AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.101
Data decisione, Autorità: 11.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00101
Lugano 11 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.438 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 10 dicembre 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 54’498.20 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita, domanda ridotta a fr. 54’413.80 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con giudizio 18 marzo 1998 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 23 aprile 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 26 maggio 1998 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice procede per l’incasso di alcune forniture di calzature effettuate tra il 1993 e il 1995 e rimaste impagate.
B. Il convenuto con la risposta del 28 gennaio 1997 si oppone alla petizione.
Pur ammettendo l’esistenza del credito dedotto in causa, egli sostiene l’esistenza di un proprio credito conseguente al comportamento anticontrattuale dell’attrice, che le avrebbe assicurato l’esclusiva della vendita dei prodotti __________ per le piazze di __________ e che sarebbe venuta meno a tale accordo con l’apertura di un negozio a __________
Essa sarebbe così responsabile del danno legato ai notevoli investimenti effettuati dal convenuto per creare un mercato per i prodotti __________
C. L’attrice in replica ha contestato l’esistenza dell’asserito patto d’esclusiva in favore del convenuto, rilevando che già prima dell’apertura del negozio di __________ altri esercizi proponevano in vendita i suoi prodotti.
Il convenuto ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che il danno addotto dal convenuto sarebbe rimasto allo stadio di puro parlato, e perciò, a prescindere dalla contestata esistenza di un diritto per il convenuto alla vendita esclusiva dei prodotti dell’attrice -che comunque non sembrerebbe debitamente dimostrata-, ne ha rigettato l’eccezione compensatoria, ed ha pertanto ammesso la petizione per l’incontestato valore delle forniture in oggetto.
E. Il convenuto insorge contro i pronunciati pretorili ribadendo, in sintesi, sia l’esistenza del patto d’esclusiva, a suo dire stipulato verbalmente allorché presero avvio i rapporti commerciali tra le parti, che quella dell’asserito danno.
F. Delle osservazioni dell’attrice al gravame del convenuto, concludenti per la sua reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’esito della causa dipende pertanto unicamente dall’esistenza della pretesa risarcitoria che il convenuto oppone in compensazione, ed è in quest’ambito pacifico che il convenuto sopporta il pieno onere della prova quo all’esistenza e all’ammontare di tale pretesa (per tante: II CCA 22 settembre 1997 in re T./W.).
Si tratta di una critica del tutto infondata.
2.1 La tesi del convenuto è infatti quella dell’avvenuta pattuizione orale dell’accordo di esclusiva in occasione di una fiera a __________ con il signor __________, rappresentante per la Svizzera (appello, punto 2.1, pag. 5).
Il __________, assunto quale testimone, ha esplicitamente negato il conferimento al convenuto di un’esclusiva:
“Confermo di aver condotto, 7-8 anni fa, le trattative con il sig. __________ in vista della vendita da parte della sua boutique di prodotti __________. Non si discusse in quell’occasione di condizioni particolari e segnatamente non si parlò di vendita in esclusiva.”
Diametralmente opposte le risultanze della deposizione _________ presente in occasione del colloquio decisivo:
“Rammento, non saprei dire quando, di essere andato assieme al sig. __________ all’esposizione di __________; in questa occasione ci recammo allo stand della __________, dove __________ __________ discusse con il rappresentante di questa ditta, il quale gli mostrò la collezione. __________ si dichiarò interessato alla vendita del prodotto, nel caso in cui avesse potuto ottenere l’esclusiva per il Canton Ticino. Il rappresentante gli promise verbalmente tale esclusiva.”
2.2 Per invalsa giurisprudenza, nell’ambito della valutazione delle prove secondo il principio del libero convincimento (art. 90 CPC) vige la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA 19 febbraio 1998 in re E./Z., 15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
Contrariamente all’opinione del convenuto, ciò è indubbiamente quanto deve avvenire anche per le due citate deposizioni, non esistendo elemento alcuno che ne farebbe preferire una a scapito dell’altra -si potrebbe al limite, a sfavore del convenuto, rilevare la discrepanza tra le affermazioni dell’__________, che parla di esclusiva per il Cantone Ticino, e quelle del convenuto stesso, che ha sostenuto di averla ricevuta limitatamente alle piazze di __________ (risposta, pag. 3)-, e non potendosi neppure conferire valore particolare a quegli elementi di tipo indiziario, a torto invocati dal resistente, che si rivelano affatto inconsistenti.
