AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.150
Data decisione, Autorità: 19.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00150
Lugano 19 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.417 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 14 giugno 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 30’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda aumentata a fr. 48’234.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 19 giugno 1998 ha accolto per fr. 9’850.-- oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 13 luglio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 30’000.-- oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni e appello adesivo del 23 giugno 1998 postulano la riforma della sentenza del Pretore nel senso della reiezione della petizione;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attrice sostiene di essere stata incaricata dai convenuti nel 1991 di progettare una nuova configurazione architettonica per alcuni locali interni dell’albergo __________, di loro proprietà.
I lavori relativi alla reception sarebbero stati eseguiti nel 1992 e regolarmente pagati dai convenuti, mentre la progettazione per gli altri locali, modificata più volte su richiesta dei committenti, non sarebbe mai stata eseguita, avendo questi nel settembre 1995 dichiarato di volere rinunciare alla prevista realizzazione.
Il valore della progettazione eseguita sarebbe stato valutato in fr. 19’988.60 dall’Associazione svizzera degli architetti per interni, ed oltre a ciò sarebbero dovuti all’attrice fr. 1’230.-- spesi per ottenere tale responso, il mancato guadagno sulle previste forniture e le spese vive e di trasferta, il tutto per almeno fr. 30’000.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 12 settembre 1996 i convenuti hanno contestato il conferimento del mandato, affermando invece l’esistenza di discussioni preparatorie in vista della conclusione del contratto, che comunque avrebbe riguardato il solo __________, e non anche la moglie.
C. Le parti, eccezion fatta per l’aumento a fr. 48’234.60 oltre interessi della domanda di causa, hanno per in seguito sostanzialmente ribadito le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto l’esistenza tra le parti di un contratto d’architetto relativo alla progettazione della ristrutturazione del bar e del ristorante, nel quale l’offerta -accetatta dall’attrice- sarebbe venuta dai convenuti, i quali avrebbero ribadito in seguito la loro volontà contrattuale collaborando con il progettista e chiedendogli delle modifiche dei piani allestiti
Tale contratto sarebbe stato revocato dall’attrice nel corso dell’incontro avuto dalle parti nella seconda settimana del settembre 1995, il che non osterebbe comunque alla retribuzione delle prestazioni da lei effettuate, quantificabili in fr. 9’850.--, mentre infondate sarebbero le altre sue pretese.
E. Delle argomentazioni dell’appellante principale -che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 30’000.-- oltre interessi, ossia fr. 19’988.60 per l’allestimento dei piani e dei progetti e fr. 10’800.-- quale rimborso spese- e di quelle degli appellanti adesivi -che chiedono che il primo giudizio sia riformato nel senso della reiezione della petizione- come pure dei rispettivi memoriali di osservazioni, concludenti per la reiezione dei gravami avversari, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA), mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
A ben vedere, il conferimento contrattuale non è nella sostanza contestato neppure nell’allegato 14 settembre 1998 dei convenuti (che irritualmente mescolano in un unico testo le argomentazioni di risposta e quelle dell’appello adesivo, e che sfuggono alla declaratoria di irricevibilità in considerazione dell’esito comunque negativo del loro gravame), i quali propendono per la diversa tesi della mancata dimostrazione da parte dell’attrice dell’entità delle sue prestazioni (punto 8, pag. 9), di modo che l’esistenza tra le parti di un contratto oneroso può a questo stadio della causa essere data per acquisita.
Contestata dall’attrice è per contro la questione delle circostanze della rescissione contrattuale, che il Pretore ha addebitato a lei (consid. 2), negandole per questo motivo il diritto al risarcimento del guadagno che avrebbe conseguito con la fornitura del mobilio (consid. 4, pag. 10), e che essa attribuisce invece ai convenuti, ma dal momento che l’attrice con l’appello rivendica unicamente la retribuzione delle prestazioni eseguite, e non anche il mancato guadagno, anche questa problematica non merita ulteriore disamina.
In definitiva, l’unico punto di questione per entrambi i contendenti risulta essere quello riguardante l’ammontare spettante all’attrice per le prestazioni da lei eseguite.
