AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.126
Data decisione, Autorità:
05.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00126
Lugano
5 novembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nelle congiunte cause ordinarie appellabili OA.96.536 e OA.97.14
della Pretura del distretto di Bellinzona, promosse con petizione 17 settembre
1996 di
(rappr.
__________)
contro
(rappr.
__________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75’496.50
oltre interessi, domanda aumentata a fr. 84’955.-- oltre interessi in corso di
causa;
e petizione 17
gennaio 1997 di
rappr. dall'avv.
contro
(rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr.
20’000.-- oltre interessi, domanda precisata in fr. 26’434.40 oltre interessi
in corso di causa;
Domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione delle petizioni e che il
Pretore con sentenza 11 maggio 1998 ha accolto condannando la convenuta a
pagare fr. 40’954.10 oltre interessi a __________ e fr. 26’434.40 oltre
interessi alla __________;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 25 maggio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere le petizioni;
Appello
sul quale __________ l’istante non si è espressa, mentre __________ con osservazioni
e appello adesivo del 6 luglio 1998 ha chiesto la reiezione dell’appello avversario
e la riforma della sentenza impugnata nel senso di ammettere la sua petizione
per fr. 58’333.10 oltre interessi;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se deve
essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. __________
ha iniziato a lavorare per la convenuta il 1° gennaio del 1995 in qualità di
rappresentante, responsabile per le vendite per la Svizzera tedesca.
Il
22 agosto 1996 la convenuta l’ha licenziato con effetto immediato ai sensi dell’art.
337 CO “per cause gravi rilevate nell’oggetto __________ cantiere __________ ”
(doc. B).
B. Con
la petizione in rassegna il lavoratore, ritenendo ingiustificato il
provvedimento adottato nei suoi confronti, ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento del salario del mese di agosto e del (fr. 5’793.-- + fr.
34’758.-- lordi), delle spese dell’abbonamento per il telefono mobile (fr.
187.50), e di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO per il licenziamento ingiustificato
corrispondente a 6 mensilità di salario, il tutto per fr. 75’496.50 oltre
interessi.
La
__________ ha a sua volta presentato una petizione nei confronti della convenuta,
chiedendo la sua condanna alla rifusione degli importi versati al dipendente durante
il periodo di disoccupazione seguito al licenziamento in tronco, pretesa quantificata
in fr. 26’434.40 in sede di conclusioni.
C. La
convenuta si è opposta alle richieste avversarie affermando la legittimità del
licenziamento in tronco da lei pronunciato, dato che dopo la primavera del 1996
i rapporti con il dipendente si sarebbero via via incrinati, ledendo
irreparabilmente il rapporto di fiducia.
Questi
avrebbe commesso una prima mancanza nel maggio del 1996, dimenticando di
affidare ad un legale la procedura di iscrizione di ipoteca legale a tutela di
un credito di oltre fr. 54’000.--, mentre una verifica sui lavori in corso da
lui gestiti avrebbe rivelato altri problemi, quali la mancata o insufficiente
formalizzazione delle ordinazioni della clientela e carenze nell’elaborazione e
nella compilazione di capitolati d’appalto.
Il
problema più grave, ossia quello “che ha fatto traboccare il vaso”, sarebbe
sorto al riguardo del cantiere di __________, menzionato nella lettera di
licenziamento, per il quale la convenuta avrebbe dovuto fornire circa 1300
serramenti. Il dipendente, contrariamente alle istruzioni ricevute, avrebbe
infatti accettato di ritirare un appartamento da fr. 500’000.-- circa a valere
sulla mercede di circa fr. 900’000.-- spettante alla convenuta. La committente
avrebbe poi annullato l’ordinazione a seguito dell’ambiguità dello __________
il che avrebbe obbligato la convenuta ad annullare la corrispondente
ordinazione presso la propria fornitrice __________ che avrebbe per questo
avanzato delle pretese risarcitorie. Ciò avrebbe reso la relazione di lavoro
tra le parti “pesante ed ingovernabile” e il 22 agosto 1996, dopo una riunione in
cui il dipendente sarebbe stato incapace di difendere il proprio operato,
sarebbe stato deciso il licenziamento in tronco, il cui fondamento escluderebbe
ogni pretesa delle controparti.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificata la rescissione immediata
del contratto pronunciata dalla convenuta, osservando che la stessa non sarebbe
avvenuta a causa della sottoscrizione del contratto contemplante il ritiro
dell’appartamento, circostanza a lei nota già prima della fine di luglio, ma
per il motivo che la ditta __________ aveva avanzato una pretesa risarcitoria
in conseguenza dell’annullamento dell’ordinazione relativa al cantiere di
__________. Ciò sarebbe tuttavia avvenuto per colpa della convenuta medesima e
non dello __________, avendo la convenuta ordinato i serramenti prima di avere
avuto la certezza del conferimento in suo favore dell’appalto.
