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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.66
Data decisione, Autorità: 27.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00066
Lugano 27 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.96.188 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 18 aprile 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’935.30 oltre accessori a titolo di prezzo della vendita;
Domanda sulla quale la convenuta, preclusa, non si è espressa, e che il Pretore con sentenza 26 febbraio 1997 ha accolto per fr. 8’951.10 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 12 marzo 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 4 aprile 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attrice procede nella presente causa per l’incasso di 5 fatture relative a forniture, avvenute nel 1995 e rimaste incontestate, di vernici di vario tipo;
che la convenuta si è lasciata precludere ai sensi dell’art. 169 CPC e non si è pertanto espressa sulla petizione;
che in corso di causa, e meglio in data 2 settembre 1996, essa ha tuttavia effettuato un pagamento fr. 4’984.20;
che nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la pretesa dell’attrice risulterebbe sufficientemente comprovata dalle fatture e dai bollettini di consegna;
che la convenuta inoltre avrebbe promesso con il fax del 2 settembre 1996 l’integrale pagamento, e perciò si potrebbe ritenere l’assunzione da parte sua anche del debito relativo alle fatture emesse a nome della ditta individuale __________;
che di conseguenza il Pretore ha accolto la petizione per il capitale residuo e gli interessi;
che con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di essere liberata dal debito di fr. 8’951.10 oltre interessi per il motivo che le fatture doc. C, F, H, L sarebbero intestate alla ditta individuale __________ e non alla convenuta, dal che una carenza di legittimazione passiva che il Pretore avrebbe dovuto rilevare d’ufficio;
che il gravame è unicamente fondato nella misura in cui afferma che la questione della legittimazione passiva deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (II CCA 6 aprile 1995 in re C. srl/S. e S. SA, 31 maggio 1995 in re P./W.);
che per il resto, dalla sola formale discrepanza tra il nominativo dell’intestatario della fattura e quello della persona convenuta in causa non si può ancora dedurre la carenza di legittimazione passiva della parte convenuta (II CCA 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996 in re T. SA/G);
che in concreto la questione è senza dubbio superata dal fatto che sia la ditta individuale __________ (con la lettera 21 giugno 1996 annessa al gravame), che la convenuta (con il telefax 2 settembre 1996 annunciante il pagamento parziale), si sono esplicitamente assunte l’intero debito;
che il gravame, di evidente natura dilatoria, può pertanto essere respinto, gravando la convenuta di spese e ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 marzo 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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