AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.125
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00125
Lugano 24 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale per mercedi e salari - inc. no. DI.97.00036 della Pretura del distretto di Blenio - promossa con istanza 24 giugno 1997 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18’985.67 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 18’415.13 (pretesa derivante da un contratto di lavoro);
domanda avversata dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con sentenza 14 maggio 1998, ha accolto per fr. 12’195.76 più interessi;
appellante l’istante, con atto di appello 20 maggio 1998, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza sia accolta per fr. 18’413.15, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
appellante adesivamente il convenuto, con atto ricorsuale 8 giugno 1998, con cui postula la reiezione del gravame di parte avversa e a sua volta chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 9’982.-; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. __________ è entrata alle dipendenze del __________ __________ il 1° dicembre 1992 in qualità di addetta alle pulizie, con una retribuzione oraria di fr. 14.-.
Il contratto di lavoro, concluso verbalmente tra le parti per una durata indeterminata, è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto al 30 aprile 1997.
B. Con istanza 24 giugno 1997 __________ ha chiesto la condanna di __________, titolare dell’esercizio pubblico, al pagamento di fr. 18’985.67 oltre interessi, auspicando in sostanza il versamento delle indennità per giorni festivi (fr. 2’213.75), delle indennità per vacanze (fr. 9’146.98) e delle tredicesime (fr. 7’624.94), mai pagate in precedenza e tuttavia previste dal contratto collettivo di categoria.
Il convenuto si è opposto all’istanza, affermando in particolare che l’indennità per vacanze e la tredicesima erano già comprese nel salario orario, mentre l’indennità per giorni festivi non era dovuta siccome l’orario lavorativo della dipendente non raggiungeva i 2/3 di quello normalmente svolto nell’azienda.
C. Con la sentenza qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 12’195.76 più interessi.
Il giudice di prime cure, appurata l’applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (in seguito: CCNL) -anche se lo stesso era stato disdetto per il 30 giugno 1996- ha innanzitutto escluso, in assenza di valide prove, che il salario orario versato all’istante fosse comprensivo dell’indennità per vacanze, per giorni festivi e della tredicesima: egli ha pertanto concluso per il benfondato delle pretese relative ai giorni festivi (fr. 2’213.77) e alle tredicesime (posizione nel frattempo ridotta a fr. 7’054.38); atteso che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale le vacanze di cui il dipendente non aveva usufruito entro la fine dell’anno successivo erano da considerarsi perente, la richiesta per vacanze arretrate è stata per contro ammessa unicamente per gli anni 1996 e 1997 (fr. 2’917.71; recte: 2’927.61).
D. Con l’appello l’istante chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che l’istanza sia accolta per fr. 18’413.15, protestando spese e ripetibili di secondo grado.
Essa contesta il mancato riconoscimento a suo favore dell’indennità per vacanze relativa agli anni 1993-1995 (fr. 6’229.27, recte: 6’219.37): a suo giudizio, il diritto alle vacanze non esercitato dal lavoratore entro l’anno successivo a quello in cui esse erano maturate non poteva essere considerato perento, lo stesso cumulandosi invece di anno in anno ed essendo tutt’al più sottoposto al termine di prescrizione quinquennale.
E. Con osservazioni ed appello adesivo il convenuto postula la reiezione del gravame di parte avversa e a sua volta chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 9’982.-; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Mentre, a suo dire, il giudizio pretorile che respingeva la pretesa per vacanze 1993-1995 era del tutto corretto e andava confermato, egli ritiene errata l’attribuzione alla controparte delle indennità per giorni festivi (fr. 2’213.77), queste ultime potendo in effetti essere riconosciute unicamente ai dipendenti che lavoravano in media più dei 2/3 della durata lavorativa normale dell’azienda, ciò che non era il caso dell’istante.
Considerando
in diritto
A questo stadio della lite è del tutto pacifica l’applicabilità alla fattispecie del CCNL nonché il fatto che il salario orario versato alla parte istante non fosse comprensivo delle indennità per vacanze, giorni festivi e tredicesima. Pacifico è pure il diritto dell’istante alla rifusione delle tredicesime e delle vacanze relative agli anni 1996 e 1997.
Con l’appello principale l’istante chiede che le venga attribuita anche l’indennità vacanze relativa agli anni 1993-1995 (fr. 6’219.37), che il Pretore le aveva invece negato, considerandola perenta.
La censura merita accoglimento.
L’art. 329c cpv. 1 CO prevede che le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.
La precedente formulazione di questa norma prevedeva per contro che le vacanze dovessero essere accordate durante l’anno considerato, ma al più tardi l’anno dopo: dal tenore letterale della norma si deduceva, all’atto pratico, la perenzione del diritto alle vacanze, se esso non veniva esercitato entro la fine dell’anno successivo a quello per il quale il diritto era sorto (DTF 107 II 430 cons. 3b; DTF 101 II 286 cons. 5b).
