AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.32
Data decisione, Autorità: 02.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00032
Lugano 2 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00140 (già 12'564) della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con petizione 22 agosto 1994 da
rappr. dall’avv. dott. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 47’175.50 oltre interessi, importo ridotto in sede conclusionale a fr. 45’082.55 più accessori;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 15 gennaio 1997 ha accolto limitatamente a fr. 26’247.50 oltre interessi;
appellante la parte convenuta con atto di appello 6 febbraio 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni 14 marzo 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________ e __________, dopo una loro precedente relazione sentimentale risalente al periodo 1982 - 1984, dal giugno / luglio 1989 a fine settembre 1993 hanno convissuto, abitando nella casa locata da quest’ultimo a __________.
Durante questo periodo __________ ha effettuato dei lavori di segretariato nell’officina di proprietà della __________, società di cui __________ è azionista maggioritario e presidente del consiglio d’amministrazione: le parti concordano che quanto meno nel periodo aprile - giugno 1991 e dopo il 1° novembre 1991 tra loro fosse stato stipulato oralmente un contratto di lavoro, contratto che è stato infine disdetto dalla datrice di lavoro a far tempo dal 31 maggio 1994.
B. Con petizione 22 agosto 1994 __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 47’175.50 oltre interessi.
In sede conclusionale l’attrice ha ridotto le sue pretese a fr. 45’082.55, chiedendo in particolare la retribuzione per l’attività da lei svolta in ditta a tempo parziale dal 1° gennaio al 31 luglio 1990 (fr. 7’000.-) e per quella a tempo pieno dal 1° agosto 1990 al 31 ottobre 1991 (fr. 25’500.-), il versamento della quota parte di vitto promessa da __________ da agosto ad ottobre 1990 (fr. 1’500.-), la differenza tra gli importi erogati alla ditta dalle assicurazioni a seguito di un suo infortunio e quanto effettivamente versatole dalla datrice di lavoro, dedotto l’onere per vitto e alloggio dovuto a __________ per l’intero periodo di convivenza (fr. 455.75), la retrocessione dei contributi AVS/AD trattenuti nel periodo dell’infortunio (fr. 1’320.80), lo stipendio in natura per il periodo ottobre 1993 - maggio 1994 in cui le è stato impedito di abitare presso il convivente (fr. 6’400.-), l’indennità per vacanze non godute nel 1993 e nei primi 5 mesi del 1994 (fr. 3’285.-), le spese legali preprocessuali (fr. 1’000.-), dedotti infine i maggiori importi che essa aveva percepito nel periodo febbraio - maggio 1994 (fr. 1’379.-).
C. La convenuta ha contestato tutte le richieste fatte valere dalla controparte, ammettendone -parzialmente- soltanto due e meglio la rifusione dei contributi AVS/AD (fr. 846.80) ed il versamento del salario relativo al mese di maggio 1994 (fr. 1’700.-); nondimeno, sempre a suo dire, nulla sarebbe dovuto all’attrice, la convenuta potendo validamente compensare questi crediti con tutta una serie di pretese vantate nei suoi confronti ed in particolare i maggiori importi che quest’ultima avrebbe percepito nel periodo febbraio - maggio 1994 (fr. 3’530.40), le spese di patrocinio legale in una vertenza penale, anticipate dal convivente e da questo cedute alla ditta (fr. 4’000.-), le spese di riparazione dell’auto della dipendente (fr. 435.-), il risarcimento danni per aver dovuto licenziare un’altra segretaria (fr. 1’425.90) ed infine quello per una ripresa ICA (fr. 12’103.-).
