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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.116
Data decisione, Autorità: 02.12.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00116
Lugano 2 dicembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.191 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 marzo 1996 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attore ha chiesto che alla convenuta sia fatto ordine di liberare da ogni vincolo il conto n.
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 aprile 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello dell’8 maggio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 18 giugno 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. In data 8 ottobre 1991 l’attore ha aperto il conto n. __________ presso la convenuta, accreditandovi fr. 450'000.‑‑.
L’attore ha in seguito sottoscritto 4 atti di costituzione di pegno e cessione a favore della convenuta:
l’8 ottobre 1991 a garanzia dei crediti della banca nei confronti del titolare medesimo;
il 19 dicembre 1991 a garanzia dei crediti della banca nei confronti della società
il 5 febbraio 1992 a garanzia dei crediti della banca nei confronti di __________
il 2 dicembre 1992 a garanzia dei crediti della banca nei confronti di __________
B. Il 13 settembre 1994 , titolare del conto “” presso la convenuta, ha ordinato la chiusura del conto e il trasferimento di tutti gli averi sul conto “” Lo stesso giorno l’attore ha sottoscritto 3 ulteriori atti di costituzione di pegno e cessione del conto “” in favore della convenuta e a copertura dei crediti nei confronti di: __________ e __________ (doc. B, C, D). Anche i preesistenti atti di costituzione di pegno gravanti il conto “__________ ” sono stati addossati, con la chiusura di quel conto, al conto “__________”.
C. A partire dai primi mesi del 1995 sono sorte delle contestazioni tra le parti in causa, avendo la convenuta bloccato il conto “__________”, invocando gli atti generali di pegno sottoscritti dall’attore.
D. Con la petizione l’attore ha chiesto che alla convenuta sia ordinato di liberare da ogni vincolo il conto “__________ ”. Egli avrebbe sottoscritto gli atti di costituzione di pegno in maniera automatica, confidando nel fatto che si sarebbe trattato di semplici formalità connesse con l’apertura o il possesso del conto.
Sarebbe in ogni caso stata pattuita la liberazione almeno parziale del conto dopo che __________ aveva costituito un ipoteca su un proprio fondo in favore della convenuta.
La banca vi avrebbe provveduto, ma avrebbe in seguito disposto un nuovo blocco.
In diritto vi sarebbe inadempienza della convenuta agli accordi presi, oppure dolo da parte sua, oppure ancora errore essenziale dell’attore.
E. La convenuta si è opposta alla petizione contestando sia il preteso errore essenziale che il proprio asserito agire doloso, ritenuto che l’attore per anni in più circostanze avrebbe regolarmente firmato gli atti di cessione in pegno dell’avere in conto senza sollevare obiezioni, con il che sarebbe del tutto legittimo e conforme alle pattuizioni contrattuali il blocco del conto in questione.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, respinte le eccezioni di dolo e errore essenziale, non ha ritenuto la convenuta inadempiente al riguardo degli accordi intercorsi, risultando dalle affermazioni dell’attore medesimo che la condizione per la liberazione del di lui conto -l’iscrizione dell’ipoteca a registro fondiario- non si sarebbe verificata, dal che la reiezione della petizione.
G. Con l’appello l’attore postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione.
Il Pretore sulla questione dell’obbligo assunto dalla convenuta alla liberazione del conto dell’attore avrebbe disatteso le risultanze delle deposizioni testimoniali. Il teste __________ avrebbe dichiarato che gli accordi tra le parti avrebbero previsto la liberazione del conto con la sottoscrizione dell’atto notarile di costituzione dell’ipoteca, e non con la sua iscrizione a registro fondiario. Il teste __________ non avrebbe contraddetto questa versione dei fatti, ma comunque egli sarebbe meno credibile in quanto dipendente della convenuta.
H. Dalle argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Stanti la costituzione dell’ipoteca (doc. H), e la sua mancata iscrizione a registro fondiario, il gravame si esaurisce nel tentativo di dimostrare, per mezzo della deposizione del __________ -economicamente interessato alla vertenza in quanto promotore dell’operazione terminata con il fallimento di __________ che le parti avrebbero pattuito la liberazione del conto dell’attore già con la firma dell’atto di costituzione di ipoteca, e non solo con la sua iscrizione a registro.
Infatti, anche volendo ammettere che la convenuta con il 24 aprile 1992, data della costituzione dell’ipoteca (doc. H) avesse avuto l’obbligo di liberare il conto dell’attore, questo accordo risulterebbe comunque superato dalle successive pattuizioni intervenute il 13 settembre 1994, data in cui l’attore ha nuovamente accettato di costituire in pegno il conto in questione per gli impegni di __________ e __________ (doc. B, C, D).
Ne segue la reiezione del temerario gravame.
Le spese e la tassa di giustizia, cosi come le ripetibili, seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati per le spese gli art. 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L'appello 8 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'950.‑-
b) spese fr. 50.‑-
Totale fr. 2'000.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 4’000.--per ripetibili di appello.
III. Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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