Stante
la mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco, il dipendente potrebbe
esigere il salario di agosto 1996 e del periodo di disdetta, la quota parte della
tredicesima mensilità e il rimborso della cauzione pagata per il leasing della
vettura di servizio, il tutto per fr. 50’009.50, importo che per i fr.
26’434.40 da lei anticipati sarebbe però da attribuire alla __________. Si giustificherebbe
inoltre di attribuire al dipendente un’indennità pari a 3 mensilità di salario,
ovvero fr. 17’379.--, dal che l’integrale accoglimento della petizione
dell’ente assicurativo e il parziale accoglimento, per fr. 40’954.10 oltre
interessi, di quella del lavoratore.
E. Con
l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere le petizioni.
Essa
avrebbe dimostrato di avere avvertito il dipendente per la prima volta a
seguito della firma del contratto con cui si accettava in parziale pagamento un
appartamento, mentre in seguito il contratto di fornitura per il cantiere di
__________ sarebbe stato disdetto dalla committente per il motivo che la
convenuta non era in grado di fornire tutti i serramenti entro la fine del mese
di agosto del 1996, visto che la di lei fornitrice __________ non era a sua
volta in grado di osservare questo termine.
Dopo
il 13 agosto 1996, data in cui la convenuta ha annullato la riservazione di produzione
presso la __________ la direzione avrebbe iniziato a porsi la questione del
licenziamento immediato del dipendente, e il quadro generale sarebbe stato appesantito
il 20 agosto dalla comunicazione da parte di __________ di riservarsi la facoltà
di chiedere il risarcimento del danno dovuto al mancato contratto. Di conseguenza,
il 22 agosto sarebbe stata indetta una riunione con il dipendente, e stante il
suo comportamento in quell’occasione e l’assenza di giustificazioni sarebbe
stato deciso sui due piedi il licenziamento in tronco.
Non
si potrebbe pertanto affermare, come a torto ritenuto dal Pretore, la tardività
del provvedimento, essendo questo stato determinato dalle gravi e successive
conseguenze della sottoscrizione del contratto per il cantiere di __________.
Qualora dovesse tuttavia essere confermata la decisione di ritenere ingiustificato
il licenziamento in tronco, non si giustificherebbe l’attribuzione al
dipendente di un’indennità, ed inoltre sarebbe da riformare il giudizio sugli
interessi moratori.
F.
Con l’appello adesivo __________ chiede a sua volta la riforma della
sentenza pretorile nel senso di aumentare a fr. 34’758.--, pari a sei mensilità
salariali, l’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, censurando
inoltre anche il riparto di spese e ripetibili, non potendo egli essere
ritenuto soccombente al 50%.
G. Delle
osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali è postulata la
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. In
base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa
in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore possono in
ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi”.
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della
buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le
“cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da
dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
– commissione
di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
– gravi
o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il
giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag.
201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal
contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera
citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
Inoltre,
il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se
originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore
rilevanza- deve essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall’ultima)
violazione contrattuale commessa dal partner.
Questo
perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un
breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una
situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del
rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e
comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta
del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322, II CCA
27 giugno 1997 in re B./I. SA, 21 gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von
Kaenel, opera citata, n. 17 ad art. 337 CO).
