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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.91
Data decisione, Autorità:
25.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00091
Lugano
25 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa in procedura accelerata di rivendicazione della
proprietà OA.97.8 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 gennaio 1997 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto di essere riconosciuta quale proprietaria dell’importo di
fr. 100’000.-- depositato sul conto n. __________ rubrica “__________ e”
depositato presso la __________ a __________;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e il
Pretore con sentenza 6 marzo 1997 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 20 marzo 1997 chiede, dopo assunzione di
una prova testimoniale negletta dal Pretore, la riforma del giudizio impugnato
nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 15 aprile 1997 postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili;
Richiamata
l’ordinanza 9 luglio 1997 del giudice delegato;
Sentito il teste
avv. __________ all’udienza del 17 luglio 1997;
Viste le
osservazioni 23 luglio 1997 dell’attrice e 21 luglio 1997 della convenuta alle
risultanze dell’audizione testimoniale;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. In
favore di __________ è a suo tempo stata depositata una cauzione di fr.
200’000.-- nell’ambito di un procedimento penale a suo carico, importo
depositato presso la __________.
Detta
cauzione è stata liberata il 26 novembre 1996 dal Ministero Pubblico per fr.
100.000.--, dopo che gli altri fr. 100'000.-- erano già stati liberati in
precedenza.
L’importo
è tuttavia stato sequestrato su richiesta della convenuta, il che ha provocato
la rivendicazione di proprietà dell’attrice, e di conseguenza la presente
causa.
B. Con
la petizione l’attrice sostiene di avere effettuato il versamento della nota
cauzione con mezzi propri, in parte provenienti da un mutuo ipotecario acceso
alla bisogna.
Essa
avrebbe tuttavia inteso mantenere la proprietà della somma di denaro, con il
pieno consenso del signor __________ fiduciosa del fatto che essa ne sarebbe
rientrata in possesso al momento della liberazione della cauzione.
Non
vi sarebbe perciò stato mutuo dall’attrice al __________, ma unicamente un
deposito effettuato in suo nome e per suo conto.
La
convenuta nella risposta asserisce che la cauzione di originari fr. 200’000.--
sarebbe invece stata versata dai precedenti patrocinatori del __________ agenti
in suo nome e per suo conto, i quali vi avrebbero proceduto con denaro ricevuto
dal proprio mandante o comunque a quel momento di sua proprietà.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha esaminato la natura e le finalità della
cauzione penale, giungendo alla conclusione che essa rappresenta una sorta di
pegno irregolare dato a garanzia della presenza dell’imputato al processo
penale.
Stante
siffatta natura, si dovrebbe ritenere che il depositario prende in consegna il
denaro e ne diviene il legittimo proprietario, mentre al deponente resta un
credito di natura obbligatoria alla restituzione di analoga somma.
Ciò
non osterebbe alla ricevibilità della domanda di rivendicazione, ma in concreto
risulterebbe dal verbale 14 luglio 1993 del ministero pubblico che la cauzione
fu versata dall’avv. __________ per conto del __________ il quale sarebbe
perciò il deponente e titolare del diritto alla restituzione, e questo anche
qualora la somma fosse stata messa a disposizione del __________ dalla qui
attrice.
Dal
che la reiezione della petizione.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la petizione- e di quelle della resistente -che chiede
la reiezione del gravame- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
E. In
applicazione dell’art. 322 lit. b CPC questa Camera in data 17 luglio 1997 ha
proceduto all’assunzione della testimonianza dell’avv. __________, prova
offerta dall’attrice e rifiutata dal Pretore.
Alle
parti è in seguito stata data l’opportunità di esprimersi sulle risultanze
della prova assunta.
Considerato
in diritto:
-
Non
vi è contestazione sul fatto che l’importo in questione è stato accreditato al
conto bancario n. __________ alla rubrica “__________ ” presso la __________ Trattandosi
di denaro, e quindi di cosa fungibile di regola non più identificabile, con
l’accreditamento la banca ne è divenuta proprietaria giusta l’art. 481 CO (Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, 2. edizione, ad art. 481, n. 4; II CCA 25 febbraio 1997 in re
D./S.). Il saldo del conto bancario costituisce infatti un credito ordinario
del titolare nei confronti della banca (DTF 116 III 84; Guggenheim,
Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis, pag. 226) ed il sequestro non
riguarda il danaro in sé ma il saldo del conto, ovvero la pretesa creditoria
del cliente nei confronti della banca (DTF citata).