D. Con sentenza 15 gennaio 1997 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 26’247.50 oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha in particolare riconosciuto all’attrice il diritto ad essere retribuita per il lavoro effettuato presso la convenuta a tempo parziale dal 1° gennaio al 31 luglio 1990 (fr. 5’600.-) e ad tempo pieno dal 1° agosto 1990 al 31 ottobre 1991 (fr. 12’000.-), ha parzialmente ammesso la rifusione delle prestazioni assicurative che la datrice di lavoro aveva a suo tempo trattenuto, segnatamente quelle relative ai periodi 1° aprile - 30 giugno 1991 (fr. 3’799.20), 1° agosto - 12 settembre 1993 (fr. 988.35) e 13 settembre 1993 - 30 gennaio 1994 (fr. 5’452.80), ha concesso la rifusione dei contributi AVS/AD trattenuti durante il periodo d’infortunio (fr. 982.55) nonché un’indennità per le vacanze 1993 (fr. 875.-), deducendo tuttavia dai crediti dell’attrice quanto quest’ultima aveva percepito in più tra il 1° febbraio ed il 31 maggio 1994 (fr. 3’450.40); tutte le altre richieste formulate dall’attrice e le pretese compensatorie della convenuta sono state per contro respinte.
E. Con appello 6 febbraio 1997 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene che i calcoli del Pretore debbano essere corretti ed in particolare che dal saldo che quest’ultimo aveva accertato a favore dell’attrice andassero dedotte tutta una serie di posizioni e meglio: fr. 5’600.- per il salario riconosciuto per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 1990, fr. 12’000.- per quello dal 1° agosto 1990 al 31 ottobre 1991, nel periodo 1° aprile - 30 giugno 1991 più che un credito a favore dell’attrice ne risultava uno di fr. 4’560.80 a favore della convenuta, altri fr. 1’087.15 andavano dedotti per un errore di calcolo relativo alle differenze nelle prestazioni assicurative 1993, l’indennità per vacanze di fr. 875.- non era dovuta, mentre le pretese compensatorie di fr. 4’000.- per spese di patrocinio penale anticipate dal convivente e di fr. 435.- per la riparazione dell’auto di controparte erano -sempre a suo dire- fondate.
F. Delle osservazioni 14 marzo 1997 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
In buona sostanza, soltanto due pretese, quella formulata dall’attrice e relativa al rimborso delle quote AVS/AD (fr. 982.55) e quella formulata dalla convenuta ed avente per oggetto gli importi che controparte ha percepito in eccedenza nel periodo febbraio - maggio 1994 (fr. 3’450.40), non sono più contestate e non necessitano quindi di ulteriore disamina.
La dottrina e la giurisprudenza sono oramai concordi nel ritenere che la collaborazione che un concubino presta nell’azienda del proprio partner debba essergli remunerata in forza dell’art. 320 cpv. 2 CO nella misura in cui secondo le circostanze non si possa attendere che tale sua prestazione avvenga senza salario (Rehbinder, Commentario bernese, N. 22 ad art. 320 CO; Staehelin, Commentario zurighese, N. 29 ad art. 320 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 14 ad art. 320 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 12b ad art. 320 CO; DTF 79 II 168, 109 II 228; Rep. 1986 p. 89, 1990 p. 215).
2.1 Nel gravame l’appellante contesta -a torto- che nel caso di specie l’attrice possa vantare una retribuzione per l’attività da lei svolta, ritenendo in sostanza che la stessa fosse stata prestata a titolo gratuito.
periodo 1° gennaio - 31 luglio 1990
In quel periodo l’attrice era alle dipendenze della ditta __________ in qualità di segretaria a tempo pieno. L’istruttoria ha nondimeno permesso di accertare che essa, lavorando alcune ore la sera e nei fine settimana (in particolare il sabato), riusciva nel contempo a svolgere determinate mansioni nell’ufficio della convenuta, dove segnatamente ricostruì la contabilità 1988-89 e si occupò di alcuni lavori di segretariato: il teste __________, apprendista presso la convenuta al momento dei fatti, conferma la presenza in ditta dell’attrice all’inizio del 1990, come pure il fatto che essa si occupò delle questioni d’ufficio (corrispondenza e fatturazioni), togliendogli di fatto ogni sua mansione; il teste __________, a sua volta, ha riferito come essa curò i lavori di segretariato della convenuta, attività che egli aveva svolto sino ad allora, precisando inoltre che con il suo arrivo in ditta la contabilità non venne più tenuta, come in precedenza, dalla società _________ (cfr. pure doc. A1 e teste __________); dal doc. 2 risulta infine che la contabilità degli anni 1988 - 1992 venne allestita sulla base dei programmi che la convenuta aveva acquistato proprio su desiderio dell’attrice.
