AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.1
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00001
Lugano
17 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. DI.97.00210 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con istanza 18
agosto 1997 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui l’istante ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15’970.- oltre interessi
a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dal
convenuto, il quale ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore
con sentenza 16 dicembre 1997 ha accolto limitatamente alla somma di fr.
8’175.45 più interessi;
appellante
il convenuto con atto di appello 29 dicembre 1997 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
richiamato
il decreto 5 gennaio 1998 con cui il presidente di questa Camera ha concesso al
gravame l’effetto sospensivo richiesto;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 3 luglio 1995
__________ venne assunto da __________ in qualità di cameriere presso il
ristorante “__________ ” a __________: il contratto (doc. 1), di durata
indeterminata, prevedeva una remunerazione mensile di fr. 3’300.- lordi.
In data 16 novembre 1996
il dipendente è stato licenziato con effetto immediato.
B. Con istanza 18 agosto
1997 il lavoratore ha contestato siccome ingiustificato il provvedimento
adottato nei suoi confronti ed ha chiesto la condanna del datore di lavoro al
pagamento di fr. 15’970.- oltre interessi, corrispondenti al salario di novembre
e dicembre 1996 (fr. 6’600.-), alle tredicesime 1995 e 1996 (fr. 3’300.-), ai
giorni festivi non pagati (fr. 660.-), all’indennità per vestiario (fr. 900.-)
e ai giorni di riposo non goduti (fr. 4’510.-).
C. Il convenuto si è
opposto all’istanza, rilevando come il licenziamento fosse del tutto
giustificato; se, per ipotesi, anche non lo fosse, l’istanza andava comunque
respinta per altri motivi: in effetti, a suo dire, il contratto era già stato
disdetto con effetto al 30 novembre 1996, data della scadenza del permesso di
dimora dell’istante, per cui a quest’ultimo spettava semmai solo il salario di
novembre, somma che tuttavia era ampiamente compensata dagli importi versati
dal datore di lavoro all’UEF (fr. 1’200.-), dagli anticipi percepiti dal dipendente
stesso (fr. 4’288.20), come pure dagli importi da lui ricevuti a titolo di
indennità per disoccupazione.
D. Con sentenza 16
dicembre 1997 il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente alla somma di fr.
8’175.45 oltre interessi.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto riconosciuto il carattere ingiustificato del licenziamento in
tronco. Avendo inoltre escluso che il datore di lavoro potesse aver disdetto
espressamente o tacitamente il contratto per il 30 novembre 1996, egli ha
senz’altro concluso per un suo obbligo a versare a controparte il salario di
novembre e dicembre 1996, le tredicesime, nonché le indennità per vestiario e
per giorni festivi non goduti, per un totale di fr. 11’460.-; da tale somma
andava in ogni caso dedotto l’importo di fr. 3’284.55, che l’istante aveva
percepito a titolo di indennità di disoccupazione.
E. Con appello 29
dicembre 1997 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante, auspicando
preliminarmente l’assunzione di alcuni testimoni non ammessi dal primo giudice,
ripropone innanzitutto la tesi della legittimità del licenziamento significato
il 16 novembre 1996 e in subordine rileva che il 30 novembre 1996, allorché il
permesso di dimora del lavoratore sarebbe venuto a scadenza, egli in ogni caso
avrebbe potuto inoltrare un’ulteriore disdetta immediata. Nell’ipotesi in cui
questi argomenti non trovassero accoglimento, egli pretende infine che dagli
importi riconosciuti all’istante vengano dedotte le somme versate all’UEF (fr.
1’200.-) e le indennità per disoccupazione incassate dal lavoratore (fr.
3’284.55).
Considerando
in diritto
- In base all'art. 337
cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in
vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni
tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.
Presupposto è quindi
l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di
disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II
245).
In linea di principio,
dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi",
tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art.
337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale,
oppure ancora in presenza di gravi o ripetute violazioni del rapporto
contrattuale.
Non si può tuttavia
escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 11. ed., Berna 1993, p. 122 e 123). Inoltre il
datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose
Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per
l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono
le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere
oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la
ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF
117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G.
SA/C.).
Le circostanze invocate
per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il
suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie, ed in
particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla
durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che
hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep.
1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire
soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la
situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler,
Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se
fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la
continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das
Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
- Nel caso di specie,
il convenuto ravvisa l’esistenza di validi motivi giustificanti un
licenziamento in tronco dell’istante nel fatto che quest’ultimo avrebbe
lavorato male, avrebbe avuto discussioni con i clienti, si sarebbe comportato
in malo modo con i colleghi di lavoro non lesinando insulti e venendo talora
alle mani con loro, e infine avrebbe intenzionalmente danneggiato a più riprese
le stoviglie.
