AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.95
Data decisione, Autorità: 21.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00095
Lugano 21 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.96.00373 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 16 luglio 1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’310.- oltre interessi, per pretese derivanti da un contratto di lavoro;
domanda avversata dalla convenuta la quale ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 7 marzo 1997 ha accolto limitatamente a fr. 5’053.35 oltre interessi;
appellante la parte convenuta con atto di appello 17 marzo 1997 con cui chiede l’annullamento della sentenza pretorile sia in ordine che nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente l’istante con atto ricorsuale 3 aprile 1997, corredato da una domanda di assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza venga accolta per fr. 5’905.- oltre interessi, compensate le ripetibili; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 16 aprile 1997 ha postulato la reiezione dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con sentenza 7 marzo 1997 il Pretore, ritenendo provato che dal 8 marzo al 19 maggio 1996 l’istante __________ fosse stata impiegata in qualità di cameriera presso l’esercizio pubblico di proprietà della convenuta Ristorante __________ in virtù di un contratto di lavoro, ha condannato quest’ultima al pagamento di fr. 5’053.35 oltre interessi;
che con appello 17 marzo 1997 la convenuta ha chiesto l’annullamento del primo giudizio sia in ordine che nel merito;
che essa in particolare rimprovera al giudice di prime cure di averla condannata al pagamento di determinati importi a favore della controparte, nonostante a suo tempo l’istanza fosse stata introdotta nei confronti del signor __________;
che l’appellante contesta inoltre l’esistenza di un contratto di lavoro con l’istante, la pattuizione di una determinata retribuzione ed il pagamento di acconti da parte sua, rilevando inoltre che neppure era stato chiaramente provato il periodo in cui la controparte avrebbe concretamente svolto la sua attività nell’esercizio pubblico;
che con osservazioni ed appello adesivo 3 aprile 1997, corredati da una domanda di assistenza giudiziaria, l’istante chiede a sua volta la riforma della sentenza pretorile nel senso che l’istanza sia accolta per fr. 5’905.- oltre interessi, compensate le ripetibili;
che, a suo dire, il Pretore le avrebbe riconosciuto una retribuzione mensile di soli fr. 2’200.-, corrispondente al salario minimo previsto dal CCNL per un lavoratore non qualificato, senza tuttavia aver considerato che essa svolgeva l’attività di cameriera, il che avrebbe implicato il riconoscimento di un salario mensile ben superiore (fr. 2’550.-);
che con osservazioni 16 aprile 1997 la convenuta ha postulato la reiezione dell’appello adesivo;
considerando
in diritto
che lo scopo dell’appello è quello di sottoporre ad una verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo con un altro diverso giudizio che quello sostituisce;
che, per queste necessità e finalità, l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC impone che l’atto d’appello, pena la nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le precise domande intese alla modifica della decisione impugnata al fine di ottenere un giudicato favorevole alla parte stessa che appella (Rep. 1933 p. 453, 1943 p. 41; IICCA 15 aprile 1988 in re C. & G. S.n.c./A. SA, 3 ottobre 1988 in re A./B., 3 marzo 1989 in re S./M.M. SA, 16 luglio 1992 in re Z./G. SA, 6 luglio 1993 in re C./D., 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G., 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M.);
che l’appello principale, come evidenziato, non contiene tuttavia tali domande, limitandosi per contro a chiedere che la sentenza di primo grado venga annullata;
che, da questo punto di vista, lo stesso è perciò irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 4; IICCA 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G., 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M.);
che è ben vero che in taluni casi ben definiti dalla legge (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC) la richiesta di annullamento della decisione dell’autorità di prima istanza è possibile;
che nel caso concreto l’appellante non indica tuttavia alcun motivo di annullamento della sentenza -se non quello che verrà esaminato qui di seguito- per il che, anche per questa specifica e particolare tematica, il gravame sarebbe irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem; IICCA 6 luglio 1993 in re C./D., 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G.), non essendo oltretutto giustificato un minor rigore procedurale quando la parte -come nel caso di specie- è rappresentata da un avvocato (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem; cfr. in particolare IICCA 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M., concernente questo medesimo patrocinatore);
che, al limite, si potrebbe intravedere un motivo di annullamento nel rimprovero mosso al giudice di prime cure di aver condannato la convenuta quando a suo tempo l’istanza era stata invece introdotta nei confronti di una terza persona;
che questa particolare censura, pur ricevibile in ordine, risulta comunque manifestamente infondata nel merito;
