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Numero d'incarto:
12.1998.135
Data decisione, Autorità:
18.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00135
Lugano
18 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
chiamata
a decidere nella causa a procedura accelerata (inc. no. DI 98.82 della Pretura
di Bellinzona) promossa con petizione 9 febbraio 1998 da
rappr.
contro
rappr.
dall'avv. __________
mediante
la quale l'attore contesta la graduatoria allestita nell'ambito della procedura
fallimentare di __________, postulando l'inserimento in prima classe di un suo
credito di fr. 19'444.67, dipendente da un rapporto di lavoro;
domanda
contestata dalla massa convenuta e che il pretore -con sentenza 3 giugno 1998-
ha accolto limitatamente a fr. 699.40;
appellante
l'attore che, con allegato ricorsuale 12 giugno 1998, chiede la riforma della
sentenza pretorile, ossia l'accoglimento della petizione per fr. 6'776.27 e
l'iscrizione di tale credito nella graduatoria contestata;
viste le
osservazioni all'appello, presentate dalla convenuta il 30 giugno 1998;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti della causa;
considerato
in fatto e in
diritto
- L'attore,
svolgendo l'attività di muratore, e la __________ sono stati legati da un
contratto di lavoro fin dal 1984. Un primo licenziamento è stato notificato al
lavoratore il 24 luglio 1995 per la fine del successivo mese di ottobre. In
seguito a malattia, durata dal 4 al 15 ottobre, il termine del contratto è
stato protratto per legge (art. 336c cpv. 2 CO) al successivo 30 novembre 1995.
Sennonché un secondo periodo di assenza per malattia, durato dal 17 novembre al
31 dicembre successivo, ha creato un apparente stato di incertezza sulla
cessazione del contratto di lavoro.
Per
quanto riguarda i susseguenti rapporti fra le parti, la decisione pretorile ha
accertato che la citata disdetta ha portato allo scioglimento del rapporto di
lavoro per la fine del mese di novembre 1995, non essendo possibile un
ulteriore sospensione del termine di disdetta. Nel seguito, poiché la datrice
di lavoro ha tacitamente accettato che l' 8 gennaio 1996 l'attore riprendesse
la sua attività sui cantieri, il primo giudice ha ritenuto che sia sorto un
nuovo contratto di lavoro. Esso è poi stato disdetto in data 20 maggio 1996 per
la fine dello stesso mese (doc. E): la vertenza s'incentra quindi sulle
conseguenze di quest'atto che l'attore considera nullo a dipendenza di un nuovo
impedimento al lavoro; egli infatti è stato dichiarato inabile al lavoro al
100% dal 10 gennaio 1996 al 23 giugno e, nella misura del 50%, dal 24 giugno al
7 luglio. Al proposito il pretore ha considerato che la convenuta avrebbe
potuto disdire il contratto, nonostante l'oggettivo impedimento al lavoro,
essendo ormai trascorsi i 30 giorni di limitazione del tempo considerato
inopportuno durante il primo anno del contratto. Considera tuttavia che la
disdetta può valere soltanto per il 30 giugno successivo, dovendosi tener conto
del preavviso di un mese per la fine di un altro mese.
- Con
l'appello __________ contesta le conclusioni pretorili, sostenendo che il
rapporto di lavoro avrebbe potuto essere disdetto soltanto per la fine del mese
di settembre 1996. Afferma infatti che la disdetta, possibile soltanto al
termine del periodo di malattia, ossia dopo il 7 luglio 1996, avrebbe
comportato la fine del rapporto contrattuale per la fine di agosto. Sennonché,
durante il decorso di quello stesso termine, è intervenuto un ulteriore periodo
di inabilità lavorativa, iniziato il 12 agosto: ne conclude che -come previsto
dal CCL- il termine di disdetta è stato prorogato di ulteriori 30 giorni,
ovvero appunto per la fine del mese di settembre. Quantifica il proprio credito
-come già detto- in fr. 6'776.27.
Con
la propria risposta, la convenuta solleva anzitutto il problema della
legittimazione del __________ a rappresentare il lavoratore nel processo,
esulando la causa in esame dai casi previsti dall'art. 64a CPC; l'eccezione era
già stata sollevata con la risposta e non più riproposta in sede conclusionale.
Nel merito, sostiene che il lavoratore -contrariamente all'assunto pretorile-
non ha agito in buona fede: in particolare ha approfittato di una situazione di
incertezza presso la datrice di lavoro per farsi assumere nuovamente all'inizio
del 1996. Per il resto si dirà, se necessario, nel seguito.
- In
ogni stadio della causa, quindi anche in questa sede, il giudice deve
verificare d'ufficio, ossia -come nel caso in esame- anche in assenza di un
gravame specifico, l'esistenza dei presupposti processuali tra i quali si conta
la legittimazione dei rappresentanti delle parti (art. 97 CPC).
L'art.
64a CPC prevede tra l'altro la possibilità di rappresentanza processuale da parte
di associazioni di categoria -in pratica di sindacati- nella cause derivanti da
contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416, 417 e 418 CPC (cpv. 1,
lett. f). Questo riferimento non vuole tuttavia escludere dall'ambito di
validità della norma sulla rappresentanza processuale tutte le vertenze in
materia di lavoro che non sono trattate secondo la procedura speciale degli art.