2.1 L’istruttoria di causa
ha effettivamente permesso di accertare che in alcuni casi l’istante ebbe
discussioni con dei clienti segnatamente per il fatto che questi ultimi
pretendevano di pagare ciascuno il proprio conto (teste __________),
rispettivamente che all’atto di sparecchiare o comunque di deporre le stoviglie
nel lavandino gli capitava spesso di rompere qualche piatto (teste __________);
è pure dimostrato che in un‘occasione egli venne alle mani con un lavapiatti o
comunque lo spintonò (teste __________), mentre, al di là di qualche discussione
con i colleghi (teste __________), l’esistenza di insulti nei loro confronti
non è stata provata, se non in un caso (teste __________); non è per contro
risultato che egli in generale lavorasse male.
Stando così le cose, non
vi è chi non veda come le violazioni contrattuali commesse in concreto
dall’istante siano sostanzialmente di carattere lieve, per cui in base ai
principi giuridici appena esposti avrebbero potuto portare a un licenziamento
in tronco solo nel caso in cui fossero state ripetute dopo un chiaro
avvertimento del datore di lavoro ad astenersene pena il licenziamento
immediato, avvertimento che oltretutto andava comunicato in una forma tale da
permettere al destinatario di comprenderne l’importanza e la gravità, ad es.
mediante una convocazione ad un colloquio formale oppure con una lettera
raccomandata (ICCTF 20 febbraio 1996 in re O./O.F. SA cons. 2b):
sennonché agli atti non vi è assolutamente prova del fatto che il convenuto
abbia formulato nei confronti del lavoratore un avvertimento di questo genere e
secondo tali modalità - si riscontrano invece di semplici richiami, verbali, ad
astenersi da tali comportamenti - il che già esclude la legittimità del
licenziamento.
Il convenuto stesso ha
inoltre provato, per atti concludenti, che le violazioni contrattuali commesse
dall’istante erano del tutto marginali e comunque non tali da far venir meno il
rapporto di fiducia tra le parti, tanto è vero che ancora nell’ottobre 1996,
quindi poco meno di un mese prima del licenziamento, egli era senz’altro
disposto a rinnovargli il permesso di dimora ed il contratto, seppur a
condizioni diverse (cfr. doc. B, interrogatorio formale dell’istante ad 1).
Quanto all’episodio che il
16 novembre 1996 ha dato concretamente luogo al licenziamento, va infine
rilevato che, pur essendo dimostrato che quella sera l’istante buttò ancora una
volta le stoviglie nel lavandino, non è però assolutamente dato a sapere se in
quel caso qualche piatto si sia effettivamente rotto (teste __________), per
cui in assenza di tale prova la reazione avuta dal convenuto appare decisamente
pretestuosa e comunque sproporzionata.
2.2 Contrariamente a
quanto ritenuto dall’appellante, nemmeno torna conto sentire in questa sede i
testimoni di cui il Pretore a suo tempo aveva respinto l’assunzione: le uniche
circostanze che essi avrebbero dovuto riferire - l’appellante non ha in effetti
accennato quali altri fatti questi testi avrebbero potuto riportare - cioè che
l’istante aveva litigato sulle modalità di pagamento del conto sono in effetti
già state provate in altro modo.
-
Mentre la tesi
sollevata in subordine dall’appellante, secondo cui il 30 novembre 1996, alla
scadenza del permesso di dimora del lavoratore, egli avrebbe potuto inoltrare
un’ulteriore disdetta immediata, ciò che escluderebbe la retribuzione del
salario del mese di dicembre 1996, è manifestamente irricevibile, siccome
sollevata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), in
merito all’esistenza di una disdetta ordinaria con effetto al 30 novembre 1996,
questione sollevata nel gravame in due sole righe, valgono le pertinenti
argomentazioni esposte dal giudice di prime cure (cons. 3) - per altro nemmeno
contestate dall’appellante - a cui si può pertanto tranquillamente far
riferimento.
-
L’appellante chiede
infine che dal credito riconosciuto alla controparte vengano dedotti fr.
1’200.- da lui direttamente versati all’UEF nonché fr. 3’284.55 relativi alle
indennità di disoccupazione percepite dall’istante. A torto.
Mentre il Pretore nel
primo giudizio ha già tenuto conto della trattenuta relativa all’indennità di
disoccupazione che di conseguenza non può essere riconosciuta un’altra volta,
la deduzione di fr. 1’200.- è chiaramente infondata: la trattenuta di fr. 200.-
operata per 6 mesi (doc. 4) è infatti compensata dal fatto - mai messo in
dubbio - che il datore di lavoro in quel medesimo periodo ha versato al
dipendente fr. 200.- al mese in meno di quanto previsto a contratto.
- Ne discende la
reiezione del gravame, al limite del temerario.
Non si prelevano né tassa
di giustizia, né spese (art. 343 cpv. 3 CO, 417 lett. e CPC), né si assegnano
ripetibili alla parte appellata che non ha presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29
dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano né
tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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