AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.134
Data decisione, Autorità:
12.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00134
Lugano
12 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa a procedura speciale in materia di contratto di
lavoro (inc. no. DI.97.341 della Pretura del distretto di Bellinzona),
dipendente da istanza 1. dicembre 1997 di
(__________)
contro
(rappr. __________)
intesa a
ottenere dalla convenuta il pagamento a __________ di fr. 10'804.56 in seguito
a licenziamento abusivo e alla __________ di fr. 7'681.20;
mentre
__________, in via riconvenzionale, postula la condanna di __________ a un risarcimento
danni di fr. 10'000.-, ridotto in sede di conclusioni a fr. 2'000;
domande
cui le parti reciprocamente si sono opposte e che il pretore, con sentenza 25
maggio 1998 ha accolto parzialmente, condannando la convenuta a versare
all'istante 1. la somma complessiva di fr. 11'482.55 e all'istante 2. fr.
5'075.25, mentre ha respinto la riconvenzionale;
appellante
__________ che, in riforma del giudizio impugnato, postula la reiezione delle
domande principali e l'accoglimento della riconvenzionale;
preso atto che gli
istanti non hanno preso posizione all'appello;
letti gli atti e i
documenti della causa;
considera
in fatto e in
diritto:
-
era dipendente della convenuta in qualità di autista di autocarro. All'inizio
di settembre del 1997 è stato protagonista di un incidente sul lavoro:
trasportato un carico di miscela bituminosa sulla piazza di __________, dove
dovevano essere eseguiti rappezzi al manto stradale, ha fermato il veicolo e ha
proceduto ad alzarne automaticamente il ponte per scaricare il materiale. Il
caposquadra che era salito sul medesimo, perso verosimilmente l'equilibrio,
scivolava sul terreno insieme alla miscela che aveva una temperatura di oltre
200° e si provocava ustioni tali da esigere, dapprima, la sua medicazione
ambulatoria e, in seguito, la sua assenza dal lavoro per due settimane. Il 2 settembre
la convenuta rescindeva con effetto immediato il contratto di lavoro con il
signor __________ (doc.C), adducendo quale motivo fatti "ben noti"
all'istante. In causa la convenuta mette in rilievo la gravità dell'episodio, tale
di far cessare il necessario rapporto di fiducia nei confronti del lavoratore;
inoltre rileva l'indifferenza di questi di fronte all'accaduto, nonché una
generica negligenza nell'uso dell'autocarro affidatogli che avrebbe
ripetutamente danneggiato in modo più o meno grave.
L'istante
contesta l'esistenza dei presupposti per il suo licenziamento immediato. Per
quanto riguarda il calcolo del credito, ritiene che non sia determinante
l'inizio del rapporto di lavoro con la convenuta, instauratosi soltanto a
partire dal 23 ottobre 1995, ma anche il precedente rapporto di lavoro con la
ditta fallita __________, con la quale era stato legato -nella stessa funzione
e alle medesime condizioni- per circa vent'anni; ciò in virtù dell'art. 333 CO.
Ne deduce che il periodo di disdetta è di tre mesi (per la fine di un mese):
quindi il suo credito per il licenziamento ingiustificato deve equivalere al
salario fino alla fine di dicembre, con l'aggiunta di un'indennità per licenziamento
abusivo, lasciata all'apprezzamento del giudice.
In
via riconvenzionale la convenuta postula che __________ sia condannato a risarcirle
i danni corrispondenti alla riparazione dell'autocarro.
- Respinta
la domanda riconvenzionale poiché la convenuta non ha dimostrato il danno
preteso, il pretore ha ritenuto che il comportamento dell'istante non è stato
tale da giustificare la disdetta immediata del rapporto di lavoro.
Relativamente all'incidente ha sì considerato negligenza a suo carico per non
aver fatto scendere dal ponte del veicolo il caposquadra che vi si trovava per
scaricare la miscela bituminosa con la pala, ma ha ritenuto che non fosse
provata una sua condotta intenzionale; inoltre ha tenuto conto che la persona
infortunatasi era persona che aveva esperienza e che conosceva i rischi che
avrebbe corso con un simile comportamento.