4.1 Il Pretore, con decisione che merita di essere qui confermata appieno, ha ritenuto determinante il contenuto delle due conferme d’ordine (“Auftragsbestätigung”) inviate dall’attrice ai convenuti il 6 e il 10 luglio 1995 (doc. F e I, cfr. inoltre anche il doc. O del 6 settembre), in cui figura la medesima voce:
“Innenarchitektenhonorar:
Honorar des Innenarchitekten für die Planung
des Gesamtprojektes sowie die Koordination
und Ueberwachung des Innenausbaus gemäss VSI-Honorar-Richtlinien pauschal inkl. Spesen für die Bauführung ab dem
Innenausbau sowie alle übrigen Spesen Fr. 20’000.-”
Questa clausola rappresenta infatti l’espressione della volontà contrattuale delle parti per l’ipotesi, non verificatasi, della regolare conclusione del contratto con l’effettuazione di tutte le prestazioni ivi previste, ed è perciò il necessario punto di partenza per la quantificazione secondo il prudente criterio del giudice dell’onorario spettante all’attrice per le prestazioni eseguite nel contesto del contratto terminato prematuramente.
4.2 Dalla semplice lettura della suddetta clausola appare evidente l’espressa volontà delle parti di ritenere incluse nel forfait di 20’000.-- anche tutte le spese, di ogni genere, avute dall’architetto nell’espletazione del suo compito, così che appare a prima vista priva di ogni fondamento la pretesa, avanzata ancora in questa procedura, di ben fr. 10’800.-- a tal titolo.
L’argomentazione dell’attrice a sostegno di questa sua richiesta è quella per cui l’inclusione delle spese nel forfait sarebbe stata determinata dalla consapevolezza che dalla fornitura del mobilio essa avrebbe guadagnato ulteriori fr. 16’216.--, ma si tratta di una deduzione che non può essere tutelata.
La stessa non scalfisce infatti la constatazione dell’esistenza di un preciso accordo tra le parti per un onorario di fr. 20’000.-- per l’intera opera comprensivo di tutte le spese, trattandosi di motivazione attinente alla sola volontà dell’attrice, non esplicitata ai convenuti (che forse non avrebbero voluto concedere all’attrice un beneficio complessivo di oltre fr. 36’000.-- su un’opera del costo di circa fr. 90’000.--), sicché il vizio di volontà che l’attrice sembra implicitamente denunciare con la censura in esame si appalesa essere un’irrilevante riserva mentale da parte sua od errore sui motivi del contratto.
D’altra parte, se l’attrice -che addebita ai convenuti l’anticipata cessazione del contratto- riteneva veramente di poter conseguire un ulteriore beneficio, essa non aveva che da farlo valere in termini processualmente corretti (cfr. appello, punto 4, pag. 7 e 8). Non essendo questo stato il caso, la questione non può evidentemente essere aggirata attribuendo al contenuto della precisa pattuizione contrattuale in un significato con essa incompatibile, e sicuramente non corrispondente alla volontà dei convenuti, con la conseguenza che la pretesa di fr. 10’800.-- per le spese sostenute deve essere senz’altro respinta.
4.3 Ciò premesso, appare manifesto che stante una pattuizione d’onorario di fr. 20’000.-- per l’intero contratto, per le prestazioni eseguite non potranno essere riconosciuti all’attrice i fr. 19’988.60 che essa ancora in questa sede rivendica.
La stessa attrice, infatti, riconosce nel proprio gravame (punto 5, pag. 8 e 9) che di questa somma solo fr. 11’811.60 riguardano le prestazioni eseguite a seguito del conferimento contrattuale del 1994/1995, mentre fr. 8’177.-- sarebbero dovuti per prestazioni della fase 1991/1992, in quanto riguarderebbero i lavori rimasti in sospeso in quel periodo e nuovamente sollecitati nel 1994/1995 e non, come erroneamente ritenuto dal Pretore, quanto già fatturato e pagato per la ristrutturazione della reception.
