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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.91
Data decisione, Autorità: 25.08.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00091
Lugano 25 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in procedura accelerata di rivendicazione della proprietà OA.97.8 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 gennaio 1997 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto di essere riconosciuta quale proprietaria dell’importo di fr. 100’000.-- depositato sul conto n. __________ rubrica “__________ e” depositato presso la __________ a __________;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e il Pretore con sentenza 6 marzo 1997 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 20 marzo 1997 chiede, dopo assunzione di una prova testimoniale negletta dal Pretore, la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 15 aprile 1997 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Richiamata l’ordinanza 9 luglio 1997 del giudice delegato;
Sentito il teste avv. __________ all’udienza del 17 luglio 1997;
Viste le osservazioni 23 luglio 1997 dell’attrice e 21 luglio 1997 della convenuta alle risultanze dell’audizione testimoniale;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. In favore di __________ è a suo tempo stata depositata una cauzione di fr. 200’000.-- nell’ambito di un procedimento penale a suo carico, importo depositato presso la __________.
Detta cauzione è stata liberata il 26 novembre 1996 dal Ministero Pubblico per fr. 100.000.--, dopo che gli altri fr. 100'000.-- erano già stati liberati in precedenza.
L’importo è tuttavia stato sequestrato su richiesta della convenuta, il che ha provocato la rivendicazione di proprietà dell’attrice, e di conseguenza la presente causa.
B. Con la petizione l’attrice sostiene di avere effettuato il versamento della nota cauzione con mezzi propri, in parte provenienti da un mutuo ipotecario acceso alla bisogna.
Essa avrebbe tuttavia inteso mantenere la proprietà della somma di denaro, con il pieno consenso del signor __________ fiduciosa del fatto che essa ne sarebbe rientrata in possesso al momento della liberazione della cauzione.
Non vi sarebbe perciò stato mutuo dall’attrice al __________, ma unicamente un deposito effettuato in suo nome e per suo conto.
La convenuta nella risposta asserisce che la cauzione di originari fr. 200’000.-- sarebbe invece stata versata dai precedenti patrocinatori del __________ agenti in suo nome e per suo conto, i quali vi avrebbero proceduto con denaro ricevuto dal proprio mandante o comunque a quel momento di sua proprietà.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha esaminato la natura e le finalità della cauzione penale, giungendo alla conclusione che essa rappresenta una sorta di pegno irregolare dato a garanzia della presenza dell’imputato al processo penale.
Stante siffatta natura, si dovrebbe ritenere che il depositario prende in consegna il denaro e ne diviene il legittimo proprietario, mentre al deponente resta un credito di natura obbligatoria alla restituzione di analoga somma.
Ciò non osterebbe alla ricevibilità della domanda di rivendicazione, ma in concreto risulterebbe dal verbale 14 luglio 1993 del ministero pubblico che la cauzione fu versata dall’avv. __________ per conto del __________ il quale sarebbe perciò il deponente e titolare del diritto alla restituzione, e questo anche qualora la somma fosse stata messa a disposizione del __________ dalla qui attrice.
Dal che la reiezione della petizione.
D. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione del gravame- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
E. In applicazione dell’art. 322 lit. b CPC questa Camera in data 17 luglio 1997 ha proceduto all’assunzione della testimonianza dell’avv. __________, prova offerta dall’attrice e rifiutata dal Pretore.
Alle parti è in seguito stata data l’opportunità di esprimersi sulle risultanze della prova assunta.
Considerato
in diritto:
Non vi è contestazione sul fatto che l’importo in questione è stato accreditato al conto bancario n. __________ alla rubrica “__________ ” presso la __________ Trattandosi di denaro, e quindi di cosa fungibile di regola non più identificabile, con l’accreditamento la banca ne è divenuta proprietaria giusta l’art. 481 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, ad art. 481, n. 4; II CCA 25 febbraio 1997 in re D./S.). Il saldo del conto bancario costituisce infatti un credito ordinario del titolare nei confronti della banca (DTF 116 III 84; Guggenheim, Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis, pag. 226) ed il sequestro non riguarda il danaro in sé ma il saldo del conto, ovvero la pretesa creditoria del cliente nei confronti della banca (DTF citata).