Stando così le cose e preso in particolare atto che le attività svolte dall’attrice -lavori di segretariato nonché ricostruzione e tenuta della contabilità- sono prestazioni che di regola vengono svolte a titolo oneroso, ben si giustifica una sua retribuzione.
Per quanto attiene al quantum dovuto alla dipendente per tale sua prestazione, questa Camera ritiene senz’altro di confermare l’importo di fr. 5’600.-, che il Pretore in base al suo ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC) le ha riconosciuto, quantificando in circa 10 ore settimanali -retribuibili in misura di fr. 18.- all’ora- il suo impegno effettivo: il fatto che l’attrice lavorasse a tempo pieno presso una ditta terza non rende invece verosimile che essa abbia potuto avere un impegno superiore, dell’ordine di 12 ore settimanali, come ritenuto - per altro senza alcuna motivazione- dall’appellata.
periodo 1° agosto 1990 - 31 ottobre 1991
L’istruttoria ha provato che in questo periodo l’attrice svolse l’attività di segretaria presso la convenuta, con un’assiduità ben superiore al 50%.
Il teste _________ ha in effetti riferito che dal marzo 1991, allorché egli iniziò a lavorare nell’officina, l’attrice era sua collega con mansioni di segretariato (lavori di scritturazione e telefono): a suo parere, essa era sicuramente occupata con un’intensità superiore al 50%; il teste __________, dal canto suo, attesta che nel 1991 l’attrice era presente nell’officina a quasi tutte le ore, compreso, talvolta, il sabato.
In tali circostanze, preso atto da una parte che dal 3 dicembre 1990 al 18 gennaio 1991 la lavoratrice era stata impiegata presso __________ e che la retribuzione per i mesi da aprile a giugno 1991 le era già stata versata e dall’altra che la nuova segretaria lavorando 3 ore o 3 ore e mezzo al giorno percepiva uno stipendio mensile di fr. 1’600.-, il Pretore le ha riconosciuto una retribuzione di fr. 1’200.- mensili, complessivamente, quindi, per i 10 mesi in questione, fr. 12’000.-: l’argomentazione con cui l’appellata postula un aumento della sua retribuzione a fr. 17’000.-, ed in particolare la circostanza che diversamente dalla nuova segretaria essa lavorava a tempo pieno, è manifestamente infondata, visto e considerato che dagli atti non è assolutamente risultato -ed anzi è provato il contrario- che l’attrice stessa lavorasse al 100%.
Ne discende, in assenza di altre più convincenti motivazioni, la conferma della retribuzione riconosciuta dal giudice di prime cure.
2.2 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non è inoltre provato che i viaggi in _________ e in _________ cui l’attrice ha partecipato -per altro non offerti dalla convenuta, ma da una fornitrice- potessero rappresentare una sorta di compensazione per la mancata retribuzione delle ore lavorative qui contestate (Rep. 1990 p. 217).
Il Pretore, ritenendo che le parti non si fossero preventivamente accordate in merito al salario dovuto alla dipendente in caso di sua assenza per infortunio, ha applicato alla fattispecie l’art. 324b CO, norma in virtù della quale il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore la differenza tra quanto percepito dall’assicurazione ed i 4/5 del salario. Al giudice di prime cure in realtà è sfuggito che le parti avevano concordato che all’attrice nel periodo di assenza per infortunio sarebbe spettato sia il salario sia la differenza -evidentemente se quest’ultima fosse stata positiva- tra l’ammontare del salario stesso e quanto versato al datore di lavoro dalle assicurazioni (cfr. conclusioni convenuta p. 9; petizione attrice p. 6).
