AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.85
Data decisione, Autorità:
26.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00085
Lugano
26 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. IU.96.00104 (già 2326/95) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord-
promossa con istanza 10 febbraio 1995 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
8’624.20 oltre interessi in conseguenza di un licenziamento in tronco;
domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che
il Pretore con sentenza 27 febbraio 1997 ha parzialmente accolto, condannando
la convenuta al pagamento di fr. 6’496.20 oltre interessi ed alla rifusione di
fr. 340.- a titolo di ripetibili;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 17 marzo 1997, cui è stato concesso
l’effetto sospensivo, con cui chiede in via principale la riforma del querelato
giudizio nel senso che l’istanza sia integralmente respinta con accollo alla
controparte di un’indennità per ripetibili di fr. 1’300.-, in via subordinata
l’annullamento della sentenza pretorile ed il suo rinvio al giudice di prime
cure per un nuovo giudizio, ed in via ancor più subordinata l’accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 3’202.40; il tutto, protestando spese e
ripetibili di seconda istanza;
mentre
la parte istante con osservazioni 3 aprile 1997 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto
A. __________ (in
seguito detta: __________) è una ditta individuale attiva nel settore della
produzione di accessori per auto. Nella primavera del 1994 la ditta occupava
nel suo stabilimento di __________ circa 160 dipendenti, in massima parte donne
frontaliere, tra cui anche __________
B. Per far fronte alla
crisi economica ed all’aumento della concorrenza internazionale, nel corso del
mese di luglio 1994 la ditta decise l’attuazione di un piano di
ristrutturazione, decisione per altro preannunciata alle maestranze ed alle
autorità cantonali: lo stesso prevedeva da un lato il trasferimento di parte
della produzione all’estero e dall’altra il licenziamento di un centinaio di
operaie a __________ (doc. 3 e 4). Il 7 luglio vennero significate le prime
__________ disdette.
Con lettera 28 luglio
__________ (in seguito detta: T) si rivolse alla ditta chiedendole di
modificare le motivazioni addotte per il licenziamento di un’operaia, nel senso
che esso non era dovuto al suo assenteismo, bensì alla ristrutturazione
aziendale. L’ rispose il 2 agosto, confermando la veridicità dei
motivi addotti, stigmatizzando l’ipocrisia del sindacato per aver chiesto di
modificare tale motivazione e il tentativo messo in atto da un dirigente di
quest’ultimo di ottenere informazioni confidenziali inerenti i futuri
licenziamenti e concludendo nel senso che d’ora in avanti l’__________ non
sarebbe più stata considerata come un partner affidabile. Il 5 agosto il sincadato
replicava a tale scritto con toni aspri, preannunciando per l’autunno un suo
incisivo intervento a salvaguardia dei diritti dei lavoratori impiegati
nell’azienda (doc. 2).
Il 26 settembre la
direzione dell’__________ sottoponeva ai dipendenti una proposta volta ad
evitare il secondo pacchetto di 40 licenziamenti: in sostanza si trattava di
lavorare a metà tempo (una settimana sì e una no) per un periodo di tre mesi,
con la possibilità di recuperare nel 1995 le ore perse (doc. M). La proposta
venne accettata dalle maestranze.
C. Su richiesta di
alcuni dipendenti, l’__________ provvide a convocare le maestranze per il 28
settembre ad un’assemblea generale del personale, nel corso della quale venne
deciso che il sindacato avrebbe preso contatto con la direzione dell’azienda in
vista della stipulazione di un contratto collettivo (doc. N). Così incaricato,
con scritto 6 ottobre -inviato per conoscenza ai dipendenti (doc. PP)- il
sindacato trasmetteva alla ditta una bozza di convenzione collettiva (doc. P)
con l’invito a volerla esaminare ed a formulare eventuali proposte; nel
contempo chiedeva di essere convocato per un primo incontro da tenersi entro il
21 ottobre, ritenuto che la scadenza infruttuosa del termine lo avrebbe
costretto a denunciare pubblicamente il fatto e a mettere in essere ogni e
qualsiasi azione ritenuta opportuna per la salvaguardia e la tutela dei diritti
dei dipendenti (doc. O).
__________ non diede alcun
seguito allo scritto.
D. Convocati ad una
nuova assemblea indetta per il 2 novembre (doc. Q), i dipendenti decisero
all’unanimità di iniziare un’astesione dal lavoro a tempo indeterminato a
decorrere dall’indomani, giovedì 3 novembre, e fino alla sottoscrizione del
contratto collettivo (doc. VV). Alle 7.00 del 3 novembre il sindacato comunicò
alla direzione dell’azienda che i dipendenti avevano deciso di iniziare uno
sciopero ad oltranza a decorrere da quel momento e che la ripresa del lavoro
era condizionata cumulativamente alla ratifica della convenzione collettiva a
piena soddisfazione della maestranza ed alla revoca dei licenziamenti abusivi
notificati i giorni precedenti ad alcune dipendenti particolarmente attive nel
sindacato (doc. R).
