AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.51
Data decisione, Autorità: 11.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00051
Lugano 11 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.96.10 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 22 gennaio 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione, domanda aumentata a fr. 150’000.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda parzialmente avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 40’000.-- e che il Pretore con sentenza 17 febbraio 1997 ha accolto per fr. 50’000.-- oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 27 febbraio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 150’000.-- oltre interessi;
Mentre la convenuta con osservazioni del 14 marzo 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice l’11 ottobre 1991 ha stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione per il rischio di infortunio che prevede un indennizzo massimo di fr. 200’000.-- per il caso di invalidità (doc. A).
Secondo la procedente, a seguito di una caduta da cavallo subita l’8 settembre 1992 essa avrebbe perso completamente la sensibilità al braccio destro, il che pregiudicherebbe la sua attività di fisioterapista (recte: estetista).
Il medico curante avrebbe accertato un’incapacità di guadagno pari ad almeno il 50%, dal che la richiesta di fr. 100’000.-- oltre interessi, mentre l’assicuratrice avrebbe stabilito un grado di incapacità medico-teorica del 20%, il che comporterebbe un indennizzo di soli fr. 40’000.-- .
B. Nella risposta del 31 gennaio 1996 la convenuta ha asserito che nella specie il grado di invalidità medico-teorica sarebbe effettivamente solo del 20%, ed ha perciò proposto l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 40’000.--.
C. In sede di conclusioni l’attrice ha aumentato la propria richiesta a fr. 150’000.-- oltre interessi, sostenendo di avere diritto al 75% della prestazione prevista dal contratto per il caso di invalidità.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi ed eccezioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha preso atto del fatto che il perito giudiziario ha quantificato in 50% il grado di invalidità dell’attrice, ma ha deciso di prescindere da tale constatazione per il motivo che l’esperto si sarebbe espresso in base alla concreta situazione professionale dell’attrice, il che non sarebbe però stato oggetto del contratto, il quale avrebbe invece inteso quantificare l’invalidità in base a criteri medico-teorici.
Posta la situazione dell’attrice, e viste le risultanze delle visite a suo tempo effettuate su richiesta dell’assicuratrice, si giustificherebbe di stabilire in 25% il grado di invalidità medico-teorica, dal che l’accoglimento della petizione per fr. 50’000.-- oltre interessi.
E. Con l’appello l’attrice postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 150’000.-- oltre interessi.
Il Pretore si sarebbe scostato a torto dalle risultanze della perizia giudiziaria, seria e approfondita, in favore delle sommarie opinioni di altri medici, che nemmeno avrebbero carattere di una vera e propria perizia.
F. Nelle osservazioni del 14 marzo 1997 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni.
Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253, n. 4; II CCA 27 novembre 1993 in re R./Q e llcc.)
Evidentemente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità (II CCA 7 ottobre 1994 in re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.; 27 dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e riferimenti).
Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi eventuali periti), l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 253, n. 4).
Questo è in particolare il caso quando le parti, come nella specie, convengono all’atto della firma del contratto di assicurazione le indennità spettanti all’assicurato in caso di perdita totale o parziale di uno degli organi o degli arti del corpo (II CCA 11 aprile 1995 in re B./B.; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 488).
3.1 L’attrice ritiene di aver fornito la prova in questione innanzitutto per mezzo della perizia giudiziaria allestita dal dott. __________, il cui referto è invece stato ritenuto inattendibile dal Pretore, con apprezzamento che questa Camera non può che confermare.
In effetti, è addirittura di meridiana evidenza che il perito sulla centrale domanda relativa al grado di invalidità medico-teorica dell’attrice ha fornito un responso (risposta 3, pag. 8 e 9) erroneamente influenzato dalla considerazione della situazione concreta della peritanda, nel senso che il grado di invalidità è manifestamente stato indicato in funzione della professione da lei esercitata.
Il perito non ha in particolare saputo dipartirsi né dal tipo di uso che l’attrice deve fare dell’arto superiore destro nell’esercizio della professione (“essenziale....prolungato”), né dal fatto che questa per lunghi periodi le impone determinate posizioni incompatibili (o comunque dolorose) con le lesioni subite.
Non può che discenderne il rilievo secondo cui se l’attrice avesse esercitato un’altra professione, la risposta peritale sul grado di invalidità, resa secondo i parametri di giudizio qui adottati, sarebbe stata differente, con il che si deve giungere alla conclusione che il perito si è erroneamente espresso sull’invalidità dell’attrice nel senso della sua effettiva diminuzione della capacità al guadagno in base alla sua personale situazione professionale, e non, come era invece richiesto e come è previsto dal contratto stipulato dalle parti, sull’invalidità intesa come grado della sola diminuzione funzionale di una o più parti del corpo del leso.
Questa errata impostazione non è stata corretta dal perito nemmeno in sede di delucidazione, dato che essa verteva eminentemente sulla questione della causalità, nel senso di un’eventuale incidenza di altre cause che non la caduta da cavallo.
Se ne deve concludere per l’assoluta inutilità della perizia, nella misura in cui essa quantifica il grado di invalidità, essendosi il perito erroneamente dipartito da quei criteri medico-teorici che dovevano essere posti alla base del responso.
3.2 Tolta la perizia giudiziaria, l’attrice invoca a sostegno della propria tesi i responsi dei dott. __________ e __________, che a mente sua concluderebbero anch’essi per un grado di invalidità del 50%.
A torto.
Il rapporto medico del dott. __________ (doc. B) è infatti anch’esso stato allestito in funzione della capacità lavorativa concreta dell’attrice, prova ne è il fatto che il compito del medico era proprio quello di stabilire la “capacità lavorativa quale estetista” e “descrivere con indicazioni e controindicazioni le attività adeguate e il grado di esigibilità” (doc. B, punto 1.1, pag. 1) e non invece quello di esprimersi sul grado di invalidità medico-teorica.
Analoga considerazione vale per il parere del dott. __________ (doc. E), che si esprime unicamente nel senso di “un’abilità lavorativa del 50% a titolo permanente”, valutazione che non ha tuttavia nulla a che vedere con quella medico-teorica, potendosi benissimo verificare, a seconda della professione esercitata, alti livelli di menomazione senza diminuzione della capacità lavorativa oppure danni ridotti all’integrità fisica con gravissime conseguenze sulla capacità di guadagno.
Ne consegue che anche dopo l’esame di questi documenti non si può tenere per provata la tesi di un’invalidità medico-teorica del 50%.
3.3 In questa situazione diviene perciò priva di rilevanza la critica dell’attrice alla forza probante dei referti medici versati in atti dalla convenuta.
Si deve infatti ritenere che l’attrice ha fallito l’onere della prova a suo carico, e che se la petizione ha potuto trovare parziale accoglimento, in misura appena superiore a quanto riconosciuto dalla convenuta, ciò è avvenuto proprio grazie a uno di questi referti, che conteneva un margine di approssimazione che il Pretore ha utilizzato in favore della richiedente.
Ne deve pertanto conseguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello 27 febbraio 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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