che, in effetti, anche se è vero che originariamente l’istanza venne promossa contro __________, non va tuttavia disconosciuto che nel corso dell’udienza di discussione del 23 settembre 1996, il Pretore, constatato da una parte che il Ristorante __________ era gestito dalla società omonima della quale il signor __________ era l’amministratore unico, e preso atto dall’altra che ci si trovava in una procedura derivante da un contratto di lavoro -dove l’istanza poteva essere proposta anche verbalmente- ha comunicato alle parti che considerava come parte convenuta nella presente vertenza la ditta __________ (verbale p. 1);
che, a quel momento, la società Ristorante __________ debitamente rappresentata, nulla ha eccepito, con il che ben si può ritenere -come implicitamente indicato dal Pretore- che la causa promossa nei confronti di __________ fosse stata ritirata e che ne fosse stata introdotta un’altra nei confronti della società proprietaria dell’esercizio pubblico;
che, ciò premesso, la qui appellante è assai malvenuta a rimproverare il giudice di prime cure per aver condannato lei nonostante a suo tempo l’istanza sia stata introdotta nei confronti di una terza persona;
che l’appello principale, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinto;
che con l’appello adesivo la parte istante contesta il fatto che il Pretore le abbia riconosciuto una retribuzione mensile di soli fr. 2’200.-, corrispondente al salario minimo per un lavoratore non qualificato (art. 29 cifra 1 CCNL classe di funzione I.), mentre -a suo dire- la sua attività di cameriera avrebbe giustificato un salario mensile superiore (fr. 2’550.-, cfr. art. 29 cifra 1 CCNL classe di funzione II.);
che giusta l’art. 29 cifra 1 CCNL -ancora in vigore al momento dell'occupazione dell'istante, essendo stato disdetto per il 30 giugno 1996- ai lavoratori senza apprendistato professionale, che svolgono un’attività professionale qualificata o che hanno avuto una formazione empirica va attribuita la classe di funzione II., mentre ai lavoratori senza apprendistato professionale né formazione empirica può essere riconosciuta solo la classe I.;
che per “attività professionale qualificata” di cui alla classe II. si intende una regolare attività o funzione in un settore o in parte di esso, di regola svolta da professionisti o che non si può qualificare come lavoro subalterno, ritenuto che rientra in tale definizione anche l’attività nel servizio (art. 29 cifra 6, frase 1 e 3 CCNL);
che l’istruttoria ha chiaramente provato che l’istante ha lavorato in qualità di cameriera dal 1° dicembre 1994 al 31 gennaio 1996 presso il bar __________ e nel febbraio 1996 presso Ristorante alla __________, per cui ben si può ritenere -come postulato dall’appellante adesivamente- che le spetti la classe II.;
che non torna conto stabilire se da tali maggiori importi debba eventualmente essere detratta una determinata somma per il vitto, la convenuta -cui incombeva l’onere della prova (art. 8 CC)- non avendo provato né che le parti avessero concordato tale detrazione, né che l’istante avesse effettivamente consumato i suoi pasti presso l’esercizio pubblico: in particolare, la circostanza che in sede di replica l’istante possa aver ammesso che la paga oraria di fr. 20.- fosse stata concordata al netto del vitto (verbale p. 1) non prova ancora che essa abbia effettivamente fruito dei pasti presso la convenuta; in ogni caso, avendo la stessa convenuta contestato in duplica tale ammissione (verbale p. 2), questa Camera, confrontata con riscontri probatori contraddittori -che come tali si elidono vicendevolmente- altro non può fare che decidere a sfavore della parte cui incombeva l’onere della prova (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90 n. 7; IICCA 9 dicembre 1993 in re O./P. SA, 7 settembre 1994 in re I. SA/T. SA, 13 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re Z./G. S.p.A.);
che, contrariamente a quanto postulato dall’appellante adesivamente, la riforma del giudizio pretorile non permette tuttavia ancora di compensare le ripetibili di primo grado;
che l’appello adesivo può perciò essere accolto solo parzialmente;
che l’esito dell’appello e dell’appello adesivo, nonché la situazione di indigenza dell’istante risultante dagli atti giustificano di concedere a quest’ultima il beneficio dell’assistenza giudiziaria in seconda sede;
che, trattandosi di una procedura derivante da un contratto di lavoro, non si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 lett. e CPC), mentre le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 marzo 1997 di Ristorante __________ in quanto ricevibile è respinto.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura di appello.
L’appellante rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 3 aprile 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 marzo 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
In parziale accoglimento dell’istanza, la ditta __________ , è condannata a pagare alla signora __________ la somma di fr. 5’905.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 1996 su fr. 1’740.-, dal 30 aprile 1996 su fr. 2’550.- e dal 31 maggio 1996 su fr. 1’615.-.
L’istante rifonderà alla convenuta la somma di fr. 300.- per ripetibili ridotte.
IV. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura di appello adesivo.
L’appellata adesivamente rifonderà alla controparte fr. 50.- per parti di ripetibili della procedura di appello adesivo.
V. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello e di appello adesivo presentata da __________ è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
VI. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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