- La
disamina della fattispecie proposta a giudizio dall’appellante principale nel
proprio gravame permette -senza necessità di accertare se, ed in quale misura
essa trovi riscontro nelle risultanze dell’istruttoria- di confermare con totale
tranquillità il giudizio del Pretore circa l’assoluta inesistenza di motivi
gravi a sostegno del licenziamento in tronco da lei pronunciato.
Dalla
narrazione della convenuta risulta infatti che il motivo del licenziamento in
tronco non è stato quello della sottoscrizione del contratto di appalto per il
cantiere __________ e questo ancorché l’acquisizione della commessa -fatto
sicuramente positivo per la convenuta e da lei auspicato (cfr. risposta, pag.
4)- fosse stata connessa all’impegno al ritiro di un appartamento, potendo
questo aspetto negativo essere superato dalla committente (appello, pag. 5;
doc. Q). Contrariamente a quanto (implicitamente) afferma la convenuta, la
questione non era però in alcun modo legata a quella dei termini di consegna,
non è in particolare vero che il superamento della questione relativa alle
modalità di pagamento aveva richiesto una riduzione dei termini di consegna.
Dalla
documentazione in atti (p. es. doc. M, N, S, V) emerge infatti che il problema
dei termini di consegna era a mente della stessa convenuta stato causato dal
ritardo con cui la committente aveva firmato il contratto e costituito le
necessarie garanzie di pagamento, e che la risoluzione del contratto è in
definitiva stata causata dal fatto che la convenuta il 5 agosto 1996 non ha
saputo assicurare la consegna dei serramenti entro la fine del mese, e questo
nonostante che il contratto di appalto fosse stato da lei ricevuto al più tardi
già il 25 luglio 1996, che essa avesse in precedenza riservato un periodo di
produzione presso la sua fornitrice __________ (appello, pag. 3 e 4) e che essa
avesse sempre dichiarato di essere in grado di fornire entro 3/4 settimane
(plico doc. 2, pag. 2/doc. S).
Se
ne deve concludere, così come ha fatto il Pretore, che la perdita del contratto
del cantiere __________ e i successivi problemi con la fornitrice __________
non sono addebitabili allo __________ ma alla convenuta stessa o semmai alla
sua fornitrice, e che di conseguenza il licenziamento in tronco pronunciato al
manifestarsi di tali problemi non è solo ingiustificato, ma riveste addirittura
natura ritorsiva e vessatoria.
- Per
il caso, verificatosi, della conferma della mancanza di motivi gravi a sostegno
del licenziamento immediato, la convenuta chiede di essere esentata
dall’obbligo al pagamento dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO invocando la concolpa
del lavoratore e la breve durata del rapporto di lavoro.
3.1 In
base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento
ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore
un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto
conto di tutte le circostanze.
Questa
norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in
vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione
che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più
incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità
e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce
considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento
quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento
congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e
riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì
che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima
ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8
ad art. 337c CO; II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C., 10 ottobre 1995 in
re T.-B./K. SA).
In
caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice
è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento
dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante
il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento
censurabile da parte del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II
CCA 18 aprile 1996 in re T./F., 18 luglio 1995 in re R./A.; JAR
1991, pag. 276; Rehbinder, opera citata, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, n. 3 ad art. 337c CO).
3.2 Nel
caso di specie è chiaro che alla datrice di lavoro convenuta va sicuramente rimproverata
una notevole responsabilità nell’episodio, per cui un’esenzione dalla pronuncia
dell’indennità non può assolutamente entrare in linea di conto.
Delle
circostanze evocate dall’appellante -durata del rapporto di lavoro, concolpa
del dipendente- il giudice ha in ogni caso già tenuto conto al momento della
commisurazione dell’indennità stessa (consid. 7, pag. 6), con il che non vi è motivo
alcuno per modificare in favore della datrice di lavoro l’ampio potere di apprezzamento
di cui il giudice gode nella determinazione dell’indennizzo, e la
corrispondente censura della convenuta deve pertanto essere disattesa.
- La
convenuta contesta infine la data di decorrenza degli interessi moratori sulla
pretesa salariale accordata al dipendenti, sostenendo che essi decorrerebbero
dal 5 di ogni mese successivo a quello oggetto della pretesa.
