AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.69
Data decisione, Autorità:
29.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00069
Lugano
29 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. EF.96.02374 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con
petizione 17 luglio 1996 da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
Comune
di __________
rappr.
dal __________
intesa a
contestare la graduatoria del fallimento della società __________ in
liquidazione, __________, ed in particolare l’elenco oneri relativo alla part.
no. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita;
chiedente,
in accoglimento della petizione, lo stralcio dall’elenco oneri dei crediti al
beneficio dell’ipoteca legale vantati dal Comune di __________ per imposte
comunali relative agli anni 1988-1993 pari a complessivi fr. 46’024.80, nonché
per tassa di canalizzazione e tassa d’uso di fr. 1’405.25;
domande
avversate dal convenuto, che ha tuttavia ridotto a fr. 45’833.40 i suoi crediti
per imposte comunali e per tassa di canalizzazione, e sulle quali il Pretore
con sentenza 3 marzo 1997 si è così pronunciato:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ L’elenco
oneri speciale dell’8 luglio 1996 relativo alla part. __________ RFD di
__________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della
__________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta
insinuati dal Comune di __________ per gli anni 1988, 1989 e 1990 per fr.
14’646.50, nonché per la tassa di canalizzazione / tassa d’uso di fr. 1’405.25
sono registrati pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nel medesimo, mentre quelli per
gli anni 1991-1992-1993 vengono stralciati.
- La
tassa di giustizia in fr. 1’000.- da anticipare dall’attrice resta a suo carico
per 2/5, mentre i restanti 3/5 sono a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
Appellante
la parte convenuta, che con atto di appello 13 marzo 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che il credito di fr. 45’833.40 relativo alle
imposte comunali 1988-1993 e alla tassa di canalizzazione e tassa d’uso venga
mantenuto nell’elenco oneri o in subordine che lo sia almeno quello relativo
alle imposte 1988-1990 oltre a quello per alla tassa di canalizzazione e tassa
d’uso, mentre quello per imposte 1991-1992 poteva esservi annotato pro memoria
ai sensi dell’art. 63 RUF; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 9 aprile 1997 ha postulato la reiezione del gravame
con protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito
del fallimento della __________ in liquidazione, __________, decretato il 28
luglio 1992, la __________ n in Nachlassliquidation ha notificato all’UEF di
Lugano un credito di complessivi fr. 759’888.90 oltre interessi correnti
garantito tra l’altro da due cartelle ipotecarie di V e VI grado gravanti per
nominali fr. 700’000.- la particella N. __________ RFD di __________ di
proprietà della fallita (doc. D). A sua volta, il Comune di __________ nella
medesima procedura ha insinuato, tra l’altro, tutta una serie di crediti per
imposte comunali e per tassa di canalizzazione e tassa d’uso, a suo dire al
beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CCS, 183 LAC e 229 vLT, per
complessivi fr. 47’430.05 (doc. 8).
Tutti
questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Lugano
nell’elenco oneri annesso alla graduatoria dell’8 luglio 1996 (doc. E-F).
B. Ritenendo
ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti insinuati dal Comune
di __________, il 17 luglio 1996 la __________ in Nachlassliquidation ha
avviato nei confronti di quest’ultimo un’azione di contestazione dell’elenco
oneri ex art. 250 LEF, con l’obiettivo di far depennare i relativi crediti di
fr. 47’430.05.
In
particolare, con la petizione l’attrice ha contestato che i crediti d’imposta
insinuati dal convenuto potessero essere posti al beneficio dell’ipoteca
legale: il Comune non aveva infatti prodotto le decisioni definitive di
tassazione, che erano la premessa per la validità dell’ipoteca legale, né
tantomeno i conteggi dell’ipoteca legale allestiti in forza dell’art. 229 vLT;
non era oltretutto provato che i crediti vantati dall’ente pubblico, definiti
genericamente “imposte comunali”, avessero una relazione particolare con il fondo
.
C. Con
risposta 14 agosto 1996, il Comune di __________, dopo aver preliminarmente
ridotto a fr. 45’833.40 i suoi crediti per imposte comunali (imposta
immobiliare e imposta per utile immobiliare) e per tassa di canalizzazione, ha
affermato che, a suo parere, le premesse per la costituzione dell’ipoteca
legale erano senz’altro date.