Ciò premesso, i calcoli in merito alle prestazioni assicurative effettuati dal Pretore -senza per altro che una tale modalità di calcolo fosse stata postulata da una delle parti- devono essere integralmente rivisti, fermo restando che eventuali saldi a favore della convenuta non possono andare in compensazione di altri crediti dell’attrice, la convenuta non essendosi riservata negli allegati introduttivi tale deduzione.
periodo aprile - giugno 1991
Dagli atti di causa è risultato che nel periodo in questione le assicurazioni _________ e _________ hanno versato alla convenuta le seguenti prestazioni, a valere quale indennità giornaliera per l’infortunio patito dall’attrice:
fr. 4’850. -- __________ (doc. M)
fr. 1’462.50 _________ (doc. N1)
complessivamente, quindi, fr. 6’321.50: è proprio questo l’unico importo che l’attrice in sede conclusionale (p. 12) ha ammesso di aver ricevuto dalla convenuta.
Ora, dovendosi invece ammettere -contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice- che quest’ultima in quel periodo ha inoltre percepito la retribuzione contrattualmente prevista di fr. 7’850.25 netti (corrispondenti, al lordo, a fr. 8’360.-) -ciò che si evince senz’ombra di dubbio confrontando i doc. 6-8 con il doc. 29 e meglio le correzioni su quest’ultimo apportate di proprio pugno dalla stessa attrice (come da lei ammesso nel suo interrogatorio formale, ad 4), dalle quali si evince che ai fini della definizione del contributo AVS/AD dalla sua retribuzione in quel periodo per l’appunto di fr. 8’360.- è stato detratto quanto versato dalle due assicurazioni (cfr. doc. 26), pacificamente non soggetto a questo contributo- è chiaro che nel periodo in questione nulla più è dovuto all’attrice.
periodo 13 aprile - 31 luglio 1993
Dagli atti risultano i seguenti versamenti alla convenuta da parte delle assicurazioni:
fr. 5’500. -- _______ (doc. M, O2 - O3)
fr. 612.50 _________ (doc. N4, O2)
fr. 762.50 _________ (doc. N5, O3)
complessivamente, quindi, fr. 6’875.- (cfr. doc. O2 - O3), somma, questa sola, che l’attrice in sede conclusionale (p. 13) ha ammesso di aver ricevuto dalla convenuta.
Essendo tuttavia pacifico che l’attrice in quel periodo ha pure percepito la retribuzione contrattualmente pattuita -il che risulta dai doc. O2 e O3 alla voce versamenti “__________ ”, dal doc. 25 p. 4 ed è invero ammesso dall’appellata a p. 10 delle osservazioni al gravame- è evidente che essa non può vantare alcun credito per il periodo in questione.
periodo 1° agosto - 12 settembre 1993
Dagli atti risultano i seguenti versamenti alla convenuta:
fr. 2’150. -- _________ (doc. M)
fr. 537.50 _________ (cfr. doc. richiamata dalla __________)
complessivamente, quindi, fr. 2’687.50.
L’attrice ha ammesso di aver percepito a tutt’oggi unicamente la somma di fr. 1’204.-, senza altre retribuzioni, ciò che teoricamente darebbe un saldo a suo favore di fr. 1’483.50.
Dovendosi anche in questo caso ammettere che l’attrice in quel periodo ha percepito la retribuzione contrattualmente pattuita -il che risulta sia dal doc. 13, che la stessa attrice non contesta per quanto riguarda la determinazione dei conteggi AVS/AD, sia dai richiami operati dall’AVS, dal doc. 25 p. 4 ed è infine ammesso dall’appellata stessa a p. 11 delle osservazioni al gravame- è evidente che il suo credito risulta ampiamente azzerato.
periodo 13 settembre 1993 - 31 gennaio 1994
Dagli atti risultano i seguenti versamenti alla convenuta da parte delle assicurazioni:
fr. 3’525. -- _________ (doc. M)
fr. 687.50 _________ (cfr. doc. richiamata dalla __________)
complessivamente, quindi, fr. 4’212.50.