Poche ore dopo l’inizio
dello sciopero, e meglio alle ore 11.49 del 3 novembre, l’__________ licenziò
in tronco 6 dipendenti, rimproverando loro l’assenza dal posto di lavoro e la particepazione
ad uno sciopero illegale e annuciando nel contempo una trattenuta pari ad un
quarto del salario mensile; il giorno seguente, perdurando lo sciopero, la
ditta significò altri 26 licenziamenti in tronco, tra cui nel pomeriggio quello
della qui istante (doc. B), per il medesimo motivo e con la medesima
trattenuta; il 7 novembre anche le rimanenti scioperanti vennero licenziate in
tronco: tutti i licenziamenti sono stati puntualmente contestati dalle
dipendenti per il tramite del sindacato (doc. C).
Lo sciopero venne
formalmente chiuso venerdì 11 novembre.
E. Falliti i tentativi
di componimento bonale della vertenza, con istanza 10 febbraio 1995 ,
ritenendo ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti per la
sua partecipazione ad uno sciopero -a suo dire- del tutto legittimo, ha chiesto
la condanna dell’ al pagamento di fr. 8’624.20 oltre interessi,
ovvero del salario per il periodo ordinario di disdetta -compresa la trattenuta
di un quarto del salario operata dal datore di lavoro- oltre che un’indennità
per licenziamento in tronco ingiustificato rispettivamente per licenziamento
abusivo (doc. E).
Nel corso dell’udienza di
discussione del 24 marzo 1995 la convenuta si è opposta all’istanza, ritenendo
del tutto giustificato il licenziamento in tronco: era in effetti evidente -a
suo parere- che lo sciopero messo in atto fosse illegittimo, lo stesso non
adempiendo le condizioni poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
F. Con sentenza 27
febbraio 1997 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato
la convenuta al pagamento di fr. 6’496.20 oltre interessi ed alla rifusione di
fr. 340.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure
ha preliminarmente accertato che nel caso di specie lo sciopero non era
legittimo, siccome non ossequiava il principio della proporzionalità,
rispettivamente in quanto il provvedimento non costituiva l’unico ed ultimo
mezzo per ottenere la stipulazione di un contratto collettivo. Il fatto che lo
sciopero fosse illecito non comportava tuttavia ancora l’accoglimento della
tesi della convenuta: la partecipazione allo stesso da parte del lavoratore
poteva infatti costituire un motivo giustificante un licenziamento in tronco
unicamente nella misura in cui in precedenza fosse stato fissato un termine
imperativo entro il quale interrompere lo sciopero, rispettivamente riprendere
il lavoro e ciò con la comminatoria del licenziamento immediato, oppure se
l’interruzione si fosse protratta a tal punto da giustificare una tale misura senza
preavviso. Ora, nel caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze, in
particolare della durata limitata della sospensione dell’attività, di neppure
mezza giornata, e del fatto che alla scioperante mai venne intimato di
riprendere il lavoro con la comminatoria del licenziamento in tronco in caso
d’inesecuzione, appariva giustificato concludere che un simile comportamento
non poteva essere ritenuto contrario alla buona fede e non era tale da
distruggere la fiducia reciproca che il rapporto di lavoro implicava e neppure
era tale da rendere intollerabile per il datore di lavoro la prosecuzione del
contratto fino al termine del periodo di disdetta, ciò che rendeva
ingiustificato il suo licenziamento in tronco: di qui la condanna della
convenuta a rifonderle fr. 4’011.35 a titolo di pretese salariali residue e fr.
2’013.90 a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato;
poiché neppure ricorrevano gli estremi per un abbandono ingiustificato del
posto di lavoro da parte della dipendente, non essendo in effetti ravvisabile
una sua intenzione di autolicenziarsi, la convenuta è stata pure condannata a
rifondere alla controparte la trattenuta pari ad un quarto del salario mensile
(fr. 470.95), operata a suo tempo (doc. D).
G. Con appello 17 marzo
1997 la convenuta ha chiesto in via principale la riforma del querelato
giudizio nel senso che l’istanza fosse integralmente respinta con accollo alla
controparte di un’indennità per ripetibili di fr. 1’300.-, in via subordinata
l’annullamento della sentenza pretorile ed il suo rinvio al giudice di prime
cure per un nuovo giudizio, ed in via ancor più subordinata l’accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 3’202.40; il tutto, protestando spese e
ripetibili di seconda istanza.
Nel merito, l’appellante
ritiene che la partecipazione dell’istante ad uno sciopero illegittimo
costituisse di per sé già un motivo grave giustificante il suo licenziamento in
tronco, il che escludeva che le pretese salariali e l’indennità per
licenziamento ingiustificato fossero dovute; in ogni caso, un licenziamento
immediato si giustificava pure tenendo conto di tutte le circostanze del caso,
non potendosi ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro che avesse a
proseguire con il rapporto di lavoro fino al normale termine di disdetta: di
fatto, il giudizio del Pretore, che si era limitato a considerare la
(relativamente corta) durata dell’astensione dal lavoro, tralasciando però di
esaminare le altre circostanze precedenti la comunicazione del licenziamento,
era troppo limitativo e con ciò arbitrario; non era comunque vero che la
dipendente non fosse stata avvisata delle conseguenze in caso di inizio o
prosecuzione dello sciopero, né era vero che essa venne licenziata già la
mattina del 3 novembre. L’appellante chiede inoltre che venga accertata la
legittimità della trattenuta di un quarto del salario da lei operata al momento
del licenziamento, rilevando come la dichiarazione di uno sciopero illecito ad
oltranza dovesse essere interpretata come un abbandono del posto di lavoro ai
sensi dell’art. 337d CO; in considerazione della complessità della fattispecie
appariva infine giustificato modificare il giudizio sulle ripetibili di primo
grado, applicando un’aliquota percentuale superiore a quella del 5%, tendente
al massimo previsto dall’art. 9 TOA.