D. Con
sentenza 3 marzo 1997 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
stralciato dall’elenco oneri i crediti relativi all’imposta comunale 1991-1993 ed
ha per contro annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF quelli relativi
alle imposte 1988-1990 di complessivi fr. 14’606.50 nonché quello per la tassa
di canalizzazione e tassa d’uso di fr. 1’405.25.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto ammesso che l’iscrizione nell’elenco
oneri di un’ipoteca legale a favore dell’ente pubblico presupponeva l’esistenza
di una tassazione definitiva nonché dei relativi conteggi per la
quantificazione dell’importo al beneficio dell’ipoteca legale: in effetti soltanto
decisioni amministrative cresciute in giudicato potevano essere collocate in
graduatoria; per contro in presenza di tassazioni non ancora cresciute in
giudicato la pretesa non poteva essere iscritta nell’elenco oneri ma poteva
unicamente esservi annotata pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF, mentre in
assenza di una decisione definitiva, non ancora emessa o comunque provvisoria,
era ipotizzabile sia una sospensione della graduatoria ex art. 59 cpv. 2 RUF
sia un’annotazione pro memoria ex art. 63 RUF, quest’ultima eventualità
entrando in linea di conto se l’autorità fiscale successivamente avesse almeno
intimato una decisione d’imposizione suscettibile di reclamo.
Pacifico
nel caso concreto il principio che l’imposta immobiliare comunale potesse godere
del beneficio dell’ipoteca legale -siccome in connessione particolare con
l’immobile- l’assenza della prova della crescita in giudicato delle tassazioni
e dei conteggi per la quantificazione non permetteva tuttavia di iscrivere
nell’elenco oneri i crediti relativi alle imposte comunali 1988-1990 nonché per
la tassa di canalizzazione e tassa d’uso, gli stessi potendo unicamente esservi
annotati pro memoria ex art. 63 RUF; per quanto riguardava le imposte per gli
anni 1991-1993, mancando agli atti qualsivoglia documentazione che permettesse
di ritenere avviata la procedura fiscale, si imponeva il loro stralcio
dall’elenco oneri.
E. Con
atto di appello 13 marzo 1997 il convenuto, dopo aver postulato la congiunzione
della presente procedura con quella che oppone l’attrice allo Stato del Cantone
Ticino per pretese analoghe (inc. no. EF.96.02372) e l’assunzione delle prove
offerte ma non assunte dal giudice di prime cure, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che il credito di fr. 45’833.40 relativo alle
imposte comunali 1988-1993 e alla tassa di canalizzazione e tassa d’uso venga
mantenuto nell’elenco oneri o in subordine che lo sia almeno quello relativo
alle imposte 1988-1990 oltre a quello per la tassa di canalizzazione e tassa
d’uso, mentre quello per imposte 1991-1992 poteva esservi annotato pro memoria
ai sensi dell’art. 63 RUF; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
Con
riferimento alle imposte 1991-1993, l’appellante ritiene innanzitutto che il
giudice di prime cure non abbia sufficientemente tenuto conto del fatto che
l’ipoteca legale nasceva ope legis al momento dell’esigibilità della pretesa
fiscale, indipendentemente dalla presenza di una tassazione definitiva o del
conteggio che attestasse l’ammontare dell’ipoteca legale stessa; in ogni caso,
la giurisprudenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello
-influenzata da una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 120 III
32), che non aveva escluso che nell’ambito di un procedimento di contestazione
della graduatoria il giudice del fallimento potesse essere investito dell’esame
circa l’esistenza e l’ammontare di un credito fiscale- in casi analoghi (in
mancanza cioè dell’allestimento della tassazione o di una decisione di
conteggio per la quantificazione) sembrava essersi orientata a permettere al
giudice del fallimento di fungere concretamente da giudice fiscale. Per quanto
riguardava invece le imposte 1988-1990, annotate dal Pretore pro memoria, le
stesse dovevano essere senz’altro iscritte nell’elenco oneri: l’ente pubblico
aveva infatti dichiarato nei suoi allegati di causa che i relativi conteggi
erano cresciuti in giudicato, per cui non era più necessaria l’apposizione del
timbro di crescita in giudicato, che comunque spettava ancora al Comune stesso
apporre.
F. Delle
osservazioni 9 aprile 1997 dell’attrice con cui si postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerando
in diritto
-
Va innanzitutto
precisato che con ordinanza 11 aprile 1997 del presidente di questa
Camera -alla quale espressamente si rinvia- sono state evase le due
richieste dell’appellante, quella di congiungere la presente procedura con
quella che oppone l’attrice allo Stato del Cantone Ticino per pretese analoghe
(inc. no. EF.96.02372) e quella di assumere alcune prove offerte in prima sede,
non assunte dal giudice di prime cure: la questione non necessita quindi di
ulteriori disquisizioni.
