AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.30
Data decisione, Autorità:
21.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00030
Lugano
21 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.91 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con
petizione 3 febbraio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’915.--
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda
ridotta a fr. 11’700.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 23 dicembre 1996 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 16 gennaio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 11’700.-- oltre
interessi;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 10 marzo 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto nell’estate del 1992 ha fornito all’attrice un prodotto diserbante
destinato ad essere utilizzato sul prato di una terza persona.
Dopo
il suo impiego è stato necessario il rifacimento del prato, il cui costo è
stato assunto dall’attrice ed è oggetto della presente causa.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che l’impiegato dell’attrice
che acquistò il diserbante non avrebbe precisato di volere eliminare unicamente
le malerbe da un prato verde -risultato peraltro non ottenibile con un
diserbante- di modo che il resistente si sarebbe limitato a fornire quanto
richiestogli.
A
seguito di questa fornitura non vi sarebbero state lamentele fino al gennaio
1993, lamentele che sarebbero comunque tardive ed infondate, dal momento che
sarebbe stato sufficiente leggere le avvertenze figuranti sull’imballaggio del
prodotto per capire che esso non era adatto allo scopo perseguito dall’attrice.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore alla luce delle risultanze istruttorie ha
ritenuto che non sarebbe stato possibile ricostruire la conversazione avuta dal
dipendente dell’attrice __________ con quello del convenuto al momento
dell’acquisto del diserbante.
Ciò
premesso, pur dovendosi ritenere la volontà dell’attrice all’acquisto di un
prodotto diverso da quello ricevuto, l’esame di tutte le norme potenzialmente
applicabili alla specie condurrebbe inevitabilmente alla reiezione della di lei
pretesa.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma della sentenza pretorile
nel senso di ammettere la petizione per fr. 11’700.-- oltre interessi, e di
quelle del resistente, che postula la reiezione del gravame protestando spese e
ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
primo punto di questione nella presente causa è quello relativo
all’accertamento dell’esatto contenuto del contratto di compravendita venuto in
essere tra le parti, l’attrice rappresentata nell’occasione da tale __________,
e il convenuto da uno dei suoi commessi, non però da __________ (cfr. la sua
deposizione, pag. 7 in alto) che si è limitato a consegnare la merce a
__________.
Se
infatti dovesse risultare che l’attrice si è limitata a chiedere genericamente
al convenuto un diserbante, senz’altra istruzione o richiesta di spiegazioni,
questi non potrebbe essere ritenuto inadempiente per avere fornito il
diserbante totale __________ la cui confezione è in atti sub doc. 3, e di
conseguenza sarebbe da respingere l’azione risarcitoria dell’attrice in quanto
introdotta nei suoi confronti.
Se
per contro dovesse essere ammesso che il consenso contrattuale è venuto in
essere per uno specifico tipo di diserbante, diverso da quello poi fornito dal
convenuto, questi sarebbe di principio inadempiente, così che dovrebbero essere
vagliate le altre premesse di un suo eventuale obbligo risarcitorio alla luce
delle norme di legge applicabili alla fattispecie.
- Sul
contenuto del colloquio con il quale è stato stipulato il contratto ha riferito
solo __________, che vi ha partecipato per conto dell’attrice.
2.1 La
deposizione parrebbe sul punto cruciale del tutto inequivocabile: il teste, che
afferma di essere pratico di lavori di giardinaggio e si ritiene persona
pignola e precisa, ha sostenuto senza esitazioni di avere “comandato del
diserbante selettivo per prato verde”, intendendo con ciò (ma questo a mente
sua) un prodotto “per togliere dal prato le erbacce a foglia larga”.
Se
così fosse, è pacifico che la richiesta del cliente di un “diserbante
selettivo” non poteva in buona fede essere senz’altro intesa dal venditore come
la richiesta di un diserbante totale (cfr. la dicitura sull’imballaggio doc.
3), ma doveva piuttosto essere intesa nel senso di un prodotto poco aggressivo
o comunque, se il venditore non era in chiaro su quanto richiestogli, doveva
almeno indurre alla richiesta di ulteriori informazioni sulla natura del
problema che il cliente intendeva risolvere con il prodotto richiesto.
Ne
consegue che in tal caso il convenuto dovrebbe essere ritenuto inadempiente per
avere fornito all’attrice un prodotto dalle caratteristiche differenti rispetto
a quello per il quale era stato raggiunto l’accordo contrattuale.
2.2 La
deposizione del __________ deve tuttavia essere valutata con una certa cautela.
In
primo luogo è senza dubbio significativo rilevare che benché il teste si sia
dichiarato indifferente al riguardo dell’esito della causa, all’atto pratico
ciò non è del tutto vero: va in effetti considerato che nel caso della
reiezione delle pretese dell’attrice nei confronti del convenuto, essa potrebbe
in teoria procedere in via di regresso nei confronti del teste, al quale, tolta
l’eventualità della responsabilità del venditore, si potrebbe a quel punto
attribuire la paternità dell’atto dannoso.
A
parte ciò, la deposizione risulta non collimare con altre risultanze
processuali su alcune questioni di dettaglio (momento dell’ordinazione, motivo
della scelta del negozio del convenuto), puntualmente rilevate dal Pretore nel
giudizio impugnato (consid. 3, pag. 4), così che ci si potrebbe chiedere se ed
in quale misura essa possa essere considerata attendibile nel suo complesso.