Anche
questa censura è manifestamente priva di fondamento, dal momento che essa
disattende il fatto che per effetto del licenziamento in tronco la pretesa del
dipendente è una pretesa risarcitoria e non pretesa salariale (art. 337c cpv. 1
CO; Streiff/von Kaenel, opera citata, n. 3 ad art. 337, CO), con il che
gli interessi sono dovuti già dal momento dell’evento che ha causato il danno,
ovvero dal licenziamento in tronco, e non alle normali scadenze delle singole
mensilità di salario.
Ne
segue la reiezione dell’appello principale, infondato in ogni suo punto.
- L’appello
adesivo verte a sua volta sulla questione dell’indennità ex art. 337c cpv. 3
CO, che l’attore vorrebbe vedere aumentata da 3 a 6 mesi di salario.
5.1 La
determinazione dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO è lasciata al libero apprezzamento
del giudice, che deve tenere conto di tutte le circostanze, ed in particolare
del comportamento del datore di lavoro in connessione con il licenziamento
immediato, la leggerezza rispettivamente la sconsideratezza con la quale si è
determinato il provvedimento, e il modo con il quale l’ha comunicato al
dipendente, senza dimenticare la gravità della violazione dei diritti della personalità
del lavoratore (DTF 116 II 300; II CCA 8 marzo 1996 in re C./T.
SA, 5 ottobre 1992 in re G./G. SA; Rehbinder, opera citata, n. 9 ad art.
337c CO; Brunner/Bühler/
Waeber,
Kommentar zum Arbeitsvertrag, n. 10 ad art. 337c CO; Streiff/von Kaenel,
opera citata, n. 8 ad art. 337c CO).
Tuttavia,
trattandosi di una valutazione resa nell’ambito del libero apprezzamento ed in
applicazione delle regole del diritto e dell’equità, l’autorità d’appello può
riesaminare liberamente una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo
solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono
manifestamente ingiuste o inique (II CCA 20 maggio 1998 in re N./M. SA,
8 marzo 1996 citata, 6 aprile 1994 in re J./B. SA).
5.2 In
concreto, la decisione impugnata non appare particolarmente ingiusta o iniqua,
essendosi il ricorrente limitato nel proprio gravame ad enfatizzare le conseguenze
subite a seguito del licenziamento e le modalità del medesimo -senza che vi sia
peraltro una concreta critica al giudizio pretorile, che pure ha considerato
questi aspetti- e a criticare la decisione di ritenere una concolpa a suo
carico -pacifica almeno in merito all’episodio della sottoscrizione del contratto
contenente la clausola relativa al ritiro dell’immobile-, senza tuttavia esporre
argomentazioni eccedenti il rilievo per cui “l’appellante adesivo non può concordare
con il Pretore circa le sue conclusioni in merito all’eventuale concolpa di
questi” (pag. 10).
Ne
deve seguire la conferma dell’indennità pronunciata dal primo giudice.
- L’attore
critica infine la decisione pretorile di ritenerlo soccombente in ragione di un
mezzo nel riparto di spese e ripetibili, affermando in sostanza di non avere
conosciuto le intenzioni dell’ente assicurativo e di avere perciò dovuto
formulare una domanda di causa comprendente ogni possibile posizione risarcibile.
Si
tratta di un’argomentazione non sostenibile: l’art. 29 LADI comporta infatti la
cessione legale della pretesa nei confronti del datore di lavoro nella misura
in cui il dipendente percepisce prestazioni dall’assicurazione contro la
disoccupazione. Non occorreva pertanto alcuna indagine circa le intenzioni
della Cassa compensazione in questione per il semplice motivo che percependo le
prestazioni l’attore aveva perso la stessa legittimazione attiva necessaria a
far valere in giudizio le corrispondenti pretese, dal che la sua piena
soccombenza per gli importi pretesi a torto e la correttezza del riparto
adottato dal Pretore.
Ne
consegue la reiezione anche dell’appello adesivo, a sua volta del tutto
infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza delle parti
(art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
25 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
__________ fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. L'appello
adesivo 6 luglio 1998 di ___________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura di appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
–__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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