-
L'art. 836 CCS
stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i
rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio
generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità
l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e
del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,
trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta
abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237
con rif.).
In Ticino giusta l'art.
229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è
riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS
(cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la
relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per
raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di
tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1
e 2 LT).
- Ci si potrebbe
innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di
contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a
decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura
pubblicistica, come quelle che ci occupano.
3.1 A questo proposito va
rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino,
ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in
materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la
giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente
confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva
essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l’esistenza e la misura
di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito
dell’ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un
rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori.
L’alta Corte ha quindi concluso che l’azione di contestazione della graduatoria
doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente
a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento.
Questo nuovo indirizzo
giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (IICCA 5
maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 22
maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re
L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in
liq./Comune di A.), trova consenziente anche parte della dottrina (Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, §
49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p.
138; critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT
1995/I, p. 556 segg.).
3.2 La competenza formale
del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale
nell’ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal
Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza
materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere
considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice
civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale
esame.
Questa Camera ha già avuto
modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del
fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune
di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re
G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di
contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente vincolato
da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute in
giudicato; di altro parere: Lorandi, in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49
p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo
eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario,
da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata,
pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz’altro importare al
debitore d’imposta (in casu: la fallita), dall’altro però non risultava in
alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell’ambito
dell’azione di contestazione dell’elenco oneri, tanto è vero che questi nella
procedura civile di cui all’art. 250 LEF (basata, diversamente da quella
fiscale, sul principio attitatorio) poteva comunque ancora contestare
l’esistenza, l’ammontare ed il rango del credito insinuato dall’ente pubblico,
ritenuto che spettava a quest’ultimo -in base ai principi che regolano l’onere
della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G.
e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4
novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad
art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und
Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per
iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date.
Vero è che in alcune
recenti sentenze, era stata indicata l’applicazione dell’art. 63 RUF da parte
del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente,
o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato (IICCA
5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T.,
4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.): come noto, in virtù di questa
norma i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti all'autorità
giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono dapprima registrati
nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di speciale
decisione da parte dell'amministrazione, precisando ai capoversi seguenti che,
se il processo viene continuato, il credito sarà, a seconda dell'esito di
quella procedura, cancellato o collocato definitivamente nella graduatoria
(cfr. anche Fritsche/Walder, op. cit., ibidem). Tale indirizzo deve
tuttavia essere abbandonato: in primo luogo per il fatto che la competenza ad
annotare un credito pro memoria ex art. 63 RUF spetterebbe unicamente
all’amministrazione del fallimento o, a seguito di un reclamo giusta l’art. 17
LEF, alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello quale
autorità di vigilanza (cfr. Lorandi/Camponovo, Die Kollokation
öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit
Vermögensabtretung, in AJP 1993 p. 1476; Pedroli, op. cit., p.
554) -ciò che comporterebbe l’inammissibilità di un’eventuale annotazione
ordinata dal Pretore o da questa Camera civile d’appello (IICCA 29
novembre 1993 in re G. e lc./Banca X; DTF 86 III 23); in secondo luogo
vista la sostanziale irrilevanza della procedura fiscale per il terzo
creditore, perché non vi è alcun valido motivo per derogare alla regola
generale e con ciò escludere in tali circostanze la competenza materiale del
giudice civile.
-
Ciò premesso, nella
fattispecie si tratta di esaminare se possano essere iscritte nell’elenco oneri
da un lato le imposte immobiliari 1988-1993 (cons. 5), dall’altro le imposte
sull’utile relative agli anni 1988-1993 (cons. 6) e infine la tassa di
canalizzazione e tassa d’uso relativa al 1992 (cons. 7).
