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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.59
Data decisione, Autorità: 02.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00059
Lugano 2 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.94.958 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 27 novembre 1993 da
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 500’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, che il Pretore con sentenza 12 febbraio 1997 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 6 marzo 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni 28 aprile 1997 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta ha escusso l’attore in base a due sue lettere, entrambe datate 16 giugno 1992 (doc. A e B annessi al doc. 2).
In una di esse (doc. A) l’attore prometteva il rimborso di fr. 300’000.-- entro la fine del 1992 e nell’altra di fr. 200’000.-- entro il 31 gennaio 1993 (doc. B), così che il segretario assessore con sentenza 11 novembre 1993 ha pronunciato il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo a suo tempo intimatogli.
B. Con la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento del proprio debito sostenendo che gli scritti in questione sarebbero in relazione alle trattative per l’acquisto da parte sua del pacchetto azionario di una società.
La __________, ora __________, non avrebbe tuttavia mai accettato l’offerta contrattuale dell’attore, così che le lettere in questione non costituirebbero riconoscimento di debito, non esistendone alcuno a carico dell’attore.
La convenuta si è opposta alla petizione rilevando che lo stesso attore avrebbe ammesso di avere ricevuto delle somme di denaro in vista di un’operazione poi non concretizzatasi.
Stante il suo debito, egli avrebbe firmato i noti riconoscimenti di debito, che non potrebbero perciò più essere messi in discussione.
C. Il Pretore nel giudizio impugnato ha rilevato come la convenuta abbia dimostrato l’avvenuto pagamento di fr. 300’000.-- alla __________ e di fr. 200’000.-- al convenuto, che li avrebbe riversati a detta società.
A fronte di una situazione piuttosto confusa, lo stesso attore con la petizione avrebbe dichiarato di essersi assunto gli impegni della società anonima, e in definitiva nulla di quanto emerso in atti permetterebbe di ritenere inefficaci i riconoscimenti di debito da lui sottoscritti, con il che la petizione dovrebbe essere respinta.
D. Con l’appello in rassegna l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione.
La convenuta avrebbe versato alla __________ fr. 500’000.-- ricevendone in cambio due pacchetti azionari, mentre egli nel 1992 avrebbe proposto alla convenuta di assumersi in proprio il debito della __________ contro consegna delle note azioni.
Tale proposta risulterebbe nella terza pagina dei fax inviati dall’attore il 16 settembre 1992, mentre l’attore per errore avrebbe versato in atti due volte un suo successivo scritto del 18 settembre 1992 in cui sollecitava l’accettazione delle sue condizioni, ovvero la riduzione del prezzo a fr. 450’000.-- e la consegna delle azioni.
Il consenso della convenuta a queste proposte non sarebbe mai giunto, così che non sarebbe sorto alcun debito a carico dell’attore. Non si potrebbe del resto ammettere che la procedente giustifichi il proprio credito con l’inadempienza a contratti non versati in atti.
E. Delle osservazioni 28 aprile 1997 della resistente, che conclude per la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito.
L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, opera citata, pag. 147).
Questa dazione non è di per sé costitutiva di debito per la società beneficiaria, e perciò, a maggior ragione, nemmeno per l’attore.
Il pagamento risulta in effetti essere avvenuto nell’ottica di un futuro aumento di capitale di questa società, al quale però la convenuta non partecipò (petizione, punto 2, pag. 2; teste __________), e non invece per l’acquisto di azioni già emesse, che __________ A non avrebbe del resto potuto stipulare, non potendo la società, all’epoca, possedere le sue stesse azioni (art. 659 vCO).
A tal proposito si deve ammettere che se vi fu consegna di azioni alla convenuta, ciò avvenne da parte dell’attore medesimo, allo scopo presumibile -secondo una comune nozione del senso commerciale delle cose- di garantire in qualche modo detto credito di fr. 500’000.--.
Significativo è comunque il fatto che, non avendo la convenuta partecipato all’aumento di capitale, __________ rimase debitrice nei suoi confronti di fr. 500’000.--, come dimostra il fatto che la stessa società iscrisse l’importo nella propria contabilità come debito nei confronti di correntista (deposizione __________).
La risposta non può che essere affermativa.
Tale soluzione è del resto indicata dallo stesso attore, che nella petizione (punto 2, pag. 2) ha affermato che “l’attrice ritenne nel giugno 1992 di assumersi in proprio gli impegni della SA contro accettazione richiesta al convenuto”.
Alle due lettere 16 giugno 1992 dell’attore non può in effetti essere attribuito altro senso che non quello ammesso dal giudice del rigetto, ovvero quello dell’esistenza di precedenti accordi, richiamati e confermati in entrambi gli scritti, in virtù dei quali l’attore si è impegnato al rimborso all’attrice di complessivi fr. 500’000.--.
Per contro, del fatto che tali lettere, come asserito dall’attore, richiedessero ancora per essere impegnative l’assenso della convenuta, non vi è riscontro alcuno nelle lettere medesime, né una simile soluzione è da presumere in presenza di pregressi accordi che con quelle lettere venivano confermati e non modificati.
Il fatto che la successiva lettera 18 settembre 1992 dell’attore (doc. C) sia rimasta senza risposta è pertanto irrilevante, ritenuto comunque che non vi è prova alcuna, a parte la parola del debitore, del fatto che la “precedente proposta” ivi menzionata fosse in relazione al contenuto delle lettere del 16 giugno 1992, che in effetti non contenevano proposte, ma la conferma di accordi esistenti.
Pure ininfluente è evidentemente anche il riferimento ad un presunto foglio aggiuntivo alle due pagine del 16 giugno 1992, che per errore non sarebbe stato versato in atti (appello, pag. 3), dovendosi ammettere per tale inverosimile caso che l’attore soccombe in conseguenza della sua stessa negligenza processuale.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 marzo 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 3’500.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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