AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.13
Data decisione, Autorità:
15.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00013
Lugano
15 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00136 (già 12'139) della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa
con petizione 18 febbraio 1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 644’238.60
oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 901’325.15
(pretesa a titolo di risarcimento danni e torto morale);
domanda
avversata dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore, con sentenza 10 dicembre 1997, ha accolto per fr. 390’922.45
più interessi;
appellante
il convenuto, con atto di appello 14 gennaio 1998, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l’attrice, con atto ricorsuale 23 febbraio 1998, con cui postula
la reiezione del gravame di parte avversa e a sua volta chiede la riforma del
giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 869’140.30; il
tutto, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
con osservazioni 18 marzo 1998 il convenuto ha postulato la reiezione
dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 17 marzo 1991,
__________, nata nel 1946 e di professione barmaid a __________ si trovava
presso il Ristorante La __________ in compagnia dell’amico __________ Dopo aver
trascorso la serata al bar dell’esercizio pubblico, i due verso l’1.00 del 18
marzo si avviarono in direzione della camera dove erano alloggiati. Mentre
saliva la scala mobile, a quel momento non in funzione, la signora __________ cadeva all’indietro battendo il capo, ma
senza perdere conoscenza. Visto che non riusciva ad alzarsi, il gerente del
locale e l’amico ritennero opportuno l’intervento dell’ambulanza.
B. Trasportata al pronto
soccorso __________ di __________o, il medico di guardia, dott. __________
poneva la diagnosi di ferita lacero contusa frontale più occipitale sinistra,
annotando in particolare nella cartella clinica che “circa verso 1.00 la
paziente è caduta le scale; la paziente è completamente ubriaca; è difficile di
comunicare; le ferite sono superficiali ==> spray, richiamo-tetano fatto”
(doc. 3).
Eseguite le medicazioni,
la paziente è stata dimessa.
C. Verso le 10.00 dello
stesso giorno, la signora __________ che non riusciva più a muovere le gambe,
venne nuovamente trasportata al pronto soccorso __________. A quel momento il
dott. __________ constatava che la paziente appariva paraplegica e priva di
sensibilità fino quasi a livello ascellare con parestesie alle braccia e ne
decideva l’immediato trasporto presso il reparto di neurochirurgia __________.
Presso questo nosocomio la paziente veniva immediatamente sottoposta a un
intervento di riposizione e stabilizzazione della lussazione cervicale C6-C7 e
un’analoga operazione venne eseguita il 18 aprile 1991 presso il Centro per
paraplegici di __________
Gli interventi chirurgici
non hanno tuttavia consentito alla paziente di recuperare la mobilità alle
gambe: essa è diventata completamente inabile dal profilo lavorativo e può
spostarsi solo con l’aiuto di terzi o di mezzi ausiliari, quali la sedia a
rotelle e -per tratti relativamente brevi- le stampelle.
D. Con la petizione che
ci occupa __________ ha convenuto in causa __________ con un’azione di
risarcimento dei danni materiali e morali causati da un agente pubblico, giusta
gli art. 4 e segg. della legge sulla responsabilità degli enti pubblici (LResp.),
rimproverando in sostanza al dott. __________di aver tralasciato di compiere un
esame approfondito dello suo stato al momento in cui essa fu trasportata per la
prima volta al pronto soccorso, di non averla trattenuta in osservazione per
controllare se lo stato non fosse più grave di quanto appariva ad un primo
esame e infine di non averla avvertita dei rischi di un’immediata partenza
dall’ospedale. In sede conclusionale essa ha definitivamente quantificato le
sue pretese risarcitorie in fr. 901’325.15 e meglio: fr. 281’595.- per perdita
di guadagno passata e futura, fr. 392’052.- per incapacità lavorativa
nell’attività domestica, fr. 120’000.- a titolo di torto morale, fr. 18’130.-
per mezzi ausiliari, fr. 40’000.- per spese di viaggio e di trasporto, fr.
49’548.15 per perdita di contributi assicurativi LAVS, LPP e LAINF.
Il convenuto si è opposto
alla petizione, contestando che nel comportamento avuto dal dott. __________ si
riscontrassero elementi tali da fondare una responsabilità dell’ente pubblico;
pure contestate sono le singole posizioni di danno fatte valere dalla
controparte ed il loro ammontare.
E. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha accolto la petizione per fr. 390’922.45 più interessi,
caricando le spese alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
Il giudice di prime cure
ha ritenuto che nel fatto che il medico avesse tralasciato di eseguire
accertamenti sull’esistenza di un’eventuale lesione alla colonna vertebrale e
cervicale si dovesse ravvisare una violazione dell’arte medica e dell’obbligo
di diligenza, i quali in definitiva erano all’origine del danno subito
dall’attrice. Il fatto che quest’ultima avesse ecceduto nel bere, il che aveva
certamente condizionato il suo comportamento al pronto soccorso, ostacolando
non poco l’intervento dei sanitari, e l’aveva indotta a prendere la decisione,
rivelatasi quanto mai improvvida, di lasciare l’ospedale, non costituirebbe a
giudizio del Pretore un fattore interruttivo del nesso causale tra la
violazione delle regole dell’arte e dell’obbligo di diligenza da parte del
medico e l’insorgere del danno, ma comunque era senz’altro tale da ridurre la
responsabilità del convenuto, riduzione che è stata in concreto ammessa in
misura di 1/3. Quanto alle singole posizioni di danno, esclusa in presenza di
una grave concolpa dell’attrice l’attribuzione a suo favore di un’indennità per
torto morale, il giudice le ha riconosciuto i seguenti importi: fr. 31’900.-
per perdita di guadagno 1994-1997 e fr. 86’928.40 per il futuro, fr. 96’399.35
per l’incapacità a svolgere le attività domestiche fino al 31.12.1997 e fr.
287’214.95 per quella futura, fr. 10’080.- per mezzi ausiliari futuri, fr. 40’000.-
per spese di accompagnatori future e infine fr. 33’861.- per i contributi AVS e
LPP persi. Tenuto conto del grado di concolpa dell’attrice, il suo credito è
stato perciò quantificato in fr. 390’922.45.
F. Con l’appello il
convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione
sia integralmente respinta, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene
innanzitutto che al momento della prima visita al pronto soccorso non vi
fossero oggettivamente sintomi neurologici tali da potersi ipotizzare una grave
lesione cervicale, per cui il medico non era tenuto ad eseguire accurati esami
in tal senso, quelli da lui svolti -escludenti fratture al viso ed al cranio e
accertanti invece la mobilità delle gambe- essendo ampiamente sufficienti; i
sintomi neurologici si erano per contro manifestati più tardi, durante la notte
ed al mattino, ma non era escluso che ciò potesse essere la conseguenza di
altre cadute; la responsabilità dell’ente convenuto era del resto già esclusa,
in quanto l’eventuale violazione degli obblighi di diligenza da parte del
medico non poteva certamente essere considerata grave ai sensi dell’art. 7 cpv.
2 LResp.; in ogni caso, a prescindere da quanto detto, la decisione
dell’attrice di lasciare l’ospedale ed il fatto che essa per la sua ubriachezza
avesse di fatto impedito al medico di rendersi conto del suo stato costituivano
non solo un elemento di riduzione della colpa del convenuto -comunque
sicuramente in misura maggiore di quanto accertato in prima sede- bensì una
circostanza tale da interrompere il nesso causale tra le eventuali omissioni
del medico ed il danno. In via subordinata, l’appellante contesta pure alcune
posizioni di danno riconosciute dal Pretore: così, a suo dire, per perdita di
guadagno futura è dovuto unicamente l’importo di fr. 68’138.-, mentre per
l’incapacità al lavoro domestico complessivamente solo fr. 193’217.80; la
pretesa di fr. 40’000.- per spese future degli accompagnatori è pure
ingiustificata, siccome non vi era una richiesta dell’attrice a questo titolo,
essa avendo semmai postulato tale cifra con riferimento alle spese già fatte,
comunque non provate e palesemente eccessive; errati sono infine i conteggi per
la perdita dei contributi AVS e LPP, che vanno corretti in fr. 5’950.-
rispettivamente fr. 18’425.-.
G. Con osservazioni ed
appello adesivo l’attrice postula la reiezione del gravame di parte avversa e a
sua volta chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la
petizione per fr. 869’140.30 (recte: fr. 869’150.30); il tutto, con protesta di
spese e ripetibili.
Mentre delle osservazioni
all’appello principale si dirà, se necessario, nei successivi considerandi, con
la propria impugnativa l’attrice contesta innanzitutto la riduzione del risarcimento
di 1/3 operata dal Pretore, ritenendo che l’anomalo comportamento tenuto
dall’attrice era in realtà dovuto allo choc, ma se anche fosse stato la
conseguenza del suo stato alcolico la circostanza sarebbe ampiamente
irrilevante spettando sempre e comunque al medico prestarle le cure adeguate;
in assenza di una sua concolpa era pure dovuta un’indennità per torto morale di
fr. 120’000.-; per la perdita di guadagno passato e futuro andavano invece
attribuiti fr. 281’595.-, come postulato in sede conclusionale;
indipendentemente da quanto precede, essa contesta infine la ripartizione delle
spese e delle ripetibili operata in prima sede.
H. Le argomentazioni
sviluppate dal convenuto nelle osservazioni all’appello adesivo verranno
riprese, se del caso, nel prosieguo di questo esposto.
Considerando
in diritto
- Il convenuto ritiene
innanzitutto che in occasione della prima visita al pronto soccorso l’attrice
non avrebbe evidenziato o comunque indicato dei sintomi -ad es. dolori alle
gambe- accertanti l’esistenza di una lesione cervicale, per cui il dott.
__________ non poteva sospettare o ipotizzare una lesione di quel genere, ciò
che escludeva una responsabilità dell’ente convenuto.