Per
quanto concerne i precedenti danneggiamenti al veicolo, il primo giudice ha
considerato rilevanti unicamente la rottura delle balestre e la rottura del
cambio: il primo guasto rientrerebbe nei rischi connessi con l'uso dei veicoli
nel ramo dei trasporti, mentre il secondo -contestato dal lavoratore- non
sarebbe stato provato. In generale, l'istruttoria non ha accertato che la
datrice di lavoro abbia mai avvertito l'istante o l'abbia minacciato di licenziamento
in caso di ulteriori danneggiamenti. Concludendo per l'inesistenza di motivi
gravi per il licenziamento immediato, ha considerato inapplicabile alla
fattispecie l'art. 333 CO, onde il periodo di preavviso viene ridotto a soli
due mesi. Ha stimato l'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO in fr.
4'000.-
- Con
l'appello la convenuta ripropone le domande già espresse in prima sede. Per
quanto riguarda il comportamento dell'istante riafferma che questi era stato
richiamato in merito a un uso più conforme dell'autocarro; in merito
all'incidente sostiene che l'autista è responsabile del veicolo e quindi
avrebbe dovuto far scendere il caposquadra dal ponte prima di mettere in moto
l'elevatore. Sostiene che la gravità dell'episodio dev'essere valutata anche in
base ai danni che esso ha causato alla datrice di lavoro e all'atteggiamento
tenuto dal lavoratore immediatamente dopo l'incidente, considerando
l'indifferenza da questi dimostrata di fronte al ferimento del collega.
L'appellante contesta inoltre il calcolo del salario così come effettuato dal
pretore. In particolare rileva come il lavoratore, fin dal secondo giorno del
licenziamento, abbia lavorato presso la ditta __________: non vi sarebbe quindi
ragione per indennizzare la __________. Ingiusta sarebbe poi la pretesa di
interessi di mora a partire dal 2 settembre 1997 poiché non richiesti, così
come il riconoscimento dell'indennità di fr. 4'000.-
Ripropone
la propria domanda riconvenzionale, richiamando le prove a sostegno della
stessa.
- In
base all'art. 337 CO le parti di un contratto di lavoro possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal medesimo per cause gravi. Presupposto è l'esistenza
di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la
continuazione del contratto anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta,
secondo il principio generale dell'affidamento (DTF 117 II 245). Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento e in rapporto al singolo caso, alla
qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al
genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep 1985, 130). Cause gravi sono considerate in particolare
la commissione di atti illeciti nei confronti del partner contrattuale, così
come gravi o ripetute violazioni del contratto.
Nel
caso concreto, la valutazione dev'essere operata sul solo episodio centrale, ossia
sull'incidente sul lavoro che si pretende causato dall'istante. Ogni altro
argomento appare infatti, fin dall'inizio privo di rilevanza. In particolare,
se può apparire verosimile che il signor __________ abbia usato il veicolo con
una certa disinvoltura (cfr. IF dell'istante, sub 4.2 e teste __________), non
v'è alcuna prova che la datrice di lavoro l'abbia rimproverato per tale
atteggiamento, né -soprattutto- che l'abbia avvertito delle conseguenze
giuridiche di un'eventuale ripetizione di un suo agire anticontrattuale, ossia
che ripetuti danneggiamenti avrebbero comportato il suo licenziamento in tronco.
Ciò che discende dal principio secondo il quale la disdetta immediata deve
costituire l'unica via d'uscita possibile, circostanza che dev'essere provata
dalla parte che recede con effetto immediato (Rehbinder M., Comm. di
Berna, ed. 1992, art. 337 CO, n. 2). L'affermazione dell'appellante in tal
senso non trova conferma negli atti; è peraltro sintomatico che anche in questa
sede essa non indichi quale sia la prova rivelatrice del proprio comportamento
di fronte alle pretese mancanze del lavoratore.
