AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.148
Data decisione, Autorità: 11.11.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00148
Lugano 11 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.4 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con petizione 27 settembre 1995 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 20’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
lite in cui, per avere versato all’attore fr. 2’348.95, è intervenuta
Cassa disoccupazione del __________
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 27 maggio 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 16 giugno 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 35’900.50;
Mentre la convenuta con osservazioni 23 luglio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore afferma di essere alle dipendenze della famiglia __________ e di ditte ad essa collegate da circa 40 anni. All’inizio del novembre del 1994, allorché era formalmente alle dipendenze della convenuta in un rapporto di lavoro a tempo parziale, si sarebbe assentato dal posto di lavoro a causa di malattia. Prima di potere tempestivamente presentare il relativo certificato medico, gli sarebbe stata notificata la disdetta del 9 novembre, che sarebbe tuttavia nulla in quanto pronunciata durante la malattia.
Un’eventuale disdetta sarebbe efficace solo per il termine del 30 giugno 1995, data fino alla quale l’attore potrebbe rivendicare la pretesa salariale, deducendo quanto versatogli dall’Assicurazione disoccupazione a far tempo dal 1° maggio 1995, e ritenuto che la convenuta avrebbe fatto fronte ai propri obblighi sino alla fine del febbraio 1995.
B. Con risposta 24 novembre 1995 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando l’asserita inabilità lavorativa dell’attore, che nel periodo decisivo avrebbe regolarmente lavorato nell’ambito della concomitante attività di segretario comunale di __________.
Vi sarebbe inoltre motivo di dubitare della fedefacenza del certificato medico rilasciato all’attore dal dott. __________, il quale era in vacanza il 2 novembre 1994, momento del verificarsi dell’asserita malattia, e avrebbe visto il paziente solo il successivo 10 novembre, attestandone nondimeno in forma retroattiva l’incapacità al lavoro per una sindrome ansiosa-depressiva e ipertensione fin dal 2 novembre.
C. L’attore in sede di conclusioni ha quantificato il proprio credito in fr. 53’209.45 lordi, importo da cui dedurre fr. 17’308.90 già versati dalla convenuta o dall’intervenuta in lite, per il caso di nullità della disdetta, e in fr. 53’741.65, con deduzione di fr. 17’644.90 per il caso di validità della disdetta e sospensione dei suoi effetti fino all’8 marzo 1995.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando quelle antitetiche della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la fattispecie, non ha ritenuto che l’attore al 2 novembre 1994 fosse realmente inabile al lavoro, non potendosi ammettere che in tal caso egli avrebbe atteso ben 9 giorni per recarsi da un medico, e dovendosi inoltre formulare riserve circa l’attendibilità del certificato medico del dott. __________ stanti il rapporto di amicizia con l’attore, l’assenza di specializzazione in ambito psichiatrico, la natura della pretesa malattia, la ridotta frequenza delle visite nonostante la lunga durata dell’incapacità lavorativa. Dovrebbe inoltre essere considerato il fatto che l’attore in quel periodo avrebbe esercitato l’attività di segretario comunale senza particolari impedimenti.
Non essendo comprovata l’inabilità al lavoro, la disdetta pronunciata dalla datrice di lavoro non sarebbe nulla, né potrebbero ritenersi sospesi i suoi effetti, con il che il rapporto di lavoro avrebbe preso fine per il termine ivi indicato e l’attore avrebbe ricevuto quanto di sua spettanza.
E. Con l’appello l’attore postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere le domande da lui formulate in sede di conclusioni.
Contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, egli avrebbe fornito la prova della propria incapacità lavorativa, sia per mezzo del noto certificato medico -sul quale verrebbero avanzate a torto delle riserve- sia per mezzo di concordanti testimonianze
F. Delle argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il punto di questione nella presente causa è costituito dal quesito a sapere -mediante apprezzamento dei riscontri probatori in atti- se, ed eventualmente in quale misura, l’attore, incontestatamente gravato dell’onere della prova in merito, sia stato inabile al lavoro all’epoca della notifica della disdetta del contratto di lavoro, e nel periodo successivo.
Di principio un certificato medico che attesta l’incapacità al lavoro ha pieno valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 3; II CCA 10 novembre 1997 in re T./G. SA,).
Nondimeno, esiste la possibilità di metterne in discussione la fedefacenza in sede giudiziaria, di modo che la sua efficacia probatoria può venire meno in presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti concreti ed affidabili (II CCA 6 febbraio 1997 in re A./M.; Cocchi/Trezzini, ibidem), ritenuto che le diagnosi mediche sono giudizi opinabili quando non possono basarsi su riscontri oggettivi compiuti dal medico (II CCA 10 marzo 1997 in re G./B., 3 marzo 1993 in re F./E. AG).
3.1 Risulta dalla deposizione del dott. __________ che egli ha visitato l’attore per la prima volta in data 10 novembre 1994 e che “la data dell’incapacità è stata da me certificata a far tempo dal 2.11.94 su dichiarazione del paziente al quale ho prestato fede anche in considerazione del fatto che lo conosco da diverso tempo”.
