AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1997.301
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00301
Lugano
15 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.97.90 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con
petizione 18 settembre 1997 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attore
ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 54’000.-- oltre accessori;
Azione
respinta in ordine dal Segretario assessore, che con sentenza 18 novembre 1997
l’ha dichiarata irricevibile;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 15 dicembre 1997 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di dichiarare ricevibile la petizione;
Mentre i
convenuti con osservazioni 27 gennaio 1998 postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
sentenza dell’11 marzo 1997 questa Camera ha respinto l’appello del qui attore
contro la decisione pretorile 13 febbraio 1997 che aveva dichiarato
irricevibile l’azione di disconoscimento da lui introdotta il 15 luglio 1996
per la mancata preventiva effettuazione del tentativo di conciliazione.
Nei
considerandi della sentenza di questa Camera si leggeva testualmente che:
“l’attore non è decaduto dal suo diritto d’iniziare
l’azione di disconoscimento del debito poiché il termine supplementare dell’art.
139 CO -che nel caso specifico è di soli 10 giorni- è riservato al debitore
anche quando la sua azione è stata introdotta in modo irrito”
B. Nonostante
il chiaro testo del cennato considerando, l’attore il 21 marzo 1997 ha
formulato “prudenzialmente” (petizione, punto 1c, pag. 2) istanza di
conciliazione avanti al competente ufficio di __________, ma già il 22 marzo
1997, e perciò -evidentemente- prima di avere effettuato il tentativo di
conciliazione, egli ha inoltrato l’azione di disconoscimento.
C. Il
28 aprile 1997, statuendo sull’istanza 21 marzo, l’Ufficio di conciliazione ha
accertato la mancata intesa, mentre la Pretura il 20 giugno 1997 ha ribadito
l’esigenza di un esperimento di conciliazione che preceda l’avvio della
procedura giudiziaria, e ha perciò nuovamente dichiarato prematura l’azione
giudiziaria, accordando comunque all’attore nei considerandi un nuovo termine
di 10 giorni ex art. 139 CO per l’avvio della procedura di disconoscimento.
D. L’attore
in data 1° luglio 1997 ha chiesto un nuovo tentativo di conciliazione, il 15
settembre è stata constatata la mancata intesa e il 18 settembre 1997 egli ha
introdotto la petizione in rassegna.
E. Nel
giudizio 18 novembre 1997, qui impugnato, il Segretario assessore ha ritenuto
tempestiva la richiesta di esperimento di conciliazione del 21 marzo 1997 ed
invece prematura l’azione di disconoscimento del 22 marzo 1997.
Dopo
la sentenza 20 giugno 1997 l’attore avrebbe dovuto introdurre entro i 30 giorni
non già una nuova richiesta di conciliazione, ma la causa di disconoscimento.
L’istanza di conciliazione del 1° luglio 1997 avrebbe perciò costituito un
inutile doppione, così che sarebbe stato mancato il termine utile per
l’introduzione dell’azione di disconoscimento, con il che quella proposta il 18
settembre 1997 sarebbe tardiva.
F. Delle
argomentazioni del ricorrente -che con appello del 15 dicembre 1997 postula la
riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la ricevibilità della
petizione- e di quelle dei resistenti -che propongono a giudizio la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’attore
e il Segretario assessore ritengono che la presente procedura sia una procedura
ordinaria appellabile, così come si evince da una parte dall’intestazione del
giudizio impugnato, e dall’altra dalle considerazioni dell’appellante
sull’esistenza di un termine per appellare di 20 giorni (appello, pag. 2).
A
torto.
- Non
è controverso che la giurisprudenza relativa agli art. 274 e segg. CO ha oramai
accertato il principio dell’obbligatorietà della procedura avanti all’ufficio
di conciliazione per ogni controversia in materia di locazione, ivi compresi i
casi per i quali detta competenza non è espressamente prevista dalla legge (DTF
118 II 307; II CCA 17 maggio 1994 in re P./M. e llcc., 3 maggio 1994 in
re G. SA/R., 29 settembre 1993 in re P.I. AG/M.).
L’obbligo
della procedura di conciliazione riguarda perciò anche i casi di azione di
disconoscimento del debito conseguenti alla procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione (II CCA 11 marzo 1997 tra queste parti, 3 aprile 1995
in re A. snc/I. SA, 11 gennaio 1995 in re E. SA/P., 16 dicembre 1994 in re F.
SA/A.G. SA; Jdt. 1994, III, pag. 24 e nota a pag. 27; Droit du bail,
1993, 31, n. 8; Roberti, Rechtsöffnungsverfahren-Mietrechtliches Schlichtungsverfahren
in: mp 1994, pag. 115; MRA 1995, pag. 104; Cocchi, Uffici
di conciliazione e qualche questione inconciliabile....., Il Ticino e il
diritto, CFPG 1997, pag. 293 e seg.), che sono di conseguenza anch’essi
soggetti alle norme procedurali di cui agli art. 274 e segg. CO.
- Il
nostro cantone ha concretizzato l’esigenza dell’istituzione di una procedura
semplice e rapida per le controversie giudiziarie in materia di conciliazione
prevista dall’art. 274d cpv. 1 CO, e fondata sulla norma di competenza di cui all’art.
274 CO, con l’introduzione a far tempo dal 1° luglio 1993 della procedura di
cui agli art. 404-415 CPC.
Tali
norme sono di conseguenza preposte, ad esclusione di ogni altra norma
procedurale, alla disciplina di tutte le procedure in materia di affitto e di
locazione di locali d’abitazione e commerciali, eccezion fatta per lo sfratto
dei conduttori regolato dagli art. 506 e segg. CPC, e perciò anche dell’azione
di disconoscimento relativa a canoni di locazione.