Per
quanto riguarda l'incidente descritto, purtroppo l'istruttoria non offre spunti
di giudizio rilevanti: basti pensare che il caposquadra signor __________,
vittima dell'accaduto, non è stato sentito come teste. Inoltre, i testi
__________ e __________ non erano presenti al momento in cui è stato eseguito
lo scarico del materiale e quindi non hanno potuto riferire nulla sulla dinamica
dei fatti. E' tuttavia pacifico che la persona rimasta ferita è salita sul
ponte del veicolo per facilitare lo svuotamento del ponte con l'aiuto di una
pala (IF ), che si trattava di persona cognita del mestiere, in
particolare trattandosi di un caposquadra della ditta di pavimentazioni
stradali __________ (teste __________ e che quindi doveva conoscere i rischi
connessi con un simile suo intervento. Né risulta che egli abbia dato seguito a
un ordine dell'istante, anzi -in sede di interrogatorio formale ha
deposto: "L'operaio si trovava sul ponte dell'autocarro e da dove era mi
disse di alzare il ribaltabile". Questa prova, chiesta dall'appellante,
non ha motivo di essere messa in dubbio, già perché non è contraddetta da
nessun'altra emergenza processuale. Ma nemmeno l'appellante ha provato che
responsabile del buon esito del lavoro di scarico della miscela bituminosa
fosse l'autista del veicolo e non il caposquadra stesso, ciò che potrebbe
essere immaginabile: l'affermare la responsabilità del primo non equivale a
fornire elemento sufficiente di giudizio, né a riferire un fatto notorio. A
queste condizioni, l'apprezzamento del giudice non appare certamente arbitrario
e può essere condiviso. Da ultimo, il fatto, provato, che l'istante non si sia
preoccupato di soccorrere il ferito ha di per sé rilevanza del tutto abbondanziale,
dal momento che comunque questi è stato tempestivamente e adeguatamente
soccorso da altri (teste __________).
In
tal senso va confermata la decisione del primo giudice di considerare
ingiustificato il licenziamento in tronco dell'istante.
- In
merito al diligente calcolo del danno operato dal pretore, l'appellante muove
censure poco più che generiche, affermando in particolare che controparte non
ha provato che le ore di lavoro fossero mediamente di 8,5 al giorno. Sostiene
che il giudice non ha tenuto conto che per il giorno 1. settembre l'istante è
stato da lei retribuito e che, appena licenziato, è stato assunto dalla ditta
__________. Contesta poi che l'istante abbia diritto all'indennità prevista dall'art.
337c cpv. 3 CO.
Sennonché
il pretore si è basato su riscontri oggettivi: in particolare sull'interrogatorio
formale dell'istante che ha affermato di essere stato retribuito a ore e che
l'orario usuale di lavoro era di 8,5 o 9 ore al giorno, dal lunedì al venerdì,
e sull'attestato della datrice di lavoro che indica la durata normale del
lavoro in 45 ore settimanali in estate e 42 in inverno (doc. A, n. 4) e il
salario base in fr. 24.54 all'ora (doc. A, n. 19); ciò che contrasta manifestamente
con la tesi dell'appellante. Né è possibile affermare che il giudice di prime
cure non abbia tenuto conto della retribuzione relativa al primo giorno del
mese di settembre 1997; infatti, mentre l'indicazione delle ore di lavoro dei
mesi di ottobre e di novembre, operata dal pretore a p. 9 della sentenza, corrisponde
all'analogo dato figurante sui conteggi della __________ di quegli stessi mesi,
per il mese di settembre il giudice ha indicato 21 giorni lavorativi da
retribuire, mentre ne risultano 22 (17 + 5) dal rispettivo conteggio AD. Per
quanto riguarda il successivo impiego presso __________, la censura d'appello
è incomprensibile dal momento che il pretore ha correttamente tenuto conto di
ciò che risulta dagli atti, ossia che quel rapporto di lavoro è durato
esclusivamente i giorni del 4 e 5 settembre (doc. E).
Giacché
nessun'altra censura è stata sostanziata in merito al conteggio del credito
principale, non v'è motivo perché questo giudice verifichi il complesso dei
calcoli effettuati dal pretore.
- L'art.