Se ne deduce, con assoluta chiarezza, che la pretesa incapacità lavorativa dal 2 novembre non è stata certificata sulla base di motivi clinici riscontrabili il giorno della visita, ma unicamente in base alle unilaterali dichiarazioni del paziente stesso, alle quali il medico è senz’altro libero di credere in base alla durata della conoscenza personale -la testimonianza è limpida in proposito-, ma che agli occhi di questa Camera appaiono essere solo una mera affermazione di parte che, ancorché riferita dal medico, rimane priva in quanto tale di efficacia probatoria (per tante: II CCA 14 luglio 1998 in re I./R.).
Già solo per questo motivo è escluso che possa entrare in linea di conto un’incapacità lavorativa del dipendente per i giorni precedenti il 10 novembre 1994.
3.2 Siffatto comportamento del medico è inoltre senza dubbio suscettibile di gettare ombra anche su tutte le sue altre affermazioni e certificazioni, dovendosi ritenere la sua disponibilità di principio a compiacere il paziente con certificazioni di valore legale non fondate su accertamenti diretti ed oggettivi.
Tale comportamento risulta infatti essere stato reiterato in occasione dei successivi certificati medici, rilasciati sulla base di visite mediche compiute al telefono, pratica che l’appellante sembra considerare “poco usuale” ma tutto sommato accettabile (punto 8, pag. 6: “trattandosi d’una problematica legata a fattori psicologici, si deve riconoscere che il medico basa la sua diagnosi sui fatti che il paziente gli racconta, e non tanto, o per nulla, sulla visita di quest’ultimo”), ma che questa Camera ritiene invece a dir poco disinvolta e poco professionale, e che nella valutazione complessiva delle prove concorre a sminuire a priori in maniera considerevole l’attendibilità delle certificazioni di questo medico concernenti l’attore.
3.3 Con queste premessa, diventa difficile credere al contenuto materiale dei certificati (doc. E1-E3) e alla testimonianza del medico -richiesta peraltro dalla convenuta e non dall’attore- che ha confermato almeno quanto indicato dal certificato del 10 novembre 1994.
D’altro canto, non può nemmeno essere disatteso completamente quanto personalmente accertato dal medico curante in occasione della visita del 10 novembre, tanto più che la situazione di disagio psicologico è confermata da altri testi, e risulta avere influito anche sulla parallela attività di segretario comunale (deposizioni __________).
3.4 Imponendosi, date le circostanze, una rigorosa valutazione dei riscontri probatori, si può ritenere che l’attore si sia presentato al medico curante il giorno stesso della ricezione della lettera di licenziamento, alla quale attribuiva la propria situazione psicologica (deposizione dott. __________: “il paziente addebitava le cause del suo stato al fatto che, così mi disse, doveva lasciare il suo lavoro presso la ditta __________ ”, circostanza che sembra pertanto a questo momento acquisita), chiedendo una certificazione retroattiva della propria incapacità lavorativa.
Dell’irrilevanza dell’attestazione retroattiva si è già detto (consid. 3.1), mentre si deve nonostante tutto dare credito alla constatazione del medico secondo cui al 10 novembre l’attore era incapace al lavoro per un periodo a quel momento non determinabile (doc. E1: ripresa del lavoro “per ora non prevedibile”), ma almeno sino al 17 novembre 1994 (ossia per una settimana), momento in cui avrebbe dovuto avere luogo la successiva consultazione.
Essa, per ammissione del medico, non ha tuttavia avuto luogo, e tutte le altre certificazioni risultano essere state allestite in base a dichiarazioni telefoniche del paziente, il che -per gli stessi motivi per cui il primo certificato non può avere effetto retroattivo- le priva di qualsiasi efficacia.
Se ne deve concludere che l’attore ha saputo dimostrare con la necessaria certezza la sua incapacità al lavoro -scatenata proprio dalla ricezione della disdetta- unicamente per il periodo compreso tra il 10 e il 17 novembre 1994, mentre per il periodo precedente e quello successivo le attestazioni del medico non si fondano su accertamenti diretti della pretesa malattia, ma su unilaterali e quindi irrilevanti dichiarazioni dell’attore medesimo.
All’attore è pertanto dovuto il salario del mese di marzo 1995, di fr. 6’000.--lordi, e la quota parte della tredicesima mensilità, di fr. 500.-- lordi, importi su cui non si attribuiscono interessi, non essendo gli stessi stati richiesti in sede di appello.
Ne segue in tale misura il parziale accoglimento del gravame che non giova all'intervenuta in lite a titolo principale, non avendo questa impugnato il giudizio pretorile, e non riguardando il parziale accogliemento del gravame dell'attore la pretesa da lei vantata, e di cui essa, per l'art. 29 LADI, è l'unica titolare.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 giugno 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 maggio 1998 della Pretura del distretto di Riviera, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ __________ fr. 6’500.-- al lordo delle deduzioni di legge.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 1’000.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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