L’attrice ha ammesso di aver percepito a tutt’oggi unicamente la somma di fr. 1’974.- (nelle osservazioni all’appello, p. 11, l’ammissione concerne fr. 7’728.-), senza altre retribuzioni, ciò che teoricamente darebbe un saldo a suo favore di fr. 2’238.50.
Dovendosi tuttavia ammettere che l’attrice in quel periodo ha pure percepito la retribuzione contrattualmente pattuita -ciò che risulta sia dal doc. 13, che la stessa attrice non contesta per quanto riguarda la determinazione dei conteggi AVS/AD, sia dai richiami operati dall’AVS e dal doc. 25 p. 4 e 5- è evidente che essa anche in questo caso non può vantare alcun credito per il periodo in questione.
L’attrice in prima sede ha chiesto la retribuzione delle ferie che essa non avrebbe goduto nel 1993 e nei primi 5 mesi del 1994. Occorre qui precisare che il Pretore, preso atto che la lavoratrice a far tempo dal mese di ottobre 1993 a seguito della sua gravidanza (la nascita del figlio è avvenuta il 13 novembre) non aveva più lavorato presso la convenuta, ha escluso che quest’ultima potesse aver diritto all’indennità per vacanze per il 1994, mentre per il 1993, atteso che le sue assenze in quell’anno giustificavano una riduzione delle vacanze nella misura di 6/12, le ha concesso un importo di fr. 875.-.
L’assunto pretorile, censurato dall’appellante, non può essere confermato.
È pacifico che con lo scritto 16/17 marzo 1994 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro con l’attrice a far tempo dal 31 maggio 1994 (doc. Q); è pure pacifico che quest’ultima nel periodo di disdetta non ha più lavorato presso la convenuta.
Ciò posto, è addirittura evidente che nel periodo di disdetta, durato non meno di 2 mesi e 13 giorni effettivi, la lavoratrice ha avuto tutto il tempo necessario per godere in natura dei 20 giorni di vacanza del 1993 e degli 8.3 giorni che le spettavano nel 1994, tanto più che -come appurato dal Pretore- una parte delle vacanze del 1993 neppure era dovuta per via delle sue numerose assenze per malattia ed infortunio.
Ne discende che nulla può esserle riconosciuto a titolo di vacanze arretrate.
Nel querelato giudizio il Pretore ha escluso che alla convenuta potessero essere riconosciute eventuali pretese compensatorie nei confronti di controparte -un discorso a parte è stato invece fatto con riferimento alla ripresa ICA- già per il fatto che la datrice di lavoro non le aveva fatte valere alla fine del rapporto contrattuale, con il che esse sarebbero inesorabilmente perente. La tesi pretorile è infondata.
La legge, contrariamente a quanto avviene per il caso di abbandono del posto di lavoro (art. 337d cpv. 3 CO), non precisa il termine di decadimento del diritto al risarcimento, senza che ciò, secondo il Tribunale federale, costituisca una lacuna della legge (DTF 110 II 345). Di conseguenza, applicando i principi generali in materia di volontà contrattuale, occorre stabilire se nel caso concreto dall’atteggiamento del datore di lavoro si possa ammetterne per atti concludenti la rinuncia a far valere un eventuale credito risarcitorio.
In questo contesto si deve infatti ammettere che la natura del contratto di lavoro esige che il lavoratore che giunge alla fine del contratto possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine di un contratto di lavoro, come ad esempio il pagamento delle ultime spettanze, il regolamento delle prestazioni di previdenza, l’allestimento di un certificato di lavoro (DTF 110 II 346).
In caso contrario si potrà ritenere che il datore per atti concludenti ha offerto la propria rinuncia a far valere eventuali pretese e che il lavoratore con il suoi silenzio ha fatto propria tale offerta (art. 6 CO).
