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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.38
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00038
Lugano 20 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 12497 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 maggio 1994 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
che il Pretore, con decisione 8 novembre 1996, ha stralciato dai ruoli per desistenza compensando tra le parti l’indennità ripetibile.
Appellante la parte convenuta la quale con appello 2 dicembre 1996, chiede che in riforma del giudizio sulle spese la controparte sia tenuta a versarle l’importo di Fr. 2’500.- per ripetibili mentre l’attore, con osservazioni e appello adesivo, postula l’annullamento del decreto di stralcio.
Trasmesso, per ragioni di competenza, l’incarto dalla I Camera civile (inc. no. 11.96.189) alla II Camera civile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Al termine dell’udienza di audizione testi del 23 ottobre 1996 il Pretore ha fatto verbalizzare che “l’attore comunicherà entro il 15 novembre 1996 se intende mantenere la petizione”.
Con lettera 6 novembre 1996 il patrocinatore dell’attore ha scritto nei seguenti termini al Pretore:
“a seguito dell’udienza del 23 ottobre 1996 ho interpellato il mio cliente ai fini di decidere se egli intendesse o meno mantenere la petizione.
Ritenuta la disponibilità della controparte di rinunciare alle ripetibili e ritenuto l’esito delle audizioni testimoniali......, il mio cliente dichiara di ritirare la domanda formulata mediante petizione 25 maggio 1994.
Pertanto a queste condizioni la causa di cui all’incarto a margine può essere stralciata dai ruoli.”
Contro la pronuncia sulla spese si aggrava la convenuta la quale chiede le venga riconosciuta un’indennità per ripetibili di Fr. 2’500.-. A sostegno della sua pretesa argomenta che non ha mai rinunciato alle ripetibili delle quali si è parlato, informalmente e senza alcuna rinuncia definitiva e vincolante da parte sua, in occasione dell’udienza istruttoria del 23 ottobre 1996.
L’attore confrontato con l’appello della controparte insorge pure lui, con appello adesivo, nei confronti del decreto di stralcio chiedendone l’annullamento per il fatto che il ritiro della causa era condizionato dalla rinuncia della controparte ad ottenere ripetibili e che, pretendendo invece l’indennità come alle motivazioni dell’appello, la rinuncia non ha più ragione di essere e la causa continuata con il dibattimento finale.
È pacifico che la rinuncia a proseguire nella causa, così come dichiarata dall’attore con lo scritto del 6 novembre 1996, fosse condizionata alla disponibilità della controparte di rinunciare alle ripetibili. Il Pretore ha dato per scontato questo presupposto, probabilmente rifacendosi alle discussioni avvenute tra le parti in occasione della precedente udienza. Ciò non è però stato il caso poiché la convenuta, come appare dalle motivazioni del suo appello, nega di aver mai rinunciato a quell’indennità. In queste condizioni la dichiarazione di ritiro della petizione di causa non poteva avere alcun effetto pratico e di conseguenza non poteva condurre allo stralcio della causa.
Inoltre, proprio perché la rinuncia era condizionata ad un atteggiamento della controparte che non risulta da alcun atto processuale, il Pretore avrebbe dovuto, prima di stralciare la causa dai ruoli, sentire la parte interessata e quindi prendere atto degli eventuali accordi o disaccordi intervenuti tra le parti sulla ripartizione di spese e ripetibili. Il non averlo fatto rende nullo il decreto ai sensi dell’art. 142 litt. b) CPC per violazione del diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351 n. 4).
Non si prelevano tasse e spese per la procedura d’appello mentre lo Stato verserà alle parti l’importo di Fr. 150.- ciascuna per ripetibili d’appello in considerazione del fatto che l’esito positivo della procedura di seconda istanza è frutto di un’iniziativa processualmente scorretta del primo giudice (I CCA 27 settembre 1993 P. c. P. e II CCA 19 settembre 1994 F. SA c. I.).
Per i quali motivi
pronuncia
Il decreto di stralcio 8 novembre 1996 del Pretore di Bellinzona nella causa inc. no. 12497 (OA 96.335) è dichiarato nullo.
Non si prelevano tasse o spese mentre lo Stato verserà alle parti Fr. 150.- ciascuna per ripetibili d’appello.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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