337c cpv. 3 CO indica che il giudice può obbligare il datore di lavoro a
versare al lavoratore un'indennità che egli stabilisce secondo il suo libero
apprezzamento, ma che non può superare l'equivalente del salario di sei
mensilità. Questa indennità vuol avere carattere punitivo nei confronti
dell'agire antigiuridico della parte che disdice il contratto senza causa
grave; essa non rappresenta né un risarcimento danni, né una riparazione morale
(Rehbinder, op. cit., art. 337c, n. 8, rispettivamente art. 336a, n. 1).
La sua determinazione da parte del giudice dipende da vari momenti: punibilità
del comportamento del datore di lavoro, gravità della lesione della personalità
di chi è colpito dalla disdetta, concolpa della stessa parte, ecc. (Rehbinder,
op. cit., art. 337c, n. 9).
Nel
caso concreto il pretore ha esposto le sue considerazioni per giungere a stabilire
questa indennità che la dottrina considera imprescindibile nel caso di assenza
di motivi sufficientemente gravi per un licenziamento in tronco; in particolare
egli ha considerato una certa concolpa del lavoratore. La cifra di fr. 4'000.-
supera di poco la sua retribuzione mensile e può pertanto essere definita di
entità minore rispetto alle competenze riservate al giudice. L'appellante,
d'altra parte, non critica l'importo come tale, ma il principio del
riconoscimento di un'indennità, come se il giudizio sulla stessa rappresentasse
un'effettiva possibilità da verificare di caso in caso: sennonché,
contrariamente alla lettera della norma ("Il giudice può obbligare
il datore di lavoro ..."), la dottrina ne nega il carattere facoltativo
(cfr. al proposito cfr. Rehbinder, op.cit., ibidem, n. 8).
-
Per
quanto riguarda gli interessi di mora è vero che l'istante si è limitato a
chiedere "interessi" senza specificarne il tasso né la data di
calcolo. È vero però anche che a questa domanda generica ha corrisposto il
totale silenzio della convenuta. Il giudice, dovendo dar seguito alla domanda
accessoria, ha fissato il tasso degli interessi indicato dalla legge e ha
determinato la data di computo a dipendenza dell'esigibilità del credito
principale, ossia in virtù dell'art. 339 cpv. 1 CO (sentenza, consid. 4 in fine).
Anche la decisione su questo punto è corretta: anche questa censura dell'appellante
dev'essere respinta.
-
Per
quanto riguarda la reiezione della domanda riconvenzionale, l'appellante fa riferimento
a tre fatture da lei prodotte in causa e sicuramente concernenti un autocarro
__________. La stessa parte convenuta non si è però preoccupata di proporre e
di far compiere prove idonee in merito all'identificazione del veicolo, nonché
alla responsabilità del signor __________ per i difetti che hanno richiesto le
riparazioni indicate. E' vero che in sede di interrogatorio formale questi ha
ammesso determinati danneggiamenti al veicolo, ma non se ne è assunto la
responsabilità; né sarebbe possibile mettere in relazione quegli inconvenienti
con la descrizione dei lavori figuranti sulle fatture (plico doc. 1): la fattura
__________ non reca indicazioni di sorta; la fattura __________ risale al
maggio 1997 e potrebbe riferirsi al difetto (alla sponda posteriore) descritto
dall'istante, ma non a un danneggiamento ad opera sua; la fattura __________
infine si riferisce all'esecuzione di un servizio, alla riparazione
dell'impianto di scarico e alla sostituzione di pezzi delle balestre
posteriori, laddove l'istante si è limitato a indicare genericamente (con eventuale
riferimento a quest'ultimo inconveniente): "Le balestre si rompono
percorrendo strade dissestate o entrando nelle cave" (IF, ad 4). Né va
dimenticato che, nell'ipotesi che le fatture concernessero il veicolo usato
dall'istante, comunque il medesimo "era un po' malandato" (teste
__________), ciò che giustificherebbe un ricorso regolare alle officine
meccaniche.
-
L'appello
deve quindi essere respinto. In assenza di risposta al gravame, non si attribuiscono
ripetibili di questa sede.
Per i quali
motivi,
Richiamato per le
spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. L'appello
5 giugno 1998 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster