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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.5
Data decisione, Autorità: 07.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00005
Lugano 7 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.1168 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 8 gennaio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 62’500.-- oltre interessi a titolo di mercede del mediatore, domanda ridotta a fr. 42’500.-- in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 9 dicembre 1996 ha accolto per fr. 25’500.-- oltre interessi nei confronti di __________ e respinto nei confronti di __________.
Appellante __________, che con atto di appello del 7 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti;
Mentre gli attori con osservazioni del 24 febbraio 1997 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La presente causa concerne una pretesa mediatoria di fr. 62’500.--, in seguito ridotta a fr. 42’500.--, relativa alla vendita da parte di __________ a tale __________ nel settembre del 1991 dell’appartamento di cui al foglio PPP n. __________8 del fondo base n. __________di __________.
B. Nella petizione gli attori hanno sostenuto che i convenuti avrebbero conferito loro il mandato di reperire un acquirente per il suddetto appartamento, mandato che esso avrebbero portato a buon fine
Sarebbe perciò dovuta una mercede mediatoria pari al 5% del prezzo di vendita presunto di fr. 1’250’000.--.
C. Nella risposta del 25 maggio 1993 __________ ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, non essendo egli proprietario dell’appartamento o in altra misura beneficiario della vendita.
Per il resto non esisterebbe un contratto di mediazione, la vendita sarebbe avvenuta indipendentemente dall’intervento degli attori, e la mercede richiesta sarebbe comunque eccessiva.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha dapprima accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di __________, ritenuto estraneo alla questione.
Si sarebbe per contro perfezionato un contratto di mediazione tra __________ (detta in seguito: la convenuta) e gli attori, il cui intervento avrebbe condotto alla vendita dell’immobile.
Ne conseguirebbe il diritto ad una mercede di mediazione, da quantificare nel 3% del prezzo di vendita di fr. 850’000.--, ovvero in fr. 25’500.--, somma per la quale, oltre ad interessi al 5% dall’11 novembre 1991, la petizione è stata accolta nei confronti della convenuta.
E. Con tempestivo gravame datato 7 gennaio 1997 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Nell’esecuzione della rogatoria riguardante l’acquirente del fondo __________l’autorità richiesta avrebbe omesso di sottoporre al teste la controdomanda della convenuta, tendente a sapere se egli avesse pagato una mercede mediatoria agli attori.
Sulla base di questa prova la convenuta intendeva fondare l’eccezione di cui all’art. 415 CO, ma ciò le sarebbe così stato impedito.
Il Pretore avrebbe pertanto dovuto rispedire l’incarto al tribunale richiesto, in difetto di che alla convenuta sarebbe stata illecitamente negata una prova.
La Camera adita dovrebbe pertanto ordinare l’assunzione della prova omessa, ed in seguito determinarsi per la reiezione della petizione.
F. Delle osservazioni 24 febbraio 1997 degli attori, nelle quali essi chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Nell’appello la convenuta non contesta le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice circa l’esistenza tra lei e gli attori di un contratto di mediazione, circa la causalità dell’agire dei mediatori, e sulla congruità della mercede attribuita di fr. 25’500.--, questioni che devono pertanto essere ritenute acquisite a questo stadio della causa.
Nella misura in cui vi sono invece delle censure nei confronti del giudizio impugnato, le stesse si rivelano del tutto infondate.
2.1 Per costante giurisprudenza la parte che accetta senza sollevare obiezioni che la procedura prosegua nonostante l’omissione dell’assunzione di prove ammesse, di fatto ratifica l’istruttoria così svolta e non se ne può più lamentare in seconda sede (ICCTF 6 dicembre 1994 in re L./A.; II CCA 26 marzo 1996 in re F./B. e llcc.).
La richiesta di riassunzione del teste __________ nelle forme rogatoriali affinché questi risponda alla controdomanda della convenuta non può di conseguenza essere accolta, visto che essa ha accettato di passare ad atti di procedura ulteriori, segnatamente l’allestimento delle conclusioni e la partecipazione al dibattimento finale, senza eccepire il vizio di procedura e senza chiederne la correzione.
Nelle conclusioni la convenuta ha invero segnalato l’accaduto, ma non già per dolersene o per chiedere la riassunzione del teste, ma solo per dedurre, arbitrariamente, che il teste era stato reticente, e che pertanto dal suo silenzio si doveva inferire la verità della tesi difensiva secondo cui egli aveva pagato una mercede ai mediatori (punto 7, pag. 3).
2.2 Va comunque sottolineata la totale irrilevanza ai fini del giudizio della domanda non formulata al testimone.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta nel gravame (punto 7, pag. 3), essa nella risposta di causa non ha affatto sostenuto che la mercede non sarebbe stata dovuta in applicazione dell’art. 415 CO, ma per il ben diverso motivo che veniva negata l’esistenza stessa del contratto di mediazione con gli attori.
La domanda in questione intendeva pertanto comprovare un’eccezione di diritto, quella dell’art. 415 CO, non sollevata nella risposta, e comunque basata su un fatto, l’avvenuto pagamento di una mercede da parte del compratore, anch’esso non addotto con l’allegato introduttivo.
2.3 Ma quand’anche gli attori avessero effettivamente ricevuto una mercede dal compratore, ciò non basterebbe ancora a far ritenere decaduta la loro pretesa nei confronti della convenuta.
L’art. 415 CO, infatti, non osta a che il mediatore venga validamente incaricato da entrambe le potenziali parti della vendita immobiliare da mediare (DTF 111 II 368; II CCA 3 gennaio 1996 in re A. SA/P.), e che si faccia di conseguenza retribuire da entrambe le parti (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, Basilea, 1996, n. 1 ad art. 415 CO), ma vieta piuttosto qualsiasi comportamento abusivo, ovvero lesivo degli interessi del partner contrattuale in conseguenza della collisione di interessi sorta con l’accettazione di un mandato proveniente dalla controparte (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 4 ad art. 415 CO).
Non avendo la convenuta quo all’applicazione dell’art. 415 CO addotto altro se non l’intenzione dei mediatori di farsi retribuire dalle due parti del negozio mediato (conclusioni, punto 7, pag. 3), non si può ritenere per questo solo motivo che essi abbiano agito nell’interesse del compratore (non è comunque dato di sapere in quale modo ciò sarebbe avvenuto), di modo che l’eccezione sarebbe in ogni caso stata da respingere.
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 gennaio 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà agli attori complessivi fr. 1’200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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