La richiesta di
annullamento della sentenza e di rinvio degli atti al giudice di primo cure,
formulata in via subordinata, era per contro giustificata in quanto la
motivazione con cui il Pretore aveva ammesso l’illegittimità del licenziamento
in tronco era troppo vaga, limitativa e comunque non tale da soddisfare le
esigenze di motivazione della sentenza previste dalla legge; l’annullamento
s’imponeva d’altro canto nella misura in cui il giudizio era stato reso senza
che il giudice si fosse premurato, nonostante la massima ufficiale imposta
dall’art. 343 CO, di accertare o verificare d’ufficio la fondatezza di altri
fatti rilevanti per il giudizio.
In via ancor più
subordinata, l’appellante chiede che le pretese salariali a favore dell’istante
vengano ridotte nella misura inizialmente chiesta dalla stessa controparte e
non, come invece fatto dal Pretore, sulla base di dati medi, atteso inoltre che
non può essere riconosciuta l’indennità per licenziamento in tronco
ingiustificato, non essendo state né evidenziate né provate le “gravose
ripercussioni economiche” e le “peculiarità del caso”, che a giudizio del primo
giudice l’avrebbero giustificata.
Con decreto 21 marzo 1997
il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo
richiesto.
H. Con osservazioni 3
aprile 1997 la parte istante ha postulato la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili.
A suo dire, era
innanzitutto chiaro che lo sciopero fosse lecito ed in particolare ossequiasse
il principio della proporzionalità rispettivamente costituisse l’ultima ratio,
il che già escludeva la legittimità del licenziamento in tronco: in effetti il
datore di lavoro aveva sempre espressamente ed esplicitamente dichiarato prima,
durante e dopo lo sciopero cha mai avrebbe sottoscritto un contratto collettivo
di lavoro, per cui ai dipendenti null’altro rimaneva che adottare quel mezzo di
lotta.
Abbondanzialmente, se
anche lo sciopero fosse stato illecito, nel caso concreto tale circostanza non
costituiva ancora un valido motivo per significare una disdetta immediata, non
avendo la controparte provato che la prosecuzione del rapporto di lavoro fino
al prossimo termine di disdetta le fosse oggettivamente impossibile: il fatto
che in seguito il datore di lavoro abbia riassunto alle sue dipendenze 7
lavoratrici licenziate in tronco stava anzi a dimostrare il contrario, ossia
che il rapporto di fiducia tra le parti non si era mai interrotto.
Considerando
in diritto
- La dottrina e la
giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le conseguenze di un
licenziamento in tronco notificato ad un lavoratore per la sua partecipazione
ad uno sciopero sono molto diverse a dipendenza della circostanza se
l’agitazione posta in atto fosse stata legittima o meno (cfr. Aubert-Piguet, L’exercice
du droit de grève, in AJP 1996 p. 1499 e seg.; Staehelin, Commentario zurighese,
N. 18 ad art. 337 CO; Vischer, SPR VII/1, III, p. 136; Fragen aus dem Kollektivarbeitsrecht,
in AJP 1995 p. 553; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed., Berna
1997, p. 230 e segg.; DTF 111 II 245 e segg.; in JAR 1989 p. 295 è stato per
contro esaminato il caso in cui l’agitazione era parzialmente legittima).
Ciò premesso, in via
preliminare, si tratterà di analizzare la liceità dello sciopero iniziato il 3
novembre 1994.
- Per costante
dottrina e giurisprudenza (DTF 111 II 257 e seg. con rif.; RDAT 1987 N. 11 consid.
6; JAR 1989 p. 292; SJZ 1984 p. 82 e 83; Rehbinder, op. cit., p. 221 e segg.; Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 8 ad art. 357a CO; Staehelin, op. cit.,
ibidem; Vischer, SPR VII/1, III, p. 261; Schweizerischer Gewerbeverband, Der Einzelarbeitsvertrag
im Obligationenrecht, Muri-Berna 1991, N. 29 ad art. 337 CO; Aubert-Piguet, op.
cit., p. 1498 e seg.), uno sciopero é ritenuto lecito e con ciò giustificato
unicamente nel caso in cui sono cumulativamente adempiuti i quattro seguenti
requisiti:
a) deve
essere stato promosso da un’organizzazione legittimata a condurre negoziati con
la parte avversaria,
b) deve
essere atto a conseguire risultati che rientrano nel disciplinamento dei
rapporti di lavoro (contratto collettivo),
c) non
deve essere lesivo di un obbligo di pace del lavoro assunto contrattualmente o
previsto dalla legge,
d) deve infine
essere rispettoso del principio dell’adeguatezza.