Nel caso di specie la datrice di lavoro ha trattenuto il salario di maggio 1994 e, anche se prima della fine del rapporto di lavoro la questione non è stata oggetto di discussione (cfr. IICCA 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA), alla prima sollecitazione di controparte -che è poi quella di cui alla petizione- ha correttamente motivato la sua resistenza, formulando tutta una serie di pretese compensatorie.
Non potendosi perciò in alcun modo rimproverare alla convenuta la circostanza di non aver a suo tempo promosso autonomamente l’azione giudiziaria contro la dipendente -proprio per il fatto che essa non pretendeva nulla dalla controparte, ma semplicemente non intendeva più versarle alcunché-, preferendo attendere la di lei iniziativa per resisterle in via di compensazione (cfr. IICCA 10 agosto 1992 in re D./V. SA, 7 agosto 1995 in re C./A., dove si trattava di pretese che il datore di lavoro ha oltretutto formulato in via riconvenzionale), non vi sono in concreto elementi sufficienti per ammettere la perenzione delle sue pretese.
Con riferimento alle singole pretese compensatorie, che così possono essere vagliate nel merito, si osserva quanto segue:
spese di patrocinio penale (fr. 4’000.-)
L’appellante chiede la rifusione delle spese per il patrocinio penale dell’attrice (fr. 4’000.-), a suo tempo anticipate dal convivente e da questi in seguito cedute alla convenuta stessa (doc. 5).
Nel suo interrogatorio formale (ad 5) l’attrice ha confermato che la somma richiesta per il suo patrocinio in sede penale potesse ammontare a circa fr. 4’000.- e che il relativo pagamento venne effettuato da __________ personalmente e spontaneamente: il motivo del pagamento da parte di quest’ultimo -né potrebbe essere altrimenti- risiede nel rapporto particolare che vi era tra le parti.
Venendo meno questo rapporto, la causa del pagamento ha a sua volta cessato di sussistere, di modo che l’attrice risulta indebitamente arricchita ai sensi dell’art. 62 cpv. 2 CO, ciò che impone di dar senz’altro seguito alla restituzione dell’importo in questione a favore del convivente, e, per esso, della convenuta, cui nel frattempo il credito è stato regolarmente ceduto.
spese di riparazione auto (fr. 435.-)
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la riparazione dell’auto dell’attrice, costata fr. 435.- (doc. 24), deve rimanere a carico della convenuta.
L’istruttoria ha in effetti provato che l’auto dell’attrice veniva usata spesso da __________, che a quel momento non disponeva di altri veicoli in officina, se non di un furgone (interrogatorio formale dell’attrice, ad 7), per cui ben si può ritenere che la riparazione a carico della convenuta costituisse la controprestazione per aver potuto disporre di tale veicolo.
spese per licenziamento di un’altra segretaria (fr. 1’425.90)
Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la tale pretesa risarcitoria sia o meno ricevibile in ordine: in effetti mentre a p. 8 del suo gravame l’appellante chiede a chiare lettere la compensazione di tale importo, nel riassunto delle sue richieste, a p. 13, ritiene che non sia neppure necessario tener conto di questa posizione. La questione può tuttavia rimanere indecisa, atteso che la pretesa deve in ogni caso essere respinta nel merito.
È vero che la segretaria __________ nel corso del 1993, ancor prima di iniziare il suo lavoro presso la convenuta, venne licenziata in conseguenza del fatto che l’attrice, dopo essere rientrata per un paio di mesi (gennaio - febbraio) presso i propri genitori, decise di tornare a vivere con il convivente e riprese con ciò a lavorare per la convenuta: nondimeno, dal doc. 1 risulta inequivocabilmente che debitore del risarcimento di fr. 1’425.90 versato a quest’ultima era __________ e non la ditta convenuta, che di conseguenza non è titolare del credito che pone qui in compensazione.
risarcimento per ripresa ICA (fr. 12’103.-)
L’appellante osserva che l’attività di segretariato svolta dall’attrice le avrebbe comportato un danno, segnatamente in quanto l’Amministrazione federale delle contribuzioni, preso atto di alcuni errori nell’allestimento dei conteggi ICA, a giusta ragione dovette operare una ripresa di fr. 12’103.- (doc. 14).