La censura è infondata.
È vero che dagli atti di
causa risulta che a quel momento l’attrice muoveva sia le gambe che le braccia
(il doc. 2/1 attesta una buona mobilità e sensibilità su tutto il corpo; il
teste __________ riferisce pure che essa aveva messo le gambe fuori dalla
barella cercando di mettersi in piedi; __________ dichiara che essa muoveva
tutte le parti del corpo comprese le gambe e le braccia; __________ a sua volta
ricorda che essa muoveva gambe e braccia, tanto è vero che riuscì a trasferirsi
da sola dalla barella al lettino e, dopo le cure del caso, percorse 2 o 3 metri
sulle sue gambe fino al taxi; __________ conferma
pure che la sua mobilità era completa e che essa muoveva le braccia, come pure
le gambe, i piedi e la testa) e che essa non aveva dichiarato né ai sanitari
dell’autolettiga né a quelli del pronto soccorso di aver avuto dolori alle
gambe (circostanza quest’ultima che non è in alcun modo rimproverabile
all’attrice, se solo si pensa che anche più tardi, in mattinata -la circostanza
aveva sorpreso non poco il dott. __________ - essa sentiva pochissimo dolore).
È però altrettanto vero che dal punto di vista medico il fatto che essa
riuscisse a muovere le gambe non significava ancora che una lesione cervicale
fosse esclusa (il teste dott. __________ ha infatti dichiarato che “le
conseguenze di queste lesioni possono manifestarsi subito oppure anche dopo un
certo periodo di tempo a seconda dei casi”, mentre il dott. __________pure
osserva che “il fatto che la paziente poteva muovere il collo e le braccia ...
non esclude né la frattura lussazione della colonna cervicale né il deficit
motorio alle gambe”), tanto più che essa in ogni caso si agitava scompostamente
(cfr. doc. 2/2; il teste __________riferisce che essa “si lamentava, si
dibatteva, non si riusciva a capire bene”; __________ ha detto che essa “era molto agitata”; __________ e __________ si sono limitati ad osservare che essa era
“un po’ agitata” rispettivamente “si agitava”, mentre __________ha precisato
che “era agitata, ... irrequieta, faceva movimenti non coordinati”), in maniera
pertanto non così normale (perizia giudiziaria p. 13 e 17). Per il resto, va
rilevato che il medico sapeva, avendolo per altro annotato nella cartella
clinica della paziente, che l’attrice era caduta dalle scale (doc. 3 e teste
__________) e aveva tra l’altro battuto la parte posteriore della testa (cfr.
rapporto lettiga 1 (doc. 2/2); il teste __________
ha a sua volta notato una ferita alla nuca).
Ora, i medici interpellati
hanno tutti confermato che in un caso del genere -caduta dalle scale
all’indietro, battendo la testa- sarebbe stato necessario (teste __________),
raccomandabile (teste __________), rispettivamente indispensabile (teste
__________, ad 6.2; perito giudiziario p. 8 e 9 e risposta 1 a p. 14)
l’effettuazione di un esame radiologico e/o una accurata visita neurologica per
accertare la presenza di eventuali lesioni cervicali, per cui questa Camera non
può che far proprio l’assunto del Pretore, il quale ha ravvisato nel
comportamento del dott. __________ che in definitiva non ha effettuato né l’uno
né l’altro, una violazione dell’arte medica e del dovere di diligenza nello
svolgimento delle sue funzioni. Lo stesso dott. __________ laddove ha precisato
che “secondo la sua esperienza una paralisi alle gambe dipendente da lussazione
cervicale è possibile soltanto da un colpo diretto sulla colonna cervicale
posteriore” sembra implicitamente ammettere una sua negligenza, non
corrispondendo al vero quanto da lui in seguito affermato cioè che “la signora
__________aveva invece soltanto ferite anteriori o anteriori parietali” ed
essendo anzi provato il contrario, ovvero che nel caso di specie all’attrice
era effettivamente stata riscontrata una ferita nella parte posteriore della
testa.
- Il convenuto ritiene
che i sintomi neurologici, del tutto assenti durante la prima visita al pronto
soccorso, si sarebbero per contro manifestati durante la notte ed al mattino,
non escludendo in sostanza che l’aggravamento della situazione potrebbe essere
la conseguenza di ulteriori cadute avvenute nella notte, per altro comprovate
dall’istruttoria.
Il rilevo, anche in questo
caso, è infondato.
Alla luce di quanto
appurato al considerando precedente, è chiaro che il medico è stato negligente
per non aver eseguito i controlli neurologici che le circostanze avrebbero imposto.
Se poi durante la notte la situazione della paziente si fosse aggravata a
seguito di un’ulteriore caduta, la circostanza non potrebbe in ogni caso
giovare al convenuto, quest’ultima essendo evidentemente la conseguenza della
mancata diagnosi e della mancata ospedalizzazione.