A questo stadio della lite
è pacifico che nel caso di specie non sia stato violato alcun obbligo di pace
del lavoro (lett. c). Le parti sono per contro di parere opposto per quanto
riguarda l’esistenza delle altre tre condizioni: così, se da una parte
l’appellata ritiene lo sciopero rispettoso del principio dell’adeguatezza e
della proporzionalità (lett. d), dall’altra l’appellante contesta sia che
all’__________, da lei definito un interlocutore scorretto e querulante,
potesse essere attribuita la qualifica di organizzazione legittimata a condurre
negoziati con la parte pardronale (lett. a), sia che gli obiettivi
concretamente perseguiti con l’agitazione, cioè la conclusione di un generico
contratto collettivo e la revoca di alcuni licenziamenti, potessero costituire
risultati suscettibili di essere regolamentati a mezzo di un CCL (lett. b).
Nel caso concreto, atteso
-come vedremo- che lo sciopero risulta manifestamente lesivo del principo della
proporzionalità e dell’adeguatezza, non costituendo in concreto l’ultima ratio
per uscire da una situazione di “impasse” (DTF 111 II 253 e 258; RDAT 1987 N.
11 consid. 6a; Vischer, Fragen aus dem Kollektivarbeitsrecht, in AJP 1995 p.
553; Aubert-Piguet, op. cit., p. 1499; Staehelin, op. cit., ibidem), una
specifica disamina delle censure sollevate dalla parte appellante non risulta
necessaria, di modo che la questione circa l’esistenza delle due condizioni
poste alle lett. a e b può tranquillamente rimanere irrisolta.
2.1 L’istruttoria ha
chiaramente provato che, prima di decretare lo sciopero, soltanto in due
occasioni il sindacato prese contatto con la direzione della ditta, e meglio
con la lettera 5 agosto 1994 (con cui a seguito di un caso individuale esso si
diceva intenzionato ad intraprendere in autunno quanto possibile a tutela dei
diritti dei dipendenti, doc. 2) e con lo scritto 6 ottobre 1994 (mediante il
quale trasmise alla convenuta una bozza di contratto collettivo, chiedendo nel
contempo di essere convocato per un primo incontro da tenersi entro il 21
ottobre, con l’avvertimento che la scadenza infruttuosa di quel termine lo
avrebbe costretto a denunciare pubblicamente il fatto e a mettere in atto ogni
e qualsiasi azione ritenuta opportuna per la salvaguadia dei diritti dei
dipendenti, doc. O).
È addirittura lampante
che, agendo in tal modo, senza cioè aver intrapreso altro (se non un breve
intervento sulla stampa ticinese, cfr. doc. 28), il sindacato non abbia posto
in atto tutto quanto fosse ragionevolmente possibile per instaurare una
trattativa con la controparte: innanzitutto, nonostante la ditta non avesse
risposto allo scritto di cui al doc. O, il sindacato non si premurò
-contrariamente alla prassi vigente nell’organizzazione sindacale (teste
__________ p. 33)- di intimarle un formale richiamo, ma neppure di sollecitarla
in altro modo per iscritto o per telefono. Chiaro che il sindacato avrebbe
d’altro canto potuto intraprendere altri passi, prima di giungere ad uno
sciopero a tempo indeterminato: si pensi alla creazione di un fronte unico
sindacale (per altro ventilato con lo scritto di cui al doc. 2, ma non preso
seriamente in considerazione dal sindacato stesso, tanto è vero che i suoi
dirigenti non ritennero di contattare le altre organizzazioni di categoria,
quali i sindacati __________ e __________; cfr. testi __________ p. 82 e
__________ p. 83 e 84), ad una convocazione della controparte davanti
all’Ufficio di conciliazione (possibile in forza dell’esplicita autorizzazione
dei lavoratori, doc. ZZ), ad una formale minaccia di ulteriori misure di lotta,
all’attuazione di misure di lotta meno estreme (ad es. protesta al di fuori
degli orari di lavoro, altre agitazioni (doc. ZZ), sciopero a tempo
determinato), ciò che però non è stato concretamente fatto.
È senz’altro vero che nel
corso del 1987 la ditta convenuta si era fermamente opposta alla stipulazione
di un contratto collettivo propostole dal sindacato __________ (che tra l’altro
aveva chiesto la mediazione dell’Ufficio cantonale di conciliazione). Ciò
tuttavia non significa -o comunque il sindacato sulla base di un unico scampolo
dei giornali di allora (doc. TT) non poteva ancora in buona fede ritenerlo,
essendo inoltre provato che esso non contattò altre organizzazioni sindacali
per assumere informazioni di prima mano (testi __________ p. 32, __________ p.
82)- che nelle trattative promosse __________ a 7 anni di distanza, la ditta
convenuta avrebbe agito ancora con la medesima fermezza ed intransigenza,
rispettivamente che gli eventuali altri mezzi di pressione messi in atto non
avrebbero dato alcun riscontro: il solo fatto che la convenuta non avesse
risposto alla lettera di cui al doc. O non era comunque evidentemente ancora
sufficiente per poter giungere a questa conclusione.
Vero è che in seguito i
fatti hanno provato che la convenuta non era assolutamente intezionata a
sottoscrivere una convenzione collettiva, prova ne è il naufragio delle
trattative spontaneamente poste in atto l’8 novembre dall’Ufficio cantonale di
conciliazione (teste __________): al momento di indire lo sciopero -come già
accennato- il sindacato, sulla base dei (pochi) elementi a sua disposizione,
non lo poteva però ancora sapere con certezza.