Da questa ammissione discende l’impossibilità di postulare validamente il pagamento degli anzidetti fr. 8’177.--, atteso che il punto di questione non è quello, ritenuto dall’attrice, se il conferimento contrattuale per queste opere sia avvenuto nel 1991 o nel 1994, ma quello per cui con il successivo accordo del 1994/1995 contenente un’esplicita e chiarissima pattuizione relativa agli onorari si deve, secondo il principio dell’affidamento, ritenere superata la problematica concernente eventuali prestazioni remunerabili rimaste in sospeso, nel già enunciato senso che per la totalità della prestazione sarebbero stati dovuti fr. 20’000.-- e che perciò per l’esecuzione di prestazioni parziali il prudente criterio del giudice deve, in applicazione di questo accordo, condurre a considerare solo il grado di avanzamento raggiunto nell’esecuzione dell’opera rispetto al suo complesso, e ad attribuire la piena retribuzione limitatamente a quanto eseguito.
4.4 Stabilito ciò, la disputa si riduce all’avvenuta riduzione da parte del Pretore da fr. 11’811.-- a fr. 9’850.-- dell’onorario dell’attrice in considerazione dell’ammissione di un valore dell’opera di fr. 70’875.-- in luogo dei fr. 85’610.-- addotti dall’attrice, laddove la differenza risiede nel fatto che il Pretore ha considerato solo il valore delle forniture, mentre l’attrice chiede che sia computata l’intera “Bausumme”, comprensiva cioè anche del costo delle prestazioni d’architetto.
Entrambi i metodi di calcolo sono errati.
Posto infatti che le parti hanno pattuito un onorario di fr. 20’000.-- per l’intera prestazione contrattuale, non vi è più alcuna giustificazione di raffrontare le prestazioni eseguite al costo dell’opera, mentre occorre stabilire quale sia l’incidenza delle prestazioni eseguite sul complesso di quelle che dovevano essere effettuate.
Riprendendo, per economia di giudizio, la colonna tabella dell’art. 2.16 della tariffa VSI (doc. A), ritenuta dal perito nel referto doc. FF, ossia quella per lavori del valore compreso tra fr. 80’000.-- e fr. 100’000.--, si osserva che il perito ha accertato l’effettuazione delle prestazioni indicate dalle lettere a) ad e) compresa, per un totale di 11,58% su una retribuzione complessiva del 22,91% del valore dell’opera.
Questa indicazione dell’11,58%, alla quale non vi è motivo di aggiungere il 20% per ristrutturazioni, essendo tale indicazione estranea al grado di avanzamento del lavoro dell’attrice ed attinente invece all’ammontare della mercede globale, risolto a priori con la pattuizione di fr. 20’000.--, corrisponde al 50,54% del cennato 22,91%, ossia del totale delle prestazioni da eseguire, con il che l’attrice ha in definitiva diritto al 50,54% di fr. 20’000.--, ossia a fr. 10’108.--.
4.5 Del tutto infondato risulta invece l’appello adesivo, con cui i convenuti adducono sostanzialmente la mancata dimostrazione da parte dell’attore dell’ammontare del proprio credito.
L’attore ha infatti fornito la prova dell’esistenza di una pattuizione di un onorario di fr. 20’000.-- ed ha altresì portato a conoscenza del giudice tutti gli elementi fattuali attinenti alle prestazioni eseguite necessari a stabilire, secondo prudente criterio, quale parte di questa mercede globale gli fosse dovuta, così da doversi ritenere che egli ha debitamente fatto fronte all’onere probatorio che gli incombeva.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell’appello principale e la reiezione del gravame adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che il limitato grado di accoglimento dell’appello principale giustifica il mantenimento del riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore e l’accollo all’attrice dei costi di questa procedura.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 luglio 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 giugno 1998 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente:
In parziale accoglimento della petizione, i convenuti __________, sono condannati a pagare alla parte attrice __________, __________, fr. 10’108.-- oltre interessi al 5% dal 22 settembre
Invariato.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 570.--
b) spese fr. 30.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 14 settembre 1998 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 370.--
b) spese fr. 30.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere a controparte complessivi fr. 500.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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