La revisione parziale del diritto del lavoro, in vigore dal 1° luglio 1984, ha esplicitamente inteso modificare questa situazione con il nuovo art. 329c cpv. 1 CO, stabilendo espressamente che anche se la regola è l’assegnazione delle ferie durante l’anno, e l’assegnazione durante l’anno successivo costituisce perciò l’eccezione, il mancato godimento delle ferie entro l’anno successivo non comporterà più la perdita del diritto, riservato il caso in cui l’esercizio tardivo dello stesso da parte del lavoratore fosse la conseguenza di un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (FF 1982 III p. 197; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 4 ad art. 329c CO con rif.; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, N. 6 ad art. 329c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 7 ad art. 329c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 1 ad art. 329c CO; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed., Berna 1997, p. 99; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 2 ad art. 329c CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna 1998, N. 11 ad art. 329c CO; JAR 1996 p. 165 e 166; IICCA 25 maggio 1998 in re G./F.): in tal caso il diritto alle vacanze si cumula così da un anno all’altro, valendo comunque sempre il termine di prescrizione quinquennale (IICCA 15 novembre 1991 in re F./A. SA, 2 novembre 1993 in re L./F.).
Non avendo il convenuto sollevato l’eccezione di prescrizione, né evidenziato eventuali circostanze di fatto che potessero far intravedere un abuso di diritto da parte dell’istante nel far valere giudizialmente la pretesa per vacanze arretrate 1993-1995, la stessa va senz’altro ammessa.
Il rilievo è solo parzialmente fondato.
Dagli atti di causa -e meglio dalle schede salari __________ richiamate, rispettivamente dai documenti fiscali (doc. C)- è risultato che l’istante ha svolto le seguenti ore lavorative:
nel 1993 1’368.5 ore (cfr. pure doc. B)
nel 1994 1’611.5 ore
nel 1995 1’402 ore
nel 1996 1’575.5 ore
mentre essa ha dichiarato di averne svolte nel 1997 367.5 (istanza p. 1).
Ora, atteso che la settimana lavorativa nel settore alberghiero è di 42 ore (art. 60 CCNL; rispettivamente di 45 ore (art. 60 CCNL), nel caso in cui l’esercizio pubblico fosse una piccola azienda ai sensi dell’art. 4 CCNL, questione quest’ultima che può tuttavia rimanere indecisa, non essendo -come vedremo di seguito- determinante per l’esito della causa), che il lavoratore, oltre a 6 giorni festivi pagati all’anno (art. 77 CCNL), aveva diritto nel 1993 anche a 30 giorni di vacanza, nel 1994 a 32 e nel 1995 rispettivamente 1996 a 35 (art. 70 CCNL), si ha in definitiva il seguente conteggio:
anno ore deduzioni ore nette 2/3
settimanali annuali festivi vacanze
1993 42 2’184 50.4 252 1’881.6 1’254.4
45 2’340 54 270 2’016 1’344
1994 42 2’184 50.4 268.8 1’864.8 1’243.2
45 2’340 54 288 1’998 1’332
1995 42 2’184 50.4 294 1’839.6 1’226.4
45 2’340 54 315 1’971 1’314
1996 42 2’184 50.4 294 1’839.6 1’226.4
45 2’340 54 315 1’971 1’314
Risultando dal conteggio di cui sopra che le ore svolte dalla dipendente sono maggiori ai 2/3 di quelle svolte nell’azienda (sia applicando un orario settimanale di 42 ore, sia applicando quello di 45 ore), l’indennità per giorni festivi per gli anni 1993-1996 a suo favore va senz’altro confermata.
Diverso è il discorso per il 1997: in quell’anno l’istante ha lavorato solo fino al 30 aprile, cioè per 1/3 dell’anno. In tal caso il calcolo per stabilire il suo diritto o meno all’indennità per giorni festivi andrà effettuato pro rata e sarà il seguente:
anno ore deduzioni (pro rata) ore nette 2/3
settimanali al 30.4 festivi vacanze
1997 42 728 16.8 98 613.2 408.8
45 780 18 105 657 438
Non avendo essa raggiunto nel corso del 1997 l’orario lavorativo minimo previsto dall’art. 77 cpv. 5 CCNL, l’indennità per giorni festivi relativa a quell’anno non è invece dovuta, con un saldo a favore del convenuto di fr. 128.63.
In esito ai due gravami, il convenuto è pertanto tenuto a rifondere alla controparte fr. 18’286.50 oltre interessi (fr. 7’054.38 per tredicesime, fr. 2’085.14 per giorni festivi, fr. 9’146.98 per vacanze).
Ne discende l’accoglimento integrale dell’appello principale e quello parziale dell’appello adesivo ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese per questo giudizio (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto tuttavia che non ne vengono assegnate all’istante per la procedura di appello adesivo, non avendo quest’ultima presentato osservazioni al gravame di parte avversa.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. In accoglimento dell’appello 20 maggio 1998 di __________ ed in parziale accoglimento dell’appello adesivo 8 giugno 1998 di __________ la sentenza 14 maggio 1998 della Pretura del distretto di Blenio, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Conseguentemente il signor __________, è condannato a versare alla signora __________ __________ l’importo di fr. 18’286.50 oltre interessi al 5% a far tempo dal 25 giugno 1997.
II. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese per la procedura di appello. La parte convenuta rifonderà all’istante fr. 250.- per ripetibili di appello.
III. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese, né si assegnano ripetibili per la procedura di appello adesivo.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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