Non è per contro possibile
-né del resto lo ritiene lo stesso convenuto, che in effetti parla solo di un
eventuale “aggravamento” (appello p. 6) della situazione- che la lesione
cervicale fosse la conseguenza esclusiva di un’altra caduta, piuttosto che di
quella dalle scale: le dichiarazioni del teste __________ che da una parte
afferma di aver visto una caduta dell’attrice allorché essa risalì sul taxi
(analogamente si è espresso il teste __________ ad 14) e dall’altra riferisce
di un’ulteriore caduta (per altro contestata da __________n, ad 15) allorché i
due scesero dal taxi all’albergo, precisando inoltre che quest’ultimo episodio
gli era stato riportato da un terzo -con la limitata rilevanza probatoria che
tale circostanza comporta (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 236-237; IICCA
27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 12 marzo 1993 in re F.
SA/F., 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA)- e meglio del taxista che aveva
ricondotto la paziente e l’amico alla __________, non hanno infatti permesso di
chiarire la dinamica di quelle cadute e quindi accertare se le stesse potessero
aver avuto delle conseguenze da un punto di vista neurologico.
- A giudizio del
convenuto, il fatto che l’attrice sia stata ubriaca e che non abbia voluto
farsi visitare non ha permesso al medico di accertare lo stato in cui essa si
trovava; inoltre il fatto che essa decise di non accettare l’offerta di restare
al pronto soccorso per “smaltire la sbornia” non ha in sostanza permesso di intervenire
tempestivamente: a suo dire, entrambe le circostanze sarebbero pertanto interruttive
del rapporto di causalità tra le presunte omissioni del medico e l’insorgere
del danno, rispettivamente costituirebbero una grave concolpa a carico
dell’attrice, sicuramente maggiore a 1/3.
Nel suo gravame l’attrice
ritiene per contro che queste medesime circostanze non costituirebbero un
elemento di concolpa, nemmeno in ragione di 1/3.
Il giudizio pretorile
viene qui parzialmente confermato.
Il fatto che l’attrice
avesse bevuto e fosse ubriaca non può oggettivamente essere messo in
discussione (e ne da atto anche il perito giudiziario a p. 8 del suo referto):
nel formulario 19.6.1991 allestito per la __________ (classeur verde richiamato
”déclaration d’accident”) essa ha infatti dichiarato di aver bevuto 2.5 dl di
vino rosé durante il pasto serale e in seguito altri 2-3 whisky al piano bar;
il teste __________(ad 2) a sua volta ha confermato che essi avevano bevuto una
bottiglia di rosé durante la cena e l’attrice in seguito alcuni whisky; altri
testi (ad es. __________, __________ e __________ affermano di aver sentito un
fetore etilico a contatto con l’attrice (cfr. pure doc. 2/1 e 2/2) e comunque
lo stesso è stato avvertito anche dal _____, quando, a mattino inoltrato, ebbe
modo di visitarla (cfr. cartella clinica, doc. 3 e testimonianza __________).
A questo stadio della lite
è pacifico che essa non collaborò con il dottor __________ (teste __________ e
perizia giudiziaria p. 8, 9 e 14; il teste __________ ricorda in proposito che
essa “non voleva rimanere in ospedale”, agli interventi del medico “si è
rivoltata” e che comunque “non si lasciava fare”; __________ pure osserva che
essa “rifiutava qualsiasi intervento da parte nostra, rifiutava di farsi visitare
e allontanava sia me che il medico ... cercava di allontanare le nostre mani
... manifestava la sua opposizione sia a voce sia con i movimenti”), non
volendosi spogliare (teste __________), proferendo insulti (teste __________ ed
inoltre cercando di sferrare pugni (teste __________ e __________) e calci
(teste __________ verso il personale curante, mentre in assenza di ulteriori
riscontri non è provato -contrariamente a quanto riportato dal teste dott.
__________ - che essa si sia opposta o abbia rifiutato un esame radiologico:
questa reazione, per altro abbastanza frequente per persone che avevano battuto
la testa (teste __________ non avrebbe tuttavia dovuto impedire al medico di
guardia, in base alle informazioni di cui disponeva, accertate al considerando
precedente, di porre una giusta diagnosi e ciò senza che un’ulteriore
approfondita interrogazione della paziente fosse di per sé necessaria.
Confrontato con una paziente reticente a farsi visitare e a farsi curare,
agitata e impaurita -si pensi alla reazione da lei avuta al momento in cui vide
l’ago ed il filo per suturare la ferita (teste __________)- egli avrebbe
nondimeno dovuto adoperarsi per tranquillizzarla e convincerla a farsi
esaminare dai sanitari (perizia giudiziaria p. 14 e segg.), spiegando in
particolare alla paziente il tipo di controllo e la cura cui essa sarebbe stata
sottoposta, le finalità del suoi esami rispettivamente, in caso di ulteriore
reticenza, evidenziando le possibili conseguenze sulla sua salute di un mancato
controllo (cfr. perizia giudiziaria risposta 3-4 a p. 14-15 e risposta 3 a p.