2.2 Si volesse anche
ammettere, per ipotesi, che a quel momento la via per un dialogo fosse stata
chiusa, è in ogni caso chiaro che lo sciopero avrebbe costituito uno strumento
di lotta adeguato unicamente se avesse avuto come scopo l’apertura o la
riapertura delle trattative tra il datore di lavoro ed il sindacato: nella fattispecie
il sindacato è andato tuttavia oltre, non limitandosi a chiedere la semplice
apertura di trattative, ma pretendendo già a quel momento (e quindi
prematuramente) la sottoscrizione vera e propria di un contratto collettivo.
Trattandosi di un’esplicita condizione per la ripresa del lavoro da parte dei
lavoratori, la stessa, più che riaprire il dialogo, ne ha di fatto sancito la
definitiva chiusura.
2.3 La violazione del
principio della proporzionalità e dell’adeguatezza nella scelta del mezzo di
lotta (che non costituiva in concreto l’ultima ratio) e nella fissazione degli
obiettivi da conseguire con l’agitazione (che, nella misura in cui tendevano
alla sottoscrizione di un contratto collettivo, erano a quel momento
palesemente prematuri) rende perciò illegittimo lo sciopero indetto dalle
maestranze il 3 novembre 1994.
È pertanto da respingere
la tesi sostenuta in prima sede dall’istante, secondo cui il licenziamento era
ingiustificato per il fatto che lo sciopero fosse lecito.
- Con la sentenza pubblicata
in DTF 111 II 245 il Tribunale federale ha deciso in maniera chiara ed
inequivocabile che nel caso in cui uno sciopero sia illegittimo, segnatamente
in quanto è stato violato il principio della proporzionalità, i licenziamenti
in tronco dei lavoratori che vi hanno partecipato sono senz’altro giustificati:
tale indirizzo giurisprudenziale è stato fatto proprio da una parte della
dottrina (cfr. anche il rapporto di minoranza dei giudici del Tribunale supremo
di Zurigo sulla sentenza 8.12.1983, in JAR 1986 p. 231; mentre Rehbinder, op.
cit., p. 233 e Aubert-Piguet, op. cit., p. 1499 ritengono che tale conseguenza
possa entrare in linea di conto se i lavoratori erano in grado di conoscere il
carattere illecito dello sciopero).
Ne discende, già per questo
motivo, che il licenziamento in tronco dell’istante -che come vedremo era
cosciente dell’illiceità dell’agitazione- andrebbe considerato del tutto
giustificato.
- Vero è che un’altra
parte della dottrina contesta siccome troppo categorica quella giurisprudenza
dell’Alta Corte (Bucher, Gibt es ein verfassungsmässiges “Streikrecht” und lässt
sich diese Vorstellung ins Privatrecht übertragen?, in recht 1987 p. 9 e segg.;
Drittwirkung der Grundrechte, in SJZ 1987 p. 44; JAR 1989 p. 293) e ritiene
invece che la partecipazione ad uno sciopero illegittimo non sia ancora di per
sé sufficiente per giustificare un licenziamento in tronco, ma che quest’ultimo
provvedimento possa entrare in considerazione solo se, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, risulterà che le condizioni poste dall’art. 337 CO sono
state adempiute (Vischer, SPR VII/1, III, p. 136 e 180; Fragen aus dem Kollektivarbeitsrecht,
in AJP 1995 p. 553; Streik und kollektives Arbeitsrecht, in recht 1987 p. 140; Geiser,
Massenentlassungen, in AJP 1995 p. 1416).
Nel caso concreto non è
tuttavia necessario prendere formalmente posizione sulla bontà o meno di tale
tesi giuridica: è infatti chiaro che nel caso di specie le condizioni poste da
quella norma erano senz’altro adempiute.
4.1 In base all'art. 337
cpv. 1 CO, disposizione di legge sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi. Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo
che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al
normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede
(art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 ad art. 337 CO).
In linea di principio,
dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi",
tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi
dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del
partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi o ripetute violazioni
del rapporto contrattuale.
Non si può tuttavia
escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, op.
cit., p. 136). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito,
senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale
(Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per
l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono
le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere
oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la
ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II
561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Le circostanze invocate
per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il
suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie, ed in
particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla
durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che
hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep.
1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire
soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la
situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler,
Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se
fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la
continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
4.2 Quanto all’esistenza
di una situazione di gravità tale da non poter rendere possibile in buona fede
la continuazione del rapporto lavorativo fino al termine della disdetta
ordinaria, si osserva quanto segue:
4.2.1 L’istruttoria ha
innanzitutto provato che qualche giorno prima dell’inizio dello sciopero le
lavoratrici erano state convocate dal datore di lavoro ad una riunione (teste
__________ p. 45, __________ p. 51, __________ p. 59, __________ p. 66), nel
corso della quale quest’ultimo ebbe modo di avvertirle che la partecipazione ad
una tale agitazione avrebbe comportato il loro licenziamento (teste __________
p. 51 “è stato detto che non si doveva arrivare al punto di scioperare”; teste
__________ p. 59 “siamo state convocate dai signori __________ e __________.
Confermo che questi signori ci avevano avvisato che era possibile uno sciopero
dicendoci di non aderire ... perché noi avremmo arrischiato il posto di
lavoro”; cfr pure quanto detto a __________ da un’operaia in sciopero, la quale
conferma come le dipendenti siano state convocate ad una riunione, nel corso
della quale il proprietario della ditta avrebbe fatto loro “...un discorso ...”