-
Ciò
nonostante, l’attrice nella presente causa -sia avanti al Pretore che in questa
sede- ha formulato una domanda di giudizio con la quale ha chiesto di essere
riconosciuta quale proprietaria della somma di fr. 100’000.-- depositata sul
conto bancario in oggetto (petizione, petitum 1, pag. 4; appello, petitum 1,
pag. 5), domanda che così come letteralmente espressa non può essere accolta,
dato che essa avrebbe potuto unicamente rivendicare di essere creditrice di
tale importo nei confronti della banca (II CCA citata).
La
lacunosità della domanda di giudizio non è stata rilevata dalla convenuta, che
non risulta peraltro essere stata pregiudicata nella propria difesa per questo
motivo, mentre il Pretore (consid. 5) se ne è avveduto, e l’ha interpretata nel
senso di esaminare se all’attrice non spettasse un diritto obbligatorio alla
restituzione del denaro in questione.
E
così intesa la domanda può essere esaminata anche da questa Camera, secondo cui
costituirebbe formalismo eccessivo, specie in assenza di contestazioni
provenienti dalla controparte, se l’appello dell’attrice venisse per questo
motivo sanzionato dal profilo procedurale, essendo in ultima analisi tutte le
parti concordi sulla reale portata della richiesta dell’attrice.
-
Ciò
premesso, l’audizione testimoniale dell’avv. __________ ha permesso di chiarire
le circostanze della consegna del denaro per la cauzione del __________ in
maniera completa e dettagliata, ovvero ben oltre l’evidenza documentale
risultante dalla ricevuta rilasciata dal procuratore pubblico avv. __________
all’interno del verbale di interrogatorio del 14 luglio 1993 (doc. 1, pag. 3),
documento posto dal Pretore a base della propria decisione (consid. 6, pag. 4),
ma, data la sua natura, sicuramente allestito senza la pretesa di testimoniare
la sostanza dei rapporti di diritto civile tra la qui attrice e il __________
-
Il
teste ha riferito che la somma di fr. 200’000.--, pari alla cauzione richiesta,
gli fu consegnata da __________, sorella dell’attrice, che gli riferì che il
denaro proveniva dall’attrice e che essa per racimolare la somma aveva dovuto
far capo ad un mutuo ipotecario, circostanza che trova parziale conferma
nell’attestazione della __________ (doc. F).
Quel
medesimo giorno l’avv. __________ è recato dal procuratore pubblico avv. __________
per consegnargli il denaro, informandolo in quell’occasione del fatto che esso
proveniva dall’attrice e non dal prevenuto.
La
consegna del denaro è stata menzionata, a valere come ricevuta, nel suddetto
verbale di interrogatorio.
- Le
risultanze della testimonianza dell’avv. __________ sono inequivocabili.
Contrariamente
all’apparenza documentale risultante dal doc. 1, a torto fatta propria dal
Pretore, si deve ammettere che, nelle circostanze date, titolare del credito
conseguente al deposito di fr. 100’000.-- da parte del ministero pubblico sul
noto conto presso la __________ sia l’attrice e non il __________ che in nessun
momento è civilmente divenuto proprietario di quella somma, e che ovviamente
non per il solo motivo che il denaro ne ha permesso la scarcerazione può
accampare diritto di sorta su di essa.
L’appello
è perciò accolto ai sensi dei considerandi, senza che tuttavia si possa, come
richiesto dall’attrice (petitum n. 2) sancire formalmente la caducità del
sequestro, provvedimento che esula dalle finalità dell’azione di rivendicazione
e dalle competenze del giudice adito con tale azione.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante
soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, visti gli art. 148 e
segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 marzo 1997 di __________ è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza la sentenza 6 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è riconosciuta titolare del credito di fr. 100’000.-- nei confronti
della , in relazione al saldo del conto __________ rubrica “
”.
- La
tassa di giustizia in fr. 1’000.-- e le spese in fr. 200.-- sono a carico
dell’attrice per 1/4 e della convenuta per 3/4.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in :
a) tassa
di giustizia fr. 1’850.--
b) spese fr.
150.--
Totale fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a
carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 1’500.-- per parte di
ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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