17): ora, nel caso di specie, il medico e con lui l’infermiere __________a
(teste __________) hanno in realtà ampiamente sottovalutato lo stato in cui
versava l’attrice, ritenendo a torto di trovarsi di fronte ad una paziente
ubriaca con semplici lesioni superficiali; il dottor __________ -che oltretutto
non conosceva il francese ed ha dovuto far capo ad un interprete nella persona
del ricezionista __________ - con tutta evidenza non ha pertanto ritenuto
necessario usare con la paziente il genere di approccio di cui si è detto sopra
-prova ne è che tra loro vi è stata immediatamente una “discussione” (teste
__________ mentre non risulta che egli in seguito si sia preoccupato più di
quel tanto di calmarla o di illustrarle i rischi di un mancato controllo e si è
in definitiva accontentato di spiegarle che per essere curata essa doveva
lasciarsi visitare (teste __________)- cosicché tra loro si è creato un clima
di incomprensione e di sfiducia, l’attrice ritenendo in particolare di essere
stata trattata con sufficienza, il che ha portato quest’ultima alla decisione
di lasciare il pronto soccorso.
Nelle particolari
circostanze l’offerta di rimanere al pronto soccorso sdraiati su lettini “per
qualche ora in attesa che passasse loro l’effetto dell’alcool” per una loro
sorveglianza (teste __________), formulata per altro giustamente (perizia
giudiziaria risposta 4-5 a p. 15) dal medico, è stata manifestamente fraintesa
dalla paziente e dall’accompagnatore, che in definitiva l’hanno considerata un
ulteriore atto di sufficienza nei loro confronti: stando così le cose, il
rifiuto della proposta non può pertanto nuocere all’attrice, tanto più che essa
e l’amico non erano coscienti, non essendo stati informati, delle possibili
conseguenze e dei pericoli in caso di loro partenza.
In definitiva, all’attrice
va imputata solo una certa responsabilità per avere con il suo comportamento
rispettivamente con il suo stato alcolico in parte impedito l’opera del medico
e per non essere stata lucida nelle sue spiegazioni, ciò che tuttavia non
costituisce un fattore interruttivo del nesso causale tra il negligente
comportamento del medico e l’insorgere del danno, ma rappresenta unicamente una
lieve concolpa, che può essere valutata -diversamente da quanto stabilito dal
primo giudice- in ragione di 1/5. Nelle particolari circostanze in cui è
avvenuta, la mancata accettazione dell’offerta di rimanere al pronto soccorso
non appare per contro foriera di una concolpa per l’attrice.
- A giudizio del
convenuto, la pretesa attorea dovrebbe in ogni caso essere respinta già per il
fatto che l’art. 7 cpv. 2 LResp. limita la sua responsabilità al caso di una
violazione grave dell’arte medica.
La censura va risolta per
la negativa, non solo -come ritenuto dal Pretore- per il fatto che la recente
giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che anche per i medici debba
valere il principio generale di una responsabilità per colpa lieve, ma pure in
quanto la violazione commessa in concreto dal medico, che non ha eseguito i
controlli minimi che un medico di guardia in un pronto soccorso avrebbe dovuto
compiere in un caso del genere, costituisce senz’altro una colpa grave, per il
che non vi è motivo di escludere una responsabilità dell’ente convenuto.
- In merito alle
singole posizioni di danno, si osserva quanto segue:
5.1 perdita di guadagno
futura
Mentre il convenuto
rimprovera al primo giudice di aver capitalizzato una perdita di guadagno annua
di fr. 9’160.-, quando in realtà quest’ultima ammontava a soli fr. 7’180.- (per
un importo complessivo di fr. 68’138.-); l’attrice ripropone il calcolo
presentato in sede conclusionale, che tiene conto di un salario futuro di fr.
42’000.- e di una capitalizzazione secondo la tabella Stauffer/Schätzle 20 (per
un importo, comprensivo dei fr. 31’900.- relativi al periodo 1994-1997, di fr.
281’595.-).
È innanzitutto chiaro, in
base alla recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III
115), che la tabella di capitalizzazione a cui si deve far capo nel caso di
specie è proprio la 19, come appurato dal Pretore.
Poiché dagli atti di causa
non si evincono validi argomenti -per altro nemmeno resi verosimili
dall’attrice, non bastando evidentemente un semplice riferimento alla maggior
esperienza acquisita col passare degli anni- che permettano di ipotizzare che
il salario annuo dell’attrice sarebbe aumentato oltre i fr. 38’854.- presi in
considerazione dal primo giudice per il 1997 ed anzi non essendo esclusa una
sua eventuale riduzione, visto che il contratto collettivo di categoria è stato
nel frattempo disdetto, non vi è assolutamente motivo per ammettere che lo
stesso avrebbe raggiunto fr. 42’000.-. È perciò esatto che la perdita di
guadagno annua da capitalizzare ammonti a fr. 7’180.- (cfr. il calcolo operato
dall’attrice a p. 30 delle conclusioni), di modo che il conteggio va senz’altro
corretto come richiesto dal convenuto e la perdita di guadagno futura ammonterà
così a fr. 68’138.-.