avente per oggetto il suo “... no al contratto collettivo ...” e preannunciando
in caso di loro adesione che “... ci avrebbe licenziate tutte”, doc. IV); le
dipendenti, da parte loro, erano perfettamente consce del fatto che avrebbero
potuto essere licenziate in tronco (come detto a __________ da un’altra
scioperante “... e poi ... ha detto che se facevamo lo sciopero ci licenziava
tutte ...”, doc. IV), tale circostanza essendo inoltre stata ventilata loro dal
sindacato nel corso dell’assemblea del 2 novembre (teste __________ p. 34
“abbiamo valutato ed esposto tutti i rischi e problemi connessi ad una azione
di sciopero”; teste __________ p. 52 “prima di iniziare lo sciopero i sindacati
ci dissero che il sig. __________ avrebbe potuto licenziarci in tronco”; mentre
ad altre operaie ed in particolare a __________ p. 67 e __________ p. 60 e 63
era invece stato detto -a torto- che un licenziamento immediato era
impossibile).
Nondimeno esse, pur
sapendo a cosa sarebbero andate incontro, hanno deciso di dare inizio allo
sciopero.
Ciò posto, è chiaro che il
licenziamento in tronco, significato dopo che le dipendenti avevano iniziato
l’agitazione, sia senz’altro giustificato: il fatto che i licenziamenti siano
stati notificati alle dipendenti in momenti diversi, chi dopo nemmeno mezza
giornata dall’inizio dello sciopero, chi dopo una giornata e mezza, chi dopo
due e infine chi dopo il quinto giorno, non è, tutto sommato, determinante;
determinate, per tutte quante -contrariamente a quanto stabilito in JAR 1989 p.
296- non è infatti il periodo intrecorso tra l’inizio dello sciopero ed il
licenziamento (tanto è vero che tutte erano d’accordo con uno sciopero “ad
oltranza”, cioè di durata indeterminata), bensì il fatto di averlo deciso e di
averlo posto in atto nonostante i chiari avvisi e le esplicite istruzioni che
il datore di lavoro aveva loro rivolto in precedenza (cfr. DTF 108 II 303 e Decurtins,
op. cit., p. 88 e 90, ove è stata ammessa la legittimità di un licenziamento in
tronco nel caso di un’assenza ingiustificata del dipendente per diversi giorni,
rispettivamente nel caso -che si attaglia alla fattispecie- in cui l’assenza
del lavoratore era stata preceduta da una chiara ed esplicita richiesta di
presenza da parte del datore di lavoro).
4.2.2 A titolo abbondanziale,
va rilevato che lo sciopero, oltre che attuato in violazione ad un chiaro
avvertimento del datore di lavoro, costituiva per quest’ultimo un atto
estremamente grave, in quanto posto in atto dalla maggioranza delle maestranze
(60/70 operaie del centinaio ancora impiegato, cfr. doc. W, Z): cosicchè un
formale avvertimento risultava oggettivamente superfluo.
Non va nemmeno dimenticato
che lo sciopero era stato decretato in violazione del principio
dell’adeguatezza e della proporzionalità -il che, come già accennato, ne
comportava il carattere illegittimo-: tale violazione, avvenuta nelle modalità
indicate ai considerandi precedenti, era tuttavia talmente manifesta e grave da
costituire, tenuto conto di tutte le circostanze, un motivo giustificante un
licenziamento immediato senza preventivo avvertimento. L’agitazione risultava
infatti essere stata indetta a tempo indeterminato e sarebbe terminata -così il
doc. R- soltanto alla sottoscrizione del contratto collettivo ed alla revoca di
alcuni licenziamenti definiti abusivi (quest’ultima rivendicazione non risulta
invero essere stata formulata dalle maestranze (cfr. doc. VV), ma
verosimilmente è stata aggiunta dal sindacato). Tali condizioni, oltretutto
cumulative, erano a quel momento eccessive e non erano ragionevolmente
accettabili dalla controparte: fino ad allora infatti non vi era stata alcuna
trattativa ed anzi le dipendenti non avevano mai formulato all’indirizzo del
datore di lavoro lamentele o richieste particolari (le stesse verranno
formalizzate solo in un secondo tempo, nel corso dello sciopero, cfr. doc. NN e
RR nonché il doc. II richiamato dall’Ufficio del lavoro e la testimonianza
__________ a p. 86 e concernevano: per quanto riguarda il contratto di lavoro
vero e proprio l’adeguamento al rincaro, il pagamento degli straordinari, la
durata del lavoro e del periodo di prova, ecc...; nonchè altre rivendicazioni
di carattere igienico sanitario); per il datore di lavoro il contratto
collettivo pertanto altro non era a quel momento che una scatola vuota, a cui
oltretutto in violazione della libertà contrattuale sancita dall’art. 19 CO gli
veniva semplicemente imposto di aderire.
A rendere ulteriormente
inaccettabile per il datore di lavoro lo sciopero è stato l’atteggiamento
tenuto dal sindacato dal 5 agosto 1994 (data dello scritto di cui al doc. 2) e
fino all’inzio dell’agitazione, atteggiamento che in base alle norme sulla
rappresentanza va ora addebitato alle lavoratrici: l’istruttoria ha
innanzitutto provato come già in agosto il sindacato (ed in particolare il
segretario regionale di , ), confrontato con un semplice
caso individuale e meglio con la contestazione della motivazione di un
licenziamento ordinario -sia pure in risposta allo scritto 2 agosto della
controparte che formulava nei suoi confronti chiari rimproveri (doc. 2)- non
tenne un contegno che le circostanze avrebbero imposto (si trattava in effetti
di un unico caso e nemmeno, tutto sommato, poi così eclatante); al contrario il
sindacato, con toni insolitamente aspri ed ironici (ad es. “... stiamo tutt’ora
tremando di paura ...”, “... il malcelato livore che purtroppo traspare ...
potrebbe causarle un pericoloso travaso di bile ...”), sicuramente non consoni
ad un’associazione che pretende il ruolo di partner privilegiato tra il datore
di lavoro ed i dipendenti e comunque tutt’altro che volti ad aprire un dialogo
costruttivo (in quest’ottica è significativo, con riferimento alle prese di
posizione della ditta, l’uso di termini quali “panzane”, “logorreiche lettere
colme di concetti pseudo -filosofici”, “capziose disquisizioni”, “sterili
polemiche”), ha chiaramente lasciato intendere alla convenuta, generalizzando
così già a quel momento il conflitto, di non condividere affatto la politica
occupazionale dell’azienda (“le consigliamo per il futuro di dedicare un po’ meno
di tempo a capziose disquisizioni nei nostri confronti, per investirlo con
maggior profitto nella gestione dell’azienda di cui è responsabile”, da cui la
richiesta di condizioni di impiego e di salario “migliori e più dignitose di
quelle che attualmente la vostra azienda applica”), preannunciando inoltre per
l’autunno, con un mal celato intento di sfida (“le garantiamo che non lasceremo
nulla di intentato”, e concludendo la missiva con un “a presto, signor
__________ ”), un incisivo intervento a tutela degli interessi dei dipendenti
(che, per inciso, a quel momento, essa rappresentava solo in minima parte,
disponendo di una quindicina di aderenti, teste __________ p. 37). I toni
tutt’altro che concilianti nei confronti della controparte sono continuati anche
in seguito: si pensi allo scritto-ultimatum del 6 ottobre ( “sappiate ... che
questa volta un vostro eventuale rifiuto alla discussione non sarà accolto ...
passivamente, e potrebbe innescare una pericolosa spirale di conflittualità, di
cui vi dovrete assumere la totale responsabilità”, doc. O), alle dichiarazioni
rilasciate alla stampa allo scadere dell’ultimatum stesso ( “ una
vergogna”, “in un paese civile queste cose non dovrebbero succedere”, “proposte
manicomiali che qualsiasi persona di buon senso non formulerebbe mai”, “la
proposta, considerata un vero e proprio ricatto” e per quanto riguarda la
disponibilità al dialogo “i sindacati ... sono sul piede di guerra”, “credo che
i tempi siano maturi per un’azione dura, incisiva”, “uno sciopero qualcosa
d’altro”, doc. 28), allo scritto di convocazione all’assemblea del 2 novembre
(che inizia con un “come era facilmente prevedibile ... l’ non ha
alcuna intenzione di sottoscrivere il contratto collettivo”, e con cui il
sindacato preannuncia una “trattativa dura”, considera “baggianate” le prese di
posizione del datore di lavoro, gli rimprovera “provocazioni”, “totale
chiusura”, “arroganza”, nonché di “speculare ... sui propri dipendenti” e
incita a far sentire “la voce profonda dell’indignazione e del dissenso” doc.
Q), alle dichiarazioni proferite a quell’assemblea (sui toni di sfida riferisce
la teste __________ p. 49 “mi riferisco ad una sfida tra quelle persone perché
il sig. __________ diceva di non essere mai andato d’accordo con il sig.
__________ ”; quanto alla mancanza di rispetto per la controparte, la medesima
teste riferisce come “__________ ci ha letto lettere che gli aveva scritto il
sig. __________ facendo commenti. Lo prendeva in giro in tutti i sensi”) e
ribadite nella dichiarazione di cui al doc. VV (ove si stigmatizza
“l’atteggiamento arrogante e intransigente assunto dalla direzione” che non
trovava giustificazione, a loro dire, “se non quella di speculare sulla pelle
dei dipendenti”); il tutto poi senza menzionare quello che è stato detto e
scritto da parte del sindacato dopo l’inizio dello sciopero.
4.3 Contrariamente a
quanto ritenuto dall’appellata, il fatto che il datore di lavoro abbia in
seguito riassunto alle sue dipendenze alcune lavoratrici licenziate in tronco
non significa ancora che il rapporto di fiducia tra le parti non si fosse
interrotto: il datore di lavoro, preso atto che l’autorità cantonale aveva
bloccato la concessione all’azienda di nuovi permessi di lavoro per frontalieri
(teste __________ p. 86 e 87), ha in effetti dovuto fare di necessità virtù,
per cui è stata in pratica costretta a riassumere quelle dipendenti che hanno
deciso di ripresentarsi, che erano poi quelle che avevano ammesso la loro
responsabilità nello sciopero (doc. 14).