-
imposte
immobiliari 1988-1993
Concretamente,
mentre la registrazione nell’elenco oneri della graduatoria dell’imposta
immobiliare 1993 non può essere ammessa, tale imposta non essendo dovuta dalla
fallita, ma rientrando invece tra i debiti della massa -l’imposta immobiliare
1993 è infatti a carico di colui che è proprietario dell’immobile il 1.1.1993
(art. 262 cpv. 1 vLT; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Porza 1977, p. 194)- nulla osta all’iscrizione delle imposte
immobiliari 1988 - 1992: il credito fiscale è infatti scaduto (art. 217 cpv. 4
lett. d e art. 262 vLT) ed esigibile (cfr. doc. 9), mentre non è più contestato
a questo stadio della lite che l’imposta immobiliare possa regolarmente
godere del beneficio dell’ipoteca legale.
Quanto
all’ammontare del credito fiscale dovuto -per altro nemmeno contestato-,
quest’ultimo dipende dal valore di stima del fondo, atteso che per l’imposta
comunale si farà capo all’aliquota dello 0.1 % (art. 264 vLT): nel caso
concreto, tenuto conto che il valore di stima dell’immobile della fallita è di
fr. 2’239’160.- (cfr. doc. C, F e doc. 2 inc. EF.96.02372 richiamato; anche se
l’ente pubblico ha insinuato le sue richieste sulla base di un valore di stima
di fr. 2’230’160.-) l’imposta immobiliare annualmente dovuta può senz’altro
essere confermata in fr. 2’230.15, come postulato dall’appellante.
- imposte
sull’utile 1988-1993
Pacifico che l’imposta
sull’utile di una società immobiliare e meglio l’imposta su quella parte di
utile che deriva direttamente dalla gestione di un immobile possa godere del
beneficio dell’ipoteca legale (IICCA 29 agosto 1995 in re G.K./S.C.T.,
27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T.), è innanzitutto chiaro che le imposte
sull’utile 1991-1993 non possono essere ammesse e ciò già per il semplice fatto
che il convenuto ed appellante non ha saputo portare alcun elemento atto a
determinare se ed eventualmente in quale misura tali imposte fossero dovute
(tanto è vero che, per quegli anni, non è stata prodotta né la dichiarazione
d’imposta della fallita, né la relativa tassazione, ordinaria o d’ufficio), non
potendo evidentemente neppure essere sufficiente a tale scopo la sola
circostanza che nell’anno 1990 la società abbia conseguito un utile (è infatti
addirittura notorio che l’utile di una società varia di anno in anno, e ciò per
via delle incognite che si presentano in ogni esercizio annuale).
Per gli anni 1988-1990 la
situazione è per contro diversa, se non altro per il fatto che le dichiarazioni
d’imposta e le notifiche di tassazione sono state allestite, versate agli atti
(doc. 10-12) o comunque richiamate (doc. 4-6 inc. EF.96.02372 richiamato):
dalla documentazione allegata -ed in particolare dai bilanci 1988-1990 della
fallita- si è così potuto appurare che la società in questione aveva conseguito
un utile di fr. 449.- nell’esercizio 1988, di fr. 4’918.- nel 1989 e di fr.
43’763.- nel 1990; per il pagamento delle imposte erano stati accantonati fr.
1’538.- nel 1988, fr. 6’475.- nel 1989 e fr. 6’585.- nel 1990; quanto alle
riprese operate dal fisco per “interessi sul capitale proprio dissimulato”, le
stesse sono state calcolate conformemente al diritto tributario (la relativa
aggiunta corrisponde infatti alla differenza tra tutti gli interessi passivi
esposti dalla società nel conto perdite e profitti e quelli massimi ammessi, a
loro volta calcolati retribuendo il capitale proprio dissimulato -la parte di
capitale eccedente quello imponibile, che per una società immobiliare non può
essere inferiore ad 1/5 degli attivi determinanti (attivi del bilancio dedotte
le perdite riportate)- in base a tassi d’interesse stabiliti annualmente
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni con i prontuari 28 dicembre
1987, 1° febbraio 1990, 10 luglio 1990 e 10 luglio 1993; cfr. art. 71 e 79 vLT;
RDAT II/1994 sentenza 8t p. 359 e segg.), di modo che vanno senz’altro
confermate quale ulteriore elemento dell’utile le somme di fr. 10’998.- nel
1988, di fr. 26’258.- nel 1989 e di fr. 24’157.- nel 1990; non è stato per
contro provato il motivo per una ripresa di altri fr. 5’680.- per “adeguamento
interessi attivi” operata nel 1989, di modo che quest’ultima posizione
dell’utile non può essere considerata.