5.2 perdita di guadagno
per le attività domestiche
Il Pretore ha ritenuto che
l’attrice, invalida nelle faccende domestiche per almeno 2/3, avrebbe dovuto
far capo all’aiuto di terzi in ragione di 14 ore settimanali. Il convenuto,
tenuto conto del rapporto 17.7.1995 dell’Ufficio AI del __________, contesta
l’esistenza di un’incapacità lavorativa e in definitiva ritiene maggiormente
equo il pagamento di 8 ore settimanali, remunerate fr. 20.- all’ora.
Come noto, il rapporto
17.7.1995 dell’Ufficio AI del Canton __________ (doc. AI richiamati), che
riprende a grandi linee quello datato 29.10.1993 del CHUV di Losanna (doc.
medica __________ n. 23, p. 4-5), giungeva alla conclusione che l’attrice era
sostanzialmente in grado di eseguire da sola tutte le faccende domestiche, con
la necessità di un aiuto una volta alla settimana da parte di una terza persona
per l’effettuazione dei lavori più pesanti, quali ad es. la pulizia dei
pavimenti, cambiare le lenzuola, passare l’aspirapolvere e lavare i vetri.
L’assistente sociale __________ ha a sua volta riferito che per i lavori più
pesanti l’attrice faceva capo ad un aiuto esterno 2 volte alla settimana (ad.
32 e 33), mentre al perito giudiziario quest’ultima ha dichiarato che una
signora del servizio domiciliare le prestava attualmente aiuto 3 giorni alla
settimana per 3 ore ogni volta (perizia giudiziaria p. 13).
In tali circostanze, ben
si può ritenere che, almeno fino alla fine del 1997, l’incapacità dell’attrice
nelle faccende domestiche era limitata, per cui la retribuzione di 8 ore settimanali
appare sicuramente più equa rispetto alla valutazione, decisamente generosa,
operata dal giudice di prime cure. Stante una remunerazione oraria di fr. 22.70
-come recentemente deciso dal Tribunale federale (DTF 117 II 623; ICCA
23 ottobre 1996 in re Q. e llcc. /M. e llcc.)- l’importo riconosciuto
all’attrice fino al 31.12.1997 sarà perciò di fr. 55’085.35 (22.70 x 8 x 52 =
9’443.20, il tutto moltiplicato per 5 anni e 10 mesi).
Il giudizio pretorile può
per contro essere confermato per quanto riguarda la valutazione dell’incapacità
nello svolgimento delle attività domestiche per il futuro: il menzionato
rapporto dell’Ufficio AI del Canton Vallese è infatti manifestamente superato
dagli eventi, tanto è vero che nel 1997 il Centro per paraplegici di Nottwil
(doc. medica SWICA, n. 53) ha attestato un peggioramento della situazione e in
ogni caso il perito giudiziario, esaminando l’attrice il 18 gennaio 1996, è a
sua volta giunto alla conclusione che la sua incapacità lavorativa per le
faccende domestiche era del 80-85% (perizia giudiziaria risposta 5 a p. 17),
precisando inoltre che la situazione della stessa non era in futuro destinata a
migliorare, ma semmai a peggiorare, ciò che avrebbe portato ad un aumento
dell’intensità dell’aiuto dei terzi (perizia giudiziaria risposta 11 a p. 16 e
risposta 5 a p. 17).
5.3 spese per
accompagnatori
Il Pretore ha riconosciuto
all’attrice fr. 40’000.- per far capo ad accompagnatori in occasione delle
frequenti visite di controllo che essa dovrà effettuare in futuro, ancorché
tale posizione di danno non era stata fatta valere -ed anzi l’attrice aveva
espressamente precisato di non pretendere nulla per la stessa (conclusioni p.
33)-, essa avendo invece chiesto la rifusione di questa cifra per le spese
passate. Il convenuto contesta di dover risarcire tale posizione di danno, non
debitamente provata, tanto più che la pretesa, non quantificata negli allegati
preliminari -pur riferendosi in buona parte a spese assunte prima
dell’allestimento della replica- era irricevibile.
A giudizio di questa
Camera la pretesa è innanzitutto ricevibile.
Va preliminarmente
osservato che nella petizione l’attrice si era espressamente riservata (ad 17)
il diritto al risarcimento di questa posizione di danno, precisando che la relativa
pretesa sarebbe stata quantificata nel prosieguo di causa, in particolare
allegando i documenti necessari. Nel corso dell’udienza del 22 maggio 1997 il
Pretore, d’accordo le parti, ha accordato all’attrice un termine per produrre
la documentazione atta a provare l’esistenza e l’ammontare delle spese di
trasferta, precisando inoltre che dopo esserne venute a conoscenza le parti si
sarebbero pronunciate sulla necessità o meno di una perizia sul danno. Prodotta
la documentazione, esse hanno poi rinunciato alla perizia e in sede
conclusionale entrambe si sono pronunciate sulla fondatezza o meno di tale
posizione di danno, senza che il convenuto a quel momento abbia eccepito l’irricevibilità
della richiesta siccome non quantificata negli allegati preliminari.