4.4 Se ne deve perciò
concludere per la legittimità del licenziamento in tronco, il che esclude
l’obbligo del datore di lavoro di rifondere alla controparte le pretese
salariali ex art. 337c cpv. 1 CO e l’indennità per licenziamento ingiustificato
ex art. 337c cpv. 3 CO.
- Con l’appello la
convenuta chiede inoltre che venga accertata la legittimità della trattenuta di
un quarto del salario mensile, da lei operata al momento del licenziamento in
tronco, ritenendo in sostanza che la dichiarazione di uno sciopero illecito ad
oltranza dovesse essere interpretata come un abbandono del posto di lavoro da
parte del lavoratore ai sensi dell’art. 337d CO.
La censura è per contro
manifestamente infondata.
Il comportamento censurato
dalla convenuta non è infatti assimilabile ad un effettivo abbandono del posto
di lavoro: a non averne dubbi, l’istante, partecipando a un’agitazione
sindacale come quella qui in esame, non aveva affatto inteso lasciare in
maniera cosciente, intenzionale ma soprattutto definitiva il posto di lavoro
(DTF 112 II 49; JAR 1994 p. 229; IICCA 15 marzo 1994 in re D./M. & CO, 23
marzo 1995 in re P./R. SA, 2 novembre 1995 in re L./R., 6 dicembre 1995 in re
E./C., 3 aprile 1996 in re A./H. AG), tanto è vero che il lavoro sarebbe
senz’altro ripreso al termine dell’agitazione stessa; del resto per le
lavoratrici lo scopo dello sciopero, né potrebbe essere altrimenti, era quello
di ottenere delle condizioni di lavoro migliori, ciò che presupponeva
evidentemente che il rapporto di lavoro tra le parti continuasse anche in
futuro.
La giurisprudenza ha in
ogni caso già avuto modo di precisare che l’esercizio di uno sciopero
illegittimo da parte di un lavoratore non consente alla controparte di operare
la trattenuta di cui all’art. 337d cpv. 1 CO (JAR 1982 p. 282).
Ne discende che la somma
di fr. 470.95, trattenuta a suo tempo (doc. D), deve essere resa alla
lavoratrice.
- L’appellante censura
infine l’ammontare delle ripetibili assegnate dal Pretore: a suo dire, in
considerazione della complessità della fattispecie appariva senz’altro
giustificato applicare un’aliquota percentuale superiore a quella del 5%
apparentemente riconosciuta dal giudice di prime cure, e meglio tendente al
massimo previsto dall’art. 9 TOA.
Atteso che per le cause
ordinarie con un valore di fr. 8’624.20 la TOA prescrive un onorario
complessivo dal 10 al 20% (art. 9), l’indennità per ripetibili a favore della
parte vincente potrebbe ammontare tra fr. 860.- e fr. 1’375.-; trattandosi in casu
di un procedimento civile speciale a carattere contenzioso, l’onorario va
tuttavia ridotto al 30 - 80% di quello normalmente previsto (art. 15 TOA),
potendo perciò variare da un minimo di fr. 260.- ad un massimo di fr. 1’300.-.
Tenuto conto che le lett. a e b dell’art. 12 TOA permettono di aumentare tali
somme dal 30 al 60 % in caso di pratiche patricolarmente complesse e che hanno
coinvolto piu persone, l’indennità per ripetibili attribuita avrebbe dovuto
rientrare tra fr. 340.- e fr. 2’200.-.
Nel caso di specie, tenuto
conto del fatto che la presente causa risulta essere simile, se non addirittura
identica, a quelle (congiunte per l’istruttoria) che contrapponevano la
convenuta stessa ad altre 35 lavoratrici -il che dovrebbe indurre il giudice ad
applicare le tariffe percentuali inferiori (IICCA 27 settembre 1995 in re
L.K./C.A., 9 gennaio 1997 in re F./N.), se non altro per il fatto che
l’intervento del patrocinatore è stato agevolato dalla circostanza che le
argomentazioni sollevate erano state riprese rispettivamente servivano anche
per le altre 35 cause- nonchè della lieve parziale soccombenza della convenuta
in primo grado, appare senz’altro corretto riconoscere in prima sede
un’indennità per ripetibili di fr. 500.-, importo in sintonia con la
valutazione fatta dal Pretore.
- L’appello è pertanto
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, senza perciò che sia necessario
chinarsi sulle ulteriori censure formulate dall’appellante in via subordinata o
in via ancor più subordinata.
Le ripetibili di entrambe
le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 marzo
1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
27 febbraio 1997 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
-
In
parziale accoglimento dell’istanza, __________, è tenuta a versare a __________
__________l’importo di fr. 470.95, oltre ad interessi al 5% dal 01.01.1995.
-
Trattandosi
di vertenza in materia di contratto di lavoro, non si prelevano né tasse né
spese. La parte istante è tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr.
500.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano né
tasse, né spese per la procedura di appello.
L’appellata rifonderà a
controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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