Anche per questa pretesa risarcitoria valgono le considerazioni d’ordine espresse con riferimento al licenziamento della segretaria __________; la stessa è comunque infondata nel merito: questa Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire in più occasioni che quanto viene pagato da un contribuente a titolo di imposta non costituisce una posta di danno risarcibile a terzi -e questo anche se il pagamento è in relazione con la violazione contrattuale di un mandatario o di un lavoratore- ma il dovuto adempimento di un’obbligazione nei confronti dell’ente pubblico (IICCA 1° aprile 1993 in re R./B., 23 novembre 1994 in re R./B., 19 luglio 1996 in re F.G. SA/C.); diverso sarebbe stato il caso, che qui tuttavia non ricorre, in cui la violazione contrattuale del mandatario o del lavoratore avrebbe comportato una tassazione erroneamente più alta di quella effettivamente dovuta.
differenze salari - prestazioni assicurative 1993
L’appellante con riferimento ai doc. O1 - O3 sostiene di aver versato nel 1993 a controparte fr. 1’087.15 in più di quanto le spetterebbe.
La pretesa compensatoria, formulata per la prima volta in appello -seppure tale circostanza fosse ravvisabile già prima- è manifestamente tardiva e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). La stessa è del tutto infondata anche nel merito.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, dai documenti in questione (doc. O1 - O3), concernenti il periodo novembre 1992 - luglio 1993 (compresi i tre giorni 12 - 14 maggio 1992), risultano complessivamente i seguenti versamenti:
fr. 19’900.- indennità
fr. 4’975.- indennità __________
fr. 24’875.-
È ben vero che l’appellata ha prelevato
fr. 10’244.65 (doc. O2) il 16 luglio 1993
fr. 412.50 (doc. O3) il 18 agosto 1993
fr. 10’657.15
tale somma, aggiunta a quanto la datrice di lavoro le aveva a suo tempo versato a titolo di salario -nel 1992 fr. 2’317.85 (doc. O1 - O2) e nel 1993 fr. 11’900.- (doc. O1 - O3)- da pacificamente l’importo totale di fr. 24’875.- versato a quest’ultima dalle assicurazioni. Il fatto poi che la convenuta nel 1992 abbia ricevuto dalle assicurazioni fr. 5’407.15 e abbia per contro versato solo fr. 2’317.85 a titolo di salario (con un saldo positivo di fr. 3’089.30) è compensato dal fatto che nel 1993 a fronte di prestazioni da lei ricevute in fr. 19’467.85 vi è stato il versamento all’attrice di fr. 11’900.- a titolo di salario e di fr. 10’657.15 a titolo di differenza tra quanto percepito dalle assicurazioni ed il salario normale (saldo negativo di fr. 3’089.30).
Non vi è quindi alcun errore di calcolo.
fr. 982.55 rimborso contributi AVS/AD
fr. 5’600.-- pretese salariali 1° gennaio - 31 luglio 1990
fr. 12’000.-- pretese salariali 1° agosto 1990 - 31 ottobre 1991
fr. 18’582.55
Dovendosi dedurre
fr. 3’450.40 versamenti in eccedenza febbraio - maggio 1994
fr. 4’000.-- spese di patrocinio penale
fr. 7’450.40
ne discende che la petizione può essere accolta solo limitatamente a fr. 11’132.15 oltre interessi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 febbraio 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 gennaio 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
In parziale accoglimento della petizione la ditta __________, è condannata a versare a __________, la somma di fr. 11’132.15 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° ottobre 1991.
La tassa di giustizia di fr. 1’200.- e le spese di fr. 300.-, da anticipare dall’attrice e per essa, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato restano per 3/4 a suo carico e sono poste per 1/4 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr. 2’300.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 800.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/7 e per 4/7 sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 200.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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