- L’inclusione
dell’azione di disconoscimento del debito per canoni di locazione nel novero
delle procedure rette dagli art. 404 e segg. CPC appare a prima vista in
contraddizione con l’art. 83 cpv. 2 LEF, che prevede che l’escusso entro 20
giorni dal rigetto dell’opposizione può domandare con la procedura ordinaria il
disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione.
La
contraddizione è tuttavia solo apparente, e va comunque risolta in favore
dell’applicabilità degli art. 404 e segg. CPC.
In
primo luogo queste norme costituiscono lex specialis, e sono quindi preferibile
alla norma generale della LEF, e ciò a maggior ragione se si considera che tali
norme particolari sono state emanate in risposta ad un preciso precetto del
legislatore federale, ancorato in norme -i prefati art. 274 e 274d cpv. 1 CO-
che a loro volta costituiscono lex specialis nei confronti dell’art. 83 LEF,
con il che il rispetto del principio della specialità appare ineccepibile anche
dal punto di vista della forza derogatoria del diritto federale nei confronti
di quello cantonale.
Secondariamente
siffatta soluzione è preferibile anche dal profilo dell’unità della materia, in
quanto mal si comprenderebbe il motivo per cui la sola procedura di
disconoscimento tra quelle attinenti al rapporto di locazione debba sottrarsi
alla specifica procedura riservatale dal legislatore, oltretutto dopo essersi
anch’essa sottomessa all’esigenza del tentativo di conciliazione.
Inoltre
va considerato che l’indicazione dell’art. 83 cpv. 2 LEF della procedura
“ordinaria” non intende essere un immediato riferimento alla procedura
ordinaria del nostro codice di rito (art. 165-290 CPC), ma va piuttosto inteso
in contrapposizione alla procedura sommaria e a quella accelerata (DTF
122 III 91 e segg., consid. 2b a pag. 94), e in tal senso occorre rimarcare che
gli art. 404 e segg. CPC non appartengono sistematicamente né alla procedura
sommaria, né a quella accelerata, ma costituiscono una procedura speciale a sé
stante, da intendersi quale procedura ordinaria per le cause in materia di
locazione, di modo che anche da questo punto di vista il tenore dell’art. 83
LEF non appare inconciliabile con l’attribuzione alla procedura speciale
dell’azione di disconoscimento del debito (cfr. per la stessa soluzione, Cocchi,
op.cit., pag. 294).
- Dall’applicabilità
degli art. 404 e segg. CPC discende che il termine per impugnare il giudizio
del Segretario assessore era in concreto di 10 giorni.
L’intimazione
del giudizio datato 18 novembre 1997 è in realtà avvenuta il successivo 3
dicembre, così che il termine per l’appello ha iniziato a decorrere il 4
dicembre e sarebbe scaduto domenica 14 dicembre, con il che esso è stato
riportato al 15 dicembre 1997, data di introduzione del gravame, che è pertanto
tempestivo.
- Ciò
premesso, è semplice rettificare gli errori commessi dall’attore e dalla
Pretura nonostante le chiare indicazioni contenute nel primo giudizio di questa
Camera.
6.1 Avendo
questa rammentato che il corretto modo di introdurre un’azione di disconoscimento
in materia di locazione esige che essa sia preceduta da un’istanza di
conciliazione, la relativa istanza inoltrata dall’attore il 21 marzo 1997 non
era affatto “prudenziale”, ma costituiva la necessaria premessa per la ricevibilità
dell’azione di disconoscimento del debito.
6.2 Di
conseguenza era senza dubbio prematura l’azione giudiziaria inoltrata il 22
marzo 1997, essendo l’attore in pratica incorso nel medesimo errore già
sanzionato in precedenza, e pertanto è a giusta ragione che la Pretura nel giudizio
20 giugno 1997 ne ha accertato l’irricevibilità. Dai considerandi di quel
giudizio (doc. T) si evince comunque l’assegnazione di un nuovo termine ex art.
139 CO per il corretto avvio dell’azione di disconoscimento.
6.3 Questa
volta l’attore ha agito correttamente, avendo egli instato in data 1° luglio
1997 per il tentativo di conciliazione, ed avendo egli avviato l’azione
giudiziaria il 18 settembre 1997, ovvero entro i 30 giorni dall’accertamento
della mancata intesa avvenuto all’udienza del 15 settembre.
6.4 E’
perciò errato il giudizio impugnato, ed inoltre in palese contraddizione con
quello del 20 giugno 1997, laddove rimprovera all’attore di avere nuovamente
chiesto il tentativo di conciliazione invece di procedere direttamente
nell’azione di disconoscimento, in quanto così facendo egli sarebbe incorso per
la terza volta nell’errore commesso a due riprese.
- Ne
deve conseguire l’accoglimento del gravame nel senso dell’accertamento della ricevibilità
della “petizione” (recte: istanza) del 18 settembre 1997.
La
tassa e le spese del primo giudizio rimangono a carico dello Stato, senza
attribuzione di ripetibili, non avendo il giudizio incidentale causato
dispendio supplementare alle parti.
Le
spese della procedura di appello sono per contro a carico dei convenuti, che a
torto si sono opposti al gravame e che di conseguenza sono da ritenere
soccombenti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 dicembre 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 novembre 1997 della Pretura di Mendrisio-Sud, è
riformata nel modo seguente:
-
E’ accertata la ricevibilità della
petizione 18 settembre 1997 di __________
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese sono a carico dello Stato.
Non
si assegnano ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dei convenuti in solido, che
rifonderanno all’attore, pure in solido, complessivi fr. 500.-- per ripetibili
di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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