Essendo stato provato un
utile imponibile nel 1988 di fr. 12’985.- (fr. 449.- + fr. 1’538.- + 10’998.-),
nel 1989 di fr. 37’651.- (fr. 4’918.- + fr. 6’475.- + fr. 26’258.-) e nel 1990
di fr. 74’505.- (fr. 43’763.- + fr. 6’585.- + fr. 24’157.-) ed un
moltiplicatore d’imposta dell’80% nel 1988 e 1989 rispettivamente dell’85%
l’anno successivo, la relativa imposta sull’utile ammonta nel 1988 a fr. 516.-,
nel 1989 a fr. 3’186.85 e nel 1990 a fr. 7’599.- (art. 72 vLT); tenuto conto
che nel 1989 e nel 1990 una minima parte dell’utile (fr. 474.05 su fr.
163’833.05 rispettivamente fr. 8’235.25 su fr. 189’180.25) non è stato
conseguito tramite gli affitti, ma tramite una posizione “interessi attivi”,
che come tale non concerne direttamente l’immobile, le somme al beneficio
dell’ipoteca legale vanno ridotte per quegli anni rispettivamente a fr.
3’177.60 e a fr. 7’268.20.
- tassa di
canalizzazione e tassa d’uso 1992
Dal doc. 14 si evince che
la tassa di canalizzazione e tassa d’uso relativa al 1992 di fr. 1’405.25 in
realtà altro non era che una tassa dovuta in base al valore di stima ed al
consumo di acqua: non trattandosi perciò di un contributo per la costruzione di
impianti di depurazione delle acque (il quale, se iscritto tempestivamente a
RF, avrebbe potuto essere posto al beneficio dell’ipoteca legale ai sensi
dell’art. 107 cpv. 3 LALIA, cfr. CEFVIG 3 marzo 1994 in re G.M. SA/S. in
liq.), bensì di una semplice pretesa ex art. 110 cpv. 1 LALIA -non
privilegiata-, la stessa deve senz’altro essere depennata dall’elenco oneri
della graduatoria (sentenza CEFVIG citata).
Essendo l’annotazione pro
memoria di tale credito, effettuata dal Pretore, inammissibile (cons. 3.2),
questa Camera provvede, d’ufficio, a stralciarlo dall’elenco oneri.
-
Poiché
l’appellata non ha contestato le modalità di conteggio degli interessi dovuti
sull’imposta, nel presente giudizio gli stessi verranno riconosciuti secondo la
medesima proporzione con cui sono stati insinuati a suo tempo (IICCA 22
maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re
L.K./Comune di A.). Le imposte a favore del Comune, al beneficio dell’ipoteca
legale, saranno quindi per l’anno 1988 di fr. 3’119.55 (imposta immobiliare fr.
2’230.15 + imposta sull’utile fr. 516.- + interessi fr. 373.40), per l’anno
1989 di fr. 3’113.25 (imposta immobiliare fr. 2’230.15 + imposta sull’utile fr.
3’177.60 ./. acconto fr. 2’325.- + interessi fr. 30.50), per l’anno 1990 di fr.
7’241.45 (imposta immobiliare fr. 2’230.15 + imposta sull’utile fr. 7’268.20
./. acconto fr. 2’325.- + interessi fr. 68.10), per l’anno 1991 di fr. 2’279.30
(imposta immobiliare fr. 2’230.15 + interessi fr. 49.15) e per l’anno 1992 di
fr. 2’247.75 (imposta immobiliare fr. 2’230.15 + interessi fr. 17.60).
-
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che i crediti d'imposta comunale 1988-1992
di complessivi fr. 18’001.30 vengono mantenuti nell’elenco oneri della
graduatoria, mentre l’imposta 1993 e la tassa di canalizzazione e tassa d’uso
relativa al 1992 vengono stralciate.
-
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado
seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il giudizio
su spese e ripetibili del Pretore può in ogni caso essere confermato.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 13 marzo
1997 del Comune di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
3 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, invariati gli
altri dispositivi, è così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ L’elenco
oneri speciale dell’8 luglio 1996 relativo alla part. __________ RFD di
__________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della
__________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta
insinuati dal Comune di __________ per gli anni 1988-1992 vengono iscritti per
complessivi fr. 18’001.30 nel medesimo, mentre il credito d’imposta 1993 e
quello per tassa di canalizzazione e tassa d’uso 1992 vengono stralciati.
II. Le spese della
procedura d'appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi
dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 3/5 e per 2/5 sono poste
a carico della parte appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr. 250.- a
titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster