AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1998.113
Data decisione, Autorità:
05.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00113
Lugano
5 novembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.292 della Pretura di Mendrisio-Nord,
promossa con petizione 4 giugno 1996 da
(rappr.
__________)
contro
(rappr.
__________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 22’530.60
oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
5’957.25 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 27 marzo 1998 ha accolto la petizione per fr. 6’856.--
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 4 maggio 1998 ha chiesto la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni e appello adesivo del 23 giugno 1998 postula la reiezione
del gravame avversario e la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere integralmente la petizione;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
1.- se deve essere
ammesso l’appello
2.- se deve essere
ammesso l’appello adesivo
3.- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore
è stato assunto dal convenuto per la sua ditta __________ a far tempo
dall’aprile 1995 quale responsabile tecnico.
Non
essendogli stato corrisposto il salario di settembre, il dipendente con scritto
16 ottobre 1995 ha reclamato il pagamento di fr. 4’960.-- di salario e di fr.
776.50 di rimborso spese entro il successivo 19 ottobre, in difetto di che egli
avrebbe ritenuto sciolto il rapporto di lavoro.
Dal
mancato pagamento deriva la presente causa, in cui l’attore postula
l’aggiudicazione dei predetti importi, ed inoltre dei salari di ottobre e
novembre 1995, delle ferie non godute e della quota parte della tredicesima
mensilità, il tutto per fr. 22’530.60 oltre interessi.
B. In
risposta il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo che le parti
avrebbero concordato l’assunzione dell’attore al medesimo salario da lui
percepito presso il precedente datore. Il dipendente avrebbe in proposito
asserito, contrariamente alla verità, di avere guadagnato fr. 4’960.-- netti al
mese, importo difatti figurante sulla conferma di assunzione doc. A, mentre
sarebbe emerso che il salario effettivo era di soli fr. 4’400.-- netti al mese.
Per questo motivo sarebbe stato bloccato il pagamento del salario di settembre
per compensarlo con quanto indebitamente percepito dal dipendente nei mesi
precedenti. Stante la mancanza di fondamento della rescissione contrattuale,
l’attore sarebbe tenuto al risarcimento del danno da lui causato di fr.
9’183.--. Dopo compensazione del saldo residuo spettante all’attore, vi sarebbe
un credito della convenuta di fr. 5’957.25, oggetto della domanda riconvenzionale.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che a prescindere dal contenuto
della conferma di assunzione doc. A, indicante un salario netto di fr. 4’960.--
mensili, la reale e concorde volontà delle parti sarebbe stata quella per cui
al dipendente sarebbe spettato il medesimo salario netto da lui percepito nel
precedente posto di lavoro, pari a fr. 4’400.-- netti al mese.
Sarebbe
di conseguenza stata giustificata la decisione del convenuto di trattenere e
compensare il salario di settembre 1995 dopo avere appreso la reale situazione
circa il precedente salario dell’attore, mentre questi avrebbe immotivatamente
abbandonato il posto di lavoro con effetto immediato.
Il
saldo delle spettanze salariali dell’attore, ritenute anche le ferie non godute
e la quota parte della tredicesima mensilità, sarebbe così di fr. 6’856.--,
somma dalla quale nulla potrebbe essere dedotto, non avendo il convenuto
dimostrato l’esistenza dell’asserito danno, dal che il parziale accoglimento
della petizione per il cennato importo e la reiezione della riconvenzionale.
D. Con
l’appello il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso
di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 7’418.90
oltre interessi. Il Pretore avrebbe a torto determinato in fr. 4’400.-- mensili
netti il precedente salario dell’attore desumendolo dal doc. Q, quando invece
vi sarebbe stata in atti l’attestazione ufficiale dell’AVS secondo cui tale
salario era di fr. 4’400.-- lordi. Conseguentemente, i conteggi allestiti dal
primo giudice sarebbero errati, dovendosi concludere per un saldo favorevole
all’attore di soli fr. 1’498.40 invece che di fr. 6’856.--. Quo alla riconvenzionale,
il Pretore avrebbe compiuto un esame superficiale della pretesa, giungendo
all’errata conclusione di ritenerla non provata quando invece le deposizioni
__________ ne avrebbero illustrato gli estremi.
E. Nel
gravame adesivo l’attore ha invece chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso di ammettere la petizione, contestando l’assunto del Pretore secondo
cui le parti avrebbero stipulato il contratto di lavoro al medesimo salario
netto percepito in precedenza dall’attore, non risultando tale pattuizione dal
doc. A e non potendosi ammettere l’esistenza di tale volontà da parte del
dipendente, che ha pertanto confermato le sue richieste di petizione.
