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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.95
Data decisione, Autorità:
21.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00095
Lugano
21 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. DI.96.00373 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 16
luglio 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con
cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
14’310.- oltre interessi, per pretese derivanti da un contratto di lavoro;
domanda
avversata dalla convenuta la quale ha postulato la reiezione dell’istanza, e
che il Pretore con sentenza 7 marzo 1997 ha accolto limitatamente a fr.
5’053.35 oltre interessi;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 17 marzo 1997 con cui chiede
l’annullamento della sentenza pretorile sia in ordine che nel merito,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l’istante con atto ricorsuale 3 aprile 1997, corredato da una
domanda di assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso che l’istanza venga accolta per fr. 5’905.- oltre interessi,
compensate le ripetibili; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di
secondo grado;
mentre
la convenuta con osservazioni 16 aprile 1997 ha postulato la reiezione
dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con sentenza 7 marzo
1997 il Pretore, ritenendo provato che dal 8 marzo al 19 maggio 1996 l’istante
__________ fosse stata impiegata in qualità di cameriera presso l’esercizio
pubblico di proprietà della convenuta Ristorante __________ in virtù di un
contratto di lavoro, ha condannato quest’ultima al pagamento di fr. 5’053.35
oltre interessi;
che con appello 17 marzo
1997 la convenuta ha chiesto l’annullamento del primo giudizio sia in ordine
che nel merito;
che essa in particolare
rimprovera al giudice di prime cure di averla condannata al pagamento di
determinati importi a favore della controparte, nonostante a suo tempo
l’istanza fosse stata introdotta nei confronti del signor __________;
che l’appellante contesta
inoltre l’esistenza di un contratto di lavoro con l’istante, la pattuizione di
una determinata retribuzione ed il pagamento di acconti da parte sua, rilevando
inoltre che neppure era stato chiaramente provato il periodo in cui la controparte
avrebbe concretamente svolto la sua attività nell’esercizio pubblico;
che con osservazioni ed
appello adesivo 3 aprile 1997, corredati da una domanda di assistenza
giudiziaria, l’istante chiede a sua volta la riforma della sentenza pretorile
nel senso che l’istanza sia accolta per fr. 5’905.- oltre interessi, compensate
le ripetibili;
che, a suo dire, il
Pretore le avrebbe riconosciuto una retribuzione mensile di soli fr. 2’200.-,
corrispondente al salario minimo previsto dal CCNL per un lavoratore non
qualificato, senza tuttavia aver considerato che essa svolgeva l’attività di
cameriera, il che avrebbe implicato il riconoscimento di un salario mensile ben
superiore (fr. 2’550.-);
che con osservazioni 16
aprile 1997 la convenuta ha postulato la reiezione dell’appello adesivo;
considerando
in diritto
che lo scopo dell’appello
è quello di sottoporre ad una verifica il giudizio di primo grado affinché
l’autorità di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo con un altro diverso
giudizio che quello sostituisce;
che, per queste necessità
e finalità, l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC impone che l’atto d’appello, pena la
nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le precise domande intese alla modifica
della decisione impugnata al fine di ottenere un giudicato favorevole alla
parte stessa che appella (Rep. 1933 p. 453, 1943 p. 41; IICCA 15
aprile 1988 in re C. & G. S.n.c./A. SA, 3 ottobre 1988 in re A./B., 3 marzo
1989 in re S./M.M. SA, 16 luglio 1992 in re Z./G. SA, 6 luglio 1993 in re
C./D., 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G., 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M.);
che l’appello principale,
come evidenziato, non contiene tuttavia tali domande, limitandosi per contro a
chiedere che la sentenza di primo grado venga annullata;
che, da questo punto di
vista, lo stesso è perciò irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
309 n. 4; IICCA 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G., 10 luglio 1995 in
re S. SA/D.M.);
che è ben vero che in
taluni casi ben definiti dalla legge (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC) la richiesta
di annullamento della decisione dell’autorità di prima istanza è possibile;
che nel caso concreto
l’appellante non indica tuttavia alcun motivo di annullamento della sentenza -se
non quello che verrà esaminato qui di seguito- per il che, anche per questa specifica
e particolare tematica, il gravame sarebbe irricevibile (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., ibidem; IICCA 6 luglio 1993 in re C./D., 14 ottobre 1994 in re
P. SA/P. e G.), non essendo oltretutto giustificato un minor rigore procedurale
quando la parte -come nel caso di specie- è rappresentata da un avvocato (Cocchi/
Trezzini, op. cit., ibidem; cfr. in particolare IICCA 10 luglio 1995
in re S. SA/D.M., concernente questo medesimo patrocinatore);
che, al limite, si
potrebbe intravedere un motivo di annullamento nel rimprovero mosso al giudice
di prime cure di aver condannato la convenuta quando a suo tempo l’istanza era
stata invece introdotta nei confronti di una terza persona;
che questa particolare
censura, pur ricevibile in ordine, risulta comunque manifestamente infondata
nel merito;
che, in effetti, anche se
è vero che originariamente l’istanza venne promossa contro __________, non va
tuttavia disconosciuto che nel corso dell’udienza di discussione del 23
settembre 1996, il Pretore, constatato da una parte che il Ristorante