- La
questione non merita tuttavia di essere esaminata più a fondo, dal momento che,
come giustamente stabilito dal primo giudice, anche apprezzando la deposizione
__________ nel senso auspicato dall’attrice la petizione è comunque destinata
alla reiezione.
3.1 Nella
misura in cui l’azione deve essere intesa come azione di risarcimento del danno
conseguente a difetto della cosa venduta, la stessa è destinata al fallimento
già solo in conseguenza della tardività della notifica del difetto.
Infatti,
a fronte di un danno verificatosi nel settembre del 1992 (doc. C), l’attrice
risulta avere interpellato il convenuto per la prima volta solo nel gennaio del
1993 (doc. 1), dal che ex art. 201 CO la perenzione dei diritti previsti dagli art.
197 e segg. CO.
Ne
è del resto perfettamente cosciente l’attrice, che nell’appello (punto 7.4,
pag. 9-12) si dilunga nel difendere l’avvenuta tempestiva verifica della merce
acquistata, ma non spende una sola parola sul tema della notifica dei difetti,
sul quale è perciò ampiamente soccombente.
Non
è inoltre di secondaria importanza il fatto che l’azione di risarcimento del
danno fondata sugli art. 197 e segg. CO è ammissibile solo nel caso dell’azione
redibitoria (art. 208 cpv. 2 e 3 CO; II CCA 11 settembre 1995 in re A.
AG/B. SA; Giger, Berner Kommentar, n. 53 e segg. ad art. 208 CO), mentre
nella specie l’attrice non risulta avere rescisso il contratto di compravendita
del diserbante e neppure avere richiesto la restituzione del prezzo pagato,
dal che un ulteriore ostacolo all’accoglimento di un’azione fondata su questi
disposti di legge.
3.2 Nella
misura in cui la pretesa risarcitoria può invece essere esaminata alla luce
degli art. 97 e segg. CO (DTF 108 II 104; Giger, opera citata, n. 24 ad Vorbemerkungen
zu Art. 197-210 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 6 ad Vorbemerkungen
zu Art. 197-210 CO), la stessa si rivela infondata alla luce delle concrete
circostanze del caso per l’interruzione del nesso causale tra l’inadempienza
del convenuto e il verificarsi del danno.
Stanti
in tal caso l’inadempienza del convenuto -consistente nella fornitura del
prodotto sbagliato- e la causalità dell’errore ai fini del danno -il prodotto
venduto era pacificamente atto a causare i danni del prato risultanti dalle
foto doc. B-, ci si deve in effetti comunque chiedere se la causalità adeguata
non abbia perso la propria rilevanza giuridica in conseguenza di un
comportamento del danneggiato talmente straordinario, insensato o stravagante
da non potere essere previsto (Corte di Cassazione Penale del Tribunale
federale 25 aprile 1997 in re C.), di gravità tale da imporsi come la causa
più probabile ed immediata del danno, relegando in secondo piano gli altri
fattori, ed in particolare l’inadempienza del convenuto, che hanno contribuito
a provocarlo (CCPTF citata; DTF 122 IV 17; II CCA 21
maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 140 e segg.
ad art. 41 CO).
3.3 Ed
infatti, nella fattispecie non può essere disattesa la gravissima negligenza
del __________ il quale, dichiaratosi competente in materia, aveva tutte le
possibilità di verificare facilmente il contenuto delle confezioni acquistate
prima di utilizzarle sul prato della signora __________, e che si è limitato, a
suo dire, a guardarle dall’alto per dedurvi il quantitativo di prodotto
necessario per un prato di quelle dimensioni.
In
altri termini, la fiducia che poteva derivargli dal fatto di avere richiesto al
venditore un determinato prodotto, non poteva essere tale da esentarlo dal
compiere un controllo di elementare fattibilità, e costituito dalla semplice
lettura delle chiare indicazioni apposte anche in lingua italiana, tali da
permettergli di scoprire l’errore.
Non
va in effetti disatteso il fatto che l’art. 201 CO impone al compratore un
preciso obbligo di verifica della merce acquistata, mentre l’art. 200 CO, qui
applicabile almeno per analogia, esenta espressamente il venditore dalla
responsabilità per quei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere
usando l’ordinaria diligenza.
La
violazione in concreto dell’obbligo di verifica è addirittura manifesta e
grossolana, e il __________ non può certo discolparsi con la contraddittoria e
paradossale tesi secondo cui la propria pignoleria e precisione gli avrebbero
consigliato di soprassedere da ogni verifica, visto che era sicuramente stato
ordinato un diserbante selettivo.
La
conclusione che se ne deve trarre è quella per cui l’insensato comportamento
del __________, che ha omesso una verifica che per lui era facilissima oltre
che doverosa, ha interrotto il nesso di causalità esistente tra l’errata
fornitura di un diserbante totale e il danno subito dall’attrice (medesima
soluzione per un errore facilmente verificabile in: Rep. 1985, pag. 323
e 324).
Diverso
poteva essere l’esito qualora il prodotto fosse stato acquistato da un profano
che avesse esposto il proprio problema al venditore ma per il quale ogni
diserbante è uguale all’atro, oppure nell’ipotesi che il prodotto fosse stato
consegnato con un imballaggio privo di indicazioni, così da rendere impossibile
una verifica.
Non
essendosi verificato un simile caso, ne deve seguire la reiezione della pretesa
risarcitoria, e pertanto anche quella del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 gennaio 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attrice rifonderà al
convenuto fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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