Ciò nonostante, l’attrice nella presente causa -sia avanti al Pretore che in questa sede- ha formulato una domanda di giudizio con la quale ha chiesto di essere riconosciuta quale proprietaria della somma di fr. 100’000.-- depositata sul conto bancario in oggetto (petizione, petitum 1, pag. 4; appello, petitum 1, pag. 5), domanda che così come letteralmente espressa non può essere accolta, dato che essa avrebbe potuto unicamente rivendicare di essere creditrice di tale importo nei confronti della banca (II CCA citata).
La lacunosità della domanda di giudizio non è stata rilevata dalla convenuta, che non risulta peraltro essere stata pregiudicata nella propria difesa per questo motivo, mentre il Pretore (consid. 5) se ne è avveduto, e l’ha interpretata nel senso di esaminare se all’attrice non spettasse un diritto obbligatorio alla restituzione del denaro in questione.
E così intesa la domanda può essere esaminata anche da questa Camera, secondo cui costituirebbe formalismo eccessivo, specie in assenza di contestazioni provenienti dalla controparte, se l’appello dell’attrice venisse per questo motivo sanzionato dal profilo procedurale, essendo in ultima analisi tutte le parti concordi sulla reale portata della richiesta dell’attrice.
Ciò premesso, l’audizione testimoniale dell’avv. __________ ha permesso di chiarire le circostanze della consegna del denaro per la cauzione del __________ in maniera completa e dettagliata, ovvero ben oltre l’evidenza documentale risultante dalla ricevuta rilasciata dal procuratore pubblico avv. __________ all’interno del verbale di interrogatorio del 14 luglio 1993 (doc. 1, pag. 3), documento posto dal Pretore a base della propria decisione (consid. 6, pag. 4), ma, data la sua natura, sicuramente allestito senza la pretesa di testimoniare la sostanza dei rapporti di diritto civile tra la qui attrice e il __________
Il teste ha riferito che la somma di fr. 200’000.--, pari alla cauzione richiesta, gli fu consegnata da __________, sorella dell’attrice, che gli riferì che il denaro proveniva dall’attrice e che essa per racimolare la somma aveva dovuto far capo ad un mutuo ipotecario, circostanza che trova parziale conferma nell’attestazione della __________ (doc. F).
Quel medesimo giorno l’avv. __________ è recato dal procuratore pubblico avv. __________ per consegnargli il denaro, informandolo in quell’occasione del fatto che esso proveniva dall’attrice e non dal prevenuto.
La consegna del denaro è stata menzionata, a valere come ricevuta, nel suddetto verbale di interrogatorio.
Contrariamente all’apparenza documentale risultante dal doc. 1, a torto fatta propria dal Pretore, si deve ammettere che, nelle circostanze date, titolare del credito conseguente al deposito di fr. 100’000.-- da parte del ministero pubblico sul noto conto presso la __________ sia l’attrice e non il __________ che in nessun momento è civilmente divenuto proprietario di quella somma, e che ovviamente non per il solo motivo che il denaro ne ha permesso la scarcerazione può accampare diritto di sorta su di essa.
L’appello è perciò accolto ai sensi dei considerandi, senza che tuttavia si possa, come richiesto dall’attrice (petitum n. 2) sancire formalmente la caducità del sequestro, provvedimento che esula dalle finalità dell’azione di rivendicazione e dalle competenze del giudice adito con tale azione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, visti gli art. 148 e segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 marzo 1997 di __________ è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza la sentenza 6 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
__________, è riconosciuta titolare del credito di fr. 100’000.-- nei confronti della , in relazione al saldo del conto __________ rubrica “ ”.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 1’850.--
b) spese fr. 150.--
Totale fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 1’500.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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