Visto il suo comportamento
processuale, il convenuto è pertanto assai malvenuto a contestare in questa
sede la ricevibilità di quella pretesa.
Nel merito è evidente che
le spese di viaggio inerenti al sinistro, seppur difficilmente documentabili,
vadano risarcite (Brehm, Berner Kommentar, n. 7 e 16 ad art. 46 CO; IICCA
13 giugno 1995 in re L./E.; sentenza ICCA citata). Di principio quelle
sostenute da terze persone non sono per contro risarcibili alla danneggiata:
ciononostante un’applicazione restrittiva di tale principio può condurre talora
a risultati iniqui, ragion per cui in determinati casi si può ammettere un
pregiudizio diretto della danneggiata stessa (DTF 97 II 259; Stauffer/Schätzle,
Tables de capitalisation, 4. ed., n. 663).
Nel caso di specie le
spese di cui si chiede il rimborso (doc. DD) si riferivano ai costi di
permanenza in albergo a __________ dell’amico
__________ (fr. 2’260.30) e ai costi per le trasferte in auto (fr. 33’710.60):
mentre le spese di permanenza in albergo sopportate dall’amico dell’attrice non
sono a lei risarcibili, tale permanenza non essendo di per sé necessaria, per
le spese di trasferta si ha innanzitutto l’impressione che esse più che a spese
per il suo accompagnamento vero e proprio negli ospedali corrispondano in
realtà a spese per le visite a lei effettuate (non risarcibili), tanto è vero
che mentre dal doc. H si evince che l’attrice aveva iniziato a rientrare al suo
domicilio da __________ nei fine settimana solo a partire dal mese di luglio
1991, nel doc. DD sono già elencate trasferte a __________ relative a un
periodo precedente; ritenuto inoltre che l’effettuazione di questi viaggi alle
date indicate -specialmente quelli precedenti il luglio 1991- non risulta in
parte provata nell’incarto e che buona parte di quella pretesa (fr. 33’250.-)
si riferisce a spostamenti in Jaguar (km 33’250 a fr. 1.-), quando un eventuale
loro rimborso dovrebbe semmai avvenire in base al costo di un biglietto
ferroviario di seconda classe (Brehm, op. cit., n. 16 ad art. 46 CO) o
tutt’al più, in assenza di mezzi pubblici, con la tariffa massima di fr. 0.60
al chilometro, come ammesso dalla legislazione fiscale (art. 3 cpv. 2 DL
concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale
1997-1998; cfr. in proposito IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA), e
che infine il numero dei chilometri indicati appare decisamente eccessivo -la
trasferta da __________ e ritorno essendo ad es. più breve dei 1’000 Km
indicati- , questa Camera a titolo equitativo, ritenuto che l’attrice ha
tuttavia effettuato a sue spese i viaggi per recarsi nei vari ospedali, reputa
equo riconoscerle a questo titolo un risarcimento di fr. 10’000.-.
5.4 perdita futura
contributi LPP
Il convenuto chiede
inoltre che il contributo LPP da capitalizzare non venga calcolato -come deciso
dal Pretore- sul salario effettivamente versato dal datore di lavoro, bensì in
funzione del salario coordinato, che in pratica è inferiore di fr. 19’200.-.
La censura, che trova il
suo fondamento nella sentenza DTF 116 II 295 cons. 4b bb rispettivamente
negli art. 8 LPP e 5 OPP2, merita integrale accoglimento, per cui la posizione
di danno va corretta in fr. 5’950.-.
5.5 perdita futura
contributi AVS
Il convenuto chiede pure
che per la capitalizzazione del contributo AVS perso non si applichi la
percentuale di prelievo del 5.05% fatta propria dal Pretore -con riferimento al
doc. V, ove tuttavia era compreso il contributo AI- bensì quella del 4.2%
prevista dalla legge (art. 13 LAVS).
La censura, anche in
questo caso confortata dalla sentenza DTF 116 II 295 con. 4b aa, merita
integrale conferma, per cui la posizione di danno viene corretta in fr.
18’425.-.
- torto morale
L’attrice ha chiesto
l’attribuzione a questo titolo di un‘indennità di fr. 120’000.- (già dedotta
l’indennità per la menomazione dell’integrità fisica AINF), ritenendo che non
vi fosse una concolpa da parte sua.
Già è stato precisato ai considerandi
precedenti che all’attrice va senz’altro imputata una concolpa di 1/5 nel sinistro:
la circostanza riduce in maniera corrispondente il suo diritto ad un’eventuale
indennità per torto morale, ma -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore-
non esclude tuttavia ancora il riconoscimento di tale indennità (Hütte/Ducksch,
Die Genugtuung, Zurigo 1996, I/49; Brehm, op. cit., n. 76 e segg.
ad art. 47 CO).