F. Dei
rispettivi memoriali di osservazioni ai gravami avversari -di cui si postula la
reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Per
una questione di economia di giudizio risulta opportuno chinarsi dapprima sulle
censure contenute nell’appello adesivo. Prima di risolvere la questione a
sapere quale sia stato il reale salario percepito dall’attore nel precedente
posto di lavoro, sollevata con l’appello principale, occorre infatti stabilire
se le parti abbiano realmente pattuito che il dipendente avrebbe percepito dal
convenuto il medesimo salario corrispostogli dall’ultima datrice di lavoro.
- L’evidenza
documentale costituita dalla conferma d’assunzione doc. A, documento del tutto
chiaro e quindi non suscettibile di interpretazione alcuna, è inequivocabilmente
favorevole alla tesi dell’attore, figurandovi a due riprese (durante, e dopo il
periodo di prova) la chiara indicazione di un salario netto di fr. 4’960.-- al
mese per 13 mensilità annue. In nessuna parte del contratto risulta invece
l’esistenza dell’asserita (dal convenuto) volontà delle parti di pattuire il
medesimo salario percepito dall’attore presso il precedente posto di lavoro,
sia in forma diretta
-indicando
cioè alla voce salario “quello percepito in precedenza”- o anche solo condizionale
-ovvero sottoponendo ad una corrispondente esplicita condizione- la cennata
indicazione di fr. 4’960.-- al mese.
Il
documento contrattuale non può -data la sua primordiale rilevanza nel contesto
del rapporto di lavoro- essere banalizzato, e perciò l’eventuale esistenza di
pattuizioni ivi deroganti o di un vizio di volontà -da dimostrare dalla parte
che se ne prevale- va di principio ammessa solo in presenza di sicuri e
concludenti elementi di giudizio in tal senso.
- Tra
le due possibili ipotesi -esistenza di una concorde volontà derogante al chiaro
tenore del contratto oppure di un vizio di volontà del convenuto- il Pretore ha
optato per la prima, ossia quella più favorevole al convenuto, dopo valutazione
delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni __________
3.1 La
teste __________ ha esplicitamente ammesso di non avere partecipato al decisivo
colloquio d’assunzione tra le parti, dal che deriva necessariamente che essa
non può riferire la sua diretta percezione di una conversazione alla quale non
ha presenziato, e che essa pertanto comunica invece le sue irrilevanti deduzioni
-basate su quella che essa stessa definisce la “procedura” della ditta in
materia di stipendi- oppure riferisce quanto le è stato detto da una delle
parti di quel colloquio (“I due interlocutori mi avevano infatti detto...”),
fornendo in entrambi i casi una testimonianza indiretta, e perciò irrilevante
ai fini del giudizio (per tante: II CCA 6 settembre 1998 in re H. AG/C.,
14 luglio 1998 in re I./R.).
3.2 Il
teste __________, nipote del convenuto e pertanto sentito senza delazione di
giuramento (art. 229 cifra 1 CPC), afferma per contro di avere assistito a
parte del colloquio decisivo. L’attore avrebbe affermato di voler percepire l’equiva-lente
dell’ultimo salario netto presso il precedente datore di lavoro, quantificandolo
in fr. 4’960.-- netti per 13 mensilità, importo accettato dal convenuto “alla
condizione che l’attore producesse la relativa pezza giustificativa”.
3.3 La
valutazione di questa deposizione -che viene ritenuta credibile già solo per il
fatto che essa non si discosta dalla sostanza delle tesi delle parti, ed in
particolare dalle affermazioni dello stesso attore, che non ha del resto
sollevato riserve in proposito- non permette di concludere, come ha fatto il
primo giudice, che le parti si siano effettivamente accordate per l’importo di
fr. 4’400.-- netti, ma conduce invece a ritenere che sia stato pattuito il
richiesto salario di fr. 4’960.-- netti ma solo alla condizione che l’attore
dimostrasse di avere percepito questo importo presso il precedente datore di
lavoro.
3.4 Questa
riserva espressa dal convenuto non costituisce una vera condizione ai sensi
degli art. 151 e segg. CO -è questo il caso solo per eventi incerti e futuri e
non invece per quelli passati (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, Vorbemerkungen
zu Art. 151-157, n. 1 e 13)- ma piuttosto, essendo innegabile che l’attore non
ha fornito la prova richiestagli, un caso di vizio di volontà del convenuto.
Contrariamente
all’opinione del convenuto, non si tratta di un caso di dolo ex art. 28 CO -l’attore
non l’ha infatti dolosamente indotto a credere che egli percepiva in precedenza
un salario di fr. 4’960.-- netti- ma di un caso di errore sui motivi del contratto:
il convenuto ha accettato di corrispondere all’attore fr. 4’960.-- mensili
netti perché credeva che questo fosse il suo precedente salario.
L’errore
sui motivi non è di regola essenziale (art. 24 cpv. 2 CO), ma può divenirlo
qualora esso -in maniera oggettivamente riconoscibile per il partner- riguardi
una condizione di fatto che la parte in errore considerava come un necessario
elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (art. 24
cpv. 1 cifra 4 CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 6 settembre
1996 in re G. SA/R., 17 giugno 1996 in re A./T. SA).
Nel
caso in rassegna l’accresciuta rilevanza dell’errore sui motivi può essere
ammessa: dal contenuto del colloquio intercorso tra le parti risulta pacifico
che per entrambi l’aspetto salariale rivestiva una particolare rilevanza, ed è
altresì dimostrato che il convenuto espresse all’attore la volontà di
vincolarsi al pagamento di fr. 4’960.-- solo qualora egli gli avesse dimostrato
che quello era il suo precedente stipendio, dal che è pacifico che anche
l’attore era conscio della soggettiva importanza conferita dal convenuto alla
questione, attore che del resto aveva a sua volta affermato di desiderare un
guadagno equivalente a quello precedente.
3.5 Stante
l’errore essenziale del convenuto, non può ritenersi valida la pattuizione del
salario di fr. 4’960.--mensili netti, il che non comporta tuttavia la caducità
dell’intero contratto, ma piuttosto, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 CO, di
ricondurre la pattuizione ai termini intesi dal convenuto, dovendosi ammettere
la disponibilità anche dell’attore -più volte affermata in corso di causa e
solo tardivamente negata a pag. 4 dell’appello adesivo- ad un rapporto di
lavoro retribuito nei medesimi termini di cui al precedente posto di lavoro.
Ne
consegue, seppure sulla base di una motivazione differente da quella del primo
giudice, la conferma della non applicabilità in favore dell’attore del salario
indicato dal doc. A, il che determina la reiezione dell’appello adesivo, interamente
incentrato su questo argomento.
- L’appello
principale riguarda due soli aspetti della sentenza impugnata: la
determinazione del salario da attribuire all’attore e la pretesa di
risarcimento danni del convenuto.
4.1 Per
quanto riguarda il salario dell’attore, è controversa la questione a sapere se
nel precedente posto di lavoro presso la ditta __________ egli abbia percepito
fr. 4’400.-- mensili netti per 13 mensilità, come indicato dalla lettera di assunzione
del 28 giugno 1994 (doc. Q) e ritenuto nel giudizio pretorile, oppure, come
sostenuto dall’appellante, fr. 4’400.-- mensili lordi, importo risultante
dall’attestazione ufficiale dell’agenzia AVS di __________ (doc. 2).
Il
convenuto, in primo luogo, invoca in proposito l’irricevi-bilità formale doc.
Q, sostenendo che esso sarebbe stato prodotto in replica senza che si potesse
dedurre dal testo dell’allegato quale fosse la circostanza che con tale documento
si voleva comprovare, ma è proprio siffatta censura ad essere irricevibile, per
essere stata sollevata per la prima volta solo con l’appello (art. 321 CPC) e
non già con la duplica, come sarebbe stato logico se il convenuto avesse
realmente ritenuto -ma la tesi è risibile- di avere subito un pregiudizio per
la mancata comprensione del motivo per cui l’attore aveva prodotto il doc. Q.
Ciò
premesso, può essere condiviso l’apprezzamento delle risultanze istruttorie
operato dal Pretore, e la conclusione da lui raggiunta secondo cui il
precedente salario dell’attore sarebbe stato di fr. 4’400.-- netti, e non
lordi.
Contrariamente
all’opinione del convenuto, non vi è infatti alcuna discrepanza ai fini del
presente giudizio tra il doc. 2 e il doc. Q, dato che gli stessi, a ben vedere,
riguardano delle circostanze di fatto tra di loro differenti: il doc. 2 attesta
l’ammontare del salario dell’attore sottoposto al prelievo dell’AVS, mentre il
doc. Q fa fede della pattuizione tra datore di lavoro e lavoratore circa
l’ammontare del salario netto. Si può concordare con il convenuto sul fatto che
di principio i due importi dovrebbero coincidere, ma rimane il fatto che la
prova diretta sull’ammontare del salario netto è fornita dal doc. Q e non dal
doc. 2, e questo nonostante la sua qualifica di documento ufficiale,
concernente tuttavia -come si è detto- la diversa circostanza di fatto
dell’ammontare del salario annunciato all’AVS e soggetto al prelievo dei
contributi sociali.
4.2 Il
convenuto ritiene che in ogni caso dal credito dell’attore andrebbero dedotti i
fr. 1’461.65 versati dalla cassa malati __________ per il periodo di inabilità
lavorativa dell’attore compreso tra il 12 e il 19 ottobre 1995, così come
indicato dal doc. R.
La
censura è infondata, ritenuto che nulla dimostra con la necessaria certezza che
il pagamento in questione sia stato effettuato in favore dell’attore piuttosto
che in favore del convenuto. Posto che l’attore non ha affatto ammesso di avere
ricevuto il pagamento, ma si è limitato ad affermare che l’indennità è stata versata,
ed atteso che titolare dell’assicurazione collettiva in questione -e perciò
destinatario (ma non titolare) di eventuali prestazioni- sembra essere il convenuto
e non l’attore (II CCA 15 febbraio 1996 in re U./A. SA), permane in
effetti una situazione di incertezza che -in assenza di migliori elementi- non
può essere senz’altro risolta a sfavore del dipendente.
Questa
soluzione è del resto confortata dalla contraddittorietà del comportamento del
convenuto medesimo, che sembra dimenticare di avere esplicitamente computato
con le conclusioni (pag. 6) l’importo in questione nel credito di controparte,
ammettendo con ciò implicitamente di avere beneficiato in prima persona del
versamento dell’assicuratore.
4.3 Il
convenuto insorge infine contro la decisione di avere ritenuto non provata la
propria pretesa risarcitoria, in parte opposta in compensazione ed in parte oggetto
della domanda riconvenzionale, sostenendo che la prova del fondamento della
pretesa risulterebbe dalle deposizioni __________. Si tratta di doglianze
ingiustificate: dal momento che il convenuto afferma di procedere per il risarcimento
del danno consistente nell’avvenuta delibera a terzi di lavori di competenza
dell’attore, la prova dell’esistenza di tale danno va fornita mediante la dimostrazione
dell’avvenuto pagamento a terzi della corrispondente somma di denaro. Le
deposizioni invocate non forniscono tale prova; al contrario, il teste
__________ afferma che parte dei lavori lasciati in sospeso dall’attore furono
eseguiti da altre persone, mentre gli altri non furono deliberati a terzi. Se
ne deve concludere che il convenuto non ha subito alcun reale aggravio in conseguenza
della partenza dell’attore, ritenuto comunque che da tale asserito aggravio
avrebbe comunque dovuto essere dedotto il salario che l’attore avrebbe
percepito durante l’effettuazione di tali lavori, con i che l’ammontare del
danno non sarebbe comunque stato quello vantato in causa.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione sia dell’appello principale che
di quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
4 maggio 1998 di __________ è respinto.
II Le
spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
già
anticipati dal convenuto, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 23 giugno 1998 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura di appello adesivo consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
già
anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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