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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.153
Data decisione, Autorità:
19.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00153
Lugano
19 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa per mercedi e salari CL. 95.224 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
promossa con istanza 14 gennaio 1994 da
rappr.
dall' __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’786.10 in
conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 9 luglio 1998 ha respinto;
Appellante
l’istante, che con atto di appello del 15 luglio 1998 chiede
la riforma del
giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza;
Mentre il
convenuto con osservazioni del 28 luglio 1998 postula
la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere ammesso l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
è stata assunta dall’ente convenuto a far tempo dal luglio 1980 al 30 aprile
1993.
Essa
afferma esserle stato accordato -verbalmente ed in analogia a quanto previsto
per gli impiegati dello Stato- un congedo pagato per maternità della durata di
4 mesi per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 1992, ma che ciò
nonostante non le sarebbero stati pagati il salario e la quota parte della
tredicesima mensilità per i mesi di luglio e agosto, il tutto per i fr.
8’786.10 oggetto della presente causa.
Dal
1° settembre 1992 al 31 dicembre 1992 l’istante avrebbe poi fruito di un
congedo non pagato, mentre il 12 gennaio 1993 le sarebbe stata significata la
disdetta del rapporto di lavoro per il 30 aprile 1993.
B. All’udienza
di discussione del 24 febbraio 1994 il convenuto si è opposto all’istanza,
rilevando che il contratto di lavoro tra le parti sarebbe retto dalle norme del
CO e che le norme di diritto pubblico disciplinanti lo statuto dei funzionari e
docenti del Cantone sarebbero unicamente state prese talvolta quali norme di
riferimento.
Alla
fattispecie sarebbe pertanto applicabile l’art. 324a CO, secondo il quale nulla
sarebbe più dovuto all’istante, ma neppure l’eventuale applicazione dell’art.
23 bis Lstip gioverebbe alla procedente, dal momento che tale norma condiziona
il diritto al salario durante 16 settimane di assenza per gravidanza al fatto
che la dipendente riprenda a lavorare per almeno 9 mesi, circostanza che in
concreto non si sarebbe verificata.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha escluso l’esistenza di accordi tra le
parti circa l’applicabilità della __________ o della __________ ritenendo
pertanto che alla fattispecie vadano applicate unicamente le norme del CO, ed
in particolare l’art. 324a CO. Secondo tale norma, l’istante dopo quasi 12 anni
di servizio potrebbe ottenere il versamento del salario durante un periodo di 4
mesi, ma le parti avrebbero validamente raggiunto accordi differenti, nel senso
che all’istante sarebbero stati pagati due mesi di salario ed in seguito le sarebbero
stati accordati ulteriori 6 mesi di congedo non pagato, così che in definitiva
nulla le sarebbe dovuto.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile
nel senso di ammettere la sua istanza- e di quelle del resistente -che chiede
invece la reiezione del gravame- si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa l’istante non invoca più l’applicabilità al proprio
rapporto di lavoro -in via diretta o anche solo analogica- di norme
disciplinanti il rapporto d’impiego dei funzionari cantonali.
Ne
consegue che la decisione del Pretore di non ritenere applicabili tali norme è
da considerare acquisita.
- Secondo
l’art. 324a CO, se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per
motivi inerenti alla sua persona, il datore di lavoro deve comunque pagare per
un certo tempo il salario, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia
stato stipulato per più di tre mesi.
La
disposizione summenzionata è stata emanata nell’interesse del lavoratore ed è
relativamente imperativa (Schönenberger/Stählin, Zürcher Kommentar, n.
54 ad art. 324a CO; art. 362 CO).
Degli
accordi che derogano a tale regime sono quindi validi unicamente se prevedono
delle prestazioni almeno equivalenti in favore del lavoratore.
- Il
Pretore ha ritenuto che tra il 10. e il 14. anno di servizio il dipendente
impedito al lavoro abbia diritto, in applicazione di questa norma, al salario
durante un periodo di 4 mesi, il che è per principio corretto (Rehbinder,
opera citata, n. 28 ad art. 324a CO).
Egli
ha tuttavia misconosciuto all’istante tale diritto, ritenendo ad esso
equivalente l’asserita pattuizione per cui l’istante avrebbe beneficiato di due
mesi di congedo pagato e di ulteriori quattro mesi di congedo non pagato.
Si
tratta di una valutazione che non può essere condivisa.
A
ben vedere, infatti, il congedo non pagato costituisce esso stesso un accordo
equivalente -una parte rinuncia alla prestazione lavorativa e l’altra alla
retribuzione- così che la sua concessione da parte del datore non può
lecitamente costituire la controprestazione equivalente della rinuncia del
dipendente al pagamento del salario durante un periodo di inabilità protetto
dall’art. 324a CO.
Ne
consegue che l’accordo in questione non vincola l’istante (art. 324a cpv. 4
CO), il che rende superflua la questione a sapere se esso si sia realmente
perfezionato, come sostenuto nel giudizio impugnato, oppure se si sia trattato
di un’unilaterale decisione del datore di lavoro alla quale l’istante non ha
dichiarato di aderire, come affermato nel gravame.
- Stante
la non opponibilità all’istante del preteso accordo, se ne deve rimanere a
quanto previsto dall’art. 324a CO, ovvero alla facoltà per la dipendente di
ottenere il pagamento del salario durante 4 mesi di impedimento al lavoro.
Esso
risulta essere iniziato il 28 marzo 1992 (doc. 2, 3), così che la prestazione
salariale deve essere corrisposta sino al 28 luglio 1992, e pertanto l’istanza
si rivela fondata limitatamente al periodo compreso tra il 1° e il 28 luglio
1992, ovvero per fr. 4’100.20 netti, ivi compresa la quota parte della
tredicesima mensilità, importo sul quale non vengono attribuiti interessi, non
essendo gli stessi stati richiesti.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell’appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 luglio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 luglio 1998 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2 è riformata nel modo seguente:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________,
fr.
4’100.20.
- Non
si prelevano tasse o spese, compensate le ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello, compensate le
ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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