2.3 La teste __________ afferma di avere assistito nell’estate del 1991 ad una discussione tra il convenuto e il signor __________ -non è dato di sapere se si tratta del medesimo colloquio di __________ di cui al punto precedente- in merito alla possibilità della vendita delle __________, e racconta che:
Il signor __________ riferì a __________ che sarebbe stato d’accordo nel caso in cui gli fosse stata concessa l’esclusiva per il __________, ritenuto come a quel momento già ci fosse un altro punto vendita di scarpe __________. Non posso affermare se il discorso sulla vendita in esclusiva venne riferito esplicitamente anche a ; so che di regola il signor __________ quando fa un discorso di esclusiva lo fa per tutti i suoi negozi ().”
Dalla deposizione si evince unicamente che il convenuto chiese l’esclusiva al __________, ma non anche che questi la concesse, non potendosi evidentemente trarre questa conclusione per il solo fatto che il convenuto iniziò poi a vendere le scarpe __________ E’ inoltre da segnalare un’ulteriore discrepanza circa l’estensione territoriale della pretesa esclusiva, che sarebbe stata questa volta riferita al locarnese, mentre nessun valore hanno le personali deduzioni della teste in merito fondate sull’abituale comportamento del suo datore di lavoro.
Parimenti irrilevante è la circostanza per cui l’esistente punto di vendita delle calzature __________ a __________ in seguito chiuso, non esistendo in atti prova alcuna del fatto che ciò avvenne realmente a seguito degli asseriti accordi di esclusiva piuttosto che per un qualsiasi altro motivo.
Anche la soggettiva attitudine del convenuto, che afferma di avere in buona fede ritenuto l’esistenza della pattuizione, è giuridicamente irrilevante, non potendo essa ovviare alla mancanza di un effettivo consenso, così che egli non può assolutamente trarre diritto nemmeno dal fatto di avere tempestivamente protestato per l’apertura del negozio __________ o dalla circostanza per cui l’attrice -che non vi era in alcun modo tenuta- non ha dimostrato la vendita ad altri negozi ticinesi dei propri prodotti.
2.4 Dovendosi confermare, in definitiva, in giudizio per cui non vi è la prova dell’esistenza della base contrattuale della pretesa compensatoria del convenuto, tanto basta per respingere la pretesa medesima, e di conseguenza l’intero gravame.
3.1 Secondo l’art. 42 cpv. 1 CO -applicabile sia in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito che, in virtù del rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO, del danno contrattuale- chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.
Il cpv. 2 del medesimo articolo deroga a tale principio, statuendo che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato.
L’art. 42 cpv. 2 CO costituisce però una norma a carattere eccezionale, ed è applicabile unicamente quando il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull’entità esatta del pregiudizio o per l’impossibilità di esigere ragionevolmente l’assunzione delle prove necessarie perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89; Rep. 1988, pag. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO). La norma non è per contro applicabile quando sarebbe stato possibile fornire l’esatta prova del pregiudizio subito, e vi si fa nondimeno capo nel tentativo di sanare la propria negligenza processuale: nella sentenza pubblicata in Rep. 1974, pag. 330 e segg., l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 era stata negata nel caso di un farmacista che si lamentava del diminuito introito della sua attività, in quanto egli aveva omesso di annettere agli atti la documentazione “precisa ed inoppugnabile” delle proprie entrate nel periodo litigioso (medesima soluzione per l’omessa produzione della contabilità in: II CCA 24 gennaio 1994 in re G./L.); nella sentenza II CCA 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA la norma è invece stata dichiarata inapplicabile in favore di quella parte che invece di suffragare in forma documentale il proprio mancato guadagno aveva invocato in forma generica l’esistenza di un margine di profitto del 30%; mentre l’omissione della richiesta di una perizia contabile ha comportato l’inapplicabilità della norma nella sentenza II CCA 27 giugno 1997 in re T. SA/N. AG.
3.2 Nel caso di specie è indubbio che sia in sede di allegazione dei fatti rilevanti, che nella fase probatoria, il comportamento del convenuto riguardo alla sua pretesa risarcitoria sia stato quanto meno lacunoso, così che è addirittura pacifico il rilievo secondo cui non è stata fornita la prova diretta dell’esistenza dell’asserito pregiudizio.
3.3 Contrariamente all’opinione del ricorrente, nemmeno vi è in queste circostanze spazio per l’applicazione in suo favore dell’art. 42 cpv. 2 CO, costituendo a prima vista l’indicazione di un danno del 16% della cifra d’affari realizzata negli anni precedenti una finzione chiaramente finalizzata, per esigenze di causa, al pareggio dei conti con la pretesa dell’attrice, mentre l’asserita esistenza di un danno per investimenti “immateriali”, così come descritti a pag. 15 dell’appello, non costituisce altro che l’espressione della normale attività del convenuto, sia per la vendita delle calzature dell’attrice come pure per lo smercio di qualsiasi altro prodotto, e non è pertanto un pregiudizio risarcibile.
Ne consegue la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 aprile 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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