano dai racconti fatti in sede penale da persone che non potevano deporvi come testimoni, non vi è spazio per condividere gli addebiti mossi all’attrice, che rimangono perciò privi della necessaria dimostrazione, così che la procedente a giusta ragione insorge su questo punto.
6.2 Il Pretore sembra avere considerato quale fattore imputabile all’attrice ai fini della commisurazione del risarcimento la circostanza che essa calzava degli zoccoli allorché è stata spintonata dal convenuto.
Anche questa valutazione non può essere condivisa.
Si può infatti al limite condividere l’osservazione secondo cui una persona che calza degli zoccoli è in teoria meno stabile sulle gambe di una che calza -ad esempio- delle scarpe di ginnastica, ma non si può nondimeno in alcun modo affermare che l’attrice con ciò abbia disatteso un qualche suo obbligo di diligenza e abbia pertanto direttamente contribuito al verificarsi o all’aggravamento del danno.
In altri termini, il fatto che l’attrice calzasse degli zoccoli costituiva un elemento di potenziale pericolo insito nelle oggettive circostanze di quella situazione, e non invece imputabile all’attrice. Per questo motivo era il convenuto, che si accingeva al compimento di un’azione negligente, a dovere tenere conto di questo elemento ai fini del proprio comportamento, e si giustifica pertanto che lo stesso ricada nella sua sfera di responsabilità.
6.3 Impropria è a mente di questa Camera anche la considerazione ai fini della determinazione del risarcimento dell’asserito clima di odio reciproco tra le parti: in primo luogo non è per nulla evidente che l’esistenza di siffatti sentimenti, ancorché reciproci, debba costituire un motivo di attenuazione del risarcimento, potendosi altresì ritenere la circostanza siccome costitutiva di una colpa maggiore del danneggiante, in secondo luogo la questione appare senza dubbio superata dall’accertamento del fatto che la colpa ascrivibile al convenuto è limitata alla negligenza, senza che vi sia perciò stata intenzione da parte sua, con il che la natura dei pregressi rapporti tra le parti non risulta determinante ai fini della quantificazione della misura del risarcimento.
6.4 Il Pretore risulta infine avere tenuto conto anche della fragilità costituzionale dell’attrice, che per effetto delle sue personali condizioni era senza dubbio maggiormente esposta rispetto ad un soggetto più prestante al rischio di riportare conseguenze gravi per effetto dell’illecito del convenuto.
Questo elemento è d’altra parte parzialmente compensato dal fatto che quelle medesime condizioni personali costituenti rischio del verificarsi di un danno più grave, concorrono nel contempo a ridurne le conseguenze economiche se si pone mente al fatto che per effetto dell’età l’attrice non svolgeva più una vera e propria attività lucrativa risarcibile, e che inoltre la capitalizzazione risulta necessariamente riferita ad un periodo più breve.
Decisivo è tuttavia il fatto che, a prescindere dalla circostanza data dalla fattispecie dell’età relativamente avanzata dell’attrice, non è emerso dagli atti alcun particolare elemento abnorme o degenerativo insito nella di lei costituzione -un cosiddetto “Vorzustand”- che abbia realmente contribuito all’aggravamento del danno, così che anche in questo caso si tratta di circostanza di cui era il convenuto a dovere tenere conto prima di spintonare l’attrice, non potendosi applicare in favore del danneggiante l’art. 44 CO per il solo motivo dell’età del danneggiato (Brehm, Berner Kommentar, n. 57 ad art. 44 CO).
6.5 La valutazione del risarcimento, laddove non può evidentemente essere confermata quella che lo limita al 30% del danno, è in definitiva legata eminentemente al grado della colpa del danneggiante ai sensi dell’art. 43 CO, mentre, come si è visto, non si giustifica alcuna riduzione per effetto dell’art. 44 CO, non potendosi ammettere in base agli atti una concolpa dell’attrice oppure l’esistenza di elementi esterni a lei ascrivibili che hanno contribuito a causare o aggravare il danno.
La colpa del convenuto risiede nel mancato rispetto di quei precetti di elementare prudenza e riguardo verso il prossimo che imponevano nelle concrete circostanze di non dare una subitanea spinta ad una persona nelle condizioni dell’attrice, dovendo essere prevedibile l’eventualità che essa potesse riportare delle ferite, anche della gravità di quelle da lei effettivamente subite.
A mente di questa Camera tale colpa è di media gravità, non potendosi propendere per la gravità dell’episodio, ma neppure per un caso di responsabilità lieve, al quale semmai si avvicina.
Ciò giustifica ad ogni modo una riduzione del risarcimento (Brehm, opera citata, n. 79 ad art. 43 CO), che deve comunque attestarsi al 75% del danno subito dall’attrice.
Questa valutazione vale anche per l’indennità per torto morale, alla quale il Pretore ha applicato il medesimo grado di riduzione del danno materiale (consid. 6, pag. 13).
Nonostante il parziale accoglimento delle argomentazioni di entrambi i gravami, la conseguenza pratica sul dispositivo è, rispetto a quello impugnato, quella di un risultato più favorevole all’attrice.
Per economia di giudizio, ai fini dell’attribuzione delle spese di questa procedura si giustifica nondimeno di ritenere parzialmente accolto l’appello dell’attrice e respinto quello adesivo del convenuto, al quale può tuttavia essere concessa la richiesta assistenza giudiziaria in conseguenza del parziale buon fondamento delle sue argomentazioni.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 novembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 novembre 1997 della Pretura del distretto di Riviera è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, __________, fr. 36’701.25 oltre interessi al 5%, dal 3 settembre 1990 su fr. 3’345.75, dall’8 agosto 1987 su fr. 7’500.-- e dal 4 novembre 1997 su fr. 25’855.50.
Invariato.
La tassa di giustizia di fr. 3’000.-- (di cui fr. 1’110.-- già anticipati dall’attrice) e le spese di fr. 3’550.15 (di cui fr. 3’050.15 già anticipati dall’attrice e fr. 34.10 già anticipati dal convenuto), da anticipare per la rimanenza dall’attrice, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico del convenuto, al quale l’attrice rifonderà fr. 5’000.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico del convenuto, e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. L’attrice rifonderà al convenuto fr. 2’500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. L’istanza di assistenza giudiziaria 4 febbraio 1998 di __________ __________ è accolta con il gratuito patrocinio dell’avv__________.
IV. L’appello adesivo 4 febbraio 1998 di __________ è respinto.
V. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
sono a carico dell’appellante e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 800.-- per ripetibili di appello.
VI. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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