6.1 Nella valutazione del
torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle
circostanze (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle
conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore).
Non è possibile,
attualmente, determinare regole generali o fissare limiti di calcolo per la sua
fissazione. La giurisprudenza più recente tende tuttavia a un aumento delle
indennità: se fino al 1994 gli importi massimi riconosciuti a titolo di torto
mortale ammontavano a fr. 110’000.- rispettivamente a fr. 130’000.-, negli
ultimi anni sono state emanate decisioni che hanno riconosciuto importi base
che variano tra i fr. 150’000.- e fr. 200’000.- (Hütte/Ducksch, op.
cit., I/83, n. 7.10, VIII/10 e VIII/11).
6.2 Nella valutazione
della fattispecie occorre considerare tutte le circostanze concrete.
In conseguenza delle
omissioni del medico del pronto soccorso l’attrice, quarantacinquenne al
momento dei fatti, dal 1991 in avanti non ha praticamente fatto che passare da
un ospedale all’altro (__________- a più riprese-, __________), con in
particolare un importante periodo di degenza nel Centro per paraplegici di
__________ (dal 18.4.1991 al 23.2.1992) e con la necessità, col passare del
tempo, di far capo con sempre più frequenza ad ulteriori ricoveri. Essa è
completamente incapace al lavoro e in gran parte all’effettuazione delle
attività domestiche. Oltre ai problemi motori agli arti inferiori -essa soffre
di una tetraplegia incompleta e, come detto, riesce a muoversi esclusivamente
con l’ausilio di terze persone oppure con la sedia a rotelle e parzialmente con
le stampelle- essa soffre di gravi dolori muscolari e deve costantemente
convivere con le complicazioni derivanti da una vescica e da un intestino neurogeni,
con il continuo pericolo di infezioni (cfr. perizia giudiziaria p. 10). Essa è
pure afflitta da gravi problemi depressivi (cfr. perizia giudiziaria p. 11),
che hanno già dato luogo a diversi ricoveri in cliniche psichiatriche, essendo
essa per altro cosciente del fatto che la sua situazione non è destinata a
migliorare nel tempo e semmai a peggiorare (perizia giudiziaria p. 12 e 16).
6.3 Alla luce di quanto
precede e esaminata la giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch,
op. cit., VIII/8 1984-1986 n. 31 e VIII/141990-1994 n. 37; nella sentenza ICCA
citata, a un donna in situazione analoga, ma incapace a svolgere qualsiasi
attività domestica e a muoversi con le stampelle e con ulteriori problemi di
carattere sessuale, era stata riconosciuta la somma di fr. 120’000.-), questa
Camera ritiene senz’altro adeguato attribuire all’attrice la somma di fr.
100’000.- a titolo di torto morale.
Tenuto conto del grado di concolpa
di 1/5 riconosciuto all’attrice e dedotta l’indennità per la menomazione
dell’integrità fisica già versatale dall’AINF (IICCA 12 dicembre 1994 in
re P./M.S.; fr. 48’600.-, doc. amministrativa SWICA, n. 32), ad essa pertoccheranno
perciò fr. 31’400.-.
- In definitiva, in
parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello adesivo,
all’attrice andranno versati i seguenti importi, e meglio per:
-
perdita di guadagno
1994-1997 fr. 31’900.--
-
perdita di guadagno
futura fr. 68’138.--
-
incapacità lavori
domestici fino 1997 fr. 55’085.35
-
incapacità lavori
domestici futura fr. 287’214.95
-
mezzi ausiliari fr.
10’080.--
-
spese per accompagnatori fr.
10’000.--
-
perdita contributi LPP fr.
5’950.--
-
perdita contributi AVS fr.
18’425.--
totale fr.
486’793.30
somma che, dedotta la
quota di concolpa di 1/5, ammonta a fr. 389’434.65. A ciò si aggiunge
l’indennità per torto morale di fr. 31’400.-, con un saldo a suo favore di fr.
420’834.65.
- L’appello e
l’appello adesivo sono pertanto parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC), l’esito di questo giudizio non giustificando una modifica della
ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima istanza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14
gennaio 1998 dell’Ente Ospedaliero Cantonale e l’appello adesivo 23 febbraio
1998 di __________ sono parzialmente accolti.
Di conseguenza, la
sentenza 10 dicembre 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
- In parziale accoglimento della
petizione l’Ente Ospedaliero Cantonale in Bellinzona è condannato a versare
__________ la somma di fr. 420’834.65
oltre interessi al 5% dal 18 marzo 1991.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
3’950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 4’000.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dell’appellata.
A quest’ultima l’appellante rifonderà fr. 4’000.- per parti di ripetibili di
appello.
III. Le spese della
procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
3’950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 4’000.-
da anticiparsi
dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste
a carico dell’appellato adesivamente. A quest’ultimo l’appellante adesivamente
rifonderà fr. 3’500.- per parti di ripetibili della procedura di appello
adesivo.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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