__________ era gestito dalla società omonima della quale il signor __________
era l’amministratore unico, e preso atto dall’altra che ci si trovava in una
procedura derivante da un contratto di lavoro -dove l’istanza poteva essere
proposta anche verbalmente- ha comunicato alle parti che considerava come parte
convenuta nella presente vertenza la ditta __________ (verbale p. 1);
che, a quel momento, la
società Ristorante __________ debitamente rappresentata, nulla ha eccepito, con
il che ben si può ritenere -come implicitamente indicato dal Pretore- che la
causa promossa nei confronti di __________ fosse stata ritirata e che ne fosse
stata introdotta un’altra nei confronti della società proprietaria
dell’esercizio pubblico;
che, ciò premesso, la qui
appellante è assai malvenuta a rimproverare il giudice di prime cure per aver
condannato lei nonostante a suo tempo l’istanza sia stata introdotta nei
confronti di una terza persona;
che l’appello principale,
nella limitata misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinto;
che con l’appello adesivo
la parte istante contesta il fatto che il Pretore le abbia riconosciuto una
retribuzione mensile di soli fr. 2’200.-, corrispondente al salario minimo per
un lavoratore non qualificato (art. 29 cifra 1 CCNL classe di funzione I.),
mentre -a suo dire- la sua attività di cameriera avrebbe giustificato un
salario mensile superiore (fr. 2’550.-, cfr. art. 29 cifra 1 CCNL classe di
funzione II.);
che giusta l’art. 29 cifra
1 CCNL -ancora in vigore al momento dell'occupazione dell'istante, essendo
stato disdetto per il 30 giugno 1996- ai lavoratori senza apprendistato
professionale, che svolgono un’attività professionale qualificata o che hanno
avuto una formazione empirica va attribuita la classe di funzione II., mentre
ai lavoratori senza apprendistato professionale né formazione empirica può
essere riconosciuta solo la classe I.;
che per “attività
professionale qualificata” di cui alla classe II. si intende una regolare
attività o funzione in un settore o in parte di esso, di regola svolta da
professionisti o che non si può qualificare come lavoro subalterno, ritenuto
che rientra in tale definizione anche l’attività nel servizio (art. 29 cifra 6,
frase 1 e 3 CCNL);
che l’istruttoria ha
chiaramente provato che l’istante ha lavorato in qualità di cameriera dal 1°
dicembre 1994 al 31 gennaio 1996 presso il bar __________ e nel febbraio 1996
presso Ristorante alla __________, per cui ben si può ritenere -come postulato
dall’appellante adesivamente- che le spetti la classe II.;
che non torna conto
stabilire se da tali maggiori importi debba eventualmente essere detratta una
determinata somma per il vitto, la convenuta -cui incombeva l’onere della prova
(art. 8 CC)- non avendo provato né che le parti avessero concordato tale
detrazione, né che l’istante avesse effettivamente consumato i suoi pasti
presso l’esercizio pubblico: in particolare, la circostanza che in sede di
replica l’istante possa aver ammesso che la paga oraria di fr. 20.- fosse stata
concordata al netto del vitto (verbale p. 1) non prova ancora che essa abbia
effettivamente fruito dei pasti presso la convenuta; in ogni caso, avendo la
stessa convenuta contestato in duplica tale ammissione (verbale p. 2), questa
Camera, confrontata con riscontri probatori contraddittori -che come tali si
elidono vicendevolmente- altro non può fare che decidere a sfavore della parte
cui incombeva l’onere della prova (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90
n. 7; IICCA 9 dicembre 1993 in re O./P. SA, 7 settembre 1994 in re I.
SA/T. SA, 13 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 9 maggio 1995 in re S./M. SA,
9 novembre 1995 in re Z./G. S.p.A.);
che, contrariamente a
quanto postulato dall’appellante adesivamente, la riforma del giudizio
pretorile non permette tuttavia ancora di compensare le ripetibili di primo
grado;
che l’appello adesivo può
perciò essere accolto solo parzialmente;
che l’esito dell’appello e
dell’appello adesivo, nonché la situazione di indigenza dell’istante risultante
dagli atti giustificano di concedere a quest’ultima il beneficio
dell’assistenza giudiziaria in seconda sede;
che, trattandosi di una
procedura derivante da un contratto di lavoro, non si prelevano né tasse né
spese (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 lett. e CPC), mentre le ripetibili di primo
e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per
i quali motivi,
richiamato
l’art. 148 CPC
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 17 marzo
1997 di Ristorante __________ in quanto ricevibile è respinto.
II. Non si prelevano né
tasse, né spese per la procedura di appello.
L’appellante rifonderà
alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 3
aprile 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
7 marzo 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
-
In parziale accoglimento
dell’istanza, la ditta __________ , è condannata a pagare alla signora
__________ la somma di fr. 5’905.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 1996 su
fr. 1’740.-, dal 30 aprile 1996 su fr. 2’550.- e dal 31 maggio 1996 su fr.
1’615.-.
-
L’istante
rifonderà alla convenuta la somma di fr. 300.- per ripetibili ridotte.
IV. Non si prelevano né
tasse, né spese per la procedura di appello adesivo.
L’appellata adesivamente
rifonderà alla controparte fr. 50.- per parti di ripetibili della procedura di
appello adesivo.
V. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello
e di appello adesivo presentata da __________ è accolta, con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________.
VI. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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