416 segg.; infatti, scopo della norma in esame è una più accessibile
rappresentanza processuale nell'esclusivo interesse della parte (cfr. Rapporto
della commissione della legislazione 15 marzo 1985, in Verbali del Gran Consiglio
1985, Sess. ordinaria primaverile, vol. 1, p. 145), intesa come parte
supposta più debole nel processo, ossia del lavoratore. Determinante non può
così essere la procedura applicata, ma la materia nell'ambito della quale si
colloca la vertenza da giudicare. Inoltre, i limiti stabiliti dalla legge, cui
rinvia la norma in esame, altri non possono essere se non il valore della
vertenza, stabilito in base all'ammontare della domanda, indipendente-mente da
eventuali domande riconvenzionali, che non può eccedere i fr. 20'000.- (art.
416 CPC a art. 343 cpv. 2 CO). Ciò significa che nelle vertenze di natura
salariale il cui valore eccede questo importo non è data la possibilità
d'applicazione dell'art. 64a CPC.
Nel
caso concreto non si pongono questioni di valore che è inferiore al cennato
limite e la causa, trattata in procedura accelerata e intesa a contestare una
graduatoria fallimentare, nella sostanza resta una vertenza derivante da
contratto di lavoro. Non v'è pertanto motivo alcuno per non ammettere la
rappresentanza dell'attore da parte di un sindacato, in conformità con l'art.
64a cpv. 1 lett. e) CPC.
- Nel
merito, la convenuta ammette di aver effettuato "un'errata interpretazione
delle norme relative alla protrazione dei termini di disdetta in caso di
incapacità lavorativa", ciò che ha portato all'inizio di "un nuovo
rapporto contrattuale ... all'inizio di gennaio 1996" (risposta
all'appello, p. 4, ad 1). In realtà non può esservi dubbio sul fatto che -come
ha sostenuto il pretore- il primo contratto di lavoro, ancora in vigore nel
1995 abbia preso fine al 30 novembre di quell'anno: infatti, se durante il
prolungamento del termine, sospeso per uno dei motivi indicati all'art. 336c
cpv. 1 CO quando valida disdetta era stata data prima, si rinnova una tale
fattispecie, non è data un'ulteriore proroga (Rehbinder M., in Comm. di
Berna al CO, 1992, art. 336c, N. 7). In concreto, lo stato invalidante intervenuto
il 17 novembre 1995 non ha comportato una durata del contratto oltre il 30
novembre 1995.
Come
già detto, appare ormai pacifica la conclusione di un nuovo contratto di lavoro
a far data dall'8 gennaio 1996. Ne consegue che la disdetta del 24 luglio 1995
ha sortito il suo effetto per il 30 novembre 1995 e non può più avere
conseguenze sul nuovo contratto.
Ci
si potrebbe invero porre la domanda a sapere se tale secondo contratto valga
alle condizioni del contratto precedente, in analogia a quanto previsto nel
caso di cancellazione di una disdetta da intendere come offerta per la
conclusione di un nuovo contratto (Rehbinder, op. cit., art. 335 CO, N.
3); sennonché, nel caso concreto, la questione può restare senza risposta.
Infatti, entrambe le parti considerano che il termine di preavviso per disdire
il nuovo contratto sia di un mese e non di più; anzi, proprio con l'appello il
lavoratore afferma che, nel 1996, egli si trovava nel primo anno di contratto
(punto 2, in fine).
-
Nel
primo anno di servizio, il tempo inopportuno per notificare una disdetta in
caso di malattia o di infortunio è di soli 30 giorni dall'inizio
dell'impedimento al lavoro. Nel caso concreto, la disdetta del 20 maggio 1996,
ancorché erroneamente ritenuta dalla convenuta come una comunicazione atta ad
accertare l'impossibilità di ulteriormente prorogare il contratto di lavoro a
dipendenza della disdetta del luglio 1995, cade dopo il cennato termine mensile
iniziato il 10 gennaio ed è pertanto da considerare valida (336c cpv. 1 lett. b
e cpv. 2, prima frase CO). Contrariamente a quanto ritiene il lavoratore, non
si tratta di giudicare se la disdetta venga o no "sospesa", ma -quando
la disdetta è data durante un periodo di malattia- di dichiarare la stessa
valida o nulla e di nessun effetto. Al proposito vale la pena di precisare che
il legislatore non ha considerato come tempo inopportuno un periodo indefinito
di impedimento al lavoro; in particolare per quanto riguarda la malattia ha
posto dei limiti di tempo, formulando l'ipotesi secondo cui l'incapacità
lavorativa di durata superiore agli stessi rende improbabile l'assunzione del
lavoratore da parte di un nuovo datore di lavoro (Brühwiler J., Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 336c CO, N. 3). A tal proposito la
conclusione del pretore dev'essere pienamente confermata, così come la
determinazione della data di validità della disdetta fissata per la fine di
luglio del 1996, in applicazione dell'art. 335c cpv. 1 CO. Termine questo che
non ha ragione di essere ulteriormente prorogato poiché il successivo periodo
di impedimento al lavoro è intervenuto soltanto nel corso del mese di agosto,
ossia quando il rapporto di lavoro aveva ormai definitivamente cessato di
esistere.
-
L'appello
dev'essere pertanto respinto, con il carico di ripetibili alla parte
appellante.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett.
e la TOA
pronuncia:
-
L'appello
12 giugno 1998 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia, mentre l'appellante verserà alla
__________, l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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